Bicameralismo
Nelle costituzioni moderne il bicameralismo rappresenta un'esperienza consolidata, presente in gran parte degli ordinamenti e capace di soddisfare una pluralità di esigenze istituzionali. Il bicameralismo può essere distinto in strutturale o funzionale. Il primo distingue le assemblee sulla base del meccanismo elettorale e del procedimento di selezione dei loro componenti, il secondo invece prende in considerazione la distribuzione delle funzioni di ciascuna camera. Il bicameralismo può essere definito anche paritario o differenziato in base al fatto che le due assemblee abbiano le stesse funzioni oppure no.
La Costituzione italiana ha optato per un bicameralismo paritario e moderatamente strutturale (art. 55). Si è optato per un bicameralismo paritario per consentire una più ponderata elaborazione delle leggi attraverso la duplicazione delle procedure e per introdurre uno strumento di garanzia contro i pericoli esistenti nella concentrazione del potere sovrano in un unico organo. Le principali differenze tra le camere sono di tipo quantitativo e non qualitativo, come diversità di elettorato passivo e attivo, diversità del sistema elettorale, diversa consistenza numerica e presenza in senato di componenti non elettivi. La costituzione, pur riconoscendo l'autonomia delle diverse camere, considera il parlamento come un'istituzione unitaria.
Parlamento
Il parlamento è l'organo istituzionale più direttamente espressivo della sovranità popolare essendo un organo eletto direttamente dal popolo; è titolare della funzione legislativa (art. 70) e tale funzione può essere esercitata direttamente o attraverso una delega al governo (art. 77). Ha anche un ruolo importante per la vita ed il funzionamento di altri organi costituzionali, come accordare e revocare la fiducia al governo, eleggere il capo di stato e metterlo in stato di accusa, nominare i componenti di altri organi costituzionali, come 5 giudici della corte costituzionale o di rilevanza costituzionale come 8 giudici del CSM e deliberare lo stato di guerra.
Parlamento in seduta comune
L'art. 55 introduce, accanto a camera e senato, un altro organo: il parlamento in seduta comune, a cui la costituzione affida compiti meramente elettivi e finalizzati alla costituzione di alcuni organi costituzionali o di rilievo costituzionale. Il parlamento in seduta comune è presieduto e convocato dal presidente della camera, si riunisce presso la sede della camera e utilizza il regolamento della camera salvo che non ne venga statuito uno proprio. Il parlamento si riunisce in seduta comune per l'elezione del presidente della repubblica, organi integrati con i rappresentanti delle regioni (art. 83), giuramento del presidente della repubblica, elezione degli 8 componenti del CSM e dei 5 della corte costituzionale, messa in stato di accusa del presidente ed eventuale elezione dei commissari di accusa, designazione di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore fra le quali devono essere estratti i 16 giudici che integrano quelli costituzionali nel momento in cui la corte costituzionale funge da giudice dei reati presidenziali.
Garanzie
Gli organi costituzionali dello stato godono di uno status particolare di autonomia e i componenti di tale organo sono soggetti ad apposite prerogative e garanzie. Queste particolari garanzie servono per consentire il libero e corretto esercizio delle funzioni. Nella realtà contemporanea, l'esigenza di difendere il parlamento da possibili attentati provenienti dall'esterno e dall'esecutivo è diminuita grazie alle forme di tutela istituzionale quali il principio di legalità, la separazione dei poteri ed il fatto che sia il potere esecutivo che quello legislativo siano legittimati; ciò non comporta però il venire a meno dell'esigenza di assicurare al parlamento e ai suoi membri uno status particolare che li consenta di esercitare le proprie funzioni in piena indipendenza e liberi da condizionamenti e pressioni esterne. Oltre alle prerogative dell'organo, la costituzione prevede prerogative per i componenti (art. 68).
- Insindacabilità: È il divieto di perseguire i parlamentari per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una tutela permanente che prosegue anche quando è cessato lo status di parlamentare e non è limitata solo ai comportamenti interni all'assemblea ma comprende tutte le fasi della vita politica del parlamentare.
- Immunità: Ha natura esclusivamente processuale e impedisce all'autorità giudiziaria di procedere penalmente contro un parlamentare senza l'autorizzazione della camera a cui appartiene. Tale garanzia è limitata al periodo in cui l'indagato mantiene lo status di parlamentare.
- Inviolabilità: Protegge la libertà fisica, di domicilio, di comunicazione e di circolazione del parlamentare (art. 13–16). Tale garanzia impedisce che il parlamentare possa essere arrestato, privato delle libertà personali e sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che venga colto nell'atto di commettere un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura.
La costituzione ha introdotto anche molteplici istituti che concorrono a qualificare la posizione di autonomia del parlamento e di ciascuna camera (art. 66), come la competenza a giudicare autonomamente la legittimità dei titoli di ammissione dei loro componenti, autonomia finanziaria con proprio bilancio, autonomia nel reclutamento e gestione del personale, autonomia nel regolare l'attività interna delle camere, autonomia organizzativa e regolamentare. La costituzione non disciplina l'organizzazione interna delle camere, affida tale compito ai regolamenti di ciascuna camera approvati dalla maggioranza assoluta. Essa pone però alcuni principi organizzativi: pubblicità delle sedute, diritto del governo a partecipare all'attività del parlamento, maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni, procedure necessarie per la formazione delle leggi e criteri per distribuire i parlamentari tra le commissioni permanenti e di inchiesta.
Le camere sono organi permanenti del governo che restano in carica per 5 anni e la prima riunione deve avvenire non oltre 20 giorni dalla loro elezione e nel frattempo sono prorogati i poteri delle camere precedenti. Questo per dare continuità alla funzione legislativa. La disciplina dei lavori parlamentari è riservata ai regolamenti, la costituzione detta solo alcune norme relative alla convocazione delle camere, che può avvenire di diritto (convocazione annuale e prima convocazione) e straordinaria su iniziativa del presidente della camera, su richiesta del presidente della repubblica o di 1/3 dei componenti. In questo caso si deve riunire anche l'altra camera oppure relativa alla validità delle deliberazioni: sono valide solo se è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti salvo che la costituzione non preveda maggioranze particolari.
- Assoluta: Adozione dei regolamenti, dichiarazione di urgenza di una legge, messa in stato di accusa del presidente, dalla terza votazione del presidente.
- Qualificata 2/3: Prime due votazioni del presidente, approvazione definitiva delle leggi costituzionali.
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Diritto costituzionale - il parlamento
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Diritto costituzionale - Parlamento italiano
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Diritto costituzionale
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