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Diritto costituzionale e pubblico

Testo: U. De Siervo, P. Ceretti, G. Giappichelli Editore, 2° edizione 2015. Integrato con le lezioni del Prof. Pizzolato elaborato dagli studenti Anno Accademico 2016/2017.

Indice

  • Capitolo 1: Caratteri fondamentali del fenomeno giuridico
  • Capitolo 2: Le forme di stato e le forme di governo nella loro evoluzione storica
  • Capitolo 3: Lo stato costituzionale
  • Capitolo 4: Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana
  • Capitolo 5: L’Italia e l’Unione Europea
  • Capitolo 6: Il corpo elettorale
  • Capitolo 7: Il Parlamento
  • Capitolo 8: Il Presidente della Repubblica
  • Capitolo 9: Il governo della Repubblica
  • Capitolo 10: L’organizzazione degli apparati amministrativi statali
  • Capitolo 11: Principi in tema di attività amministrativa
  • Capitolo 12: Regioni ed enti locali
  • Capitolo 13: La Corte Costituzionale
  • Capitolo 14: Il potere giudiziario
  • Capitolo 15: I diritti di libertà
  • Capitolo 16: Il sistema delle fonti normative

Capitolo 1: Caratteri fondamentali del fenomeno giuridico

Il diritto fa riferimento a quel complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un certo momento storico. Fenomeno giuridico fenomeno sociale: lo sviluppo della società (aggregazione umana) si svolge all’interno di regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti che nascono dal generale consenso intorno a determinati fini da conseguire attraverso l’organizzazione comune. Tutto ciò origina lo stato, un’entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti (popolo) che vivono in un determinato ambito spaziale (territorio) rivendicando la propria originarietà dal potere (sovranità) e dispone di forza legittima per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale.

Esistono regole giuridiche scritte e altre regole di comportamento non scritto, dette consuetudini, esse si condizionano a vicenda e possono scaturire norme da comportamenti oppure comportamenti da determinate regole giuridiche.

Le caratteristiche del fenomeno giuridico

  • Effettività: una regola di diritto può considerarsi esistente se i membri della società le riconoscono un valore obbligatorio e prevedono sanzioni sulla violazione. Esistono norme giuridiche che col passare del tempo hanno perso la loro applicazione pur continuando ad esistere nel piano formale (desuetudini), se ciò toccasse il nucleo essenziale su cui si basa un ordinamento giuridico può essere un segnale di un processo rivoluzionario.
  • Certezza: si ha bisogno che le regole per essere applicate non basti la convinzione sociale della loro obbligatorietà ma che esistano strutture (ordinamento giudiziario) e istituti (sanzioni) che vengano applicate nei casi di infrazione.
  • Relatività: non solo le regole possono mutare, ma può anche mutare ciò che è considerato giuridicamente rilevante, quello che oggi è disciplinato dal diritto può successivamente ritenersi non più bisognoso di disciplina giuridica e/o viceversa.

Il meccanismo che presiede alla formazione di una norma giuridica si divide in due:

  • Una scelta degli eventi cui riconoscere determinati effetti giuridici (fattispecie astratta):
    • Atti giuridici: determinati dalla volontà (es. contratto).
    • Fatti giuridici: non determinati dalla volontà (es. nascita o morte).
  • Effetti giuridici che possono generare:
    • Posizioni di svantaggio, ossia un obbligo di svolgere una determinata attività.
    • Posizioni di vantaggio, ossia un diritto di esigere dagli altri e si dividono in:
      • Diritto soggettivo:
        • Assoluto: rispetto a una pluralità di soggetti.
        • Relativo: rispetto a determinati soggetti.
      • Interesse legittimo: quando l’interesse del singolo è tutelato indirettamente da un interesse generale.

Per disposizione si intende la proposizione normativa contenuta in un testo e per norma ciò che risulta a seguito dell’interpretazione di una disposizione.

Soggetti giuridici

In primis sono le persone fisiche e per l’articolo 1 del c.c. tutte le persone fisiche sono dotate di capacità giuridica, non sempre essere titolari di diritti rende idonei a svolgere in concreto le attività che a tali posizioni esse si riconnettono, dipendono dalla capacità di agire. Esistono anche insiemi di persone fisiche che danno vita ad una organizzazione, le cosiddette persone giuridiche, esse detengono la capacità di agire e quella giuridica, possono essere private (associazioni o società commerciali) oppure pubbliche (enti pubblici dello stato).

