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Il percorso storico che porterà alla nostra Costituzione;

Fase transitoria: periodo di quasi 5 anni che dal punto di vista normativo si svolge al di fuori del quadro

statutario e al di fuori del quadro normativo approvato durante il regime fascista. Erano due i

provvedimenti normativi fondamentali di questo periodo, definiti come Decrei Leggi Luogoteneziali che

vengono chiamati dai Costituzionalisti “Le due prime costituzioni provvisorie”. Con la prima viene respinto il

tentativo di ritorno allo Statuto che aveva compiuto il primo governo del Maresciallo Badoglio, e con la

seconda nel marzo 46 si decide anche di demandare direttamente al corpo elettorale la scelta tra

monarchia e repubblica.

Come tutte le costituzioni provvisorie abbiano anche una seconda funzione; quella di continuare le funzioni

“normali” del Governo, come ad esempio la regolazione di transizione tra Monarchia e Repubblica e tra

Assemblea e Governo. Come arriviamo all’approvazione della Cost? Nel marzo-aprile 46 vi furono le

elezioni amministrative, dove per la prima volta votano anche le donne che ri-voteranno due mesi dopo le

decidere tra Repubblica e Monarchia e poi per decidere l’assemblea costituente.

Dalle urne emergono le “forze” del sistema politico emergente, da un lato la Democrazia Cristiana e

dall’altro i due partiti della sinistra Marxista. Prima delle elezioni del 2 giugno 46 vi è un ultimo colpo di

scena a Maggio. Il Re vittorio Emanuele III abdica, dal punto di vista giuridico questo fa scattare la

successione in favore del figlio Umberto e fa cessare in extremis la luogotenenza, detto “Re di Maggio”

perché sarà Re solo nel mese di Maggio.

Probabilmente il Re lo fece per conquistare nuovi consensi in favore della monarchia, ma non ci riesce.

Il Referendum vede l’Italia divisa in due blocchi, sia dal punto di vista numero che Geografico. Prevale con

12 mln e 700 la Repubblica. Quasi tutto nord-Italia e centro votano a favore della Repubblica mentre il sud

e le isole a favore della Monarchia. Ben un milione emmezzo di schede sono nulle. La proclamazione

provvisoria dei risultati si ha il 10 Giugno e la definitiva 10 giorni dopo, poiché fu presentato un ricorso per

capire come considerare i voti nulli.

Nella seconda cost. provvisoria, all’art 2 si regolavano le due ipotesi nel caso di vincita di Repubblica o

Monarchia. Come andava interpretato questo inciso “La maggioranza dei votanti”? Anche le schede nulle

sono valenti? In realtà anche se ai voti della Monarchia si fossero sommate le schede nulle l’esito non

sarebbe stato diverso. Alla fine si decise di escludere le schede nulle.

Nel nostro testo attuale troviamo un eco di questa vicenda.

Quando il costituente è andato a disciplinare gli strumenti di democrazia diretta, i più importanti i

referendum abrogativo e costituzionale. Al quarto comma dell’art 138 si esplicita il quorum “se è raggiunta

la maggioranza dei voti validamente espressi”.

L’assemblea costituente e la sua attività:

Com’era composta e come funzionò. Era un’assemblea di partiti come si addiceva ormai ad una democrazia

di massa, avevamo una buona affermazione della DC e delle sinistre PC e PS “il polo di sinistra” e la

conferma che le forze 800esche che erano state egemoni, erano fortemente ridotte. Le forze laiche

costituite dal partito liberale e dal partito Repubblicano che erano molto marginali ma ci furono degli

esponenti autorevoli e rappresentativi che riuscirono a ricoprire un ruolo interessante durante i dibattiti

dell’assemblea costituente. C’era il “fronte dell’uomo qualunque” forza politica che contestava la

democrazia, era una forza antipolitica e confluì nel movimento sociale italiano.

