Il ruolo del Presidente della Repubblica nell'ordinamento italiano
Nell'ordinamento italiano, il Presidente della Repubblica non costituisce la fonte di legittimazione dei diversi poteri, ma è uno tra i poteri dello Stato; è un potere distinto da quello esecutivo: autonomo, quindi, dal Governo e dalla maggioranza parlamentare. Tale organo è disciplinato dalla Costituzione e le sue attribuzioni assumono un significato e rivestono una funzione assai diversa da quella propria del periodo monarchico.
Funzioni e attributi del Presidente
Secondo l'art. 87, il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale. In quanto Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica è il garante dell’unità e della continuità dello Stato italiano e deve agire per preservarlo dall’eventualità di crisi distruttive o dai pericoli di disgregazione. Incarna istituzionalmente lo Stato nel suo insieme, in stretta connessione con il principio solennemente codificato nell’art. 5: "La Repubblica è una e indivisibile".
Il Presidente deve operare, sulla base dei poteri che la Costituzione gli attribuisce, sia in via preventiva, per evitare l’insorgere di crisi patologiche del sistema, che a crisi insorta, per impedire che essa pervenga a conseguenze estreme. Il Presidente della Repubblica esprime, in altre parole, il carattere unitario dello Stato tanto nel suo significato politico-istituzionale, quanto nella sua accezione più propriamente giuridico-ordinamentale.
Posizione super partes
Nella sua qualità di rappresentante dell’unità nazionale, poi, il Presidente della Repubblica si pone in una posizione super partes, di autonomia rispetto alle forze politiche ed ai rapporti tra il Governo ed il Parlamento e tra lo Stato e gli altri livelli istituzionali che compongono la nostra Repubblica, come stabilito dall'art. 114. La Costituzione disciplina l’elezione ed il funzionamento dell’organo e ne individua le attribuzioni; manca, però, una esplicita disposizione che definisca la posizione costituzionale del Presidente della Repubblica.
Relazioni e definizioni dottrinali
Le relazioni tra il Presidente della Repubblica e gli altri poteri costituzionali sono ampiamente disciplinate da regole convenzionali e da altre fonti non scritte, cosicché la sua posizione costituzionale è influenzata dai mutamenti che investono gli altri organi di vertice dello Stato. Non si deve dimenticare che il Presidente della Repubblica è un organo monocratico, individuale, cosicché risente più di altri del fenomeno della "personalizzazione del potere".
La dottrina ha tentato alcune definizioni, in base alle quali il ruolo del Presidente della Repubblica è stato assimilato a diverse figure:
- Garante della Costituzione: questa posizione individua nel Presidente della Repubblica un potere "neutro" che assolve a una funzione di garanzia. Egli non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico ma vigila e interviene quando si presenta il pericolo che l’azione di un potere alteri gli equilibri costituzionali o leda i valori codificati nella carta costituzionale.
- Reggitore dello Stato nei momenti di crisi: il Presidente della Repubblica si distinguerebbe dagli altri organi costituzionali per la capacità di assumere, nei periodi di crisi costituzionale, la pienezza dei poteri.
- Organo di impulso costituzionale: funzione primaria del Presidente della Repubblica sarebbe quella di dare impulso al sistema perché orienti la sua azione alla realizzazione dei fini costituzionali.
- Istanza di sintesi e di intermediazione tra i diversi poteri: sarebbe quindi un potere moderatore dei poteri attivi.
Elezione del Presidente della Repubblica
I due caratteri qualificanti l’organo sono l’elettività (art. 83) e la temporaneità della carica (art. 85). Secondo l'art. 85 il procedimento elettorale è attivato dal Presidente della Camera dei deputati, il quale convoca in seduta comune il Parlamento ed i delegati regionali trenta giorni prima della scadenza del settennato oppure per l’art. 86, entro quindici giorni in caso di cessazione anticipata dalla carica a causa di morte, di dimissioni o di impedimento permanente.
Il Parlamento in seduta comune si riunisce in qualità di seggio elettorale: non sono ammessi dibattiti, dichiarazioni di voto, candidature legali e presentazioni di programmi da parte di cittadini aspiranti all’elezione. L’elezione avviene a scrutinio segreto e richiede una maggioranza qualificata: due terzi dell’assemblea nei primi tre scrutini, la maggioranza assoluta successivamente. I requisiti soggettivi per poter essere eletti Presidente...
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Diritto costituzionale
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Diritto costituzionale - Presidente della Repubblica
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Diritto costituzionale - Presidente della Repubblica
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Presidente della Repubblica, Diritto costituzionale