DIRITTO
COSTITUZIONALE I
(Prof. Daniele Granara)
APPUNTI
a.a. 2020 - 2021 1
La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano, la principale fonte del diritto, cioè quella
dalla quale dipendono gerarchicamente tutte le altre norme giuridiche dell’ordinamento dello Stato.
Consta di 139 articoli, cui si aggiungono 18 disposizioni transitorie e finali.
È stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola
il 27 dicembre seguente, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
L’Assemblea Costituente si compose di soggetti di grande elevatezza culturale, esperti in tutti i campi, fra i quali Benedetto Croce,
Concetto Marchesi, Vittorio Emanuele Orlando, Aldo Moro oltre a Alcide De Gasperi, Enrico De Nicola, Umberto Terracini.
Il diritto è una regolamentazione dei rapporti sociali
DEFINIZIONE DEL DIRITTO
1) Diritto in senso OGGETTIVO: rappresenta l’insieme delle disposizioni normative che
appartiene ad un ordinamento che si definisce giuridico in quanto assistito da una forza
ritenuta dalle persone legittima che impone coattivamente l’applicazione di quelle disposizioni
e sanziona la loro infrazione.
2) Diritto in senso SOGGETTIVO: rappresenta lo studio dei soggetti a cui la disciplina giuridica
del diritto oggettivo è destinata (quindi le persone giuridiche destinatarie delle disposizioni
normative).
La DISPOSIZIONE è un enunciato linguistico prescrittivo che contiene degli elementi deontici - i
quali denotano l’appartenenza di quell’enunciato linguistico ad un ordinamento giuridico.
Che cosa sono gli elementi deontici?
Sono parole che indicano obblighi, doveri, permessi, diritti o istituzioni.
Prendiamo ora in esempio una disposizione (una delle più importanti disposizioni dell’ordinamento
giuridico) e incominciamo ad analizzarne le problematiche.
Art.2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
Ci concentriamo sulla parola ‘inviolabili’, per capire il significato di questa disposizione e capire
quindi quale regola produce.
Passiamo quindi dal dato formale (la disposizione stessa), al dato comportamentale (come mi
devo comportare in relazione a questo disposizione?).
Ecco quindi che la disposizione produce la REGOLA.
A seconda del significato che attribuiamo a questa parola polisemantica, produciamo regole
opposte fra di loro.
N1: laddove diritti inviolabili significhi indisponibili anche per il titolare di essi, allora, per
/ esempio, non ammettiamo l’aborto, il testamento biologico o l’eutanasia;
D \ N2: se invece riteniamo che si tratti di un’inviolabilità relativa, quindi diritti che non possono
essere violati dagli altri, mentre invece il titolare ne può disporre, allora, ammettiamo
l’aborto, il testamento biologico o l’eutanasia.
(D= disposizione / N= norma)
Il passaggio da un’interpretazione ad un’altra è dovuto dall’evoluzione sociale.
È quindi fondamentale distinguere la disposizione (enunciato linguistico) dalla norma (regola di
comportamento).
La norma è il frutto dell’INTERPRETAZIONE di quella disposizione, ragione per cui una
disposizione può produrre più norme. 2
(Tale fenomeno è dovuto al fatto che l’italiano è una lingua polisemantica - lingue più semplici
riducono il fenomeno)
Questo, tuttavia, rappresenta uno dei PROBLEMI DEL DIRITTO.
Il compito del giudice è quello di interpretare la disposizione e applicarla al caso concreto;
Il compito dell’avvocato è quello di proporre l’interpretazione più convincente, ovviamente a
favore del suo assistito.
Un altro problema del diritto è l’ACCERTAMENTO DEI FATTI: i fatti vanno ricostruiti (dal giudice,
quindi qualcuno che non li ha vissuti) per accertare il fatto.
I fatti vanno ricostruiti con testimonianze, con produzioni documentali e quindi c’è qualcuno che
racconta al giudice come sono andati i fatti, però potrebbe raccontarli in modo errato e addirittura
dolosamente infedele e quindi falso.
