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Le privatizzazioni e la trasformazione delle aziende pubbliche in Italia

(COVIP). Le privatizzazioni nascono in base a determinati presupposti: innanzitutto, la massiccia presenza di aziende collegate alla sfera pubblica negli anni '90 (c.d. Holding, società di stampo anglosassone che gestivano le partecipazioni di società produttrici di beni e di servizi) furono rilevate dallo Stato, divenendo così parte della scuderia statale. Innanzi alla crisi aziendale, lo Stato doveva lasciar correre le procedure aziendali, dando sostegno alle aziende e convertendone la proprietà privata. Si crea così un gruppo di aziende riconducibili allo Stato, importante era il confronto tra le varie aziende per capire in che modo incrementare le entrate. Negli anni '90 si formula un'architettura europea formata da comunità che avrebbero condotto al liberalismo economico formale e sostanziale fornendo agli imprenditori attività migliori, in modo tale da trarre benefici dalla concorrenza per l'economia e per.

Il consumatore; la necessità che i "gioielli di famiglia" dovevano essere venduti totalmente o parzialmente ed il prezzo ricavato veniva versato alla società per abbattere il deficit pubblico e per acquistare titoli di Stato (differente dal ricavo delle aziende utilizzato per abbattere il debito pubblico).

Quando si parla di privatizzazione ci si rivolge a settori sensibili dove si incontrano interessi pubblici e privati costituzionalmente rilevanti, era necessario individuare un soggetto capace di sovraintendere in quel settore e che fosse neutrale e terzo rispetto agli interessi coinvolti. Vi è un rapporto di subordinazione e di condizionamento con altri soggetti rispetto la natura di queste "autorities" perché vi è una posizione di assoluta terzietà, le loro leggi istitutive hanno da sempre ammesso la possibilità di rivolgersi al giudice per gli atti delle stesse (c.d. atti sindacabili).

Cost.può riguardare soggetti, attività e beni pubblici. La privatizzazione dei soggetti può essere di due tipi: può comportare la trasformazione di un ente pubblico in una persona giuridica formalmente privata ma ancora sottoposta a controllo pubblico oppure può consistere nella cessione del controllo dell'ente a soggetti privati; la prima è una privatizzazione di tipo formale mentre la seconda è di tipo sostanziale.

La privatizzazione delle attività si può riferire ad ogni specie di attività pubblica e, attualmente, tale espressione si riferisce alle attività pubbliche aventi natura economica e quando comporta la sottoposizione dell'attività alla disciplina della concorrenza e ad un insieme di regole tratte in gran parte dal diritto privato viene definita liberalizzazione. Tuttavia possono esservi anche privatizzazioni di attività non imprenditoriali solo che, in questo caso, le attività

trasferite a privati non sono economicamente autosufficienti e quindi i poteri pubblici debbono intervenire finanziando l'attività conferita. Molte altre attività e funzioni pubbliche sono state, in tempi più recenti, affidate a soggetti esterni all'amministrazione e, quando si verificano privatizzazioni di questo tipo, l'attività passa da poteri pubblici a soggetti privati ma il finanziamento rimane a carico del Tesoro. Queste vicende non rappresentano delle vere e proprie forme di privatizzazione ma possono essere più correttamente inquadrare nell'ambito delle esternalizzazioni. L'esternalizzazione si differenzia dalla privatizzazione in senso proprio in quanto la disciplina dell'attività non viene interamente affidata dal diritto privato ma resta in parte attratta nella sfera del diritto amministrativo. Il diritto pubblico non viene sostituito dal diritto privato ma si apre a nuove commistioni con.

quest'ultimo; per cui il soggetto pur essendo privato viene sottoposto in ragione dell'attività svolta ad una disciplina mista di diritto privato e di diritto amministrativo. Vi sono infine casi in cui attività di tipo erogativo vengono svolte da enti pubblici economici ossia da soggetti pubblici che per quanto riguarda le regole dell'attività sono sottoposti al diritto privato. Per effetto delle privatizzazioni il modello dell'impresa è notevolmente mutato:

  1. il primo tipo di impresa era l'impresa pubblica-organo, costituita in forma di articolazione dello Stato o di altro ente pubblico, come regione o provincia, in tal modo l'ente pubblico attraverso un proprio organo esercita un'impresa. Tuttavia in questo caso il soggetto pubblico non diventa imprenditore perché l'attività imprenditoriale è sussidiaria. Tale figura di impresa pubblica-organo si divide in due categorie: l'impresa-organo

diretto dall'ente pubblico e l'impresa-organodotata di autonomia, in tal caso si parla di azienda o amministrazioneautonoma;

il secondo tipo di impresa pubblica è quello ordinato in forma di ente e vi sono due categorie: l'impresa-ente pubblico operativo che produce direttamente per il mercato ed impresa-ente pubblico di gestione o holding. Questo secondo tipo di impresa si distingue dal primo tipo innanzitutto perché il soggetto pubblico assume la veste di imprenditore e la sua attività viene sottoposta pressoché al diritto privato, dunque avremo il soggetto pubblico ma l'attività è privata;

il terzo tipo di impresa pubblica è quello ordinato in forma privata, l'elemento della pubblicità non è dato dal soggetto che gestisce l'impresa ma dal soggetto che la controlla attraverso le partecipazioni azionarie;

l'ultimo tipo di impresa pubblica è quello del gruppo industriale

pubbliche in società miste, con partecipazione sia pubblica che privata. Il processo di trasformazione delle imprese pubbliche in società miste ha portato a una maggiore efficienza e competitività delle stesse. Inoltre, ha permesso di ridurre l'indebitamento pubblico, grazie alla partecipazione del settore privato nella gestione delle imprese. Questa nuova direzione ha portato anche ad una maggiore trasparenza nella gestione delle imprese pubbliche, grazie alla necessità di rispettare le regole e le normative previste per le società per azioni. In conclusione, il processo di trasformazione delle imprese pubbliche in società miste ha avuto l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la gestione delle stesse, riducendo l'indebitamento pubblico e garantendo una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

pubbliche-organo in imprese pubbliche-entecon previsione di successiva trasformazione in società per azioni a partecipazione statale. Tra le più importanti privatizzazioni citiamo: la privatizzazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (avvenuta mediante un atto amministrativo adottato ai sensi della legge 359/1992), la privatizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (adottata mediante decreto legge 487/1993, convertito in legge, ma la trasformazione definitiva in società per azioni avvenne solo nel 1998), la privatizzazione della Cassa dei depositi e prestiti (avvenuta con decreto legge 269/2003, convertito in legge), la privatizzazione delle banche pubbliche (avvenuta con legge 218/1990) e la privatizzazione degli enti pubblici non economici ed in particolare di quelli previdenziali (mediante deleghe al governo per la privatizzazione di tali enti previste dalla legge 537/1993). Il regime pensionistico (evidenziamo che con

La riforma del 2011 è stata alzata l'età pensionabile, innovazione molto discussa a causa dei vari disagi che ha comportato, viene definito quale ammortizzatore sociale. Nel triennio 2014-2016 è stata formulata una richiesta di solidarietà al sostegno degli esodati a carico di titolari delle c.d. pensioni d'oro (pensioni superiori tra 14-30 volte il contributo annuo stabilito dall'INPS) la quale è stata rigettata dalla Corte costituzionale con la sentenza del 2016. Il sistema previdenziale pensionistico grava pesantemente sul bilancio dell'economia dello Stato ed è voce portante del debito pubblico sebbene la modifica da sistema retributivo a sistema contributivo e l'alzamento dell'età pensionabile hanno assottigliato la spesa pubblica. La norma dell'art.117 Cost. afferma che l'iniziativa economica privata non deve violare la libertà e la dignità umana; nel comma 3 dell'articolo si.

afferma che l'attività economica pubblica e privata deve seguire fini di utilità sociale oltre che incrementare la ricchezza e sono necessari, a tali fini, programmi e controlli dello Stato per assicurare l'utilità sociale anche in relazione al principio solidarista (art.3 Cost.). La declinazione di utilità sociale in termini di salute pubblica risale alle originarie sentenze della Corte costituzionale, il cui rapporto con la tutela della concorrenza è molto complesso (le previsioni legislative poste a limitare la libertà privata non sono sempre del tutto conformi alla tutela della concorrenza): nella sentenza del 1975 la Corte costituzionale affermò che la libertà di concorrenza era diretta alla tutela della collettività ed utilità sociale ed, in virtù di ciò, la libera concorrenza vede anche la libertà di autodeterminare il proprio agire in virtù dell'utilità sociale.

Le modifiche all'art.117 Cost. (sentenza 14/2004) si attribuisce la potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza allo Stato.

Dettagli
A.A. 2022-2023
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher apadulamariapia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e libertà economiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lamberti Armando.