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INIZIATIVA LEGISLATIVA
Costituzione, art. 71:
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di
un progetto redatto in articoli.
Il primo soggetto richiamato per la funzione legislativa è il Governo per due motivi:
Governo:
Perché la nostra è una forma di governo parlamentare, quindi fondata sulla fiducia che il
1. Parlamento esprime al Governo sul suo programma di Governo; la stragrande
maggioranza delle leggi sono figlie di iniziative del Governo, essendo le iniziative uno
strumento per attuare il proprio programma.
Il Governo, in un caso, si vede riconosciuta dalla Costituzione un’iniziativa riservata: le
2. leggi di bilancio; esse sono, infatti, leggi attuate dal Parlamento su proposta del Governo.
: o un singolo deputato/senatore oppure più deputati o senatori
Ciascun membro delle camere
insieme. Riserva di legge costituzionale;
Organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale:
possono essere previsti altri organi con funzione di iniziativa legislativa attraverso una legge
costituzionale:
Costituzione, art. 99, comma 3: (il Cnel)
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Costituzione, art. 121, comma 2:
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL GOVERNO: PROFILI PROCEDURALI
Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, comma 3:
Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;
Le proposte di legge del Governo assumono il nome di disegni di legge.
Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 5, comma 1:
Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione
Costituzione, art. 87, comma 4: (Il Presidente della Repubblica)
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
Il Presidente della Repubblica potrebbe non autorizzare un disegno di legge che presentasse
dei gravissimi vizi di legittimità costituzionale. Il diniego di un disegno di legge può rimanere
riservato e non essere comunicato a terzi. Se il presidente non lo presenta il Governo può
Opporsi davanti alla Corte costituzionale come giudice dei conflitti tra i poteri dello Stato.
Far presentare lo stesso disegno di legge da un parlamentare della propria maggioranza.
ESISTE UNA PARTICOLARE FORMA DI INIZIATIVA LEGISLATIVA DEI COMUNI?
Costituzione, art. 132, comma 1:
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Costituzione, art. 133, comma 1:
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
In questi due articoli si allude ad una iniziativa legislativa da parte di consigli comunali: per
alcuni è una funzione legislativa per altri solo di proposta.
ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE
Costituzione, art. 72, comma 1-2: 59
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato
da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
La Costituzione allude a procedimenti abbreviati in casi di proposte di legge
Comma 2:
urgenti. Questo procedimento abbreviato consente un accorciamento dei tempi, ma non
consente un cambiamento dell’ordine delle fasi ; tutte le fasi, infatti, devono essere
(comma 1)
rispettate.
ESAME IN COMMISSIONE
• SEDE REFERENTE
1. Il progetto di legge è presentato al Presidente di uno dei due rami del Parlamento il
Governo può scegliere a quale dei due rami presentare la proposta, mentre le Camere
devono presentarli alla propria.
2. Da lui è assegnato a una delle commissioni permanenti o, eccezionalmente, a più
commissioni permanenti riunite (quando la materia investa le competenze di più
commissioni).
3. È prevista un’intesa tra i Presidenti delle Camere qualora un disegno di legge sulla stessa
materia sia stato presentato anche nell’altro ramo del Parlamento.
4. La commissione non è tenuta ad esaminare tutte le proposte di legge che le vengono
assegnate (da qui la pratica dell’insabbiamento).
5. La commissione permanete svolge un esame preliminare e istruttorio rispetto all’esame
che si svolgerà in assemblea.
Tuttavia, la commissione referente può già apportare emendamenti alla proposta di legge.
L’assemblea, infatti, si pronuncerà al termine dell’esame in commissione non già sul testo
originale della proposta di legge, ma su quello risultante dagli emendamenti (talvolta assai
penetranti) approvati in commissione.
La commissione procede:
Nella nomina di un suo componente come di legge (uno o più, uno
a. relatore della proposta
per la maggioranza e, eventualmente, uno, o più, per la minoranza).
All’esame preliminare della proposta di legge
b. Alla discussione e alla votazione dei singoli articoli
c. Alla votazione finale
d. Alla proposta di legge deliberata dalla commissione è accompagnata una
e. relazione di
e da una, o più, relazioni di minoranza (più perché possono esserci motivi
maggioranza
diversi per cui non è condivisa, per esempio una proposta di legge penale per alcuni può
essere troppo blanda per altri troppo lesiva).
Tipi di emendamenti (= proposte di modifica parziale alla proposta di legge):
Soppressivi (per eliminare delle parti, delle parole o interi commi/articoli.)
o Aggiuntivi
o Modificativi
o
I pareri delle c.d. commissioni filtro:
Commissione di bilancio (di Camera e Senato) si pronuncerà sulla parte finanziaria e
sulla sua copertura economica in caso di approvazione.
Commissioni affari costituzionali si pronuncerà sulla questione della legittimità
costituzionale.
Istruttoria legislativa: Prevede che la commissione si pronunci anche su
Reg. Camera dei Deputati, art. 79
un’istruttoria legislativa, la quale dovrebbe dare conto se il disegno di legge è necessario o se
questi obiettivi possono essere perseguiti con fonti subordinate alla legge, sulla conformità del
disegno di legge alla Costituzione, alla UE, agli obblighi internazionali e ai trattati
internazionali, infine sulla chiarezza del testo, sugli obiettivi e sulla congruità (sull’impatto) di
60
60 questo testo dal punto di vista degli oneri introdotti a carico della popolazione e delle varie
istituzioni. (quasi mai fatto)
:
ESAME IN ASSEMBLEA
Discussione generale
1. Eventuale approvazione di (su richiesta di alcuni deputati)
questioni pregiudiziali
2. richieste di valutare preventivamente la sospensione di un esame di un disegno di legge
oppure di valutare la legittimità costituzionale del disegno di legge; se queste questioni
pregiudiziali vengono approvate precludono l’esame della proposta di legge (Reg. camera,
art. 40).
Esame dei singoli articoli e emendamenti
3. Se su un articolo sono presentati uno o più emendamenti,
Reg. camera, art. 87, comma 3
prima vengono votati gli emendamenti e l’ordine delle votazioni è stabilito dal Presidente,
partendo da quelli che più si allontanano come ratio dall’articolo originale (quini, prima gli
emendamenti totalmente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, etc.).
Votazione finale Il disegno di legge viene votato da un ramo del Parlamento, se positivo
4. passa all’altro ramo che rinizia l’iter da capo (commissione, etc.), il quale può o approvarlo
cosi come è e il disegno di legge a questo punto si intende approvato, oppure esso può
apportare delle modifiche, a questo punto il disegno di legge ritorna al primo ramo del
Parlamento, il quale rinizia l’iter solo sulle parti modificate dal precedente ramo del
Parlamento.
L’eventuale “navette” (Reg. Camera, art. 70)
Questo è il procedimento normale, ovvero quando la commissione permanente ha potere
referente (può modificare il disegno di legge ma non lo può approvare definitivamente) e
l’assemblea, poi, vota il disegno articolo per articolo e infine complessivamente.
• SEDE LEGISLATIVA
Costituzione, art. 72, comma 3-4:
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di
legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Si intendono solo i disegni di legge
Disegni..costituzionale: Corte cost., sent., 168/1963
costituzionali e di revisione costituzionali e non le leggi ordinarie attuative della Costituzione.
Caso in cui la commissione permanente non ha solo poteri referenti ma anche poteri
deliberanti o legislativi; in questo caso la commissione approva lei direttamente la proposta
di legge senza farla passare dall’aula parlamentare con gli stessi poteri dell’aula.
Rappre