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Nel rispetto delle disposizioni costituzionali le camere godono di un'ampia podestà regolamentare e di un potere
organizzatorio che trovano il loro fondamento dell'origine storica del parlamentarismo quando le assemblee dovevano
difendere la loro autonomia e libertà dai pericoli che poteva venire dalla corona. Nel periodo di vigenza dello Statuto
Albertino il regolamento non era considerato una fonte primaria del diritto ma un atto interno che racoglieva regole
prive di spessore giuridico la cui vincolarità dipendeva dalla volontà degli schieramenti politici.
Il regolamento parlamentare è l’atto cui l’art. 64 riserva la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento di
ciascuna camera. I regolamenti parlamentari sono fonti del diritto, sono dotati di efficacia sostanziale propria delle fonti
normative, ma la loro efficacia formale non è quella dei regolamenti che, nella gerarchia delle fonti, si collocano in
posizione subordinata alla legge.
I regolamenti parlamentari sono fonti subordinate solo alla costituzione, le cui disposizioni eseguono e attuano. In virtù
della riserva di regolamento parlamentare, contenuta nell’art. 64 sono fonti del diritto che sfuggono ad una collocazione
nella scala gerarchica. Si tratta di fonti separate che trovano la loro legittimazione in una riserva di competenza
costituzione riconosciuta a ciascuna camera, di modo che la legge formale non può disciplinare la loro materia. Inoltre
tali regolamenti non sono soggetti al sindacato della corte costituzionale: alle camere è infatti riconosciuta
l’indipendenza di ogni altro potere.
Interna corporis→ sono gli atti e le attività che si svolgono all'interno del Parlamento. Si discute sulla sindacabilità di
essi da parte di organi esterni alle Camere, in particolare da parte della Corte Costituzionale. Essa ha ammesso la
sindacabilità, nell'ambito del giudizio di costituzionalità delle leggi, degli atti del procedimento legislativo che violano
disposizioni costituzionali; allo stesso modo appaiono sindacabili dalla Corte gli atti parlamentari che ledono le
attribuzioni di altri poteri dello Stato. Al contrario, la Corte Costituzionale ha negato la sindacabilità dei regolamenti
parlamentari.
Organi.
Sia la camera che il senato costituiscono un'istituzione complessa composta da una pluralità di organi, la costituzione
prevede alcuni di questi→ presidente e ufficio di presidenza, gruppi parlamentari, commissioni permanenti,
commissione di inchiesta e la commissione bicamerale per gli affari regionali. Altri organi sono previsti dai
regolamenti→ conferenza dei presidenti dei gruppi, giunte, commissioni bicamerali, commissioni speciali.
Presidente→ rapprenta l'organo, enterna la volontà dell'organo, dirigono i lavori in assemblea, controllano il buon
andamento dei lavori e la regolarità delle attività, erogano sanzioni disciplinari. La costituzione poi assegna a ciascuno
delle competenze particolari = il presidente del senato sostituisce il presidente della repubblica quando questo incorre in
impedimenti temporanei o permanenti e il presidente della camera presiede e convoca il parlamento in seduta comune.
Il presidente inoltre ha un compito di garanzia che gli è stato attribuito da una recente ideologia e questo fa si che essi
non esercitano le attribuzioni proprie dei sigoli parlamentari = non partecipano al voto e alla discussione, non svolgono
le iniziative tipiche dei parlamentari (mozioni, presentazione di disegni di legge, interpellanze) e non presenziano alle
attività del gruppo parlamentare. Camera e senato prevedono maggioranze diverse per l'elezione dei presidenti,
senato→ primi due scrutini maggioranza assoluta poi maggioranza semplice e al quarto ballotaggio tra i due che hanno
preso più voti; camera→ prima maggioranza dei 2/3 e poi assoluta.
Ufficio di presidenza→ presidente con i 4 vicepresidenti, tre questori e otto segretari, ha compiti amministrativi =
delibera il progetto di bilancio, delibera sanzioni disciplinari più gravi, approva regolamenti interni, autorizza la
composizione dei gruppi parlamentari e nomina il segretario generale dell'assemblea su proposta del presidente.
Gruppi parlamentari→ secondo i regolamenti tutti i parlamentari devono aderire ad un gruppo di loro scelta e la
scelta deve essere comunicata al presidente entro due giorni dalla prima seduta dell'assemblea, se uno non aderisce a
nessun gruppo viene inserito nel gruppo misto. Sono i primi organi delle camere a costituirsi e sono il motore per le
scelte future e le attività future, sono un organo necessario e permanente dal momento che la loro esistenza costituisce
un presupposto necessario per la formazione di altri organi = commisioni permanenti e di inchiesta. Essi rappresentano
la proiezione in parlamento dei partiti e delle associazioni politiche, esercitano significative competenze nei confronti
dei parlamentari che vi aderiscono al punto di mettere in discussione l'art. 67 per cui i parlamentari rappresentano la
nazione e non hanno vincolo di mandato = gli organi direttivi dei gruppi possono irrogare sanzioni nei confronti degli
appartenenti ed esercitare un'attività di controllo sull'attività dei singoli componenti.
Conferenza dei presidenti→ composto dai presidenti dei gruppi ed è un organo che concorre con il presidente a
programmare i lavori dell'assemblea e a coordinare quelli delle commissioni.
