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Il parallelo tra la forma di governo parlamentare italiana e quella europea
Ormai è molto chiaro che la nostra forma di Governo è la forma di Governo Parlamentare sancita e regolata dall'art 94, che ci dice che il governo appunto necessita della fiducia delle due camere. Il nostro Governo non è suscettibile di termini di durata ma resta in carica fin tanto che ha la maggioranza che lo sostiene in parlamento.
Trattato sull'unione europea; pag 100-110 Bin-Petruzzella.
Art 13: "1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Le istituzioni dell'Unione sono:
- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio,
- la Commissione europea (in appresso
«Commissione»),— la Corte di giustizia dell'Unione europea,— la Banca centrale europea,— la Corte dei conti.”
Questo art elenca le istituzioni dell’Unione. Il parlamento è l’unico dotato di una legittimazione diretta, il Consiglio Europeo, che traccia l’indirizzo politico dell’Unione che è quello formato dai capi di Governo, il Consiglio dell’Unione Europea quello a formazione variabile dei ministri che condivide la funzione legislativa con il Parlamento, la Commissione Europea e la Corte di Giustizia.
Art 17 dedicato all’organo della Commissione, che ha funzioni importantissime tra cui l’iniziativa di un atto legislativo dell’unione (che può essere adottato solo su proposta della Commissione).
LA PARTECIPAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO A QUELLO EUROPEO PORTA A 3 CONSEGUENZE:
Un rafforzamento del Governo sul Parlamento; perché è il Governo che fa parte con i suoi singoli
ministri del consiglio dell'UE, perché è appunto il Governo che siede a questi tavoli
Un rafforzamento del Presidente del Consiglio rispetto ai singoli ministri; rispetto a quindi al principio della collegialità che ispira l'azione del nostro governo
Un rafforzamento di alcuni Ministri (es. Economia) rispetto ad altri (es affari esteri); la composizione variabile del Consiglio dell'UE ha comportato un rafforzamento di alcuni ministri (che sono in formazione particolarmente importanti come l'ECOFIN) che sono all'interno del nostro Consiglio dei Ministri.
LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DEL GOVERNO E DEI MINISTRI
L'art di riferimento qui diventa l'art 96 della Costituzione. Attenzione a non confonderla con la responsabilità di tipo Politico, che è tracciata con l'articolo 95 della Costituzione (Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
L'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale."
C'è una particolarità di questo articolo che è la responsabilità penale. Questo è un articolo con la nota accanto che sappiamo, vuol dire che è stato modificato. Nel 1989 le norme che stabiliscono il procedimento che disciplina questo tipo di Responsabilità sono state modificate. Parliamo di reati commessi nell'esercizio della funzione ministeriale.
Per il fatto di ricoprire la funzione di Presidente del Consiglio o di Ministro. Prima nel 1989 c'era una disciplina che equiparava i componenti del Governo al presidente della Repubblica, per cui i ministri dovevano essere messi in stato di accusa dal parlamento in seduta comune e giudicati dalla corte costituzionale (procedimento ancora in funzione per giudicare il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione). Effettivamente si è utilizzato una volta questo procedimento in maniera fallimentare perché erano stati coinvolti in un processo due ministri (processo Lockheed 1976-1977) dove questa società aveva in molti stati compiuto episodi di corruzione (Italia compresa). Il processo è complicato e quando il giudizio passa alla Corte Costituzionale, questa viene bloccata per più di due anni solo da questa competenza e quindi accumula un ritardo molto significativo rispetto la soluzione alle altre funzioni cui è.
Chiamata la Corte, che poi sono le più importanti (il controllo sulla Costituzionalità delle Leggi, le risoluzioni dei conflitti tra poteri). Diciamo che già vi era di fondo una dissonanza in questa legge ante 1989 rispetto al principio di uguaglianza perché questi soggetti sono chiamati ad essere giudicati con un procedimento particolare, quell’esperienza convinse alla modifica dell’art 96 e oggi la competenza è data alla giurisdizione ordinaria. L’unica particolarità rimasta è il fatto che prima di essere sottoposti alla giurisdizione ordinaria è necessaria l’autorizzazione o della Camera di Appartenenza nel caso in cui il ministro sia anche un parlamentare oppure del Senato della Repubblica.
