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La Costituzione e il riconoscimento delle Regioni

La Costituzione non si limita al riconoscimento e alla tutela delle autonomie locali storiche, come i Comuni e le Province ma, per la prima volta nel nostro Paese, istituisce le Regioni. Non soltanto istituisce le 20 Regioni italiane come enti istituzionali attribuendogli una funzione che fino ad allora era stata riservata allo Stato, essendo la funzione politica per eccellenza: la legge. Con l'art.117 viene riconosciuta alle Regioni la potestà legislativa.

Il riconoscimento alle Regioni della potestà legislativa, ha comportato un cambiamento di prospettiva molto significativo nell'assetto della forma di Stato. Ora esponiamo il portato innovativo sotto questo punto di vista, della Costituzione del '48; e il portato ulteriormente innovativo, che è stato operato dalla Legge Costituzionale di revisione del Titolo V della Costituzione, 18 ottobre 2001 n.3. Qui il nuovo ente Regione è dotato della potestà legislativa, che nella formulazione

concorrente, che consentiva alle Regioni di legiferare in maniera concorrente con lo Stato su alcune materie specifiche. Questa potestà legislativa concorrente permetteva alle Regioni di adottare norme che integravano o completavano le leggi statali, sempre nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. Con l'entrata in vigore della Legge Costituzionale del 2001, questa potestà legislativa concorrente è stata ridimensionata. Ora, le Regioni possono legiferare solo in materia di tutela dell'ambiente, di beni culturali e paesaggistici, di organizzazione del lavoro, di istruzione e formazione professionale, di sanità e di protezione sociale. In queste materie, le Regioni possono adottare norme che integrano o completano le leggi statali, ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. Le Regioni a statuto speciale, come il Trentino Alto-Adige, la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna, hanno una maggiore autonomia legislativa rispetto alle altre Regioni. Questo significa che hanno la possibilità di legiferare anche in altre materie, oltre a quelle previste per le Regioni ordinarie. In conclusione, la potestà legislativa delle Regioni è stata oggetto di modifiche nel corso degli anni, ma rimane un elemento fondamentale per garantire l'autonomia e la diversità delle diverse realtà regionali all'interno dell'Italia.potestà. Con l'attribuzione della potestà legislativa alle Regioni, si è voluto garantire una maggiore autonomia e decentralizzazione del potere decisionale. Le Regioni, infatti, hanno la possibilità di legiferare su una serie di materie che riguardano la loro sfera di competenza, al di fuori delle materie riservate allo Stato e alle Regioni a statuto speciale. Questo significa che possono adottare leggi regionali che integrano e completano le norme statali esistenti. L'attribuzione della potestà legislativa alle Regioni ha permesso di adeguare la legislazione alle specificità territoriali e alle esigenze locali. Le Regioni possono quindi intervenire in modo più diretto e tempestivo su questioni di interesse regionale, senza dover attendere l'intervento dello Stato centrale. Tuttavia, è importante sottolineare che le Regioni non possono legiferare in modo contrario alle norme statali e devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. Inoltre, le leggi regionali devono essere conformi ai principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale. In conclusione, l'attribuzione della potestà legislativa alle Regioni ha rappresentato un importante passo verso la decentralizzazione del potere decisionale, consentendo alle Regioni di intervenire in modo autonomo su una serie di materie di loro competenza.Questa è stata la prima manifestazione di una rivoluzione pluralista, quella di creare 20 Regioni + lo Stato, quindi 21 soggetti dotati di autonomia politica in senso tecnico.

Che cosa significa autonomia politica in senso tecnico?

Significa che l'ente che dispone di questa autonomia, ha a sua disposizione una fonte immediatamente subordinata alla Costituzione e tesa alla sua attuazione: la fonte primaria legislativa (poi vedremo che ci sono anche altre fonti primarie).

L'autonomia politica consta di un indirizzo politico che possa esprimersi in una fonte direttamente attuativa della costituzione (in questo caso le leggi regionali).

Le forme di Stato precedenti prevedevano un solo indirizzo politico, quello dello Stato. Vi erano tuttavia delle forme di Stato che presentavano delle analogie con questo sistema, ossia gli Stati federali, in cui gli indirizzi politici erano plurimi.

(La Costituzione ha quindi introdotto uno schema che era proprio degli Stati federali.)

federali). Negli Stati federali vi era fin da subito una pluralità di indirizzi politici, perché gli Stati federati mantenevano la potestà legislativa, addirittura espressione di una sovranità originaria nelle materie di loro competenza. Vediamo quindi che lo Stato regionale, seppur non federale, istituito dalla Costituzione repubblicana, adotta un trend analogo, perché anche nello Stato regionale disegnato dalla nostra Costituzione, le Regioni acquisiscono la capacità di autonomia politica in senso tecnico. (Ciò non avviene per esempio in Francia, che non prevede la potestà legislativa a enti differenti dallo Stato) Che cosa avviene con la revisione costituzionale operata con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3? Con questa revisione vi è una rimodulazione dell'assetto delle competenze regionali, nel senso che la potestà legislativa dello Stato diviene esclusiva nelle materie indicate dal secondo comma dell'art.117,

