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Principio Personalista

ART. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il principio personalista caratterizza molto l'originalità della costituzione italiana come stacco al regime precedente dove valeva il principio opposto: il singolo è funzionale alle esigenze collettive.

In base a questo principio si afferma la novità dell'ordinamento che la costituzione sta creando basato sull'idea che lo stato e l'ordinamento giuridico sono solo strumentali alla realizzazione dell'individuo.

Si afferma un concetto molto discusso all'interno dell'Assemblea basato sull'idea che le idee di solidarietà e collettività siano centrali dell'ordinamento, sebbene esse non possano realizzarsi a discapito di quelle individuali.

Importante che venerdì fondare l'idea del nuovo volto dello stato italiano sullacostituente, soprattutto dai cattolici, dignità e autonomia dei singoli. "La Repubblica pone al centro i diritti inviolabili dell'uomo" che vengono trattati nella prima parte relativa ai diritti e ai doveri del cittadino. Questa affermazione si suddivide in tre aspetti:

  1. la repubblica riconosce e garantisce: mostra i due approcci diversi rappresentati durante l'Assemblea: risente l'eco delle più antiche
  2. a. impostazione filosofica: soprattutto la cultura cattolica teorie giusnaturaliste secondo cui: la persona con il suo bagaglio di valori e diritti fosse qualcosa di cui lo stato dovesse tener conto. Secondo l'impostazione filosofica riconoscere è la massima espressione del principio nell'idea che i diritti della persona personalista che trova il suo presupposto precedessero lo stato.
  3. b. impostazione marxista: riteneva che i diritti

La costituzione si fonda attorno alla persona e ai suoi diritti garantiti in quanto inviolabili. I diritti della persona, non possono essere solo riconosciuti ma hanno bisogno di essere garantiti dall'intervento dello stato per essere resi effettivi. Le due impostazioni si contrapposero e si decise infine di assommarle anche se poi nel corso del tempo prevalse l'impostazione marxista.

I diritti inviolabili sono principi supremi, i costituenti volevano rimarcare il fatto che non potevano essere annullati da un intervento statale perché avrebbero modificato l'assetto dell'ordinamento, lo stato può solo supportarli integrandoli. L'inviolabilità di un diritto significa che non si può cancellare il suo nucleo essenziale e questo è stato ribadito anche in una sentenza della Corte costituzionale negli anni '80.

Il riferimento dell'uomo come singolo (esempio: libertà personale), sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità apre ai diritti inviolabili collettivi: quei diritti di cui ciascuno di noi è titolare, esercitabili in quanto parte di una collettività; esempio: libertà di associazione gruppi di soggetti, forme intermedie di aggregazione tra l'individuo e lo stato che al loro interno formano piccoli ordinamenti giuridici dove il singolo può vivere i suoi diritti; esempi: associazione sportiva, associazione culturale. I diritti individuali sono riconosciuti e garantiti sia nel primo che nel secondo caso in quanto all'interno di gruppi sociali il singolo esprime la propria personalità. 3. Quali sono questi diritti inviolabili: il dibattito si può risolvere come: - Norma-fattispecie chiusa: ritiene che i diritti inviolabili siano essenzialmente quelli scritti nella costituzione, l'articolo 13 fa un elenco specifico. - Norma-fattispecie aperta: ritiene che i diritti inviolabili siano anchequelli non espressamente citati dalla costituzione, rinvia ad un elenco flessibile. I costituenti hanno scritto nella costituzione i diritti che al tempo hanno ritenuto inviolabili e più importanti ma i diritti della persona che la costituzione garantisce non sono gli unici inviolabili, molti altri sono previsti e introdotti nell'ordinamento da fonti primarie: sono meno in quanto possono essere annullati o sostituiti da un'altra legge diversa. Garantiti assieme all'evoluzione della società, nel tempo il diritto cambia questo comporta che si iniziano ad apprezzare interessi che meritavano di essere riconosciuti come diritti non meno importanti da quelli già previsti. Questo cambiamento poteva essere attuato nella costituzione in due modi: a. modifica costituzionale: inserendo i nuovi diritti, in alcuni paesi questo è avvenuto interpretando l'articolo 2 come b. nuovi diritti inviolabili: norma a fattispecie aperta si ha la possibilità diinglobare all'interno della costituzione i nuovi diritti dato che ritoccare i diritti inviolabili è molto impegnativo; esempi: diritto di un ambiente adeguato alla vita, diritto alla privacy, diritto delle coppie omosessuali ad avere una famiglia. A decidere questo è la Corte costituzionale che oltre ad essere giudice delle leggi e garante della costituzione, è chiamata a ritenere se un determinato diritto nella costituzione esiste; il diritto all'ambiente si ricava dalla costituzione, è esempio: previsto implicitamente. Negli anni '70 grazie all'intervento della Corte costituzionale che ha recepito i nuovi diritti, dagli stessi diritti inviolabili, è passata la tesi della norma a fattispecie aperta. Per raggiungere questo obiettivo, in parte la Corte ha utilizzato altre fonti; esempi: parla della salute, da esso si può ricavare l'esistenza del diritto all'ambiente - articolo 32: diritto - legge 772 del 1972: diritto di obiezione di.