L’insieme funzionale delle regole di diritto (disciplina dei rapporti sociali) e quello strutturale che accompagna lo sviluppo del fenomeno giuridico forma l’ordinamento giuridico. Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici in quanto sono diverse le organizzazioni sociali che si pongono delle regole per soddisfare delle finalità comuni. La natura dell’ordinamento non nasce dalla natura dei fini ma bensì dalla natura del rapporto tra esso e il gruppo sociale. La natura dei fini invece lo distinguono in:

  • Ordinamenti particolari: soddisfacimento di specifici interessi.
  • Ordinamenti generali: soddisfacimento del “bene comune”:
    • Originari: ripetono da se medesimi il loro carattere di sovranità.
    • Derivati: ripetono i loro poteri da un altro ordinamento sovraordinato.

Lo stato è l’ordinamento giuridico che attraverso la propria organizzazione (stato-apparato) assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali, condivise da una comunità (stato-comunità) sia sul piano interno che su quello esterno.

Common law e civil law

La loro differenza attiene ai modi di produzione delle norme giuridiche e ai soggetti che in questo processo sono coinvolti. Tradizione romanistica, regole di diritto scritte, perciò il ruolo del giudice è quello di interpretare questa serie di regole. Il suo ruolo separato dal Parlamento e dal governo è un metodo di garanzia. Il progressivo avvicinamento dell’uno dall’altro si chiama statue law ed è dovuto al potere legislativo della corte cost. e dall’UE.

Fonti del diritto

  • Fonti-atto: attribuire a certi organi il potere di creare, integrare o modificare il diritto (parlamento, governo, enti locali).
  • Fonti-fatto: mediante il riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani.
  • Fonti interne: sono quelle che operano nell’ambito di un sistema giuridico e ne assicurano la continuità.
  • Fonti esterne: appartenenti a sistemi giuridici diversi da quello considerato.

Interpretazione del diritto

  • Letterale: sulla base del significato lessicale delle parole che la compongono.
  • Logica: coerenza interna della legge facendo ricorso a lavori preparatori.
  • Analogica: ricercare le norme in disposizioni analoghe.
  • Sistematica: ricercare la norma dai principi vigenti nel sistema giuridico complessivo.

Negli ordinamenti di common law la sentenza del giudice per il principio dello stare decisis diventa fonte normativa e ha efficacia erga omnes.

Capitolo 2: Forme di stato e forme di governo nella loro evoluzione storica

Forma di stato

Si fa riferimento al modo in cui è risolto il rapporto tra autorità e libertà. Si intendono l’insieme delle finalità che lo stato si propone di raggiungere e i valori a cui ispira la propria azione. Nel corso dei secoli abbiamo avuto varie forme di stato e in successione sono:

  • Stato patrimoniale
  • Stato assoluto
  • Stato liberale
  • Stato totalitario
  • Stato socialista
  • Stato sociale
  • Stato unitario, federale, regionale

Forma di governo

Si fa riferimento all’insieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità.

Governo parlamentare: la nascita coincide con l’affermarsi dell’organo governo, più precisamente con la sua uscita dall’orbita dei poteri sovrani e l’inizio di una dialettica con il Parlamento. Il punto focale di questo sistema è l’istituto di fiducia, cioè una volta formato il governo deve presentare il proprio programma al Parlamento che deve dare la fiducia se ritiene giusto che questo programma lo rappresenti. Può anche il Parlamento revocare questa fiducia concessa, tramite la mozione di sfiducia e far dimettere il governo. Nonostante sia il capo dello stato a nominare il governo, esso è responsabile del suo operato dinanzi al Parlamento (potere del popolo). Il sistema perciò passa da dualista a monista (al centro c’è il Parlamento). Il ruolo del capo dello stato (monarca o presidente della repubblica) assume un potere neutro col compito di garante supremo delle regole costituzionali. La crisi di inizio secolo portò a una modifica del governo parlamentare introducendo istituti diretti per:

  • Moltiplicare le sedi di rappresentanza politica (autonomie territoriali).
  • Corrispondenza volontà dei rappresentanti con quella dei rappresentati.
  • Vincolare l’operato delle maggioranze politiche (controllo Parlamento).
  • Ruolo del capo dello stato (scioglimento anticipato delle camere).

