Il percorso storico che porterà alla nostra Costituzione;
Fase transitoria: periodo di quasi 5 anni che dal punto di vista normativo si svolge al di fuori del quadro
statutario e al di fuori del quadro normativo approvato durante il regime fascista. Erano due i
provvedimenti normativi fondamentali di questo periodo, definiti come Decrei Leggi Luogoteneziali che
vengono chiamati dai Costituzionalisti “Le due prime costituzioni provvisorie”. Con la prima viene respinto il
tentativo di ritorno allo Statuto che aveva compiuto il primo governo del Maresciallo Badoglio, e con la
seconda nel marzo 46 si decide anche di demandare direttamente al corpo elettorale la scelta tra
monarchia e repubblica.
Come tutte le costituzioni provvisorie abbiano anche una seconda funzione; quella di continuare le funzioni
“normali” del Governo, come ad esempio la regolazione di transizione tra Monarchia e Repubblica e tra
Assemblea e Governo. Come arriviamo all’approvazione della Cost? Nel marzo-aprile 46 vi furono le
elezioni amministrative, dove per la prima volta votano anche le donne che ri-voteranno due mesi dopo le
decidere tra Repubblica e Monarchia e poi per decidere l’assemblea costituente.
Dalle urne emergono le “forze” del sistema politico emergente, da un lato la Democrazia Cristiana e
dall’altro i due partiti della sinistra Marxista. Prima delle elezioni del 2 giugno 46 vi è un ultimo colpo di
scena a Maggio. Il Re vittorio Emanuele III abdica, dal punto di vista giuridico questo fa scattare la
successione in favore del figlio Umberto e fa cessare in extremis la luogotenenza, detto “Re di Maggio”
perché sarà Re solo nel mese di Maggio.
Probabilmente il Re lo fece per conquistare nuovi consensi in favore della monarchia, ma non ci riesce.
Il Referendum vede l’Italia divisa in due blocchi, sia dal punto di vista numero che Geografico. Prevale con
12 mln e 700 la Repubblica. Quasi tutto nord-Italia e centro votano a favore della Repubblica mentre il sud
e le isole a favore della Monarchia. Ben un milione emmezzo di schede sono nulle. La proclamazione
provvisoria dei risultati si ha il 10 Giugno e la definitiva 10 giorni dopo, poiché fu presentato un ricorso per
capire come considerare i voti nulli.
Nella seconda cost. provvisoria, all’art 2 si regolavano le due ipotesi nel caso di vincita di Repubblica o
Monarchia. Come andava interpretato questo inciso “La maggioranza dei votanti”? Anche le schede nulle
sono valenti? In realtà anche se ai voti della Monarchia si fossero sommate le schede nulle l’esito non
sarebbe stato diverso. Alla fine si decise di escludere le schede nulle.
Nel nostro testo attuale troviamo un eco di questa vicenda.
Quando il costituente è andato a disciplinare gli strumenti di democrazia diretta, i più importanti i
referendum abrogativo e costituzionale. Al quarto comma dell’art 138 si esplicita il quorum “se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi”.
L’assemblea costituente e la sua attività:
Com’era composta e come funzionò. Era un’assemblea di partiti come si addiceva ormai ad una democrazia
di massa, avevamo una buona affermazione della DC e delle sinistre PC e PS “il polo di sinistra” e la
conferma che le forze 800esche che erano state egemoni, erano fortemente ridotte. Le forze laiche
costituite dal partito liberale e dal partito Repubblicano che erano molto marginali ma ci furono degli
esponenti autorevoli e rappresentativi che riuscirono a ricoprire un ruolo interessante durante i dibattiti
dell’assemblea costituente. C’era il “fronte dell’uomo qualunque” forza politica che contestava la
democrazia, era una forza antipolitica e confluì nel movimento sociale italiano.
Questo era il quadro politico; due forze maggiori rappresentate da DC da una parte e Partito comunista e
partito Socialista dall’altro. Tra queste forze fu stipulato il patto che diede luogo alla costituzione, il
“compromesso Costituzionale” la lettura che dobbiamo dare al termine “compromesso” dev’essere
positiva; ciascuna parte aveva rinunciato a qualcosa in cui credevano profondamente pur di raggiungere
all’accordo. I Comunisti per esempio rinunciarono ad inserire nella Cost. la statalizzazione dei mezzi di
produzione (come prevedevano le Costituzioni Comuniste), le forze laiche accettarono che i patti
Lateranensi furono inseriti nell’art 7 della Cost. Tutte le forze politiche si riconobbero in una piattaforma
comune riuscendo a far ripartire il paese.
