Diritto costituzionale e pubblico
Dal manuale Diritto costituzionale e pubblico (P. Caretti, U. de Siervo)
Docente del corso: Prof.ssa Gagliardi Rubin Federico
Anno 2017/2018
SAA-School of Management Torino
Indice
- Diritto
- Diritto oggettivo
- Civil law (noi)
- Common law (anglo sassoni)
- Interpretazione delle norme
- Norma giuridica
- Generale
- Astratta
- Norma eccezionale
- Principi
- Corpo elettorale
- Funzioni del corpo elettorale
- Funzione elettorale
- Caratteristiche del voto
- Capacità elettorale
- I sistemi elettorali in generale
- Strumenti di esercizio diretto della sovranità
- Soggetti di diritto
- Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Di svantaggio (o passive)
- Di vantaggio (o attive)
- La costituzione e i suoi principi
- Principi fondamentali
- Teoria di Costantino Mortati
- Caratteri della costituzione
- Principio democratico
- Elementi che concorrono a realizzare il principio democratico-rappresentativo
- Principio personalista
- Principio pluralista
- Principio lavorista
- Principio autonomista
- Fonti del diritto
- Caratteristiche delle fonti
- Tipologie di fonti
- Fonti costituzionali
- Procedimento di revisione costituzionale
- Limiti alla revisione costituzionale
- Il parlamento
- La struttura
- Bicameralismo
- Regolamenti parlamentari
- Organizzazione interna delle camere
- Le funzioni
- La legge come atto di indirizzo-controllo
- Le funzioni di revisione costituzionale
- La funzione di indirizzo e controllo sul governo e sulla pubblica amministrazione
- Il parlamento in seduta comune
- Rapporti tra parlamento e altri organi
- Parlamento e corte costituzionale
- Parlamento e regioni
- Il presidente della repubblica
- Rapporti parlamento-governo
- Elezione e permanenza
- Funzioni
- Poteri del presidente della repubblica
- Poteri rispetto al corpo elettorale
- Poteri rispetto al parlamento
- Poteri rispetto al governo
- Atti del presidente della repubblica
- Il governo della repubblica
- Formazione
- Permanenza in carica
- Presidente del consiglio
- Consiglio dei ministri
- I ministri
- Alti commissari e commissari straordinari
- I sottosegretari
- Funzioni
- Rapporto con le camere
- Crisi di governo
- Potere normativo del governo
- Fonti primarie
- Decreto legislativo
- Limiti alla delegazione (legge 400 del 1988)
- Decreto legge
- Questione di fiducia (governo) e mozione di fiducia/sfiducia (parlamento)
- Emandamenti
- Regolamenti governativi
- Procedura
- Tipologie di regolamenti governativi
- Organizzazione amministrativa
- Principi costituzionali in tema di amministrazione
- Organi ausiliari
- Consiglio di stato
- Corte dei conti
- Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)
- Principi in tema di attività amministrativa
- L’attività amministrativa
- Attività amministrativa e principio di legalità
- Gli atti della pubblica amministrazione
- Regioni e enti locali
- Regionalismo e amministrazione locale
- Principali caratteristiche dell’autonomia regionale
- Gli statuti e le regioni ad autonomia speciale
- Gli statuti e le regioni ad autonomia ordinaria
- L’autonomia legislativa delle regioni ad autonomia speciale
- L’autonomia legislativa delle regioni ad autonomia ordinaria
- Potestà legislativa
- La potestà regolamentare
- Regolamenti di altri organi costituzionali
- Riserva di legge
- Riserva di legge assoluta
- Riserva di legge relativa
- Eccezione
- Riserva di legge rinforzata o aggravata
- Riassunto
- Referendum
- Regolamento referendum abrogativo
- Giudizio di legittimità
- Giudizio di ammissibilità
- Limiti stabiliti dalla costituzione
- Indizione, voto e pubblicazione
- Regolamento referendum costituzionale
- Regolamento referendum relativo a modifiche territoriali regionali
- Regolamento referendum consultivo regionale