Questo era il quadro politico; due forze maggiori rappresentate da DC da una parte e Partito comunista e

partito Socialista dall’altro. Tra queste forze fu stipulato il patto che diede luogo alla costituzione, il

“compromesso Costituzionale” la lettura che dobbiamo dare al termine “compromesso” dev’essere

positiva; ciascuna parte aveva rinunciato a qualcosa in cui credevano profondamente pur di raggiungere

all’accordo. I Comunisti per esempio rinunciarono ad inserire nella Cost. la statalizzazione dei mezzi di

produzione (come prevedevano le Costituzioni Comuniste), le forze laiche accettarono che i patti

Lateranensi furono inseriti nell’art 7 della Cost. Tutte le forze politiche si riconobbero in una piattaforma

comune riuscendo a far ripartire il paese.

Come si consultano gli atti dell’Assemblea Costituente?

L’assemblea viene appunto eletta il 2 giugno 1946 contemporaneamente al Referendum Costituzionale, si

riunisce a lavora per un anno emmezzo, fino alla fine del Dicembre del 1947 (1 gennaio 1948 entra in

vigore). Siccome era un assemblea molto grande, formata da oltre 500 i componenti e si decise di prendere

delle articolazioni interni, in particolare fu eletta la Commissione dei 75; 75 deputati che avevano il compito

di elaborare e presentare all’assemblea ne suo complesso un primo progetto di Costituzione. Poi questa

commissione a sua volta venne suddivisa in 3 sottocommissioni;

1 - Il democristiano Tupini doveva occuparsi alla parte relativa ai Diritti e i Doveri

2 - La seconda commissione capitanata dal Comunista Terracini, si occupò della seconda parte delle Cost.

l’organizzazione dello Stato (la separazione dei poteri)

3 - La terza sotto-commissione presieduta dal socialista Ghiglini, si occupò della parte dei diritti economici e

sociali.

Queste articolazioni interne lavorano dal Giugno 1946 al Febbraio 1947 e presentano il progetto

all’assemblea.

Titolo II art 29:

Primo articolo del secondo titolo dedicato ai rapporti etico sociali.

I primi 12 sono dedicati ai principi fondamentali, le due parti di diritti e doveri e ordinamento della

repubblica. I diritti e doveri sono divisi in quattro titoli e il secondo titolo è dedicato alla famiglia e alla

scuola, si apre con questo famoso articolo che recita

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio

è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia

dell'unità familiare.”

Per capire questo articolo dobbiamo vedere proprio i dibattiti in assemblea costituente.

In molti art troviamo il verbo “riconosce” che indica una cosa che si conosce già, che già esiste. Lo stato

riconosce che è la famiglia a dare avvio a qualsiasi formazione sociale. In realtà manca un ultimo pezzo che

fu eliminato in sede assembleare, voleva introdurre un ordine contro il divorzio, chiaramente la proposta

veniva dalla Democrazia Cristiana.

Evoluzione dell’articolo:

Guardando tutte le trasformazioni che ha passato questo articolo, scopriamo che il 13 novembre sotto

proposta di Lapira viene inserito una postilla che mise in crisi il compromesso costituzionale e che recitava:

“La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l’indissolubilità del matrimonio”.

Togliatti ebbe l’idea di chiedere il voto segreto per disciplinare la scelta e per soli tre voti abbiamo l’articolo

come lo conosciamo ora.

La costituzione venne discussa lungo tutta la primavera-autunno del 1947 e venne approvata con

larghissima maggioranza dall’assemblea entrando in vigore il 1 gennaio 1948. L’assemblea ebbe anzitutto il

compito principale di approvare la nuova Costituzione, ma come ci aveva detto la seconda Costituzione

provvisoria, L’assemblea svolse anche altre funzioni come votare la fiducia ad altri governi. In questo

periodo storico i governi erano presieduti da De Gasperi, dei primi 3 fecero parte sia la DC che le sinistre ma

dal maggio 1947 le sinistre passano all’opposizione e ci rimasero per diversi decenni. A conferma della

volontà di approvare la nuova carta costituzionale, mentre in assemblea le tre forze principali continuano a

collaborare, non collaborano più a livello governativo.

Seconda funzione che continua ad avere l’assemblea è quella di approvare le leggi fondamentali. In questo

periodo storico, in assenza di un Parlamento che potesse lavorare autonomamente, il potere legislativo era

nelle mani del governo che lo esercitava tramite decreti legislativi tranne per quanto concerne le leggi più

importanti come le leggi elettorali, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi in materia

costituzionale vennero riservate all’esame dall’assemblea costituente.