Come si consultano gli atti dell’Assemblea Costituente?
L’assemblea viene appunto eletta il 2 giugno 1946 contemporaneamente al Referendum Costituzionale, si
riunisce a lavora per un anno emmezzo, fino alla fine del Dicembre del 1947 (1 gennaio 1948 entra in
vigore). Siccome era un assemblea molto grande, formata da oltre 500 i componenti e si decise di prendere
delle articolazioni interni, in particolare fu eletta la Commissione dei 75; 75 deputati che avevano il compito
di elaborare e presentare all’assemblea ne suo complesso un primo progetto di Costituzione. Poi questa
commissione a sua volta venne suddivisa in 3 sottocommissioni;
1 - Il democristiano Tupini doveva occuparsi alla parte relativa ai Diritti e i Doveri
2 - La seconda commissione capitanata dal Comunista Terracini, si occupò della seconda parte delle Cost.
l’organizzazione dello Stato (la separazione dei poteri)
3 - La terza sotto-commissione presieduta dal socialista Ghiglini, si occupò della parte dei diritti economici e
sociali.
Queste articolazioni interne lavorano dal Giugno 1946 al Febbraio 1947 e presentano il progetto
all’assemblea.
Titolo II art 29:
Primo articolo del secondo titolo dedicato ai rapporti etico sociali.
I primi 12 sono dedicati ai principi fondamentali, le due parti di diritti e doveri e ordinamento della
repubblica. I diritti e doveri sono divisi in quattro titoli e il secondo titolo è dedicato alla famiglia e alla
scuola, si apre con questo famoso articolo che recita
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio
è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.”
Per capire questo articolo dobbiamo vedere proprio i dibattiti in assemblea costituente.
In molti art troviamo il verbo “riconosce” che indica una cosa che si conosce già, che già esiste. Lo stato
riconosce che è la famiglia a dare avvio a qualsiasi formazione sociale. In realtà manca un ultimo pezzo che
fu eliminato in sede assembleare, voleva introdurre un ordine contro il divorzio, chiaramente la proposta
veniva dalla Democrazia Cristiana.
Evoluzione dell’articolo:
Guardando tutte le trasformazioni che ha passato questo articolo, scopriamo che il 13 novembre sotto
proposta di Lapira viene inserito una postilla che mise in crisi il compromesso costituzionale e che recitava:
“La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l’indissolubilità del matrimonio”.
Togliatti ebbe l’idea di chiedere il voto segreto per disciplinare la scelta e per soli tre voti abbiamo l’articolo
come lo conosciamo ora.
La costituzione venne discussa lungo tutta la primavera-autunno del 1947 e venne approvata con
larghissima maggioranza dall’assemblea entrando in vigore il 1 gennaio 1948. L’assemblea ebbe anzitutto il
compito principale di approvare la nuova Costituzione, ma come ci aveva detto la seconda Costituzione
provvisoria, L’assemblea svolse anche altre funzioni come votare la fiducia ad altri governi. In questo
periodo storico i governi erano presieduti da De Gasperi, dei primi 3 fecero parte sia la DC che le sinistre ma
dal maggio 1947 le sinistre passano all’opposizione e ci rimasero per diversi decenni. A conferma della
volontà di approvare la nuova carta costituzionale, mentre in assemblea le tre forze principali continuano a
collaborare, non collaborano più a livello governativo.
Seconda funzione che continua ad avere l’assemblea è quella di approvare le leggi fondamentali. In questo
periodo storico, in assenza di un Parlamento che potesse lavorare autonomamente, il potere legislativo era
nelle mani del governo che lo esercitava tramite decreti legislativi tranne per quanto concerne le leggi più
importanti come le leggi elettorali, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi in materia
costituzionale vennero riservate all’esame dall’assemblea costituente.