- Regolamento referendum relativo a modifiche territoriali comunali
- Regolamento consultivo comunale e provinciale
- Criteri di risoluzione dei conflitti tra fonti
- Gerarchia
- Successione delle norme nel tempo
- Tipi di abrogazione
- Principio di competenza o specialità
- Interpretazione
- Interpretazione letterale
- Interpretazione estensiva
- Interpretazione restrittiva
- Interpretazione sistematica
- Interpretazione evolutiva
- Interpretazione adeguatrice
- Interpretazione autentica
- Applicazione analogica
- Il procedimento legislativo
- Procedimento di formazione della legge
- Iniziativa legislativa
- Fase costitutiva
- Procedura ordinaria
- Trattazione in commissione in sede referente
- Trattazione in assemblea
- Trasmissione al presidente dell'altra camera
- [Riserva d'assemblea]
- Procedura abbreviata
- Procedura speciale o decentrata
- Commissione in sede legislativa (o deliberante)
- Commissione in sede redigente
- Votazione finale
- Numero legale e quorum deliberativo
- Promulgazione
- Pubblicazione
- Entrata in vigore
- La corte costituzionale
- La giustizia costituzionale
- Nomina
- Requisiti di eleggibilità
- Incompatibilità
- Durata dell'incarico
- Il presidente della corte
- Garanzie
- La corte costituzionale giudica
- Giudizio sui conflitti di attribuzione
- Conflitto tra poteri (funzioni) dello stato
- Conflitto tra stato e regione
- Conflitto tra regioni
- Il giudizio di legittimità costituzionale
- Norme oggetto del giudizio di legittimità
- Vizi di legittimità costituzionale
- Vizi formali
- Vizi sostanziali
- Giudizio di legittimità costituzionale
- Il procedimento in via incidentale
- Procedimento in via principale
- Giudizio di affidabilità del referendum
- Giudizio di accusa contro il presidente della repubblica
- Giudizio contro il presidente della repubblica
- Le decisioni della corte nel giudizio di legittimità
- Le decisioni della corte
- Condizioni di proponibilità
- Norme parametro
- Effetti delle sentenze
- Funzione giurisdizionale
- Giudici
- Organi requirenti e giudicanti
- Sezioni specializzate
- Partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia
- Tribunali militari
- Reparto di giurisdizione
- Grado di giurisdizione
- Giurisdizione civile
- Giurisdizione penale
- Corte di cassazione
- Giurisdizione amministrativa
- Giurisdizione costituzionale
- L'indipendenza della magistratura
- Garanzie costituzionali
- Organi di autogoverno della magistratura
- Organizzazione CSM
- 27 membri: 3 di diritto e 24 elettivi
- Status di membro del CSM
- Garanzie costituzionali
- Libertà e diritti fondamentali
- Libertà fondamentali
- Caratteristiche dei diritti fondamentali
- Eguaglianza in senso formale
- I diritti di libertà
- Libertà personale, art 13
- Libertà di domicilio, art 14
- Libertà e segretezza della corrispondenza, art 15
- Libertà di circolazione e soggiorno, art 16
- Libertà di riunione, art 17 e Libertà di associazione, art 18
- Libertà di manifestazione del pensiero, art 21
- Diritto di difesa, art 24
- Giudice naturale, art 25
- Giusto processo, art 111
- Errore giudiziario
Diritto
Insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un determinato momento storico.
Diritto soggettivo
Quando la norma giuridica viene considerata facultas agendi, cioè come norma che accorda ai singoli la facoltà di compiere determinati atti nell’ambito della norma che li protegge. Indica come il cittadino può agire (facoltà di agire).
Diritto oggettivo
Quando la norma giuridica viene considerata come norma agendi, cioè come norma che guida l’attività giuridica dei cittadini: norma dettata e imposta dallo Stato per fissare il comportamento dei cittadini in seno alla collettività. Indica come il cittadino deve agire (limiti d’azione).
