Manuale di educazione civica per il concorso nella polizia penitenziaria
Il concorso nella Polizia Penitenziaria prevede, tra l’altro, il superamento dei quiz relativi alle seguenti materie:
- Educazione Civica;
- Aritmetica, Geometria e scienze;
- Italiano, Storia e Geografia;
Questo manuale vuole essere una risposta sintetica a tutte le domande di educazione civica proposte e al tempo stesso vuole fornire agli aspiranti una discreta conoscenza degli argomenti trattati. Pertanto, lo studio, o quantomeno un’approfondita lettura, consentirà allo studente di rispondere in modo corretto e veloce a tutti i quesiti posti nella materia in questione. Nel corso della trattazione, ogni argomento farà riferimento ad una o ad un gruppo di domande, per cui l’aspirante, a seguito di una buona cognizione dei motivi e del perché della risposta esatta, potrà memorizzare a lungo termine, e senza margini di errori, la risposta da dare per ogni quesito.
Lo studio di questo manuale dovrà essere effettuato per argomenti o per gruppi di argomenti. Alla fine di ogni argomento è consigliabile procedere ad una verifica pratica attraverso una simulazione dei test, che vanno ripetuti. “La ripetizione è la madre della memoria” A. Einstein.
Si tratta, in definitiva, di effettuare uno studio intelligente, carpendo soltanto quanto utile per una buona preparazione al concorso. I più studiosi possono approfondire l’intero manuale, mentre coloro che vogliono limitare lo studio alla sola risoluzione dei quiz, possono dedicarsi esclusivamente a quegli argomenti che offrono una rapida risposta alle domande che vengono riportate dopo ogni argomento. Per questi ultimi, è consigliabile leggere dapprima la domanda o il gruppo di domande a cui si riferisce l’argomento, e poi proseguire con lo studio di quanto interessa.
Il presente testo è stato realizzato tenendo presente ogni possibile domanda che lo studente potrà trovarsi di fronte, sulla base di tutti i precedenti concorsi ed è quindi frutto di uno studio attento e approfondito di argomenti provenienti da testi universitari e da vari siti internet che, per praticità, talvolta, sono stati riportati.
Buon lavoro
Il 2 giugno 1946, l’anno successivo alla liberazione del paese, si tenne il referendum istituzionale. A favore della Repubblica si espressero quasi 12 milioni e mezzo di elettori, mentre i sostenitori della Monarchia furono circa 10 milioni e mezzo. Lo stesso giorno, il 2 giugno 1946, si svolsero le elezioni per l’Assemblea costituente, furono le prime a suffragio universale. L’Assemblea costituente aveva il compito di redigere ed approvare, la Costituzione della nuova Repubblica. La Costituzione della Repubblica italiana entrò in vigore il 1o gennaio 1948. Essa è la legge fondamentale dello Stato italiano e dalla quale, gerarchicamente, dipendono tutte le altre.
La nostra è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica.
- La normazione è contenuta in un testo legislativo scritto.
- Si dice che la Costituzione italiana è rigida. Con ciò si indica che:
- le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è fonte di gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
- è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma/revisione dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza, ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e prevedendo per la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra).
- La Costituzione è lunga: contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto.
- Votata perché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano.
- Compromissoria perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal secondo conflitto mondiale.
- Democratica perché è dato particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e ai partiti politici.
- Programmatica perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò attraverso provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali).
Gerarchia delle fonti
Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore, ma solo dopo un accertamento giudiziario e finché non vi è stato tale accertamento, la "fonte invalida" si può applicare.
Con fonte del diritto si intende, in diritto, ogni atto ed ogni fatto a cui l'ordinamento giuridico (statale, locale o federale) riconnette l'effetto di far sorgere, modificare o estinguere una o più norme giuridiche.
Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione e fonti di produzione. Per fonti di cognizione, s'intende l'insieme dei documenti che fornisce la conoscibilità legale della norma e sono, quindi, i documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche, come la Gazzetta Ufficiale. Per "fonti di produzione", s'intendono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in fonti-atto e fonti-fatto. Normalmente, il concetto di fonte-atto coincide con quella di diritto scritto, mentre quella di fonte-fatto con il diritto non scritto (consuetudinario), rappresentato dalla categoria degli usi e consuetudini.