Quindi il giudice deve accertare il fatto, chiaramente senza essere presente al verificarsi dei fatti,
ma consideriamo che anche fosse stato presente avrebbe potuto avere una percezione dei fatti
errata (la percezione è sempre relativa)
Insieme di queste due operazioni conduce alle sentenze.
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LE DISCIPLINE GIURIDICHE
Intorno alla distinzione tra disposizione e norma, ruotano le varie discipline giuridiche.
Le discipline giuridiche sono 4:
1) TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
2) SCIENZA GIURIDICA
3) DOTTRINA
4) GIURISPRUDENZA
Non rappresentano gli studi specifici, non sono branche del diritto, bensì discipline degli studi
giuridici. Ciascuna di queste discipline identifica un oggetto preciso.
1) La teoria generale del diritto ha ad oggetto lo studio
e l’analisi del linguaggio giuridico adottato dalle INTERPRETAZIONE COGNITIVA:
DISPOSIZIONI (studia ed identifica gli elementi Non si propone di fornire la ‘corretta
deontici). È formale, perché studia le parole. interpretazione’ di una disposizione, ma di elencare,
Non pretende di ascrivere significati e non utilizza in modo neutrale, tutte le interpretazioni possibili,
alcuno strumento interpretativo. ossia tutte le norme che, nel limite della
ragionevolezza, sorgono da una disposizione.
La teoria generale del diritto si ferma alla disposizione. INTERPRETAZIONE DECISORIA:
Essa invece si propone di fornire la ‘corretta’
Le altre tre discipline hanno in comune una cosa: interpretazione, stabilendo quale, tra le possibili
attengono alle NORME. norme che nascono dalla disposizione, applicare al
caso che è sottoposto a giudizio.
Con la tecnica dell’interpretazione si propongono
quindi di individuare, partendo dalle disposizioni, le INTERPRETAZIONE CREATIVA:
norme (cioè le regole di comportamento). Può accadere che un’organo dell’applicazione (per
esempio un giudice) trovi insoddisfacenti tutti i
significati plausibilmente attribuiti ad una
disposizione, e che pertanto, diciamo così, forzi il
2) La scienza giuridica è quella disciplina che identifica testo, scegliendo un significato ‘nuovo’, che non
tutti i possibili significati e quindi tutte le possibili rientra nella cornice dei significati ammissibili (e
norme che nascono da una disposizione (vedi ad quindi non accertabile in sede d’interpretazione
esempio n1, n2 di cui sopra) ma non prende alcuna cognitiva).
posizione. Utilizza l’INTERPRETAZIONE COGNITIVA. 3
Lo studio della scienza giuridica è prodromico alla giurisprudenza e alla dottrina.
3) La dottrina segnala, argomentandola, la norma che ritiene migliore da applicare alla fattispecie
astratta.
Utilizza quindi l’INTERPRETAZIONE DECISORIA, ma astratta.
4) La giurisprudenza indica la norma che si applica alla fattispecie concreta sottoposta al suo
giudizio e, applicandola, decide la controversia.
Utilizza quindi l’INTERPRETAZIONE DECISORIA, e concreta.
La giurisprudenza e la dottrina svolgono, dunque, nella rispettiva sfera di azione (la prima, quella
dei giudici, nell’esercizio della giurisdizione; la seconda, quella dei giuristi, nella sede dottrinale) la
funzione di assegnare ad una disposizione il significato applicativo, ossia individuano la norma da
applicare alla fattispecie.
Dottrina e giurisprudenza rimuovono sullo stesso terreno, benché su piani diversi: la dottrina sul
piano astratto astratto, la giurisprudenza su quello concreto, che, peraltro, dal primo si nutre,
condividendo o meno l’interpretazione fornita dalla dottrina o applicando al caso concreto un’altra
norma (frutto di un’altra interpretazione).
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IL PROCESSO
FINALITÀ DEL PROCESSO:
Il processo non si propone di garantire che venga fatta giustizia, questa sarebbe una convinzione
non tecnica, ideale.
La GIUSTIZIA è un concetto soggettivo che dipende da parametri etici, differenti da soggetto a
soggetto (etica cattolica, etica mussulmana, etica laica piuttosto che quella di altri popoli, altre
civiltà).