Il diritto oggettivo si divide in:
- Diritto pubblico: È costituito dall’insieme delle norme giuridiche che regolano sia l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici minori (Comuni, Province, Regioni, ecc.), sia i rapporti intercorrenti tra gli enti pubblici e tra gli enti privati. Si divide in diritto costituzionale, amministrativo, regionale ed enti locali, penale, tributario, processuale civile, amministrativo, internazionale…
- Diritto privato: È costituito dall’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra i singoli oppure tra i singoli e gli enti pubblici. Si divide in diritto civile, commerciale, fallimentare, industriale, di famiglia…
NB: L'attività dei privati è libera, mentre quella pubblica è finalizzata (=non libera) ma deve perseguire l’interesse pubblico. (es. esproprio)
Diritto positivo = Diritto vigente. Dall’emergere di finalità comuni all'interno di una società nasce ciò che definiamo Stato, ovvero un'entità superiore al popolo che vive in un determinato territorio. Principio del neminem laedere = Tutti sono tenuti al dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica.
Civil law (noi)
Si basa sul diritto scritto.
Common law (anglo sassoni)
Si basa sui risultati dei processi precedenti. La caratteristica degli ordinamenti di common law è quella di basarsi su un tessuto di regole per la maggior parte non scritte, bensì su decisioni giurisprudenziali, basate sull’affermazione di principi tratti dall’esperienza, consuetudini e prassi. La sentenza del giudice acquista valore normativo ed è fonte del diritto. La caratteristica degli ordinamenti di civil law è quella di basarsi su un tessuto di regole scritte. Il giudice può solo interpretare la regola giuridica scritta applicandola al caso concreto. Il giudice, dovendo interpretare, può discostarsi completamente da processi precedenti, non è vincolato al passato.
In Inghilterra invece non hanno una Costituzione scritta, e nonostante questo sono il paese più democratico. Il fatto di avere tante leggi scritte è tipico dei paesi che hanno vissuto la dittatura. Per evitare che accada di nuovo allora si scrive tutto ma a lungo andare ciò ingessa il Paese. Se si scrivono tante leggi è perché ce n’è stato bisogno. Oggi in realtà tra i due sistemi non c’è molta differenza perché anche gli anglosassoni tendono a scrivere, mentre noi tendiamo a delegificare.
Interpretazione delle norme
- Letterale: Significato lessicale delle parole
- Logica: Diretta a individuare la coerenza interna della legge
- Analogica: Diretta a ricercare la norma da applicare al caso concreto in disposizioni che disciplinano materie analoghe a quella che il giudice deve affrontare
- Sistematica: Diretta a ricercare la norma da applicare al caso concreto desumendola dai principi vigenti nel sistema giuridico complessivo
Norma giuridica
Insieme delle regole di comportamento che si indirizzano ai componenti di un gruppo sociale. Le norme disciplinano la vita organizzata. Limitando la vita dei singoli, rendono possibile la coesistenza di tutti. Determinano ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Possono essere scritte, non scritte + consuetudine.
Negli anni ’70 scrivevamo tutto (tipico di chi ha visto la dittatura). Dagli anni ’80 ci siamo resi conto che ci stava ingessando e abbiamo iniziato a delegificare. Delegificazione = la disciplina di alcune materie non protette da riserva di legge assoluta è trasferita dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria (come ad esempio un ministeriale). Si sposta da rango legislativo a rango esecutivo. Ha luogo allorché il Parlamento attribuisce al Governo il potere di regolare determinate materie anche in deroga a una precedente disciplina legislativa.
L’ordinamento giuridico è il complesso delle norme giuridiche vigenti nel territorio di uno Stato. L’ordine giuridico è l’ordine ottenuto in seno alla società dall’applicazione di un dato ordinamento giuridico.
Le norme hanno due caratteri fondamentali:
- Generale: La norma non si rivolge a un individuo determinato ma a tutti i cittadini che si trovano nella situazione prevista dalla legge. “Non rubare” non è imposta solo ad un determinato cittadino ma a tutti.
