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DISTINZIONE TRA LIBERTA’ NEGATIVE E DIRITTI SOCIALI

Nel caso delle libertà negative, quello che viene chiesto ai poteri pubblici è

essenzialmente un comportamento astensivo. Ad es l’art 13 che tutela la

libertà personale, richiede allo Stato di non violare la libertà personale

dell’individuo, di astenersi dal porre in essere atti che limitano quella sua

libertà personale di cui già il soggetto gode.

Nel caso dei diritti sociali, il discorso è diverso: con il diritto all’istruzione o con

il diritto alla salute non si tutela (solo) il diritto a non essere privati della

possibilità di curarsi o di studiare, ma si impone anche in capo alla Repubblica

un dovere positivo di farsi carico della salute e dell’istruzione dei cittadini, cioè

di agire attivamente per costruire o organizzare scuole e ospedali. I diritti

sociali, in altri termini, tutelano una pretesa del cittadino non all’astensione da

parte dello Stato, ma ad un suo positivo intervento.

La distinzione è ovviamente molto schematica e deve essere presa con cautela:

anche la tutela delle libertà negative richiede un impegno positivo dello Stato –

non basta che lo Stato non violi la mia libertà personale, occorre anche che

predisponga un sistema di sicurezza pubblica che effettivamente mi garantisca

questa libertà, ad esempio, un’organizzazione di polizia che reprima ogni

violazione della mia libertà personale da parte di soggetti privati.

Tuttavia la distinzione mantiene un significato sia dal punto di vista concettuale

( comportamento astensivo- attivo richiesto ai poteri pubblici), sia dal punto di

vista storico: mentre le libertà negative liberali ottocentesche, nel secolo

successivo e, soprattutto nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, come la

nostra, si affermano anche i diritti sociali e si parla appunto di forma di Stato

democratico- sociale.

LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE DELLA LIBERTA’ PERSONALE ( ART 13, RISERVA

DI LEGGE E RISERVA DI GIURISDIZIONE)

Una delle componenti essenziali, presenti in tutte le costituzioni moderne, è la

disciplina dei diritti e delle libertà. Essa costituisce un elemento fondamentale

per la definizione della stessa forma di Stato, in quanto influenza in modo

determinante i rapporti tra lo Stato e la società civile.

Art 13: “ La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto

motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,

l’autorità di pubblica sicurezza, può adottare provvedimenti provvisori, che

devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se

questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati

e restano privi di effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a

restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

La libertà personale è una libertà negativa riconosciuta sia ai cittadini sia agli

stranieri, sia agli apolidi. Essa costituisce il presupposto logico e giuridico di

tutte le libertà garantite dalla Costituzione, rappresentando la condizione prima

ed essenziale affinchè l’individuo possa godere dell’autonomia e indipendenza

necessarie ad esercitare ogni altro diritto di libertà.

La libertà personale consiste nel diritto del singolo a non subire alcuna forma di

coercizione fisica che ne impedisca o limiti i movimenti e le azioni. Nell’ambito

di tale libertà la dottrina prevalente comprende anche la libertà morale, intesa

come pretesa dell’individuo all’autodeterminazione e all’integrità della propria

coscienza.

Il fondamento costituzionale della libertà individuale dell’individuo, sia in senso

fisico che morale deve ravvisarsi:

- nell’ art 13, il quale stabilisce, nel primo comma, che la libertà personale è

inviolabile

- nell’art 23, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale

può essere imposta se non in base alla legge.

L’art 13, dopo aver dichiarato l’inviolabilità della libertà personale, afferma che:

non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto

motivato dell’autorità giudiziaria e nei solo casi e modi previsti dalla legge.

In tale disposizione si possono individuare tre garanzie fondamentali:

- la RISERVA DI LEGGE (assoluta), che consiste nell’attribuzione in via esclusiva

solo al potere legislativo della competenza a disciplinare i casi e le modalità in

cui si può legittimamente limitare la libertà personale di un individuo. Il

conferimento esclusivo al legislatore della competenza normativa è finalizzato

a vietare qualsiasi intervento, in materia di misure restrittive della libertà

personale di un individuo. Il conferimento esclusivo al legislatore della

competenza normativa è finalizzato a vietare qualsiasi intervento, in maniera di

misure restrittive della libertà, della potestà normativa secondaria ( riservata al

POTERE ESECUTIVO), garantendo al cittadino che solo il PARLAMENTO, che è

l’organo rappresentativo del popolo, ha il potere, CON LEGGE, di regolare la

materia. Si tratta di una riserva rinforzata, in quanto una legge che regoli le

restrizioni della libertà personale deve attenersi scrupolosamente ai principi

stabiliti dall’art 13.