Per migliorare la continuità alcuni paesi hanno delle variazioni nei loro sistemi:

  • Inghilterra: il primo ministro nomina e revoca i ministri, può essere sfiduciato dal Parlamento con conseguenza del suo stesso scioglimento anticipato.
  • Germania: il Cancelliere nominato dal Parlamento può essere sfiduciato solo se ne viene eletto un altro (sfiducia costruttiva).

Governo presidenziale: questa tipologia di governo pone al centro del sistema costituzionale l’organo Presidenziale. Possiede i poteri del capo di stato e del capo del governo, infatti nomina e revoca i ministri e i più alti funzionari dello stato. Non c’è rapporto di fiducia e non può il Presidente sciogliere anticipatamente le camere. Il modello di riferimento è quello Statunitense, il quale dopo un’esperienza di assoggettamento da parte degli Inglesi diffida pure dal Parlamento e perciò così si hanno due organi eletti direttamente dal Popolo che si controllano e limitano a vicenda. Il Presidente limita la promulgazione delle leggi del congresso ponendo il veto e il congresso limita il Presidente con l’approvazione del bilancio.

Governo semi-presidenziale: è un sistema ibrido, il modello di riferimento è quello Francese. Esiste rapporto fiduciario tra governo e presidente, il quale eletto direttamente dai cittadini. Però sono presenti anche l’istituto dello scioglimento anticipato e l’istituto di fiducia. Il rischio è quello di avere due maggioranze politiche costrette a convivere.

Capitolo 3: Lo stato costituzionale

Le Costituzioni nascono dopo i moti liberali (’20,’30,’48) “chiedendola” al sovrano e per questo motivo presero il nome di Costituzioni concesse regia autorità. Lo scopo principale della Costituzione è rappresentato dalla limitazione del potere del sovrano e dall’essere in grado di prevederli. La funzione primaria di limitazione nasce dal fatto che il potere assoluto detenuto dal sovrano tramite dinastia o “volontà divina” si traduce nella concentrazione di tutti i poteri in una figura/autorità non scelta dal popolo e nemmeno condizionabile da esso, la prima richiesta fu questa limitazione del potere.

Ma quando il potere è nelle mani del popolo ha ancora senso il bisogno di una Costituzione?

La Costituzione è necessaria per far si che la democrazia regga, perciò per garantire che alcuni principi siano sacri e inviolabili e che rimangano tali e nemmeno mai modificabili. Dunque ne emerge che la Costituzione non è una limitazione alla Democrazia ma al contrario ne è il presupposto fondamentale tale per cui essa può esistere sostanzialmente nel tempo. La Democrazia si regge su regole costituzionali al riparo da qualsiasi maggioranza arbitraria che potrebbe minacciarne la modifica (per mantenere il carattere pluralistico del popolo di convivenza e cooperazione).

Dunque chi è il popolo?

In primis questo termine non esprime un soggetto singolare ma per definizione è irriducibilmente plurale, nel senso che al suo interno contiene diverse articolazioni, come si fa riferimento nell’articolo 2 della costituzione, si parla di formazioni sociali, ossia il popolo capace di organizzarsi/associarsi nell’articolo 5, si parla di una tutela delle minoranze linguistiche negli articoli 7/8, con un pluralismo pure nelle fedi religiose. In sintesi i primi 12 articoli della Costituzione spiegano questa concezione inviolabile del carattere pluralistico del popolo e nessuna maggioranza potrà mai dichiararsi popolo. La Costituzione perciò è la garanzia che tutte le parti plurali del popolo convivano tra di loro senza nessuna prevaricazione da parte di qualsiasi maggioranza. “La volontà del popolo nel limite della Costituzione”.

