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DISTINZIONE TRA LIBERTA’ NEGATIVE E DIRITTI SOCIALI
Nel caso delle libertà negative, quello che viene chiesto ai poteri pubblici è
essenzialmente un comportamento astensivo. Ad es l’art 13 che tutela la
libertà personale, richiede allo Stato di non violare la libertà personale
dell’individuo, di astenersi dal porre in essere atti che limitano quella sua
libertà personale di cui già il soggetto gode.
Nel caso dei diritti sociali, il discorso è diverso: con il diritto all’istruzione o con
il diritto alla salute non si tutela (solo) il diritto a non essere privati della
possibilità di curarsi o di studiare, ma si impone anche in capo alla Repubblica
un dovere positivo di farsi carico della salute e dell’istruzione dei cittadini, cioè
di agire attivamente per costruire o organizzare scuole e ospedali. I diritti
sociali, in altri termini, tutelano una pretesa del cittadino non all’astensione da
parte dello Stato, ma ad un suo positivo intervento.
La distinzione è ovviamente molto schematica e deve essere presa con cautela:
anche la tutela delle libertà negative richiede un impegno positivo dello Stato –
non basta che lo Stato non violi la mia libertà personale, occorre anche che
predisponga un sistema di sicurezza pubblica che effettivamente mi garantisca
questa libertà, ad esempio, un’organizzazione di polizia che reprima ogni
violazione della mia libertà personale da parte di soggetti privati.
Tuttavia la distinzione mantiene un significato sia dal punto di vista concettuale
( comportamento astensivo- attivo richiesto ai poteri pubblici), sia dal punto di
vista storico: mentre le libertà negative liberali ottocentesche, nel secolo
successivo e, soprattutto nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, come la
nostra, si affermano anche i diritti sociali e si parla appunto di forma di Stato
democratico- sociale.
LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE DELLA LIBERTA’ PERSONALE ( ART 13, RISERVA
DI LEGGE E RISERVA DI GIURISDIZIONE)
Una delle componenti essenziali, presenti in tutte le costituzioni moderne, è la
disciplina dei diritti e delle libertà. Essa costituisce un elemento fondamentale
per la definizione della stessa forma di Stato, in quanto influenza in modo
determinante i rapporti tra lo Stato e la società civile.
Art 13: “ La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l’autorità di pubblica sicurezza, può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
La libertà personale è una libertà negativa riconosciuta sia ai cittadini sia agli
stranieri, sia agli apolidi. Essa costituisce il presupposto logico e giuridico di
tutte le libertà garantite dalla Costituzione, rappresentando la condizione prima
ed essenziale affinchè l’individuo possa godere dell’autonomia e indipendenza
necessarie ad esercitare ogni altro diritto di libertà.
La libertà personale consiste nel diritto del singolo a non subire alcuna forma di
coercizione fisica che ne impedisca o limiti i movimenti e le azioni. Nell’ambito
di tale libertà la dottrina prevalente comprende anche la libertà morale, intesa
come pretesa dell’individuo all’autodeterminazione e all’integrità della propria
coscienza.
Il fondamento costituzionale della libertà individuale dell’individuo, sia in senso
fisico che morale deve ravvisarsi:
- nell’ art 13, il quale stabilisce, nel primo comma, che la libertà personale è
inviolabile
- nell’art 23, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
L’art 13, dopo aver dichiarato l’inviolabilità della libertà personale, afferma che:
non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei solo casi e modi previsti dalla legge.
In tale disposizione si possono individuare tre garanzie fondamentali:
- la RISERVA DI LEGGE (assoluta), che consiste nell’attribuzione in via esclusiva
solo al potere legislativo della competenza a disciplinare i casi e le modalità in
cui si può legittimamente limitare la libertà personale di un individuo. Il
conferimento esclusivo al legislatore della competenza normativa è finalizzato
a vietare qualsiasi intervento, in materia di misure restrittive della libertà
personale di un individuo. Il conferimento esclusivo al legislatore della
competenza normativa è finalizzato a vietare qualsiasi intervento, in maniera di
misure restrittive della libertà, della potestà normativa secondaria ( riservata al
POTERE ESECUTIVO), garantendo al cittadino che solo il PARLAMENTO, che è
l’organo rappresentativo del popolo, ha il potere, CON LEGGE, di regolare la
materia. Si tratta di una riserva rinforzata, in quanto una legge che regoli le
restrizioni della libertà personale deve attenersi scrupolosamente ai principi
stabiliti dall’art 13.