La giustizia è quindi un concetto relativo, non assoluto.
Potrebbe non essere concepita allo stesso modo da noi e da persone che vivono in altri paesi e in
altre civiltà giuridiche.
Per questo il processo non può proporsi di fare giustizia.
Molto spesso la parte processuale che subisce una sconfitta ritiene di aver subito un’ingiustizia.
Il processo ha quindi come UNICO FINE quello di dare ragione a chi ha ragione e dare torto a chi
ha torto (il pessimo processo da ragione a chi ha torto, e da torto a chi ha ragione).
Il processo deve applicare le regole formali e sostanziali per arrivare ad una decisione secondo
quei parametri.
Riferimenti nella costituzione:
“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Art. 111 -
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”
Il processo è formale perché chi ne stabilisce le regole pensa che, seguendole, il giudice
addivenga ad una decisione corretta. 4
Questo tuttavia non è sempre detto che avvenga, tanto è vero che esiste il regime delle
impugnazioni. L’dea stessa che ci sia un’impugnazione è l’ammissione dell’ordinamento che i
giudici possano sbagliare.
(Il nostro sistema garantisce generalmente tre gradi di giudizio - tranne che nel processo
amministrativo, ove ci sono due gradi di giudizio ed un grado limitato in cassazione)
Può comunque verificarsi che dopo che siano stati esperiti tutti i gradi di impugnazione, fino alla
cassazione, una sentenza rimanga sbagliata, cioè che i giudici abbiano commesso un errore.
In linea generale a quel punto ci si ferma.
(Ma ci sono comunque rimedi straordinari, la revisione in materia penale e la revocazione nel
processo civile e amministrativo; quest’ultima però ha dei limiti, esperiti i quali, non si può più
andare oltre. Mentre in sede penale, attenendo alla libertà personale, un rimedio c’è sempre, che
è la revisione del processo in caso di nuove prove, in sede civile e amministrativa non c’è.)
Bisogna considerare anche un’altra esigenza, quella legata alle tempistiche. Ad un certo punto
ponga la parola fine.
Sennò potrebbe succedere quello che succedeva nello stato pontificio. (approfondisci cos’è lo
stato pontificio, quando è cessato, differenze tra questo e lo stato di città del vaticano (cosa
comprende, quando è nato ecc.)
Un altro elemento, doverosamente, limita la possibilità di rimedi impugnatori ulteriori per arrivare
ad una sentenza corretta, il tempo.
Il processo deve avere una ragionevole durata (vedi art. 111, 2° comma)
Ad esempio, nello Stato Pontificio, i processi avevano
durate lunghissime: dopo 10 anni di causa il giudice si STATO PONTIFICIO
Fu uno Stato indipendente situato nella penisola
ritirava per fare una bozza di sentenza, dopodiché italiana, esistito dal 752 al 1870. Il sovrano assoluto
chiamava gli avvocati della controparte e li faceva era il papa della Chiesa cattolica, il quale
discutere sulla bozza stessa fino a che non trovavano rappresentava una guida religiosa, politica e
militare.
un accordo e non la confermavano. Qualora questo Copriva gli attuali territori del Lazio, delle Marche,
non accadeva, lui si ritirava nuovamente e parte dell’Umbria e parte della Romagna.
trascorrevano altri 10 prima che preparasse una nuova La presa di Roma, nota anche come breccia di
bozza di sentenza, l’iter a quel punto era il medesimo e Porta Pia, avvenuta il 20 settembre 1870, fu
l’episodio che sancì l’annessione di Roma al Regno
si ripeteva fino a quando gli avvocati non arrivavano ad d’Italia e quindi la fine dello Stato Pontificio.
un accordo comune.
Questo comportava profonde ingiustizie perché STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
È sorto l’11 febbraio 1929 con i Patti Lateranensi,
evidentemente c’era sempre qualcuno che ci sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede.
guadagnava a non trovare un accordo, condizionando Sottoposti a revisione nel 1984, essi regolano ancor
quindi l’esito del processo che talvolta non vedeva una oggi i rapporti fra la Repubblica italiana e la Santa
Sede.
fine. É il più piccolo Stato indipendente del mondo ed è
situato all’interno della città di Roma.