Caratteri dal punto di vista normativo:

Dal punto di vista normativo normalmente si attribuiscono degli aggettivi;

La nostra è una Costituzione lunga (anche se nel panorama Europeo ce ne sono di più lunghe) però lunga

significa che troviamo in Costituzione sia molte enunciazioni programmatiche di principio di alto respiro sia

delle disposizioni di dettaglio molto specifiche come l’art 13:

“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”

Esso è l’articolo che apre il titolo dedicato ai rapporti civili e non a caso il primo titolo trattato è la libertà

personale, la libertà dagli arresti. L’articolo diventa molto dettagliato, è una tipica disposizione di dettaglio,

sino a specificare quante ore devono intercorrere tra il momento in cui l’autorità giudiziaria venga

informata del nostro arresto e si pronunci.

Riserva di giurisdizione: è riservato al giudice e non alla polizia il provvedimento limitativo della nostra

libertà

La costituzione è consapevole che in certi momenti non è possibile chiedere preventivamente il consenso al

giudice e quindi recita:

“In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica

sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore

all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e

restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a

restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

Al massimo entro 96 ore la nostra Costituzione limita la restrizione della libertà personale tramite l’arresto.

Altri aggettivi che rappresentano la nostra costituzione sono che essa è rigida e garantita.

Rigida perché è previsto un procedimento aggravato per la modifica delle norme costituzionali e questo

significa anche che le norme non possono essere abrogate dalle leggi ordinarie, hanno una resistenza

all’abrogazione superiore alle leggi ordinarie del Parlamento, questo spiega l’aggettivo garantita.

Programmatica: poiché inserisce ina serie di programmi che dovranno essere concretizzati dall’azione dei

pubblici poteri.

Quando la nostra costituzione entrò in vigore, sembrava avere un certo rilievo la differenza tra norme

programmatiche e precettive. Alcune parti della nostra Costituzione sono state attuate con un ritardo

molto significativo, come l’entrata in funzione della Corte costituzionale (8 anni dopo, 1956) o il Consiglio

superiore della Magistratura regolato dall’art 104 (1958, 10 anni dopo) e il disegno Regionale che entra in

vigore dopo circa 20 anni.

Prima sentenza della Corte Costituzionale:

Risolve diversi problemi giuridici di allora, in particolare spazza via al 3 punto qualsiasi rilevanza di

distinzione tra norme programmatiche e precettive;

“La distinzione tra norme programmatiche e precettive della Costituzione e l’irrilevanza di questa distinzione

ai fini del controllo di costituzionalità della legge” (…)

In che modo viene attivata la Corte Costituzionale?

Essa è molto importante ma non sceglie da sola le leggi da controllare. Vi sono delle vie di accesso, due

modi di accesso:

Accesso in via incidentale

Accesso in via principale

Accesso in via incidentale:

Un giudice di qualsiasi settore e grado (appello, cassazione, penale etc…) per definire il suo giudizio deve

applicare delle leggi. Se ritiene che quelle leggi non rispettino la Costituzione sospende il suo giudizio e

richiama davanti alla Corte il suo dissenso in quel senso mediante un ordinanza che motiva quale legge non

è stata rispettata. Qual’ora la questione dovesse essere accolta, quella legge non potrà più essere applicata

poiché non rispetta i principi costituzionali.

Nella prima sentenza, la norma oggetto era una legge approvata molti anni prima dell’entrata in vigore

della Costituzione, perché era raccolto nel Testo Unico sulla Pubblica Sicurezza TULPS, l’art 113 prevedeva

che per affiggere manifesti e distribuire volantini (manifestazioni e libertà di pensiero) dovesse essere

necessario il via libera della Polizia. Molti giudici degli anni 50 si trovano a decidere in procedimenti penali

in cui persone non avevano richiesto alla polizia l’autorizzazione per affiggere manifesti. Si riteneva però

che questa legge andasse in conflitto con l’art 21 della Costituzione.

La sentenza è composta da:

Epigrafe: dove troviamo la norma oggetto di revisione che la Corte stà discutendo, in questo caso un

giudizio in via incidentale di irregolarità costituzionale.

