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REATI PRESIDENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 90 DELLA

COSTITUZIONE (alto tradimento e attentato alla costituzione: innanzitutto si

discute molto se si tratti di vere e proprie fattispecie incriminatrici; le

fattispecie incriminatrici sono sorrette dal principio di tassatività della

fattispecie penale incriminatrice (articolo 25) che altro non è l'applicazione del

principio di legalità alla norma penale. Principio di tassatività vuol dire che

non solo possono essere qualificati come reati solamente le condotte che

sono individuati dalla volontà del legislatore, ma che il legislatore deve anche

individuare gli elementi materiali della condotta, cioè deve dire non solo che

una determinata condotta è reato ma deve anche spiegare quali sono gli

elementi oggettivi della condotta; deve quindi descrivere la fattispecie, cioè

descrivere la condotta che integra gli estremi del reato. Questa è portata

precettiva dell'articolo 25 e cioè del principio di tassatività della fattispecie

penale incriminatrice, cioè che la tassatività presuppone la descrizione della

condotta. Alla luce di questo l'articolo 90 pone il problema che non c'è la

descrizione della condotta, cioè che l'articolo 90 non ti dice in che cosa

consiste l'alto tradimento o l'attentato alla costituzione da parte del capo dello

stato, e quindi questo pone un problema di compatibilità dell'articolo 90 con il

principio dell'articolo 25 della Costituzione. Come si è risolto questo

problema: da parte della dottrina si è detto che in realtà l'articolo 90

costituirebbe una eccezione al principio di descrittività della fattispecie, ma

non un eccezione al principio di tipicità alla fattispecie. Questo vuol dire che

l'articolo 90 tipizza comunque i reati presidenziali anche se non li descrive.

Da parte di altri invece si è detto che l'articolo 90 è in realtà una formula

meramente riassuntiva di condotte presidenziali che devono essere

individuate alla luce delle corrispondenti norme del codice penale, agli articoli

287 e seguenti che spiegano quali sono i reati che possono essere commessi

contro l'interesse dello stato, contro la personalità dello stato.

Dal punto di vista delle categorie la distinzione tra alto tradimento e attentato

alla costituzione è caratterizzato dal fatto che l'alto tradimento consiste nella

coltivazione di interessi che sono contrari a quelli dello stato; ad esempio

quando il capo dello stato nell'esercizio della sua funzione di rappresentante

dell'unità nazionale con altri capi di stato negozia gli interessi della repubblica

in maniera più conveniente per altri ordinamenti. Mentre l'attentato alla

costituzione consiste nella violazione delle regole formali dell'ordinamento

repubblicana, cioè è la violazione che il capo dello stato fa delle norme

costituzionali accusando il suo ufficio; ad esempio quando il capo dello stato

dopo un primo rinvio della legge si rifiuta di promulgarla perché quello

sarebbe un comportamento che fronda la funzione di legislativa del

parlamento e quindi attenta all'ordine democratico.

Altro problema che si pone è quello del momento in cui si può avere

l'accertamento dei reati presidenziali. La dottrina maggioritaria infatti ha

sempre ritenuto che i reati presidenziali non possono essere accertati fin

quando non finisce il settennato, su questo tempo si è avuto un ampio

dibattito in dottrina perché vi era anche chi riteneva che invece

l'accertamento dei reati potesse avvenire anche prima della scadenza dei 7

anni. Ora questo è stato in parte superato dalla legge 140 del 2003, il quale

dispone che le cinque più alte cariche dello stato, quindi il presidente della

repubblica, il presidente del consiglio, il presidente delle due camere e il

presidente della corte costituzionale, non possono essere sottoposte al

processo penale per qualsiasi reato anche riguardante parte antecedente

l'assunzione della carica fino a quando non è finito il loro mandato.

Naturalmente quella prevista dall'articolo 40 della costituzione è una

giurisdizione penale per i c.d. Reati funzionali, cioè reati commessi

nell'esercizio delle funzioni; non si riferisce invece ai reati extra funzionali cioè

reati commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e questi ultimi sono

affidati alla giurisdizione comune. I reati funzionali sono reati che possono

essere commessi solo da chi ha una specifica qualifica soggettiva del

soggetto agente e sono cioè i reati propri, sono reati in relazione ai quali la

condotta può essere commessa solo da alcuni soggetti.