Capitolo 4: Le trasformazioni delle istituzioni pubbliche dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana

Caratteristiche fondamentali dello Statuto Albertino

Lo Statuto Albertino venne concesso nel 1848 da Carlo Alberto, divenne in seguito la Costituzione del Regno d’Italia nel ’61. Si ispira alla Costituzione Francese e Belga, in una versione più moderata. Costituzione “ottriata” “prendendo spunto dal nostro cuore”, cioè accogliere parzialmente le istanze di democrazia in un sistema costituzionale con al centro il sovrano. La forma di governo fu la monarchia costituzionale pura dualista tra il Parlamento e il Re. Al Parlamento insieme al Sovrano spetta il potere legislativo e l’approvazione dei bilanci e dei conti dello stato. Presenta solo 9 articoli riferiti alla libertà individuale, tra cui spicca il diritto di proprietà (più sentite dalla classe dominante). Rinvio che lasciava libero il legislatore di dare l’interpretazione alle disposizioni costituzionali, “Costituzione flessibile”.

Sviluppi della forma di governo

La forma di governo presente è quella della monarchia Costituzionale, dove il governo (causa dell’istituto di fiducia), nonostante fosse sotto il controllo del Re, cerca sempre più un’approvazione del Parlamento, diventando perciò espressione della maggioranza di quest’ultimo e facendosi sempre più carico dei poteri spettanti al sovrano, dunque il dualismo si sposta pian piano verso Parlamento-Governo. Resistenze dei sovrani in corrispondenza delle crisi di fine secolo dove vengono evidenziate anche le inadeguatezze delle Istituzioni parlamentari, una rappresentanza di una élite del popolo (2%). Si accompagna un aumento del ruolo del Presidente del Consiglio rispetto agli altri ministri, visto come unico tramite tra il Sovrano e l’iniziativa esecutiva dell’indirizzo politico di maggioranza (Governo Zanardelli). Aumentano anche i ricorsi ai decreti legge e legislativi, testimonianza della crescita del suo potere normativo.

La legislazione elettorale

Carattere censitario, la legge elettorale dello Statuto Albertino permetteva solo al 2% della popolazione di votare. Estensione maschile a coloro che avessero compiuto la maggior età e adempiuto all’obbligo scolastico, triplicazione dell’elettorato nel 1877. Vigilia della prima guerra mondiale suffragio universale maschile, sopra i 30 anni oppure chi avesse prestato servizio militare, aumento dell’elettorato al 23% (1912), mentre si estense successivamente a tutti i maschi maggiorenni (1919) e si accompagnò un sistema proporzionale (collegi plurinominali e voto di preferenza). Mentre più tardi nel 1945 si assisterà al suffragio universale.

Sviluppi dell’assetto organizzativo dello stato

È caratterizzato da un sistema accentrato di derivazione francese (Ministeri e Prefetti). Questo modello per scelte unificatori e fu esteso a tutti gli stati pre-unitari (leggi di unificazione amministrativa). Evitate proposte regionali autonomiste per garantire l’unificazione e evitare prevaricazione dai ceti imprenditoriali settentrionali.

  • Consiglio di stato: organo di consulenza giuridico-amministrativo.
  • Corte dei conti: controllo esterno sulle spese.
  • Sistema di giustizia nell’amministrazione: la tutela del singolo contro l’amministrazione fu perfezionata nel 1889 con la chiamata in causa di un giudice ordinario o amministrativo in base alla posizione soggettiva da tutelare.
  • Autonomie locali: presidente dell’amministrazione provinciale e sindaco sono organi elettivi.
  • Aziende pubbliche.
  • Enti pubblici nazionali.

Diritti di libertà e rapporti stato-chiesa

Anche se formalmente sono scritte le libertà soggettiva mai attuate del tutto, causa potere interpretativo al legislatore e alla sua scarsa rappresentatività del popolo. Scontri e resistenze successive crearono le basi per una maggior tutela delle classi sociali, i primi sindacati. Si sviluppò una legislazione opposta alla laicità dello stato, che puntava a ridurre le differenze giuridiche nella tutela delle diverse confessioni. Stato-Chiesa sempre in scontro nonostante le leggi di Guarentigie.

Caratteristiche del fascismo

Premessa, durante il periodo bellico indebolimento del Parlamento rispetto al Governo che...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MattiaCavalleri95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Filippo Pizzolato.
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