Ritenuto in fatto: viene raccontato appunto il fatto che ha dato origine al dubbio di legittimità che vennero

sollevate nel corso di vari procedimenti penali a carico di persone accusate di aver violato il 113 TULPS,

troviamo anche le tesi delle parti di questi vari processi penali che si costituiscono davanti alla Corte e

sostengono l’incostituzionalità della legge. Troviamo la posizione dell’avvocato dello Stato, che propone alla

corte di respingere o ritenere infondata la questione o trova qualche aspetto per dichiararla inammissibile

o infondata (poiché è stata approvata prima del 1948 quindi non in vigore). Altrimenti non si costituisce

(casi rari) davanti alla corte. Quando questo succede è già un messaggio implicito per la corte

costituzionale.

Considerato in diritto: la parte più importante di una sentenza, quella in cui il giudice costituzionale ci darà

la sua considerazione.

Dispositivo: PQM “Per questi motivi” La corte stabilisce la l’art 113 del TULPS è illegittima. Proclama quindi

la sentenza (di accoglimento in questo caso perché accoglie la questione di illegittimità che le era stata

sottoposta) viene espunta dall’ordinamento per violazione dell’art 21 della Costituzione. Nel caso in cui il

risultato fosse stato diverso, si sarebbe parlato di sentenza di rigetto in cui la questione veniva ritenuta non

fondata.

La corte stabilisce che il rapporto tra costituzione e leggi ordinarie è un rapporto di gerarchia, la

Costituzione è sovraordinata o tutte le leggi, sia quelle anteriori sia a quelle posteriori.

In questa sentenza la Corte dice che la distinzione tra norma programmatica e precettiva sono solo

descrittive e irrilevanti ai fini dell’illegittimità Costituzionale.

Dunque in questo processo furono 3 le complesse questioni da risolvere:

La prima era la sottoponibilità al sindacato della Corte delle leggi anteriori alla Costituzione.

La seconda verteva sui criteri differenziali tra illegittimità costituzionale e abrogazione (rinvio)

La terza verteva sulla distinzione tra norme programmatiche e precettive.

I principi fondamentali della costituzione: esaminiamo la struttura e i principi fondamentale. Nella nostra

carta troveremo delle disposizioni da dove emergono molto bene le polemiche verso il passato. È una

costituzione non solo di bilancio ma prende una posizione nei confronti della società di quel tempo e in

qualche modo costituisce anche una polemica vs il presente, es secondo comma art 3 “principio di

eguaglianza sostanziale”.

Principio internazionalista: agli art 10 e 11 della costituzione troviamo i rapporti regolati tra gli stati non più

mezzo la guerra ma con una prospettiva completamente diversa.

Calamandrei nel 1955 a Milano disse così:

“Soltanto in parte è una realtà in parte è un ideale una speranza e un lavoro da compiere. […] La

costituzione non è una macchina che una volta messa in modo va da se. Perché si muova bisogna ogni

giorno metterci dentro il combustibile.”

La struttura della Costituzione:

La richiameremo continuamente. È abbastanza semplice e limpida. Non sono stati previsti dei preamboli, è

costituita da 139 articoli tutti norme giuridiche divise in: i primi 12 articoli principi fondamentali e le 2 parti

– una sui diritti e una sulla separazione dei poteri –

Princìpi fondamentali (artt 1 – 12)

Parte prima – Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I – Rapporti civili (artt 13 – 28)

Titolo II – Rapporti etico sociali (artt 29 – 34)

Titolo III – Rapporti economici (artt 35 – 47)

Titolo IV – Rapporti Politici (artt 48 – 54)

Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica

Titolo I – Il Parlamento (artt 55 – 82)

Titolo II – Il Presidente della Repubblica (artt 83 – 91)

Titolo III – Il Governo (artt 92 – 100)

Titolo IV – La Magistratura (artt 101 - 113)

Titolo V – Le Regioni, Le Provincie, i Comuni (artt 114 – 133)

Titolo VI - Le Garanzie Costituzionali (artt 134 – 139)

Disposizioni Finali e Transitorie (I – XVIII)

Diritti:

I diritti dobbiamo immaginarli come una struttura piramidale, composta da 4 titoli che disciplinano i diritti e

le libertà individuando prima quelli che spettano al soggetto singolo quindi la libertà personale, dagli

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alba.zampella3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Crivelli Elisabetta.
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