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM

E' l'ultima competenza della corte. Vi sono delle leggi che sono sottratte

dall'articolo 75 comma 2, queste leggi sono le leggi tributarie, legge di

bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione alla ratifica dei trattati

internazionali. Il giudizio di ammissibilità dei referendum non è altro che la

competenza che l'articolo 134 della costituzione assegna alla corte

costituzionale di verificare se la domanda di abrogazione referendaria, che si

chiama quesito, ha ad oggetto una legge passibile di referendum. Questa

funzione è disciplinata nella legge n° 352 del 1970 che è la legge che

disciplina il procedimento referendario (inoltre nel 1970, dal punto di vista

dell'attuazione ella costituzione, si è dato attuazione all'ordinamento

regionale) e prevede che la corte deve decidere sull'ammissibilità dei

referendum con la sentenza che deve essere pubblicata in gazzetta ufficiale

entro il 10 febbraio dell'anno successivo rispetto a quello in cui è stata

depositata la richiesta di referendum. Il controllo della corte sull'ammissibilità

dei referendum è preceduto dal controllo dell'ufficio centrale sul referendum

che ha ad oggetto l'autenticità delle firme raccolte a sostegno della proposta

referendale che deve essere di 500.000. Il giudizio sull'ammissibilità dei

referendum è un giudizio particolare perché sfugge alla logica non solo dei

giudizi impugnatori, ma anche dei giudizi di costituzionalità in generale. La

caratteristica dal punto di vista processuale di questo giudizio è che adesso

possono prendere parte i rappresentati dei comitati probatori nei referendum,

in relazione ai quali la Corte Costituzionale ha anche ammesso che possono

essere qualificati come poteri dello stato ai fini del proponimento del conflitto

su atti del procedimento referendario.

Oltre i profili processuali è bene chiarire che nell'esercizio di questa

competenza la Corte Costituzionale ha individuato con le sue sentenze tutta

una serie di limiti ulteriori all'ammissibilità dei referendum. Innanzitutto ha

individuato la categoria delle c.d. Leggi a contenuto costituzionalmente

obbligatorio, cioè sono quelle leggi che non possono essere oggetto di

abrogazione referendaria perché il vuoto normativo determinato

dall'abrogazione metterebbe l'ordinamento costituzionale nella impossibilità di

funzionare in uno dei suoi aspetti vitali; per es. il caso della legge elettorale

quando la normativa di risulta, quindi la normativa che risulta dall'abrogazione

referendaria non è autoapplicativa, cioè non è suscettibile di essere applicata.

Oltre a queste categorie di leggi ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 75

comma 2, poi la legge viene individuata da altre sulla base della stretta

connessione che esiste fra queste leggi e le leggi indicate all'articolo 75

comma 2. L'articolo 75 non prevede per esempio le leggi finanziarie, eppure

la corte ha stabilito che sono sottratte al procedimento referendario anche le

leggi finanziarie. Si ritiene, salvo una minoritaria dottrina che fa capo ad

Alessandro Pace, che si devono considerare sottratte all'abrogazione

referendaria anche le leggi costituzionali.

Oltre ai limiti che riguardano le leggi, la giurisprudenza della corte in seguito

al giudizio di ammissibilità ha introdotto ulteriori limiti all'ammissibilità dei

referendum, che sono quindi dei limiti impliciti, cioè che non sono scritti nel

testo dell'articolo 75 comma 2 ma che sono stati ricavati dalla giurisprudenza

della Corte Costituzionale e non riguardano solo l'oggetto della legge ma

riguardano anche la formulazione di un quesito. Infatti la giurisprudenza della

corte ritiene pacificamente che siano inammissibili quei quesiti che sono

formulati in maniera o disomogenea oppure indeterminata. Disomogenei

sono quei quesiti in cui si chiede l'abrogazione di di più norme che hanno tra

di loro un contenuto disparato, cioè norme che non hanno l'attinenza di

contenuto. Inde terminati vuol dire che il quesito deve essere prospettato in

maniera che il lettore possa chiaramente esprimere la propria volontà in

ordine all'abrogazione o meno.

Oltre alle leggi a contenuto costituzionalmente obbligatorio ci sono anche le

leggi a cont enuto costituzionalmente vincolato che sono quelle leggi che

normalmente tutelano un diritto delle libertà fondamentali, la cui abrogazione

deriva un vuoto di tutela per il diritto costituzionale, quindi che non possono

essere meramente abrogate creando una lacuna, perché altrimenti quella

posizione costituzionalmente rilevante ritorna ad essere sprovvista di tutela.

Quindi si può modificare o abrogare ma non per via referendaria, ma lo deve

fare il parlamento.

FONTI DEL DIRITTO

I garanti delle norme giuridiche sono essenzialmente i seguenti:

Generalità : perché si riferisce a tutte le fattispecie che possono essere

• ricondotte all'interno dell'ambito di applicazione della norma.

Astrattezza : la volontà che il legislatore, o di chi pone le norme,

• manifesta attraverso un procedimento normativo, è una volontà non

riferita alla singola fattispecie (cioè un caso della vita che assurge al

rango dei giuridicamente rilevante) concreta ma per tutte le fattispecie

che presentano quelle caratteristiche.

Novità : la norma deve importare novità, nel senso che deve innovare

• l'ordinamento giuridico.

Imperatività : consiste nel fatto che la norma deve essere

• accompagnata da una sanzione. Dal punto di vista della sanzione, le

norme giuridiche si possono distinguere in tre categorie:

Norme perfette : quelle norme accompagnate ad una sanzione.

1. Norme meno che perfetto : quelle norme accompagnate da

2. sanzioni che non hanno la capacità di ripristinare lo stato squò, cioè

non hanno la capacità

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A.A. 2015-2016
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty.pop di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Cardone Andrea.