Caratteri dal punto di vista normativo:
Dal punto di vista normativo normalmente si attribuiscono degli aggettivi;
La nostra è una Costituzione lunga (anche se nel panorama Europeo ce ne sono di più lunghe) però lunga
significa che troviamo in Costituzione sia molte enunciazioni programmatiche di principio di alto respiro sia
delle disposizioni di dettaglio molto specifiche come l’art 13:
“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”
Esso è l’articolo che apre il titolo dedicato ai rapporti civili e non a caso il primo titolo trattato è la libertà
personale, la libertà dagli arresti. L’articolo diventa molto dettagliato, è una tipica disposizione di dettaglio,
sino a specificare quante ore devono intercorrere tra il momento in cui l’autorità giudiziaria venga
informata del nostro arresto e si pronunci.
Riserva di giurisdizione: è riservato al giudice e non alla polizia il provvedimento limitativo della nostra
libertà
La costituzione è consapevole che in certi momenti non è possibile chiedere preventivamente il consenso al
giudice e quindi recita:
“In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
Al massimo entro 96 ore la nostra Costituzione limita la restrizione della libertà personale tramite l’arresto.
Altri aggettivi che rappresentano la nostra costituzione sono che essa è rigida e garantita.
Rigida perché è previsto un procedimento aggravato per la modifica delle norme costituzionali e questo
significa anche che le norme non possono essere abrogate dalle leggi ordinarie, hanno una resistenza
all’abrogazione superiore alle leggi ordinarie del Parlamento, questo spiega l’aggettivo garantita.
Programmatica: poiché inserisce ina serie di programmi che dovranno essere concretizzati dall’azione dei
pubblici poteri.
Quando la nostra costituzione entrò in vigore, sembrava avere un certo rilievo la differenza tra norme
programmatiche e precettive. Alcune parti della nostra Costituzione sono state attuate con un ritardo
molto significativo, come l’entrata in funzione della Corte costituzionale (8 anni dopo, 1956) o il Consiglio
superiore della Magistratura regolato dall’art 104 (1958, 10 anni dopo) e il disegno Regionale che entra in
vigore dopo circa 20 anni.
Prima sentenza della Corte Costituzionale:
Risolve diversi problemi giuridici di allora, in particolare spazza via al 3 punto qualsiasi rilevanza di
distinzione tra norme programmatiche e precettive;
“La distinzione tra norme programmatiche e precettive della Costituzione e l’irrilevanza di questa distinzione
ai fini del controllo di costituzionalità della legge” (…)
In che modo viene attivata la Corte Costituzionale?
Essa è molto importante ma non sceglie da sola le leggi da controllare. Vi sono delle vie di accesso, due
modi di accesso:
Accesso in via incidentale
Accesso in via principale
Accesso in via incidentale:
Un giudice di qualsiasi settore e grado (appello, cassazione, penale etc…) per definire il suo giudizio deve
applicare delle leggi. Se ritiene che quelle leggi non rispettino la Costituzione sospende il suo giudizio e
richiama davanti alla Corte il suo dissenso in quel senso mediante un ordinanza che motiva quale legge non
è stata rispettata. Qual’ora la questione dovesse essere accolta, quella legge non potrà più essere applicata
poiché non rispetta i principi costituzionali.
Nella prima sentenza, la norma oggetto era una legge approvata molti anni prima dell’entrata in vigore
della Costituzione, perché era raccolto nel Testo Unico sulla Pubblica Sicurezza TULPS, l’art 113 prevedeva
che per affiggere manifesti e distribuire volantini (manifestazioni e libertà di pensiero) dovesse essere
necessario il via libera della Polizia. Molti giudici degli anni 50 si trovano a decidere in procedimenti penali
in cui persone non avevano richiesto alla polizia l’autorizzazione per affiggere manifesti. Si riteneva però
che questa legge andasse in conflitto con l’art 21 della Costituzione.
La sentenza è composta da:
Epigrafe: dove troviamo la norma oggetto di revisione che la Corte stà discutendo, in questo caso un
giudizio in via incidentale di irregolarità costituzionale.