coscienza al servizio militare

Già dagli anni '60 molti giovani destinatari della cartolina precetto erano obbligati a prestare servizio militare, molti si rifiutavano ad imbracciare le armi in quanto contrario alla loro fede o filosofia e finivano in carcere; ci sono state molte cause finché la pressione è stata così notevole che il legislatore è dovuto intervenire ritenendo maturi i tempi in cui si potesse ritenere questo diritto inviolabile, era doveroso bilanciarlo.

Nel 1972 è stata introdotta la legge che prevedeva la possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza e fare il servizio civile invece che quello militare.

Questa legge è stata portata al fronte dalla Corte stessa, chiamata a verificarne la legittimità ha dichiarato che: dalla costituzione si ricava che in certe situazioni il diritto di obiezione prevale sull'obbligo militare.

Quindi, i diritti individuali:

scritto in costituzione e dainuovi diritti riconosciuti dal legislatore e la Corte costituzionale nel corso del tempoattraverso l'interpretazione norma a fattispecie aperta.

PRINCIPIO PLURALISTICO (Ideologico, sociale, territoriale)

Dall'articolo la costituzione riconosce come valore l'idea2 ricaviamo anche il principio pluralistico:che ci siano diversi modi di intendere la realtà e diverse opinioni su essa, che si possa articolareanche l'esercizio del potere in modo plurale.

Quando si presenta l'alternativa tra un approccio unico ed un approccio plurale la costituzionesceglie l'approccio plurale, in discontinuità con il pensiero unico tipico dei regimi autoritari.

Il principio pluralistico si concretizza in tre varianti:l'ordinamento italiano da valore al1. pluralismo IDEOLOGICO: confronto delle diverse ideeed opinionifondamento: principio democratico che presuppone il confronto, il presupposto dellademocrazia è la

Possibilità di poter esternare liberamente le proprie idee.

Pluralismo sociale (secondo comma): la costituzione da valore al fatto che la società nella quale l'uomo può vivere in modo civile sia articolata da una serie di formazioni sociali. Più ricco la propria vita nell'800 lo stato liberale non dava valore alle comunità intermedie tra stato ed individuo, riconosceva solo i diritti individuali della prima generazione; il rapporto che si instaura tra lo stato ed il singolo cittadino con i suoi diritti è tipico della forma di stato sociale che riconosce questo pluralismo. Con lo stato sociale nascono nuovi diritti sociali che si aggiungono a quelli della prima generazione, luoghi importanti per la vita del singolo che lo stato deve privilegiare. A seguito di questo, le costituzioni iniziano ad interessarsi anche al fenomeno associativo dandogli importanza.

Formattazione del testo

giuridica; esempio: libertà di associazione, libertà di aggregazione

Nel tempo il pluralismo sociale ha subito un’evoluzione: in un primo momento laall’importanza del singolo di esprimere la propriacostituzione ne parlava in riferimento ma è stato integrato da un’ulteriorepersonalità, questo aspetto è ancora centrale anni ‘80/’90accezione, la cooperazione dei singoli nelle formazioni sociali: intorno aglisi afferma l’idea che le formazioni sociali siano utili in alcuni casi anche per esercitarealcuni poteri sovrani: le istituzioni esercitano i poteri sovrani delegate dai cittadini.la formazione sociale considerata oggi dall’ordinamento ancheSussidiarietà orizzontale:come luogo che può essere utilizzato per svolgere alcuni compiti pubblici.Negli anni ’90 quasi tutti gli ordinamenti hanno acquisito questo concetto, in Italia è entratonella costituzione grazie alla riforma

costituzionale del 2001: ha modificato il titolo Vtra gli articoli nuovi inseriti dal costituente c’è quello sullariguardante le regioni,sussidiarietà: articolo 118 ultimo comma: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province eComuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimentodi attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3. pluralismo TERRITORIALE: lo stato italiano riconosce le diverse articolazioni autonome ei poteri pubblici sono articolati nel territorio a livelli diverti.

ART. 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua neiservizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed imetodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Con questo articolo la costituzione riconosce il pluralismo territoriale attraverso due forme:

  1. riconoscimento

delle autonomie

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher itssabree_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Dal Canto Francesco.