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Confronto tra il vecchio e il nuovo articolo 123: limiti e procedimento
In passato i limiti relativi allo statuto delle regioni erano:
- L'autonomia della costituzione.
- Le leggi della repubblica.
Invece, con la riforma costituzionale del 2001, l'unico limite che ha la potestà statutaria è quello di essere in armonia con la costituzione.
PROBLEMA 1: i limiti.
La nuova dottrina ha interpretato questo nuovo limite come un ampliamento della potestà statutaria regionale; però si dice anche che lo stato continua ad avere competenza relativamente all'organizzazione delle regioni.
Art. 122: introduce potestà concorrente stato-regioni relativamente al sistema elettorale, ai casi di ineleggibilità di consiglieri ed assessori, ecc.
Lo stato quindi continua ad avere competenza relativamente all'organizzazione regionale, e le regioni devono rispettare queste leggi.
Sono state elaborate tesi più restrittive che...
hanno interpretato "in armonia con la costituzione" come l'obbligo da parte delle regioni di rispettare la costituzione, le leggi dello stato e un vincolo di congruenza tra le strutture dell'ordinamento regionale e statale.
26A cura di Fabrizio Andriolo
Gli statuti regionali quindi devono es. rispettare la dignità della persona così come dice la costituzione.
Queste interpretazioni sono state criticate perché se i limiti sulle leggi della repubblica sono stati abrogati allora non si può continuare a limitare gli statuti.
PROBLEMA 2: procedimento di approvazione degli statuti.
Relativamente al procedimento di approvazione: prima gli statuti erano leggi dello stato formate dalla volontà dello stesso. Gli statuti erano oggetto di contrattazione tra stato e regioni, invece oggi sono approvati con una procedura aggravata.
Essi sono una legge regionale atipica in quanto prevedono una procedura aggravata. È talmente aggravata che la
procedura con cui si approvano gli statuti regionali è più complicata di quella con la quale si modifica la costituzione (art. 128). Gli statuti richiedono la doppia approvazione a maggioranza assoluta (per la costituzione la prima delibera è a maggioranza semplice). Inoltre può essere chiesto il referendum confermativo (per la costituzione si può chiedere il referendum confermativo solo se viene approvata a maggioranza assoluta e non con 2/3). È assurdo che lo statuto abbia un procedimento più gravoso rispetto a quello della costituzione. Primo problema: per modificare lo statuto è necessario modificare tutto il testo statutario oppure è consentito procedere per singoli atti su singole disposizioni dello statuto? Secondo problema: iniziativa legislativa della legge statutaria: chi può proporre una legge sullo statuto? Si è detto che trattandosi di una legge regionale l'iniziativa spetta a chi,all'interno degli statuti, ha iniziativa legislativa (consiglieri, giunta, presidente della giunta, elettori). La prassi adottata dalle regioni è stata quella di istituire delle commissioni apposite composte da esponenti politici del governo regionale e rappresentanti dei sindacati lavoratori, dei datori di lavoro, rappresentanti delle camere di commercio, ecc. poi è il consiglio ad approvare lo statuto. Terzo problema: che maggioranza occorre per approvare lo statuto? L'art. 123 (nuovo): "lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive a distanza non minore di due mesi." 27 A cura di Fabrizio Andriolo Non è chiaro se la maggioranza assoluta sia richiesta per entrambe le deliberazioni. Si è arrivato a dire che entrambe sono assolute rifacendosi agli statuti degli enti locali (province e comuni) e non alla costituzione. Il TU degli entilocali prevede l'approvazione degli statuti con la maggioranza assoluta per entrambe le votazioni. PROBLEMA 3: disciplina del referendum confermativo dello statuto. L'art. 123 introduce questa nuova forma di "controllo" che fino ad allora non era disciplinata a livello di ordinamento regionale. Art. 123: lo statuto è sottoposto a referendum e può essere chiesto da 1/50 elettori o 1/5 consiglio regionale. Lo statuto non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (senza quorum di partecipazione). Inizialmente sarà lo stato, attraverso una legge, a dover disciplinare il referendum confermativo per tutte le regioni visto che il referendum è previsto in costituzione. Altra soluzione è quella di dire che la disciplina del referendum confermativo, essendo un referendum confermativo dello statuto regionale, ed essendosi ampliata l'autonomia dello statuto regionale, spetterà alle regioni, le qualigoverno può avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dello statuto, significa che è preventivo. In questo caso, il referendum confermativo viene dopo il ricorso governativo. La notificazione del ricorso è di tipo informativo. Se il ricorso del governo può avvenire entro 30 giorni, significa che è preventivo. Attualmente sono stati abrogati i ricorsi preventivi sulle leggi regionali: il governo può impugnare le leggi regionali solo dopo l'approvazione. Il ricorso preventivo consentirebbe l'entrata in vigore di uno statuto costituzionalmente legittimo, sulla base del quale verrebbero fatti tutti gli atti costituzionalmente legittimi. Se invece il ricorso del governo viene presentato dopo il referendum confermativo, allora il ricorso è successivo al referendum.PROBLEMA 5: impugnativa dello statuto da parte del governo. Se il governo impugna lo statuto delle regioni e la corte si pronuncia con una sentenza di accoglimento parziale, può il governo impugnare nuovamente lo statuto delle regioni se queste intervengono su quegli spetti dichiarati incostituzionali dalla corte costituzionale? Con una sentenza di accoglimento parziale la corte dice che la sentenza è parzialmente incostituzionale e la modifica. Il governo può di nuovo impugnare lo statuto? E può farlo in via preventiva? PROBLEMA 6: il referendum confermativo deve essere richiesto su tutto lo statuto oppure solo su singole disposizioni dello statuto? Risposte aiPROBLEMA 1: i limiti.
