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Diritto Costituzionale, il Presidente della Repubblica Pag. 1
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Estratto del documento

Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica è il garante dell’unità e della continuità dello Stato italiano e deve agire

per preservarlo dall’eventualità di crisi distruttive o dai pericoli di disgregazione. Incarna istituzionalmente lo Stato nel

suo insieme, in stretta connessione con il principio solennemente codificato nell’art. 5 = La Repubblica è una e

indivisibile, deve operare, sulla base dei poteri che la Costituzione gli attribuisce, sia in via preventiva, per evitare

l’insorgere di crisi patologiche del sistema, che a crisi insorta, per impedire che essa pervenga a conseguenze estreme. Il

Presidente della Repubblica esprime, in altre parole, il carattere unitario dello Stato tanto nel suo significato politico-

istituzionale, quanto nella sua accezione più propriamente giuridico-ordinamentale. Nella sua qualità di rappresentante

dell’unità nazionale, poi, il Presidente della Repubblica si pone in una posizione super partes, di autonomia rispetto alle

forze politiche ed ai rapporti tra il Governo ed il Parlamento e tra lo Stato e gli altri livelli istituzionali che compongono

la nostra Repubblica = art. 114. La Costituzione disciplina l’elezione ed il funzionamento dell’organo e ne individua le

attribuzioni; manca, però, una esplicita disposizione che definisca la posizione costituzionale del Presidente della

Repubblica. Le relazioni tra il Presidente della Repubblica e gli altri poteri costituzionali sono ampiamente disciplinate

da regole convenzionali e da altre fonti non scritte, cosicché la sua posizione costituzionale è influenzata dai mutamenti

che investono gli altri organi di vertice dello Stato. Non si deve dimenticare che il Presidente della Repubblica è un

organo monocratico, individuale, cosicché risente più di altri del fenomeno della “personalizzazione del potere”.

La dottrina ha tentato alcune definizioni, in base alle quali il ruolo del Presidente della Repubblica è stato assimilato a

diverse figure.

Garante della Costituzione: questa posizione individua nel Presidente della Repubblica un potere “neutro” che

✗ assolve ad una funzione di garanzia. Egli non partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico ma vigila ed

interviene quando si presenta il pericolo che l’azione di un potere alteri gli equilibri costituzionali o leda i

valori codificati nella carta costituzionale.

Reggitore dello Stato nei momenti di crisi: il Presidente della Repubblica si distinguerebbe dagli altri organi

✗ costituzionali per la capacità di assumere, nei periodi di crisi costituzionale, la pienezza dei poteri.

Organo di impulso costituzionale: funzione primaria del Presidente della Repubblica sarebbe quella di dare

✗ impulso al sistema perché orienti la sua azione alla realizzazione dei fini costituzionali.

Istanza di sintesi e di intermediazione tra i diversi poteri: sarebbe quindi un potere moderatore dei poteri attivi.

Elezione.

I due caratteri qualificanti l’organo sono l’elettività = art. 83 e la temporaneità della carica = art. 85.

Secondo l'art. 85 il procedimento elettorale è attivato dal Presidente della Camera dei deputati, il quale convoca in

seduta comune il Parlamento ed i delegati regionali trenta giorni prima della scadenza del settennato oppure per l’art.

86, entro quindici giorni in caso di cessazione anticipata dalla carica a causa di morte, di dimissioni o di impedimento

permanente. Il Parlamento in seduta comune si riunisce in qualità di seggio elettorale: non sono ammessi dibattiti,

dichiarazioni di voto, candidature legali e presentazioni di programmi da parte di cittadini aspiranti all’elezione.

L’elezione avviene a scrutinio segreto e richiede una maggioranza qualificata: due terzi dell’assemblea nei primi tre

scrutini, la maggioranza assoluta successivamente. I requisiti soggettivi per poter essere eletti Presidente della

Repubblica sono generici; è sufficiente, secondo l’art. 84 → essere cittadini, avere compiuto cinquant’anni, godere dei

diritti civili e politici. La natura e la funzione costituzionale dell’organo richiedono non solo doti particolari di

autorevolezza, di equilibrio, di moralità, di indipendenza, ma anche esperienza ed approfondita conoscenza del sistema

politico e costituzionale. Una volta eletto, il neoPresidente presta giuramento dinanzi al Parlamento in seduta comune e

per prassi pronuncia un discorso il quale, pur non avendo carattere programmatico, delinea gli indirizzi cui intende

attenersi nell’esercizio delle sue funzioni; con il giuramento il Presidente della Repubblica entra nelle pienezza delle sue

attribuzioni. In ordine alla durata in carica del Presidente della Repubblica i costituenti hanno optato per un periodo

lungo, in considerazione della funzione di garanzia dell’organo, una volta cessato dalla carica il Presidente della

Repubblica acquista lo status di senatore a vita; la Costituzione non vieta la possibilità di rielezione. La Costituzione si

propone di assicurare che il nuovo Presidente della Repubblica sia in carica al momento della scadenza del mandato del

precedente Presidente. L’art. 85 intende evitare che tra la scadenza e l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica si

determini alcuna soluzione di continuità: dispone che “trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della

Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento ed i delegati regionali”. Il lasso di tempo previsto

dovrebbe essere idoneo a consentire che le forze parlamentari individuino il candidato da eleggere.