Ritenuto in fatto: viene raccontato appunto il fatto che ha dato origine al dubbio di legittimità che vennero
sollevate nel corso di vari procedimenti penali a carico di persone accusate di aver violato il 113 TULPS,
troviamo anche le tesi delle parti di questi vari processi penali che si costituiscono davanti alla Corte e
sostengono l’incostituzionalità della legge. Troviamo la posizione dell’avvocato dello Stato, che propone alla
corte di respingere o ritenere infondata la questione o trova qualche aspetto per dichiararla inammissibile
o infondata (poiché è stata approvata prima del 1948 quindi non in vigore). Altrimenti non si costituisce
(casi rari) davanti alla corte. Quando questo succede è già un messaggio implicito per la corte
costituzionale.
Considerato in diritto: la parte più importante di una sentenza, quella in cui il giudice costituzionale ci darà
la sua considerazione.
Dispositivo: PQM “Per questi motivi” La corte stabilisce la l’art 113 del TULPS è illegittima. Proclama quindi
la sentenza (di accoglimento in questo caso perché accoglie la questione di illegittimità che le era stata
sottoposta) viene espunta dall’ordinamento per violazione dell’art 21 della Costituzione. Nel caso in cui il
risultato fosse stato diverso, si sarebbe parlato di sentenza di rigetto in cui la questione veniva ritenuta non
fondata.
La corte stabilisce che il rapporto tra costituzione e leggi ordinarie è un rapporto di gerarchia, la
Costituzione è sovraordinata o tutte le leggi, sia quelle anteriori sia a quelle posteriori.
In questa sentenza la Corte dice che la distinzione tra norma programmatica e precettiva sono solo
descrittive e irrilevanti ai fini dell’illegittimità Costituzionale.
Dunque in questo processo furono 3 le complesse questioni da risolvere:
La prima era la sottoponibilità al sindacato della Corte delle leggi anteriori alla Costituzione.
La seconda verteva sui criteri differenziali tra illegittimità costituzionale e abrogazione (rinvio)
La terza verteva sulla distinzione tra norme programmatiche e precettive.
I principi fondamentali della costituzione: esaminiamo la struttura e i principi fondamentale. Nella nostra
carta troveremo delle disposizioni da dove emergono molto bene le polemiche verso il passato. È una
costituzione non solo di bilancio ma prende una posizione nei confronti della società di quel tempo e in
qualche modo costituisce anche una polemica vs il presente, es secondo comma art 3 “principio di
eguaglianza sostanziale”.
Principio internazionalista: agli art 10 e 11 della costituzione troviamo i rapporti regolati tra gli stati non più
mezzo la guerra ma con una prospettiva completamente diversa.
Calamandrei nel 1955 a Milano disse così:
“Soltanto in parte è una realtà in parte è un ideale una speranza e un lavoro da compiere. […] La
costituzione non è una macchina che una volta messa in modo va da se. Perché si muova bisogna ogni
giorno metterci dentro il combustibile.”
La struttura della Costituzione:
La richiameremo continuamente. È abbastanza semplice e limpida. Non sono stati previsti dei preamboli, è
costituita da 139 articoli tutti norme giuridiche divise in: i primi 12 articoli principi fondamentali e le 2 parti
– una sui diritti e una sulla separazione dei poteri –
Princìpi fondamentali (artt 1 – 12)
Parte prima – Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I – Rapporti civili (artt 13 – 28)
Titolo II – Rapporti etico sociali (artt 29 – 34)
Titolo III – Rapporti economici (artt 35 – 47)
Titolo IV – Rapporti Politici (artt 48 – 54)
Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica
Titolo I – Il Parlamento (artt 55 – 82)
Titolo II – Il Presidente della Repubblica (artt 83 – 91)
Titolo III – Il Governo (artt 92 – 100)
Titolo IV – La Magistratura (artt 101 - 113)
Titolo V – Le Regioni, Le Provincie, i Comuni (artt 114 – 133)
Titolo VI - Le Garanzie Costituzionali (artt 134 – 139)
Disposizioni Finali e Transitorie (I – XVIII)
Diritti:
I diritti dobbiamo immaginarli come una struttura piramidale, composta da 4 titoli che disciplinano i diritti e
le libertà individuando prima quelli che spettano al soggetto singolo quindi la libertà personale, dagli
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Diritto Costituzionale - introduzione
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Diritto Costituzionale - Le fonti del diritto
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Diritto costituzionale
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