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Sì
Sì, con l’elencazione tassativa dei casi in cui tali agevolazioni possono essere concesse
Sì, ma solo per le famiglie indigenti Art. 32
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
La Repubblica tutela la
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
Circa l’art. 32, la discussione si soffermò sul secondo comma, la cui formula venne
approvata allo scopo di vietare le tecniche sperimentali di cura senza l’esplicita
accettazione da parte del paziente. La locuzione «se non per disposizione di legge» era
riferita ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute pubblica (come, per
esempio, le vaccinazioni), ma anche in questo caso i costituenti vollero rendere esplicito
il divieto a superare i limiti imposti dal «rispetto della persona umana».
Così l’on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) spiegò le finalità del secondo comma: «[…]
si vuole soltanto vietare che la legge, per considerazioni di carattere generale e di male
intesa tutela degli interessi collettivi, disponga un trattamento del genere [il riferimento
riguardava la pratica della sterilizzazione]. I casi invece di carattere generale da
79
applicarsi a tutti i cittadini devono essere disposti per legge entro quei determinati limiti
di rispetto della dignità umana».
L’art. 32 definisce espressamente la «salute» come un diritto fondamentale
dell’individuo che deve essere garantito a tutti (cittadini italiani e stranieri). Ciascun
cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un «legittimo
utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto».
–
In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale cioè il complesso delle attività
sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento
–
di una compartecipazione alla spesa (il cosiddetto ticket) è stato realizzato solamente
nel 1978.
La Corte costituzionale ha sottolineato che la salute non deve essere intesa come
«semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico».
A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a
considerare il diritto a un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere
effettivo il diritto alla salute. La protezione costituzionale del diritto alla salute si
ricollega, quindi, alla protezione costituzionale del diritto all’ambiente, inteso come
«habitat naturale dell’uomo comprensivo di tutte le risorse naturali e culturali di cui si
egli si vale».
(http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/canali/economico/aggiornamenti/cos
tituzione_commentata/index.html#)
I quesiti:
161 - in base alla Costituzione italiana, la Repubblica garantisce cure gratuite:
a tutti i residenti in Italia
agli indigenti
agli stranieri
ai cittadini non iscritti al sistema sanitario nazionale
80
162 - In base alla Costituzione italiana, nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario, se non per:
atto dell’autorità giudiziaria
disposizione di medici specialisti
ingiunzione scritta del ministero della Salute
legge
163 - Cosa prevede la Costituzione italiana in materia di diritto alle cure mediche?
Che la Repubblica garantisca cure a costo calmierato agli indigenti
Che la Repubblica garantisca cure gratuite a tutti i cittadini
Che la Repubblica garantisca cure gratuite agli indigenti
Nulla, poiché rimanda tale fattispecie integralmente alla legge
164 - Secondo la Costituzione italiana:
dipende dal legislatore l'eventuale concessione di assistenza ai lavoratori in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
in nessun caso una persona può essere obbligata a un determinato trattamento sanitario
la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti
l'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne
165 - La Costituzione italiana garantisce cure gratuite a favore:
degli indigenti
dei malati terminali
di chiunque ne faccia richiesta
di ogni cittadino
166 - Secondo quanto è espressamente stabilito dalla Costituzione italiana:
la Repubblica tutela la salute come diritto inviolabile degli anziani
la Repubblica tutela la salute come diritto inviolabile dei cittadini e non cittadini di età
inferiore a 18 anni
la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività
non è prevista un'espressa tutela del diritto alla salute, se non nei casi di calamità naturale
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167 - Secondo l'ordinamento italiano, la salute dei cittadini è tutelata dalla
Repubblica?
Sì, ma la tutela non si estende a chi ha un reddito molto o
Sì, ma la tutela riguarda solo i lavoratori dipendenti
Sì, viene tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività
Sì, viene tutelata per tutti i cittadini, con l’esclusione di interventi chirurgici
particolarmente difficili e costosi
168 - In base alla Costituzione italiana, nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario:
in alcun caso
se non in presenza di epidemie
se non in presenza di malattie infettive
se non per disposizione di legge Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per
lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
L’Assemblea giunse all’approvazione del primo comma dopo un intenso dibattimento. La
formula approvata fu scelta perché, come affermò l’on. Giuseppe Dossetti (Democrazia
cristiana), l’Assemblea volle «assicurare non soltanto la libertà della manifestazione
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concettuale, ma anche l’effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strutturale
dell’insegnamento».
Alquanto travagliata fu anche la discussione sul terzo comma e, in particolare, sulla
formula fu illustrato dall’on.
locuzione «senza oneri per lo Stato». Il senso della
Epicarmo Corbino (Unione democratica nazionale): «Noi non diciamo che lo Stato non
potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto
privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato».
Quanto al quarto comma, il relatore on. Aldo Moro (Democrazia cristiana) spiegò: «Si è
voluto soltanto sancire il principio che vi siano delle scuole non statali le quali, dando
speciali garanzie di efficienza didattica, possano ricevere un particolare riconoscimento
dallo Stato».
Il primo comma dell’art. 33 mira ad evitare che lo Stato possa dirigere – stabilendone gli
–
indirizzi le attività artistiche e la ricerca scientifica. Allo stesso tempo viene ribadito il
principio della libertà di insegnamento che consente al docente di svolgere la sua attività
senza vincoli di natura religiosa, ideologica e politica, ma con l’obbligo di rispettare la
libertà di opinione degli allievi.
L’articolo sancisce anche la libertà di istruzione: lo Stato, infatti, non detiene il
monopolio dell’istruzione ed è possibile l’istituzione di scuole da parte di «enti e privati»
purché questo non comporti «oneri per lo Stato». Sull’interpretazione della locuzione
«senza oneri per lo Stato», la giurisprudenza è divisa: un orientamento sostiene che ciò
imponga il divieto di concedere qualsiasi forma di finanziamento pubblico alle scuole
private; un secondo orientamento afferma che la locuzione escluda il finanziamento
diretto dell’iniziativa privata, ma conceda allo Stato la possibilità di sostenere gli istituti
privati attraverso la concessione di facilitazioni fiscali oppure di forme di assistenza
economica alle famiglie che optano per l’istruzione privata (ciò sarebbe reso possibile dal
ridimensionamento degli alunni delle scuole pubbliche che si traduce in un risparmio per
il bilancio statale).
(http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/canali/economico/aggiornamen
ti/costituzione_commentata/index.html#) 83
I quesiti:
169 - Nell'articolo 33 della Costituzione italiana si afferma che:
i beni esistenti sul territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia sono avocati allo Stato
la sovranità spetta al popolo
l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
Roma è la capitale della Repubblica
170 - In Italia, enti e privati:
hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, con oneri per lo Stato che non
superino il 5% di quelli sostenuti per la scuola statale
hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato
hanno l'obbligo di istituire scuole e istituti di educazione
possono istituire scuole e istituti di educazione ma hanno l'obbligo di chiedere la parità
con scuole e istituti statali
171 - Secondo la Costituzione italiana, le istituzioni di alta cultura, le università e le
accademie:
hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
hanno l'obbligo di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
hanno ordinamenti fissati dalle leggi dello Stato, anche se sono istituite da privati
non possono essere istituite da privati
172 - La Costituzione italiana prevede che enti e privati possano istituire scuole e
istituti di educazione finanziati dallo Stato?
No, mai
No, salvo che siano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato
Sì
Sì, ma in tal caso lo Stato ha diritto di intervenire nella loro gestione
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In base alla Costituzione it