Disciplina della Legge Costituzionale; Legge Cost. n.1 del 1989 “La Camera coinvolta può negarla a maggioranza assoluta solo se ritiene che l’indagato abbia agito: per la tutela di un interesse dello Stato
costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico”
La “ragion di stato” legittima l’applicazione di una causa di non punibilità ma rimane comunque unadescrizione molto vaga. Una lettura corretta è quella che ci dice che la ragion di stato non vale (e quindil’autorizzazione deve essere concessa) se vengono compromessi degli interessi a livello Costituzionale comela vita o l’incolumità delle persone. Questo procedimento è stato recentemente applicato nei confrontidell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini (è accusato di sequestro di persona per non aver assegnato unporto di sbarco alla nave militare italiana con a bordo 131 migranti)
PICCOLA INTEGRAZIONE SULLA DEROGA LESIGLATIVA;
Come sappiamo, e come sancito dall’art 70 della Costituzione, è il Parlamento che ha potere Legislativo enon il Governo. Tuttavia gli atti normativi del Governo sono una deroga,
costituzionalmente ammessa, rispetto al principio di separazione dei poteri. Il Parlamento può intervenire o a monte (prima) nel caso del Decreto Legislativo o a valle (dopo) nel caso del Decreto-legge. D.Lgs; Decreto Legislativo. Il fondamento costituzionale è nell'art. 76 della Costituzione: "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti." Quindi l'intervento a monte consiste nell'approvazione da parte del Parlamento di una legge di delega. Il Parlamento delega il governo ad approvare i decreti legislativi e questa legge di delega ha un contenuto necessario, necessariamente deve prevedere questi tre aspetti: - Oggetto Definito; deve dirci la materia che sarà trattata da questi decreti legislativi - Termine; il tempo limitato il termine entro il quale il decreto dovrà essere emanato - Iprincipi e i criteri direttivi; al quale il governo dovrà attenersi-I D.lgs si sono utilizzati sempre per l'approvazione dei codici, quindi di grandi corpi normativi essendo che il Parlamento non può approvare centinaia di articoli, ci vuole un "aiuto" da parte degli uffici governativi. Ades il recente codice di procedura penale del 1989 ha seguito lo schema della legge di delega e dei decreti legislativi. e per riforme complesse, trasferimento di funzioni Stato-Regioni.
Se un giudice ritiene che un decreto non rispetti i principi contenuti nella delega oppure l'oggetto del decreto non era contenuto nella delega, solleverà la questione di costituzionalità indicando come norma parametro interposta l'art 76 della Costituzione.
Decreto-Legge; qui il rischio di esproprio delle camere è maggiore. È disciplinato dall'art 77 che ci dice; "Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che"
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
La cautela sta nel fatto che sono provvisori, decadono retroattivamente se non c'è l'intervento del parlamento e non vengono convertiti in una Legge del Parlamento entro 60 giorni. Il caso Covid è naturalmente di necessità e urgenza. Nella prassi il governo utilizza i D.L in moltissimi casi dove non vi è necessità o urgenza. IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA. Il ruolo; il ruolo del capo dello Stato è regolato nell'art 87 della Costituzione; "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredits e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia ere alla Costituzione italiana. L'articolo 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e ha il compito di garantire il rispetto della Costituzione e il regolare funzionamento delle istituzioni. Inoltre, l'articolo 87 conferisce al Presidente il potere di commutare le pene, ovvero di ridurre o modificare le pene inflitte ai condannati. Il Presidente della Repubblica ha anche il potere di conferire onorificenze, come stabilito dall'articolo 87 della Costituzione. Questo significa che il Presidente può assegnare riconoscimenti e premi a persone che si sono distinte per meriti particolari nel campo della scienza, dell'arte, dello sport, della cultura o in altri settori. Tuttavia, è importante sottolineare che il Presidente della Repubblica non ha poteri illimitati. La sua azione è sempre vincolata al rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato. Inoltre, il Presidente agisce sempre su proposta del governo o di altri organi competenti. In conclusione, il Presidente della Repubblica italiano ha importanti poteri, come quello di commutare le pene e conferire onorificenze, ma la sua azione è sempre limitata dai principi costituzionali e dalle leggi dello Stato.