La cessazione anticipata dalla carica può avvenire: per morte; per dimissioni; per decadenza, quando viene meno uno

dei requisiti necessari di eleggibilità (la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici); per destituzione, in caso di

condanna pronunciata dalla Corte costituzionale per alto tradimento o attentato alla Costituzione; per altri impedimenti

permanenti. Nell’ipotesi di cessazione anticipata della carica o nei casi di impedimento temporaneo le funzioni del

Presidente della Repubblica sono esercitate transitoriamente dal Presidente del Senato: tale istituto (supplenza) è per sua

natura limitato nel tempo, in quanto altera l’ordinario equilibrio costituzionale.

I poteri del Presidente della Repubblica sono puntualmente enumerati in Costituzione, l’elencazione delle principali

attribuzioni è contenuta nell’art. 87.

Promulgare le leggi.

✗ Inviare messaggi alle Camere.

✗ Nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti.

✗ Convocare in via straordinaria il Parlamento.

✗ Promulgare o rinviare le leggi per una nuova deliberazione.

✗ Indire le elezioni delle Camere e fissarne la prima riunione.

✗ Autorizzare la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

✗ Nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

✗ Emanazione, sotto forma di decreti presidenziali, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti.

✗ Ratificare i trattati internazionali.

✗ Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici.

✗ Nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale.

✗ Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

✗ Conferimento degli incarichi direttivi.

✗ Indire il referendum popolare e le elezioni.

✗ Assumere il comando delle Forze armate e dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

✗ Concedere la grazia.

✗ Conferire le onorificenze della Repubblica.

✗ Disporre con decreto motivato lo scioglimento di un Consiglio regionale.

✗ Presiede il Consiglio supremo di difesa.

✗ Nomina i funzionari dello stato.

→ Se si considera la natura dell’attività esercitata dal Presidente della Repubblica.

Di controllo→ promulgazione, ratifica dei trattati internazionali, firma degli atti degli Governo, scioglimento

✗ dei Consigli regionali.

Di garanzia e di vigilanza affinché il sistema funzioni correttamente→ presidenza del Consiglio supremo di

✗ difesa e del Consiglio superiore della magistratura.

Di influenza→ messaggi alle Camere, attività di esternazione del proprio pensiero.

✗ Di intermediazione politica→ formazione del Governo, scioglimento anticipato delle Camere.

→ Se si considera il soggetto istituzionale che assume nella sostanza la decisione.

Atti solo formalmente presidenziali, ai quali il Presidente della Repubblica partecipa in funzione di controllo

✗ → emanazione dei regolamenti e degli atti venti forza di legge; autorizzazione alla presentazione di disegni di

legge; conferimento di onorificenze; dichiarazione dello stato di guerra.

Atti propriamente presidenziali→ messaggi, esternazioni, nomina di senatori a vita e giudici della Corte

✗ costituzionale, convocazione straordinaria delle Camere.

Atti composti, contraddistinti dalla partecipazione al processo decisionale di più soggetti→ scioglimento

✗ anticipato delle Camere, nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

Potere di esternazione→ il Presidente della Repubblica ricorre in misura crescente alla possibilità di far conoscere –

sia agli altri organi costituzionali, sia all’opinione pubblica – il proprio avviso sulla situazione politica del Paese o in

ordine ad una determinata vicenda. Il potere di esternazione dev’essere considerato una facoltà dell’organo: con la

conseguenza che tale potere non è libero nel fine, ma strumentale all’esercizio delle altre funzioni. In altri termini, il

Presidente della Repubblica non è libero di manifestare il proprio pensiero come e quando vuole, ma può intervenire

solo qualora ciò sia opportuno al fine di meglio assolvere ai compiti che la Costituzione gli attribuisce.

Il Presidente della Repubblica può esprimere il proprio pensiero tanto in modo formale che informale. Nel primo caso

l’esternazione avviene sotto forma di messaggio, che può essere di diversa natura→ messaggio alle camere, messaggio

dopo il giuramento, messaggio in tema di politica estera: si differenzia dai precedenti in quanto ha come destinatari non

le assemblee elettive, ma la comunità internazionale, messaggio di rinvio di una legge al Parlamento. Le esternazioni

non formali, invece, si manifestano in forma libera (interviste, dichiarazioni, conferenze stampa) e non trovano un

diretto riferimento nel testo della Costituzione.

Responsabilità.

Secondo l’art. 90 il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,

tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Ad eccezione dei casi di alto tradimento e di attentato

alla Costituzione, la responsabilità istituzionale ricade sul Governo, che controfirma tutti gli atti del Presidente della

Repubblica, ad eccezione di quelli di n

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Publisher
A.A. 2016-2017
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ceccherini Eleonora.