La corte costituzionale non è mai stata chiarissima sui limiti posti dalla costituzione. Inizialmente è sembrato che le regioni non dovessero riprodurre gli aspetti, le strutture ed i vincoli dell'organizzazione statale. In particolare lo si evince dalle sentenze 372/2004 e 12/2006.
Sentenza 372/2004
La corte ammette che per il referendum abrogativo regionale le regioni possono anche introdurre quorum differenti rispetto a quelli previsti per il referendum confermativo a livello statale. (pag 6 dei fogli)
Si parla dello statuto della regione Toscana: il quorum partecipativo per le norme statali varia di volta in volta a seconda di quanta gente si è presentata alle ultime elezioni regionali.
Quindi con questa sentenza la corte non impone un vincolo ulteriore agli statuti.
A cura di Fabrizio Andriolo
Sentenza 12/2006
La corte consente l'introduzione per le leggi regionali di una motivazione (a livello statale le leggi non devono essere
(pag 10 dei fogli) Si parla dello statuto della regione Abruzzo: i collegi regionali per le garanzie statutarie sono commissioni di garanzia volte a controllare che le leggi e gli atti regionali siano rispettosi dello statuto. Questi collegi danno solo pareri: se il collegio dava parere negativo di una legge il consiglio regionale era tenuto a motivarlo (si era introdotta una legge motivata).
La corte dichiara l'infondatezza della questione e rigetta il ricorso del governo dicendo che le regioni possono liberamente disciplinare la propria potestà legislativa perché rientra tra i principi di organizzazione e funzionamento della regione; inoltre hanno l'autonomia statutaria per introdurre un ulteriore passaggio (un eventuale parere della commissione di garanzia statutaria) ed introdurre un'ulteriore vincolo per le leggi regionali (la motivazione della legge).
Quindi le strutture tipiche dello stato non sono replicate e la corte non ha
dichiaratoincostituzionali gli statuti di queste regioni anche se si discostano dalla costituzione.Però in altre sentenze (304/2002 e 2/2004) la corte costituzionale sancisce lanecessità per gli statuti di rispettare non solo la costituzione ma anche lo spiritodella costituzione.Sentenza 304/2002(Pag. 2-4: considerato in diritto n.5)La corte rigetta la difesa della regione e dice che lo statuto deve rispettare lacostituzione e non può eludere lo spirito, senza specificare cosa intenda per spiritodella costituzione.Sentenza 2/2004Il governo impugna lo statuto della regione Calabria.La corte dice che bisogna rispettare lo spirito della costituzione (se non avessevoluto porre limiti si sarebbe potuto non specificare nulla in quanto tutte le fontisub costituzionali sono tenute a rispettare quelle gerarchicamente superiori). 30A cura di Fabrizio AndrioloPer quanto riguarda i limiti la corte costituzionale non è chiara perché prima diceche le regioniPossono muoversi liberamente e poi dice che devono sottostare alla costituzione ed al suo spirito. Attualmente si sta avendo un processo contrario: il parlamento tende a limitare la libertà delle regioni attraverso leggi che sono state impugnate dalle regioni.
PROBLEMA 2: il procedimento di revisione degli statuti. Devono essere modificati in toto o anche solo parti singole? Oggi ancora Molise e Basilicata hanno gli statuti vecchi.
Sentenza 304/2002 (Pag. 3, considerato in diritto n.3): La corte dice che oggi gli statuti sono una fonte autonoma delle regioni e ne rispettano l'autonomia. Solo le regioni possono decidere di mantenere, modificare in parte o integralmente gli statuti.
Che tipo di natura ha il controllo governativo sullo statuto? La sentenza 304/2002 (pag 2 considerato in diritto n.2) dice che si tratta di una pubblicazione notiziale e non si può dire che l'impugnazione dello statuto debba essere considerata come un atto di governo.