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Estratto del documento

III. AL MATTARELLUM

(1948-2005)

La Costituzione non presenta alcuna scelta circa i sistemi elettorali.

I Costituenti, infatti, hanno voluto lasciare questo compito alle leggi ordinarie, in risposta ad un'esigenza di flessibilità

ed adattamento alle modificazioni rapide, di cui avrebbero potuto necessitare, in ragione di possibili cambiamenti

della situazione politica (non si e voluto irrigidire il sistema elettorale che avrebbe potuto necessitare di

modifiche rapide in ragione di possibili cambiamenti della situazione politica).

La Costituzione presenta però degli elementi legati ai sistemi elettorali:

- art 72 Cost., prescrive la necessita di comporre le Camere del Parlamento in modo da rispecchiare la

proporzionalità dei gruppi parlamentari preferenza per un sistema proporzionale puro.

- Artt 56 e 58 Cost., Camera e Senato devono essere eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini.

- Art 57 Cost., circa le modalità di elezione del Parlamento: dispone che l'elezione del Senato deve avvenire a

“base A differenza della Camera dei Deputati,

regionale”. il sistema elettorale del Senato si basa su

circoscrizioni regionali, al cui interno deve avvenire l'elezione dei senatori.

65

I Costituenti decisero, con due leggi ordinarie del 1948, di adottare per entrambi i rami del

Parlamento un PROPORZIONALE PURO senza correttivi (dal 1948 al 1993).

Questo sistema permise ai partiti di assumere sempre più rilievo nell'assetto politico-istituzionale. Tra gli anni 80

e 90 la centralità dei partiti entra in crisi per le seguenti ragioni:

- il mutamento e l'affievolirsi delle ideologie ( c'e stato il crollo del muro di Berlino, di cui i partiti si nutrivano)

- modo di agire degli stessi partiti : i maggiori esponenti dei partiti finirono al centro di episodi di

corruzione. Tutto ciò ha minato il rapporto di fiducia tra partiti ed elettori.

Svolta degli anni '90 …

Il sistema proporzionale rimase in vigore fino al REFERENDUM ABROGATIVO del 1993 che vide la partecipazione

massiccia della popolazione: 77 % votanti e 82 % in favore dell'abrogazione.

Con questo referendum, e grazie all'accorto uso manipolativo dello strumento referendario da parte

dei promotori, i cittadini si espressero per la sostituzione del sistema elettorale proporzionale con un SISTEMA

MISTO prevalentemente MAGGIORITARIO.

Viene decretata la fine della stagione proporzionale.

Con le leggi 276 e 277 del 1993, il Parlamento modifico le leggi elettorali per le elezioni di Camera e Senato,

introducendo un sistema misto, c.d. MATTARELLUM (dal nome dell'allora deputato Sergio Mattarella, che propose il

testo della legge).

- Il 75 % dei seggi, sia della Camera sia del Senato, veniva attribuito in collegi uninominali con sistema

maggioritario. (Veniva eletto il candidato che avesse ottenuto il maggior numero di voti)

Il restante 25 % veniva ripartito su base proporzionale, pur con alcuni correttivi:

alla Camera era prevista una SOGLIA DI SBARRAMENTO del 4% solo i candidati che raggiungevano

almeno il 4% dei voti a livello nazionale partecipavano all'assegnazione dei seggi.

di penalizzare i “vincitori”, cioe i partiti

applicazione del cd SCORPORO: produceva l'effetto distorsivo

dei candidati maggiormente votati, e di favorire gli “sconfitti”. Faceva sì che i partiti che hanno prevalso

nell'attribuzione dei seggi con sistema maggioritario non prevalessero anche nell'attribuzione dei

seggi con il sistema proporzionale.

Questo tipo di sistema e stato applicato in tre turni elettorali e ha influenzato fortemente il contesto politico, che in

quegli anni ha visto i partiti orientarsi verso un sostanziale bipolarismo. Nonostante delle problematiche, prima di

tutto la frammentarietà delle coalizioni, ha visto aspetti positivi:

- corretta alternanza fra le forze politiche al potere

- maggiore stabilita dei governi

IV. SEGUE: LA STAGIONE DEL PROPORZIONALE CON PREMIO DI MAGGIORANZA

(2005-2013) E LA SUA INCOSTITUZIONALITÀ

→ DAL 2005 AL 2014 SISTEMA PROPORZIONALE

CORRETTO (CD PORCELLUM)

Con le legge n. 270 del 2005, viene ulteriormente modificato il

sistema elettorale, ritornando ad essere proporzionale, pur con

l'aggiunta di correttivi che lo rendevano ad effetti

sostanzialmente maggioritari:

- soglie di sbarramento: per le liste che si presentavano alle

elezioni da sole ( 4% alla Camera, 8% al Senato), e non in

coalizione ( 2% alla Camera e 3% al Senato) - Premio di

maggioranza: pari al 55% dei seggi

per la lista non coalizzata o per la coalizione che avesse

ottenuto il maggior numero di voti, ma che non sarebbe in grado

di raggiungere autonomamente la soglia prefissata. maggiore

governabilità del paese.

lunghe liste bloccate: l'elettore doveva esprimere solo il proprio voto per la lista, senza poter indicare la

preferenza per uno o più candidati. Possibilità per i candidati di candidarsi in più circoscrizioni. Questa

normativa non consentiva dunque all'elettore di esprimere alcuna preferenza, quindi di scegliere il proprio

rappresentante, violando:

 il principio della libertà del voto (art 48 cost)

66

 natura diretta del suffragio (artt 56 e 58 cost)

Questa disciplina priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti. Scelta invece

totalmente rimessa ai partiti. (queste liste, agli occhi dell'opinione pubblica, erano la massima

espressione dell'autoreferenzialità dei partiti politici che scelgono i loro candidati senza sottoporli

al voto dei cittadini).

