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RAGIONI:

Nel 1946 si arriva ad una soluzione riguardo le funzioni dell'assemblea Costituente: si scelse di non conferirle anche la titolarità della funzione legislativa in quanto distolse il lavoro dei costituenti dalle problematiche di vita politica contingente; l'unico contatto con essa fu sul tema di sfiducia e eventuale sfiducia.

Si accorda, mediante un COMPROMESSO COSTITUZIONALE SALDISSIMO: episodio particolarmente significativo sul lavoro dei 18 e sul tipo di scelte operate all'interno del Comitato con effettiva traduzione nel testo medesimo è quello in una delle ultime sedute, a tarda sera; restarono a conversare 4 dei 18, tra cui Aldo Moro (DC), giovane 30enne, professore di diritto e procedura penale Federazione degli universitari cattolici italiani (FUCI), iscritto alla alla quale appartenevano anche Giorgio La Pira e Amintore Fanfani (detti "i professorini"). Moro propose agli altri tre membri l'idea di conferire alla

Costituzione italiana nella sua prima parte il profilo di una piramide rovesciata: rispecchia il pensiero sociale-cattolico e la concezione organicistica della società e delle istituzioni: la persona umana sarebbe naturalmente parte di una serie di comunità poste dalla più piccola alla più grande, nelle quali la persona è destinata a espandere gradualmente la propria personalità (famiglia-scuola-chiesa-ente locale). Si ha quindi un rifiuto della concezione dello Stato sia come Stato onnipotente, presente nell'URSS, sia come Stato liberale, ideale statale che trae forza dall'educazione e dall'interesse collettivo che i singoli maturano.

In cima alla piramide troviamo i principi fondamentali, nella sfera del mondo politico e della comunità politica, che corrispondono per i cittadini al diritto di voto e alla formazione dei partiti politici; nel secondo livello siamo nella sfera più ampia del mondo economico e del lavoro (sindacati).

Al terzo livello abbiamo i primi e più elementari rapporti con la comunità (famiglia e scuola). Nel livello più basso viene posta la persona umana nella sua individualità. Estrema solidità del compromesso costituzionale: si hanno conferme notevoli nel dibattito generale sul progetto di Costituzione nell'assemblea Costituente nei primi mesi del 1947. Le voci e gli interventi nettamente ed incondizionatamente favorevoli al testo appartengono agli esponenti del tripartito; dalle altre fazioni si hanno voci più tiepidamente favorevoli al risultato ottenuto, quasi perplesse. Es. Calamandrei: era il capofila di coloro che sottolineano negativamente che la Costituzione è nata da un compromesso (è percepita in chiave negativa anche dal punto di vista tecnico-giuridico). La principale critica mossa al testo costituzionale è che le norme sono eccessivamente ambigue: possono essere attuate in direzioni tra loro contrastanti.

divergenti, l'opposto di ciò che dovrebbe essere una norma giuridica, il cui compito è quello di vincolare univocamente. Le risposte a queste critiche da parte dei membri del tripartito sono varie:

  • TOGLIATTI: in qualità di segretario generale del PCI, l'11 marzo 1947 tenne un discorso in cui sostenne che gli altri l'hanno percepita come "deteriore", ma loro non hanno cercato compromesso con mezzi deteriori, semplicemente inseguivano l'unità, un terreno comune abbastanza solido per costruirci una Costituzione. Si una confluenza tra solidarismo marxista e solidarismo cristiano, al fine di creare una Nazione di tutti i lavoratori italiani. Togliatti marca questa differenza: la situazione costituzionale è diversa da quella della politica contingente, in quanto nel giugno 1947 cade il 4° governo De Gasperi.
  • Vi furono poi interventi simili da parte di esponenti sia della DC che del PSIUP:

Al fine di giungere a un'intesa, il PSIUP afferma che non sono MAI venute meno la volontà di conciliazione e la ferma idea che la carta dovesse rappresentare il pensiero della maggioranza dei componenti della società, consenzienti su un ACCORDO COMUNE.