- la RISERVA DI GIURISDIZIONE, che consiste nell’attribuire all’AUTORITA’

GIUDIZIARIA la competenza all’emanazione dei provvedimenti restrittivi della

libertà personale. È la cd garanzia dell’habeas corpus, cioè dell’inviolabilità

della libertà personale di cui all’art 13. Solo il GIUDICE, infatti, in veste di

autorità super partes è in grado di offrire garanzie d’imparzialità.

La riserva di giurisdizione non è assoluta, ma incontra due deroghe

costituzionali, scaturenti, in primo luogo, dai poteri delle COMMISSIONI

PARLAMENTARI D’INCHIESTA che, ai sensi dell’art 82:” Ciascuna Camera può

disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo

da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta

procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni

dell’autorità giudiziaria”., agiscono “con gli stessi poteri e le stesse limitazioni

dell’autorità giudiziaria”; in secondo luogo, dal potere riconosciuto all’autorità

pubblica di sicurezza di adottare in casi eccezionali di necessità e d’urgenza

indicati tassativamente dalla legge, provvedimenti ( provvisori) limitativi della

libertà personale.

- OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE, che deve necessariamente accompagnare

ogni provvedimento giurisdizionale che limiti la libertà personale. Tale obbligo

costituisce un’importante garanzia in quanto impone al giudice di indicare

espressamente i fatti, i motivi e, conseguentemente, l’iter logico che ha

giustificato l’adozione del provvedimento restrittivo, per consentire in ogni

momento il controllo della sua legittimità, anche attraverso l’impugnazione. Si

ricordi, inoltre, che l’art 13 deve essere coordinato all’art 111, il quale prevede

che contro le sentenze ed i provvedimenti relativi alla libertà personale

pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso

ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La giurisprudenza costituzionale ha inciso per ogni profilo della definizione della

tutela costituzionale dei diritti: sia per quanto riguarda l’ambito OGGETTIVO,

cioè l’individuazione dei soggetti ammessi a godere dei diritti, sia per quanto

riguarda l’ambito OGGETTIVO, ossia il contenuto dei diritti; sia infine, per quel

che riguarda i rapporti tra i diversi diritti, quando essi entrano in conflitto, ossia

per il loro “bilanciamento”

Schema del GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO

1 la Corte Costituzionale valuta la legittimità al fine della legge in questione,

cioè dell’interesse che la legge impugnata deve tutelare. Se il fine fosse

ILLEGITTIMO (es crea discriminazione sessuale), il giudizio si chiuderebbe con

una pronuncia di ILLEGITTIMITA’.

2 la Corte costituzionale valuta la congruità del mezzo rispetto al fine, ossia la

capacità della disposizione di servire alla tutela di un dato interesse.

3 la Corte costituzionale procede ad un giudizio basato sul principio di

proporzionalità. Compito del legislatore: trovare un equilibrio tra gli interessi in

gioco; il compito è assolto solo se la norma scelta è quella che comporta il

minor sacrificio per gli interessi concorrenti.

LIMITI ALLA LIBERTA’ PERSONALE

L’art 13, proclama l’inviolabilità della libertà personale e ne ammette la

limitazione per ATTO MOTIVATO dall’Autorità giudiziaria nei solo casi e modi

previsti dalla legge. Come già evidenziato, in casi eccezionali di necessità e

d’urgenza, la POLIZIA GIUDIZIARIA, per finalità di pubblica sicurezza

( ESIGENZE CAUTELARI), può adottare provvedimenti provvisori che limitino la

libertà personale, da sottoporre a convalida dell’autorità giudiziaria entro il

termine perentorio di 96 ore. Tale arco temporale è scandito in un segmento di

48 ore assegnato alla polizia giudiziaria per l’informativa all’autorità giudiziaria,

e un altro di 48 ore per il provvedimento giudiziario di convalida. La stessa

norma costituzionale dispone che la legge ordinaria stabilisca i termini massimi

della carcerazione preventiva.

Assai vasta è la gamma delle MISURE CAUTELARI di cui può disporre il GIUDICE

e non tutte sono privative o limitative della libertà, perché accanto a misure di

tal genere (COERCITIVE), ve ne sono delle altre che intaccano solo talune

facoltà o diritti, che non incidono sull’ habeas corpus (tali sono le MISURE

INTERDITTIVE)

LE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Sono quelle che attengono a limitazioni delle libertà o facoltà personali e

possono spaziare da una dimensione massima (custodia in carcere), ad una più

modesta ( MISURE INTERD

Dettagli
A.A. 2013-2014
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher manfredichiara1976 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Paris Matteo.