Questo sistema elettorale e stato oggetto di forti critiche, tanto da prendere il nome di PORCELLUM (porcata).

La configurazione con cui veniva attribuito il premio di maggioranza si mostro subito irragionevole, rendendo

difficoltosa la governabilità del sistema:

- Camere = il premio era attribuito su base nazionale e consentiva alla sola lista che avesse ottenuto il

maggior numero di voti a livello nazionale di vedersi attribuiti 340 seggi (il 55% del totale). si crea una solida

maggioranza

- Senato = il premio veniva distribuito su base regionale. In ogni regione era a disposizione un premio

regionale, che consentiva di ottenere il 55% dei seggi in palio nella singola regione, per la lista che, a

livello regionale, ottenesse il maggior numero di voti.

Ma poiché nelle singole regioni il premio poteva venire conseguito da liste diverse, la somma dei tanti

piccoli premi di maggioranza regionali non restituiva necessariamente un premio di maggioranza a livello

nazionale.

Ciò comportava per di più un forte rischio di ingovernabilità a causa del forte squilibrio tra la maggioranza solida

alla Camera e quella precaria al Senato, in caso di confronti tra i due.

Il premio di maggioranza ha favorito la formazione di ampie coalizioni, ma quasi sempre non omogenee a causa

proprio delle modalità con cui veniva assegnato il premio. Inoltre, le coalizioni si presentavano con il solo scopo di

ottenere il premio

L'irragionevolezza della modalità di assegnazione del premio di maggioranza ha portato a risultati opposti a quelli

previsti : non si sono create maggioranze solide ed eterogenee e neppure un principio di governabilità che garantisse

stabilita al governo.

→ L'EFFETTO DISTORSIVO del premio di maggioranza

Il premio di maggioranza era riconosciuto indipendentemente dal numero di voti ottenuti. Nel corso del tempo, si

sono sollevati RILIEVI DI COSTITUZIONALITA', incentrati soprattutto sull'effetto distorsivo che tale premio

determinava rispetto all'effettivo numero di voti.

Slide ≪scattare≫

Secondo la Cassazione, la legge, non prevedendo una soglia minima di voti necessaria a far il premio di

maggioranza, renderebbe possibile che anche modeste maggioranze relative di voti si trasformino in

maggioranze assolute di seggi in violazione dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza

≪DISTORSIONE≫

democratica (forte del voto).

Inoltre, il meccanismo legislativo risulterebbe irragionevole (violazione art. 3 Cost.) in quanto:

- incentiva gli accordi tra le liste, ma non assicura la governabilità (i partiti coalizzati che ottengono il

all’indomani delle elezioni)

premio possono rompere il vincolo politico anche

- per il Senato, e la stessa attribuzione del premio a livello regionale a poter impedire il raggiungimento

dell’obiettivo della governabilità.

→ INCOSTITUZIONALITA' DELLA LEGGE N. 270 DEL 2005

Non avendo il legislatore, sotto le spinte sia della corte che dell'opinione pubblica, modificato la legge in questione, la

Corte costituzionale intervenne, dichiarando l'incostituzionalità di diverse norme del Porcellum con la sentenza n. 1

del 2014.

La Corte costituzionale dichiara che il premio di maggioranza ha prodotto:

- ECCESSIVA DIVARICAZIONE tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica e la volonta

dei cittadini che si esprime attraverso il voto, nonché massima espressione della sovranità popolare.

Alla base di questa evidente divaricazione vi e l'assenza di una soglia minima di voti per l'attribuzione del

premio di maggioranza:

→ possibile trasformazione di una maggioranza relativa di voti in una maggioranza assoluta di seggi (effetto

distorsivo del voto).

Questo meccanismo produrrebbe: 67

un'ALTERAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA

violazione del PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEL VOTO sancito dall'art 48 cost., che richiede “che

ciascun voto debba contribuire potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi”

- Con riferimento al Senato, la corte ha osservato che il premio di maggioranza su base regionale

comporterebbe una vanificazione dell'obiettivo originario, e cioè realizzare un'adeguata stabilita della

maggioranza parlamentare, nonche anche del Governo.

- Vengono dichiarate incostituzionali anche le lunghe liste bloccate: privano l'elettore della possibilita di

scegliere i propri rappresentanti, rimettendo tale scelta ai soli partiti (autoreferenzialità di partiti politici).

Questo comporterebbe una violazione della libertà di voto (art 48 cost).

Circa questa questione se ne occupa la Corte di Cassazione, che ritiene violato il principio della libertà del

voto, della natura diretta del suffragio e dell'art 67 cost circa i mandati parlamentare (divieto di mandato

imperativo), in quanto le liste bloccate determinavano che l'eletto venisse scelto solo dai partiti.

I paramenti di costituzionalità evocati dal la Corte sono i seguenti:

- principio di sovranità popolare (artt 1, 56 e 58 cost) - uguaglianza del voto (artt 3 e 48 cost) -

libero mandato parlamentare (art 67 cost).

Dopo la sentenza n. 1 del 2014, entra in vigore un altro sistema elettorale: il CONSULTELLUM

- sistema elettorale di tipo proporzionale

- soglie di sbarramento del

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
105 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lulu.russo27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Randazzo Barbara.