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I PRESIDENTI DI ASSEMBLEA
Le singole camere (o assemblee) hanno un presidente, il cui ruolo varia sensibilmente
a seconda del contesto e della camera che stiamo considerando. Solitamente i
presidenti di assemblea sono eletti dai parlamentari. Possiamo individuare due estremi
significativi.
1) Primo caso ad un estremo dell’arco:
caso del presidente della camera dei rappresentanti degli USA: è eletto dai
parlamentari della camera bassa americana, ed ha una forte connotazione politica.
Rispecchia fedelmente l’orientamento politico della maggioranza parlamentare (dal
momento che è eletto da quegli stessi parlamentari). E’ un presidente molto
politicizzato, molto partecipe dell’indirizzo politico della maggioranza parlamentare.
Possiamo addirittura spingerci a dire che è il leader della maggioranza parlamentare:
questo può voler dire, nel caso in cui la maggioranza parlamentare non sia in sintonia
con l’orientamento politico del presidente, che può essere il leader dell’opposizione!
In realtà tutti i presidenti di assemblea, nella garanzia che riguarda la gestione dei
lavori dell’aula, sono chiamati a esercitare il loro ruolo in modo imparziale. A questo
scopo ci sono i regolamenti parlamentari che non consentono al presidente di fare
tutto ciò che vuole, ma impongono al presidente di rispettare le prerogative dei partiti
minoritari.
A volte il presidente della camera dei rappresentanti americana è quasi l’avversario
politico del presidente (per esempio in anni di presidenza repubblicana la presidente
dell’assemblea dei rappresentanti Nancy Pelosi del partito democratico aveva
addirittura guidato delle delegazioni congressuali americane a Cuba, in totale
disaccordo e dissintonia con il governo!).
2) Secondo caso all’estremo opposto:
caso dello Speaker della camera dei comuni del Regno Unito: lo speaker è il presidente
della House of Commons. Già il termine utilizzato ci fa capire come il suo ruolo sia su
posizioni di maggior neutralità: egli è assolutamente al riparo da connotazioni
politico-partitiche. Ha ovviamente una provenienza, è anch’egli un deputato,
proveniente quindi da uno dei due partiti maggioritari, ma nel momento in cui assume
le sue funzioni, si disinteressa completamente della propria connotazione politica e si
attesta su posizioni di completa neutralità. Infatti qualora il presidente in carica decida
di ricandidarsi per delle nuove elezioni, sul collegio nel quale si ricandida non si
presenta alcun avversario.
Gli altri casi si configurano a metà tra questi due estremi: estremo americano –
camera dei rappresentanti molto connotata politicamente, e estremo inglese – camera
dei comuni denotata da estrema neutralità.
Un altro caso interessante è quello del senato americano: il presidente del senato è il
vicepresidente degli Stati Uniti d’America, cioè quella figura che è eletta ogni 4 anni
insieme al presidente e che insieme a lui compone il cosiddetto ticket presidenziale (è
la coppia di candidati alla presidenza e candidato alla vicepresidenza + il programma).
E’ una figura con una carica politica estremamente forte. Siamo molto lontani da ciò
che può capitare in un ordinamento tipo quello italiano!
Perché nel momento in cui si approva la costituzione americana si prevede che il
senato sia diretto nei suoi lavori e rappresentato rispetto agli altri organi costituzionali
da una figura che non è un senatore ma è il vicepresidente degli USA? Perché ricorrere
a un esterno?
Perché affidare la presidenza a uno dei senatori avrebbe sbilanciato a vantaggio dello
stato che esprimeva quel senatore l’assetto dell’intero senato. E’ un caso particolare di
presidente eletto non tra i senatori per non avvantaggiare uno stato a scapito degli
altri. Si prevede quindi che la presidenza sia esterna.
Può capitare in determinate assemblee parlamentari che in caso di parità il voto del
presidente possa valere di più così come può capitare in altri casi che il presidente per
prassi non voti (caso italiano: i presidenti non votano mai).
ITALIA
Il ruolo dei presidenti di assemblea in Italia è un ruolo in evoluzione. Tendenzialmente
l’ordinamento costituzionale e i regolamenti parlamentari impongono, chiedono al
presidente di assemblea di attestarsi su posizioni di neutralità.
La presidenza di assemblea in certi frangenti della storia italiana è stata anche
utilizzata come strumento di bilanciamento dei poteri governativi (fino al ’92, ’94
–ovvero fino all’instaurarsi del sistema maggioritario- la presidenza della camera era
assegnata ai partiti di opposizione, così che avessero modo di bilanciare le
competenze e le prerogative della maggioranza parlamentare e dell’esecutivo).
Ruolo strettamente sottoposto alle dinamiche politico-parlamentari. Possiamo notare
che alla presidenza della camera abbiamo i leader del secondo partito della coalizione
vincente (prima della Boldrini, che è un caso a se stante, avevamo Fini, prima
Bertinotti, prima Casini e così a ritroso, e sono tutti leader del secondo partito della
coalizione vincente).