le Regioni mantengono la potestà legislativa concorrente e poi assumono al quarto comma la cd potestà legislativa residuale. 'Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato'. e), m), s) - Ci sono tuttavia clausole generali, molto estese - vedi per esempio lettere che sono delle materie trasversali che fanno sì che lo Stato recuperi molte competenze che aveva in apparenza perduto. Ciò per dire che la potestà legislativa del quarto comma dell'art.117, oggi detta residuale, non coincide con la potestà legislativa generale, come avviene invece negli Stati federali. Questo è un aspetto ancora distintivo tra gli Stati regionali e gli Stati federali. (Negli Stati federali, la potestà legislativa generale appartiene agli Stati federati, mentre allo Stato centrale, appartengono solo le materie trasferite; negli Stati regionali, la)

Potestà legislativa generale appartiene ancora allo Stato centrale). Quindi il quarto comma, pur non riuscendoci, andava nel senso di attribuire una potestà legislativa generale alle Regioni, secondo una tecnica tipicamente federale.

Occorre ora soffermarsi su un altro aspetto (il sesto comma dell’art.117) che si occupa di una potestà - la potestà regolamentare - generalmente subordinata alle leggi (infatti è una potestà normativa secondaria), ed è quella che tradizionalmente hanno sempre avuto i Comuni e le Province.

Cioè i Comuni e le Province hanno sempre avuto una potestà normativa ma non di rango legislativo, detta appunto secondaria (la avevano comunque anche lo Stato e le Regioni) tesa a dare attuazione alle leggi.

Stiamo parlando dei regolamenti comunali e provinciali, che erano l’espressione della potestà normativa dei Comuni e delle Province, soggetta però alle leggi dello Stato prima del '48.

e delloStato e delle regioni dopo il '48. 67Questa è la potestà regolamentare, finora abbiamo parlato dello Stato e delle Regioni conriferimento alla potestà legislativa espressione di politicità in senso tecnico, ora estendiamo ildiscorso ai Comuni e alle Province (e alle città metropolitane - non sono nella rubrica del Titolo Vche è ancora quello del '48, ma con la Legge 56/2014 si istituiscono, per le grandi aereemetropolitane del Paese, le città metropolitane, che sostituiscono là la Provincia.La città metropolitana ha acquisito le competenze che altrove hanno le Province).Quindi estendiamo ora il discorso a questi altri enti.Questi enti non hanno mai avuto la potestà legislativa, quindi non avendola (cioè non avendo maidisposto di una fonte direttamente attuativa della Costituzione, ma soltanto di una fontesecondaria ovvero i regolamenti, che sono mediati dalla legge rispetto alla

Costituzione) non potevano definirsi enti politici in senso tecnico. Questa era la situazione fino alla Legge del 2001, e tale è rimasta ancora per molte materie. Tuttavia che Comuni e Province avessero potestà regolamentare è sempre stato riconosciuto. I regolamenti potevano essere anche dello Stato o delle Regioni, ma comunque esprimevano ed esprimono una scelta amministrativa, non una scelta politica in senso tecnico (cioè attuare, con una scelta di indirizzo politico, la Costituzione), quel livello è il livello della fonte primaria cioè della fonte immediatamente subordinata alla Costituzione.

Vediamo quindi l'art.117, c.6 'La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega delle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Ci concentriamo sul secondo periodo del sesto comma.

Le funzioni sono stabilite dalla legge e sono attribuite agli enti locali. Questa disposizione è riferita all'organizzazione e allo svolgimento di queste funzioni, e ci dice che sono disciplinati con regolamento dei Comuni e delle Province.

Quindi a seguito della revisione del 2001 noi qui abbiamo una potestà regolamentare comunale e provinciale diversa da quella tradizionale. Cioè i Comuni e le Province mantengono la capacità di approvare regolamenti attuativi delle leggi, ma la Costituzione attribuisce loro una specifica potestà regolamentare relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

È una potestà regolamentare propria indicata per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalla Costituzione.

Questa è una potestà normativa

primaria nella gestione delle proprie funzioni, poiché possono stabilire autonomamente le modalità di organizzazione e svolgimento delle stesse. Questo significa che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno la possibilità di adottare regolamenti interni che disciplinano le loro attività, senza dover necessariamente seguire le direttive delle leggi nazionali. Questa potestà regolamentare primaria conferisce loro una certa autonomia decisionale, permettendo loro di adattare le norme alle specificità del proprio territorio e alle esigenze della propria comunità. Tuttavia, è importante sottolineare che questa autonomia non è assoluta, ma è limitata dalla Costituzione e dalle leggi nazionali. In conclusione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno una potestà normativa secondaria, ma anche una potestà regolamentare primaria per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle loro funzioni. Questo significa che possono adottare regolamenti interni che disciplinano le loro attività, garantendo loro una certa autonomia decisionale.

senso tecnico. (Quindi, ad esempio, non c'è nessuna legge che possa dire al Comune di Genova come organizzare il trasporto pubblico cittadino,

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoneF. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Granara Daniele.