Sull'equivoco del TRIPARTITO a causa del quale alcuni pensano che sia unito al lavoro dell'assemblea costituente, il segretario generale del PSIUP, LELIO BASSO assicura che si tratta solo dello sforzo di più partiti e che dunque non è un difetto; non si tratta di una Costituzione socialista e che non ci sono punti di vista particolari e afferma che gli articoli sono espressione della complessa volontà allora in atto, della volontà della maggioranza degli italiani.

Si ha una modifica e precisazione nella 2° Costituzione provvisoria nel marzo 1946: diversificazione e modifica delle modalità di formazione dell'assemblea Costituente e del modo di scelta tra Monarchia e Repubblica.

oltre alla determinazione dei contenuti del nuovo assetto costituzionale. In tutto ciò ritroviamo il concetto di Costituzionale, in particolare sulla tesi istituzionale della Costituzione, e di Costituzione in senso materiale (Mortati) secondo cui una costituzione è un insieme di valori e finalità fondamentali su cui convergono le forze politiche prevalenti (all'epoca le forze del tripartito). Il testo della Costituzione repubblicana disegna:
  • Riguardo la forma di Stato prima accezione, la forma di Stato o ("Tutti i cittadini liberaldemocratica: è regolata dall'art. 3, che nel 1° comma hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.") Espone il principio di uguaglianza secondo il modello ("È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Ad incidere furono principalmente socialisti e comunisti; l'articolo sancisce il principio di uguaglianza in senso sostanziale impegnando la Repubblica (riferimento a tutti i poteri pubblici) a una "politica attiva" di TUTELA ATTIVA DEI DIRITTI SOCIALI ed è il presupposto del riconoscimento delle libertà positive. (Un riscontro rilevante si ebbe già nei principi fondamentali, che poi si evolvono nel resto della costituzione.)

Riguardo la forma di Stato seconda accezione, una forma di Stato composta.

Riguardo la forma di Governo statale, la forma di governo parlamentare.

Idea della centralità della persona umana: è promossa principalmente dai costituenti di concezione cristiana, ma

Trova piena accoglienza anche da parte di comunisti e socialisti. L'idea prevede anche che i cittadini non siano solo titolari di diritti, ma anche di doveri, il che rispecchia l'idea di fondo della concezione organicistica della società.

Struttura della Costituzione:

  1. Principi fondamentali: artt. 1-12
    • Art. 1: ai fini di qualificare la forma di Stato liberal-democratica, definisce il principio democratico; la sovranità appartiene al popolo, ossia alla parte di quella collettività sul territorio destinata ad esercitare la sovranità. Si identificano i cittadini come gli eventi diritto di voto.
    • Art. 4: la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, propugnando un intervento attivo.
    • Art. 7: Regola il rapporto tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.
    • Art. 8: Principio di uguaglianza delle confessioni religiose davanti alla legge.
laicità dello Stato: equidistanza dello Stato rispetto a tutte le confessioni religiose.  Presenta una nuova categoria di diritti e libertà: le libertà di gruppo, già richiamate nell'art. 2, quando si fa riferimento alle formazioni sociali (voluto dalla parte cattolica del tripartito). 2. I parte - Diritti e doveri dei cittadini: artt. 13-54  Suddivisa in 4 titoli:  Titolo I: Artt. 13-28 | Rapporti civili (diritti dell'individuo) o Art. 18: regola la libertà di associazione, completamente assente tanto nello Statuto Albertino che nelle Costituzioni liberali. o ("Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."): non

Era contemplato nello Statuto Albertino, ma non si limita a proclamare in astratto, come mostra il 3° comma.

Titolo II: Artt. 29-34 | Rapporti etico-sociali (famiglia, scuola, strutture sanitarie)

Art. 30: dovere inderogabile dei genitori verso i figli.

("La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"): fa particolare riferimento alle famiglie numerose.

("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona.

Costituzione Italiana

Costituzione Italiana

Parte I: Diritti e doveri dei cittadini

Titolo II: Rapporti civili

Art. 32 (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; garantisce cure gratuite agli indigenti.”): per gli indigenti le cure sono gratuite, pagano i pubblici poteri.

Art. 34 (“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”)

Titolo III: Rapporti economici (mondo del lavoro)

Art. 38 (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano pr

Dettagli
A.A. 2019-2020
163 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Valentina-Simoncini15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Puccini Giusto.