Questa è la ragione per cui ad un certo punto bisogna
porre fine, accettando il rischio che il processo sbagli,
ma nella moltitudine dei casi almeno la decisione sarà
effettiva.
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IL DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO
Dopo aver guardato al diritto in senso oggettivo, quindi da un punto di vista interno, proviamo ora
ad analizzarlo da un punto di vista esterno, parlando quindi di diritto in senso soggettivo. 5
Il diritto in senso soggettivo è costituito dai diritti soggettivi e dagli interessi legittimi della
persona; analizza quindi come il diritto refluisce sugli uomini.
La Costituzione è l’unica che si preoccupa di identificare il diritto anche in senso soggettivo (cosa
che non fanno le altre discipline: non troviamo, ad esempio, il diritto in senso soggettivo nel
codice civile).
Osserviamo 3 disposizioni costituzionali tese a definire il diritto di senso soggettivo:
- art.24: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.”
- art.103: “Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.”
- art.113: “Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.”
Questi articoli hanno in comune l’identificazione di 2 posizioni giuridiche soggettive:
- DIRITTI SOGGETTIVI;
- INTERESSI LEGITTIMI.
(Entrambi ineriscono a situazioni soggettive delle persone)
—> DIRITTI SOGGETTIVI: sono un insieme di facoltà e di poteri che vengono attribuiti,
dall’ordinamento giuridico, ai singoli soggetti.
Si ha un diritto soggettivo allorquando si può vantare un diritto in relazione ad un determinato
bene della vita, è una posizione che possiamo definire piena, che non può subire aggressione
alcuna senza il consenso del suo titolare.
I diritti soggettivi di suddividono in:
1. ASSOLUTI: Ciò che li caratterizza è che i titolari di questi diritti hanno la pretesa, assistita
dall’ordinamento, che altri soggetti non interferiscano con l’esercizio di queste facoltà e di
questi poteri. Una pretesa quindi, ad un comportamento negativo e volto alla generalità dei
consociati.
Nota: Comportamento positivo = dare o fare / Comportamento negativo = non fare
Generalità dei consociati = pluralità indeterminata di soggetti
Quindi i diritti assoluti sono i diritti che un soggetto vanta nei confronti di TUTTI gli altri soggetti.
Il diritto assoluto è una posizione che un soggetto di diritto normalmente vanta solo nei confronti
dei soggetti privati, fatta eccezione per alcuni casi in cui può vantarla anche nei confronti della
pubblica amministrazione.
Quali sono questi casi?
Quei casi in cui la pubblica amministrazione decide di agire alla stregua dei soggetti privati, quindi
di comportarsi essa stessa come un soggetto privato, scendere dal suo piano di supremazia per
mettersi su un piano paritetico rispetto al soggetto nei cui confronti intende agire.
(Nell’esempio della costruzione della scuola, questo si verifica se il proprietario del terreno presta
il suo consenso a vendere il suo bene alla PA: in questo caso avviene una trattativa tale e quale a
quella che avverrebbe tra due soggetti privati) 6
Esempi:
- Diritto di proprietà: secondo la definizione che ne da il codice civile (art.832), è il diritto di godere
e disporre liberamente dei propri beni.
Un soggetto di diritto può far valere il proprio diritto di proprietà nei confronti della generalità degli
altri soggetti, perché egli può opporsi a chiunque aggredisca la sua proprietà.
- Diritto alla libertà personale: è un diritto soggettivo assoluto perché costituito da un insieme di
facoltà di scelta che l’ordinamento attribuisce alle singole persone, ed esse hanno la pretesa che i
consociati non interferiscano con l’esercizio di questa facoltà.
2. RELATIVI: A differenza di quelli assoluti, consistono in una pretesa ad un comportamento
positivo; non rivolta alla generalità dei consociati, ma a soggetti determinati.
Quindi i diritti relativi sono i diritti che un soggetto vanta solo nei confronti di ALCUNI altri
soggetti.
Esempio:
- Diritto di credito: il creditore ha la pret
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