- la RISERVA DI GIURISDIZIONE, che consiste nell’attribuire all’AUTORITA’
GIUDIZIARIA la competenza all’emanazione dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale. È la cd garanzia dell’habeas corpus, cioè dell’inviolabilità
della libertà personale di cui all’art 13. Solo il GIUDICE, infatti, in veste di
autorità super partes è in grado di offrire garanzie d’imparzialità.
La riserva di giurisdizione non è assoluta, ma incontra due deroghe
costituzionali, scaturenti, in primo luogo, dai poteri delle COMMISSIONI
PARLAMENTARI D’INCHIESTA che, ai sensi dell’art 82:” Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria”., agiscono “con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria”; in secondo luogo, dal potere riconosciuto all’autorità
pubblica di sicurezza di adottare in casi eccezionali di necessità e d’urgenza
indicati tassativamente dalla legge, provvedimenti ( provvisori) limitativi della
libertà personale.
- OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE, che deve necessariamente accompagnare
ogni provvedimento giurisdizionale che limiti la libertà personale. Tale obbligo
costituisce un’importante garanzia in quanto impone al giudice di indicare
espressamente i fatti, i motivi e, conseguentemente, l’iter logico che ha
giustificato l’adozione del provvedimento restrittivo, per consentire in ogni
momento il controllo della sua legittimità, anche attraverso l’impugnazione. Si
ricordi, inoltre, che l’art 13 deve essere coordinato all’art 111, il quale prevede
che contro le sentenze ed i provvedimenti relativi alla libertà personale
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge.
La giurisprudenza costituzionale ha inciso per ogni profilo della definizione della
tutela costituzionale dei diritti: sia per quanto riguarda l’ambito OGGETTIVO,
cioè l’individuazione dei soggetti ammessi a godere dei diritti, sia per quanto
riguarda l’ambito OGGETTIVO, ossia il contenuto dei diritti; sia infine, per quel
che riguarda i rapporti tra i diversi diritti, quando essi entrano in conflitto, ossia
per il loro “bilanciamento”
Schema del GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO
1 la Corte Costituzionale valuta la legittimità al fine della legge in questione,
cioè dell’interesse che la legge impugnata deve tutelare. Se il fine fosse
ILLEGITTIMO (es crea discriminazione sessuale), il giudizio si chiuderebbe con
una pronuncia di ILLEGITTIMITA’.
2 la Corte costituzionale valuta la congruità del mezzo rispetto al fine, ossia la
capacità della disposizione di servire alla tutela di un dato interesse.
3 la Corte costituzionale procede ad un giudizio basato sul principio di
proporzionalità. Compito del legislatore: trovare un equilibrio tra gli interessi in
gioco; il compito è assolto solo se la norma scelta è quella che comporta il
minor sacrificio per gli interessi concorrenti.
LIMITI ALLA LIBERTA’ PERSONALE
L’art 13, proclama l’inviolabilità della libertà personale e ne ammette la
limitazione per ATTO MOTIVATO dall’Autorità giudiziaria nei solo casi e modi
previsti dalla legge. Come già evidenziato, in casi eccezionali di necessità e
d’urgenza, la POLIZIA GIUDIZIARIA, per finalità di pubblica sicurezza
( ESIGENZE CAUTELARI), può adottare provvedimenti provvisori che limitino la
libertà personale, da sottoporre a convalida dell’autorità giudiziaria entro il
termine perentorio di 96 ore. Tale arco temporale è scandito in un segmento di
48 ore assegnato alla polizia giudiziaria per l’informativa all’autorità giudiziaria,
e un altro di 48 ore per il provvedimento giudiziario di convalida. La stessa
norma costituzionale dispone che la legge ordinaria stabilisca i termini massimi
della carcerazione preventiva.
Assai vasta è la gamma delle MISURE CAUTELARI di cui può disporre il GIUDICE
e non tutte sono privative o limitative della libertà, perché accanto a misure di
tal genere (COERCITIVE), ve ne sono delle altre che intaccano solo talune
facoltà o diritti, che non incidono sull’ habeas corpus (tali sono le MISURE
INTERDITTIVE)
LE MISURE CAUTELARI PERSONALI
Sono quelle che attengono a limitazioni delle libertà o facoltà personali e
possono spaziare da una dimensione massima (custodia in carcere), ad una più
modesta ( MISURE INTERD