La gerarchia delle fonti
Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali. Immediatamente al di sotto delle leggi costituzionali troviamo i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, e poi le cosiddette fonti primarie, cioè le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Su di un gradino ancora inferiore, si collocano i regolamenti governativi, e quindi, poi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici. Infine, all'ultimo livello della scala gerarchica, troviamo la consuetudine, che consiste nella ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta. Naturalmente sono ammesse solo consuetudini secundum legem e praeter legem, non dunque quelle contra legem.
Composizione della Costituzione
- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
- Principi fondamentali (Artt. 1-12)
- Parte I: Diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I - Rapporti civili (artt. 13-28)
- Titolo II - Rapporti etico-sociali (Artt. 29-34)
- Titolo III - Rapporti economici (Artt. 35-47)
- Titolo IV - Rapporti politici (Artt. 48-54)
- Parte II: Ordinamento della Repubblica
- Titolo I - Il Parlamento (Artt. 55-82)
- Titolo II - Il Presidente della Repubblica (Artt. 83-91)
- Titolo III - Il Governo (Artt. 92-100)
- Titolo IV - La magistratura (Artt. 101-113)
- Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni (Artt. 114-133)
- Titolo VI - Garanzie costituzionali (Artt. 134-139)
- Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)
La Costituzione della Repubblica Italiana disposizioni transitorie e finali. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
- Sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- Hanno fatto parte del disciolto Senato;
- Hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- Sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
- Hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e all'eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
I beni, esistenti nel territorio nazionali, degli ex re Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che si siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1o gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
- Il Presidente dell'Assemblea Costituente UMBERTO TERRACINI
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ALCIDE DE GASPERI
- Il Guardasigilli GRASSI
Disposizioni transitorie e finali
Sono finali quelle norme che non appartengono a nessuno degli altri titoli, perché non riguardano direttamente i diritti fondamentali o l'organizzazione della Repubblica; ad esempio il divieto di ricostituzione del partito fascista, il fatto che i titoli nobiliari non sono riconosciuti, il fatto che la Costituzione deve essere osservata da tutti i cittadini. I beni, esistenti nel territorio nazionali, degli ex re Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. Sono disposizioni cui i costituenti hanno voluto dare lo stesso rango (forza) della Costituzione (non modificabili con legge ordinaria, ma solo col procedimento più complicato e speciale previsto per la modifica della Costituzione) e che ha inserito alla fine del testo vero e proprio della Costituzione. Quelle transitorie invece sono le norme, sempre in questo titolo, che servivano per la fase di prima applicazione della Costituzione, quando ancora non esistevano gli organi previsti dalla Costituzione, o per regolare altre materie fino a che non vi avessero provveduto il Parlamento e gli altri organi costituzionalmente previsti. Ad esempio, chi doveva essere il Presidente della Repubblica fino a che non ne fosse stato eletto uno col procedimento previsto dalla Costituzione, chi era senatore fino alle successive elezioni, e così via per tutti gli organi che ancora non erano operativi. Si tratta di disposizioni che dovevano svolgere la loro funzione per un breve periodo, quindi "transitorie".
Alla luce di questo primo argomento, emerge con chiarezza che la Costituzione italiana è entrata in vigore il 1o gennaio 1948, è composta da 139 articoli e fu redatta dall’Assemblea Costituente. Infine, possiamo affermare che essa si dice rigida in quanto, per modificarla, è necessario un procedimento parlamentare aggravato (non bastando la normale maggioranza, ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera). Il carattere Rigido della stessa ed il procedimento aggravato per modificarla, pure riveste la sua importanza. I relativi quesiti da svolgere saranno affrontati più avanti.
Per quanto detto, risulta semplice rispondere alle seguenti 7 domande: (le risposte esatte sono quelle in grassetto)
- La Costituzione italiana è entrata in vigore:
- il 1o gennaio 1946
- il 1o gennaio 1947
- il 1o gennaio 1948
- il 30 giugno 1948
- Educazione Civica La Costituzione della Repubblica italiana consta di:
- 12 articoli
- 139 articoli, escluse le disposizioni transitorie e finali
- 2.900 articoli
- 749 articoli
- La Costituzione italiana fu redatta:
- dall'Assemblea Costituente
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