Si può pretendere dal leader del secondo partito della coalizione vincente che si
dimentichi della sua appartenenza politico-parlamentare? E’ molto difficile, sono
personalità coinvolte nelle campagne elettorali e sarebbe richiesto uno sdoppiamento
di personalità da parte del presidente della camera. Quanto i presidenti riescano a
mantenere questo doppio profilo è cosa molto complicata (figura di Giano di fronte: un
volto che guarda all’aula con imparzialità e una faccia che guarda fuori dall’aula con la
sua connotazione politica).
Un punto importante è legato all’esposizione mediatica dei presidenti di camera: oggi
non sono più figure chiuse all’interno delle aule, ma vanno in giro per l’Italia e per il
mondo prendendo posizione in questioni di estrema attualità. I discorsi di
insediamento dei presidenti di camera e del senato di oggi, confrontati con quelli dei
primi presidenti di camera e senato, quelli odierni sembrano delle esposizioni di un
programma di governo. Non è detto che il corretto modo di interpretare il proprio ruolo
da parte di un presidente di assemblea sia questo (questione oggetto di dibattiti).
NUMERO DEI PARLAMENTARI
630 deputati
315 senatori
951 in totale (contando anche i senatori a vita).
[ Qual è la funzione dei senatori a vita all’interno del parlamento? La costituzione
prevede che determinate figure che si sono distinte per particolari meriti possano
essere nominare dal Presidente della Repubblica senatori a vita. E’ uno strumento per
dare riconoscimento a persone che si sono particolarmente distinte nel proprio campo.
Il senato del regno era interamente composto per nomina regia, quindi si vede un
elemento di continuità. E’ comunque un numero di senatori estremamente esiguo. ]
Elementi pro e contro per la riduzione del numero di parlamentari: ovviamente tra i
pro c’è la questione dei costi che sarebbero in questo modo contenuti, tra i contro c’è
il fatto che meno parlamentari significa anche un livello di rappresentanza debole.
Considerando i paesi dell’Unione Europea (27), il parlamento italiano è il secondo più
affollato dopo quello del Regno Unito. Se invece raffrontiamo questo dato con il corpo
elettorale, dividendo i parlamentari per il corpo elettorale, l’Italia scende al 22° posto
su 27. Quando si dice che i parlamentari in Italia sono troppi, in realtà questo non è
vero dal punto di vista numerico.
In Italia infatti abbiamo 1,6 parlamentari ogni 100.000 abitanti. Ci sono comunque, ed
è vero, democrazie molto solide e forti che fanno meglio di noi come ad esempio
Francia, Spagna e Germania, che da questo punto di vista sono messe meglio
dell’Italia.
In Germania ad esempio abbiamo invece 0.8 parlamentari ogni 100.000 abitanti.
COMMISSIONI PARLAMENTARI
Vediamo ora l’articolazione interna dei parlamenti. I regolamenti parlamentari e
talvolta anche le costituzioni devono individuare dei meccanismi di organizzazione del
lavoro che consentano alle assemblee legislative di lavorare in modo efficace. Deve
quindi emergere un sistema di organizzazione dei lavori che sia in grado di tenere,
produrre leggi, non ingessarsi e via dicendo.
Il sistema che dal punto di vista dell’organizzazione dei lavori è il più diffuso, un dato
comune a tutte le esperienze del diritto comparato è l’istituzione di commissioni
parlamentari permanenti. Siccome i parlamenti sono costituiti da molti deputati,
per organizzare il lavoro che altrimenti sarebbe ingestibile, si organizzano delle
commissioni parlamentari che hanno solitamente una specializzazione per materia fra
le quali viene diviso il lavoro legislativo.
Fino ad ora abbiamo parlato sempre genericamente di parlamento. Da adesso è
necessario saper distinguere l’aula o il plenum, dalle commissioni parlamentari
permanenti, attraverso le quali il lavoro parlamentare è suddiviso, sia dal punto di
vista legislativo, sia da quello del controllo sul governo. Tutto è parlamento.
Tendenzialmente queste commissioni sono permanenti nel senso che durano per
l’intera durata della legislatura (5 anni), oppure hanno un rinnovo parziale a metà
della legislatura.
In qualche caso possiamo anche avere delle commissioni parlamentari ad hoc,
ovvero istituite per trattare una determinata questione.
Il fatto che una determinata questione venga trattata da più commissioni permanenti
che sono competenti in quello specifico ambito, oppure che sia istituita una
commissione ad hoc apposita, dipende dal fatto che il sistema sia strutturato su
commissioni permanenti o ad hoc.
Altra distinzione che riguarda sempre le commissioni parlamentari:
le commissioni parlamentari possono avere funzioni solo referenti oppure possono
affiancare a funzioni referenti anche funzioni deliberanti.
Le commissioni con funzione solo referente tratta un determinato provvedimento o
una determinata questione e poi riferisce appunto all’aula, cioè ai deputati nel loro
complesso (non riferisce a una sola camera, ed è impreciso dire che riferisce al
parlamento per la distinzione precedentemente operata).
Le commissioni con funzione deliberante o legislativa riferisce all’assemblea (o
all’aula, è la stessa cosa) e si sostituisce ad essa: delibera al posto dell’assemblea. In
Italia e in Spagna ci sono commissioni che svolgono funzioni deliberanti. Solitamente
nel panorama del diritto comparato, le commissioni hanno esclusivamente funzione
referente e l’aula ha