Giunte→ sono previste sia dalla camera che dal senato, sono organi collegiali permanenti che svolgono attività
istruttoria e non decisionale, i loro compiti attengono ad esigenze tecniche e non di indirizzo o di controllo. Le
principali giunte→ per il regolamento = esamina le proposte di revisione del regolamento e fornisce il proprio parere
riguardo all'interpretazione di alcune norme; delle elezioni = controllano la regolarità delle operazioni elettorali e le
cause di eleggibilità e incompatibilità dei parlamentari; per l'autorizzazione a procedere = riferiscono all'assemblea dei
provvediamenti coercitivi verso un parlamentare avanzati dall'autorità giudiziaria; per gli affari europer = esiste solo in
senato.
Commissioni parlamentari→ permanenti o speciali – monocamerali o bicamerali – parlamentari o miste.
Commissioni permanenti→ sono 13 al senato e 13 alla camera, sono organi necessari e composti in modo da assicrare
la rappresentanza proporzionale dei gruppi. Hanno una competenza nelle materie di loro spettanza = esame di atti
inerenti alle loro materie, esercizio delle attività proprie delle assemblee.
Commissioni speciali→ costituite di volta in volta con un'apposita deliberazione e operano per un periodo di tempo
limitato e si sciolgono appena hanno raggiunto il loro scopo; le principali sono quelle di inchiesta che sono previste
dalla costituzione.
Commissioni bicamerali→ composte in parti uguali da senatori e deputati e anche per queste deve essere rispettato il
principio di proporzionalità dei diversi gruppi, le loro funzioni sono regolate dal regolamento del senato che dice che
devono basarsi sul regolamento dell'assemblea in cui la commissione ha sede; alcune sono previste dalla costituzione =
affari regionali, alcune da leggi costituzionali = comitato per le riforme e per i procedimenti di accusa, altre da leggi
ordinarie→ servizi radiotelevisi.
Commissioni miste→ ne fanno parte anche funzionari dell'amministrazione pubblica.
Funzioni.
Attività di controllo→ trova il fondamento costituzionale sia nel rapporto di fiducia che lega il governo al parlamento
e alla conseguente responsabilità del governo verso il parlamento, sia nei poteri del parlamento di contrastare l'attività
della maggioranza sottoponendola al vaglio della critica e della verifica della correttezza dell'operato. Il parlamento può
esercitare attività di controllo indipendentemente dalla collaborazione del governo oppure con la partecipazione dello
stesso.
Inchieste→ attraverso tale strumento le camere non si limitano ad accettare la responsabilità del governo o dei suoi
organi ma possono indagare ogni aspetto della societò che ha interesse pubblico = art. 82. Le commissioni di inchiesta
possono essere monocamerali o bicamerali, l'atto istitutivo deve necessariamente indicare l'oggetto di indagine, il
numero dei componenti, i suoi poteri ed il tempo previsto. La commissione di inchista procede all'indagine con gli stessi
poter e limitazioni dell'autorità giudiziaria ma può trovare un limite in più dovuto alla posizione di altri organi
costituzionali (escluso il governo) di cui non può essere lesa l'indipendenza. Al termine dei lavori la commissione
presenta una relazione in cui indica gli elementi acquisiti e formula una sua valutazione.
Interrogazioni→ è lo strumento di controllo più semplice e consiste nel porre delle domande per iscritto per sapere se un
determinato fatto sia vero o no, se il governo ne è a conoscenza e se ha preso o intende prendere dei provvedimenti. La
risposta può essere data da un ministro, dal presidente o da un sottosegretario.
Interpellanze→ il fatto è dato per noto ed iul parlamento chiede al governo i motivi della sua condotta e le intenzioni
future, verifica quindi il comportamento passato e le posizioni che verranno prese in futuro.
Interpellanze e iterrogazioni derivano dal principio di responsabilità, ogni parlamentare ha diritto ad interrogare il
governo ed avere informazioni circa i suoi orientamenti e comportamenti. Interpellanze e interrogazioni sono
sottosposte ad un esame di ammissibilità preventivo da parte del presidente dell'assemblea.
Attività di indirizzo→ le camere partecipano alla definizione dell'indirizzo politico.
Mozione→ presentata dal presidente del gruppo o da 10 deputati e 8 senatori, siu propone al governo di assumere in
relazione ad un argomento una determinato comportamento. L'esame della mozione segue lo stesso procedimento di
quello dei disegni di legge = discussione e votazione. I contenuti della mozione una volta approvati sono vincolanti e il
paarlamento può assicurarne il rispetto.
Risoluzione→ consente al parlamento di manifestare orientamenti e definire indirizzi riguardo a specifici argomenti.
Può essere presentato da ogni deputato e senatore e della sua proposta il governo deve sempre essere informato in modo
che possa intervenire con il proprio punto di vista.
Ordine del giorno→ manifestazione delle camere riguardo un tema accessorio rispetto a quello in discussione, è
presentato nel corso del procedimento legislativo con l'obbiettivo di conferire al governo particolari istruzioni per gli
adempimenti successivi o i criteri a cui si deve attenere per la loro attuazione.
Attività di informazione→ Consente alle assemblee di acuisire notizie, dati e d