- Astratta: La norma si rivolge ad una situazione ipotetica espressa in termini astratti in previsione di circostanze che potranno verificarsi. “Non rubare” non si riferisce ad un determinato caso di furto ma in generale.
Le norme possono inoltre essere coercibili (è applicata una sanzione a chi trasgredisce) e devono essere positive. Le norme giuridiche non hanno una scadenza.
Norma eccezionale
Si riferisce a specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo. Per esempio, quando c’è stato il terremoto a L’Aquila i cittadini sono stati esonerati dall’IMU per due anni.
Atto giuridico
Atto derivante dalla manifestazione della volontà dell’uomo (es. contratto, testamento…)
Fatto giuridico
Attuato a prescindere dalla volontà dell’uomo. Fatti presi in considerazione di per sé e non in quanto determinanti da un’espressa manifestazione di volontà (es. nascita, morte, evento meteorologico…)
Principi
- Principio di effettività: Norma osservata dai membri della società, all'interno della quale essa è destinata a produrre effetti. L’art 39 della Costituzione per esempio non è effettiva e viene considerata lettera morta.
- Principio di certezza: Si cerca di garantire la conoscibilità delle regole attraverso strutture (ordinamento giudiziario) e particolari istituti (sanzioni), che vengono applicati nei casi di accertata infrazione della regola stessa.
- Principio di relatività: Le regole di diritto possono avere un contenuto mutevole a seconda della comunità sociale a cui si riferiscono. Le regole stabilite in una certa materia possono mutare, ma può anche mutare ciò che è considerato giuridicamente rilevante.
Corpo elettorale
Il corpo elettorale rappresenta la “parte attiva del popolo”, ossia quell’insieme di soggetti che hanno i requisiti per esprimere la sovranità popolare (voto). Il titolare della sovranità è il popolo nel suo complesso, ossia l’insieme di tutti i cittadini (anche i non elettori, in quanto sono comunque portatori di interessi che influiscono sull’esercizio della sovranità).
- Nazione: elementi etnici, linguistici, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio di una collettività.
- NB: Nazione ≠ Stato
- Popolazione: l’insieme di soggetti, cittadini e stranieri, che risiedono in un determinato momento sul territorio dello Stato e sono tenuti a rispettarne le leggi.
- Cittadinanza: Costituisce uno status cui la Costituzione ricollega, non solo tutta una serie di diritti, ma anche di doveri.
Funzioni del corpo elettorale
Il corpo elettorale deve eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento nazionale e europeo, nei Consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, e così via. La Costituzione prevede anche delle funzioni dirette da parte del corpo elettorale: istituto della petizione, iniziativa popolare e referendum.
Funzione elettorale
Determina le caratteristiche del voto (personalità, uguaglianza, libertà e segretezza), le caratteristiche del dovere civico, i requisiti positivi (cittadinanza e maggiore età) e negativi (incapacità, indegnità morale) della capacità elettorale, ovvero quei requisiti che è necessario possedere o non possedere, per partecipare alle elezioni.
Caratteristiche del voto
- Personalità del voto: non posso votare per un altro (eccetto ciechi, per esempio)
- Uguaglianza: i voti hanno tutti lo stesso peso e sono tutti uguali tra loro
- Libertà e segretezza
- Dovere civico: è l’unione di due tesi: una secondo la quale il voto deve essere obbligatorio, una secondo la quale definisce il voto solo in funzione di diritto di libertà, o al massimo di obbligo morale. Fino al 1993 c’erano piccole sanzioni per chi non votava, poi sono state eliminate.
Capacità elettorale
I requisiti positivi sono due: cittadinanza e maggiore età, (in passato anche il livello di alfabetizzazione e il sesso).
I sistemi elettorali in generale
L’insieme delle regole utilizzate per assegnare i seggi è detto sistema elettorale.
- Sistema maggioritario: Il seggio o i seggi in palio di una determinata circoscrizione, vengono assegnati al partito o alla coalizione che ottiene la maggioranza semplice dei voti espressi (ossia un voto più degli altri).
- Sistema proporzionale: I seggi vengono assegnati tra tutti i partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale.
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