Diritto costituzionale
Lo stato
“Lo stato nasce quando una collettività si insedia in un determinato spazio temporale (in un determinato territorio in un determinato momento) perseguendo interessi generali, dando vita a un ordinamento sottomettendosi ad un’autorità che assume la funzione di soddisfare gli interessi comuni”
Ordinamento giuridico
Ordinamento giuridico > Insieme di regole che disciplinano ogni aspetto della convivenza dei cittadini in un territorio.
Stato ordinamento > Insieme delle norme che regolano i rapporti giuridici.
Autorità > Stato apparato: insieme degli organi che esercitano le funzioni di stato (organi costituzionali: cioè previsti dalla Costituzione, Parlamento, Corte Costituzionale, Governo e Presidente della Repubblica).
Elementi costitutivi dello stato
- Popolo (elemento personale) > Cittadini: collettività di individui che risiede stabilmente in un determinato territorio, a cui lo stato attribuisce la cittadinanza, insieme di situazioni giuridiche attive e passive (poteri, diritti e obblighi) attribuiti ai cittadini.
- Territorio (elemento spaziale) > Ambito spaziale su cui è stabilmente organizzata la comunità statale e sul quale si esercita la sovranità dello stato.
- Sovranità (elemento autorità) > Supremazia dello stato rispetto a ogni altro potere costituito sul territorio e l'indipendenza rispetto ad altri stati.
Potere costituente interno: rapporti tra lo stato e i soggetti all'interno del proprio territorio.
Potere costituente esterno: rapporto con gli altri stati, uno stato è sovrano rispetto agli altri quando esso è indipendente.
Potestà di imperio: capacità di imporre coattivamente le norme.
Norme
Norme giuridiche - Generali → Impersonalità: applicabile a un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti, persone fisiche e giuridiche. Astratte applicabili a un numero indefinito di casi.
Potere costituente e costituito
Potere > costituente: potere che si crea ogni volta che nasce uno stato e questo si dà una costituzione.
Potere costituito > potere che si esercita sulla base del potere costituito (ogni altro potere sovranità popolare > all’interno dello stato).
- Potere decisionale appartiene al popolo (cittadini) o in forma diretta o indiretta (democrazia rappresentativa > il potere decisionale è in mano a un organo rappresentativo).
Stato apparato
- Legislativa → Parlamento: emanazione di norme giuridiche che regolano la vita di tutta la collettività (anche le Regioni producono le leggi in determinati ambiti o insieme allo stato, concorrenza di competenze art. 117)
- Esecutiva/amministrativa → Governo e pubblica amministrazione: applicano le decisioni prese dal Parlamento.
- Giurisdizionale → Magistratura: mantenimento dell'ordinamento giuridico attraverso l'applicazione giudiziaria delle norme. Stabilisce qual è la regola che si applica nei vari conflitti.
Atti aventi forza di legge > Decreti legge (decade dopo 60 giorni se non accettato dal parlamento) e legislativo (sotto legge delega del parlamento). Hanno lo stesso valore della legge ordinaria e in caso di contrasto si applica la più recente (criterio cronologico).
Varie forme di stato
Rapporto tra lo stato e i propri cittadini (governanti e governati), cambia la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche:
- Assoluto → È la prima forma di stato dello Stato moderno, nasce in Europa tra il 400 e il 500 e si è affermata nei 2 secoli successivi. Nello stato assoluto:
- Il potere pubblico è concentrato nelle mani del sovrano e dei suoi funzionari: la volontà del re era la fonte primaria del diritto e quindi ciò che egli voleva aveva efficacia di legge. Il potere del re non incontra limiti legali, perché è ritenuto di origine divina; la società è divisa in classi con attribuzione di privilegi all’aristocrazia.
- Liberale → È il frutto dell’assunzione del controllo dell’apparato statale da parte della borghesia e della sua volontà di limitare gli arbitri del sovrano, in seguito alla rivoluzione francese del 1789. Le sue caratteristiche sono:
- Ogni funzione pubblica è attribuita a un potere distinto: per evitare che concentrazioni di attribuzioni possano spianare la strada alla tirannia.
- Riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto di proprietà e di iniziativa economica (per questo si parla anche di stato di diritto).
- Il diritto di voto è garantito solo a un numero ristretto di individui dotati di certi requisiti di classe.
- Pluralista → Si tratta di uno stato pluriclasse dove è riconosciuto il suffragio universale e accanto ai diritti di libertà fondamentali sono riconosciuti anche i diritti sociali. Il suo elemento fondamentale è la nascita dei partiti di massa che, per rappresentare gli interessi della classe proletaria, diventano organizzazioni permanenti, capaci di mobilitare milioni di persone e di integrarle nelle istituzioni, così da proiettare il conflitto sociale nelle aule parlamentari.
- Totalitario → In alcuni paesi come Germania e Italia, al problema del conflitto sociale si è risposto utilizzando le strutture di stati totalitari per ottenere un’integrazione coatta delle diverse classi sociali. I presupposti comuni alle esperienze degli stati totalitari (fascista, nazionalsocialista) furono:
- Figura del capo: che concentra su di sé la gran parte dei poteri.
- Il ruolo centrale del partito unico: nella mobilitazione e nell’indottrinamento delle masse.
- Socialista → Ha tentato di tradurre in concreta realtà storica i principi del marxismo-leninismo, dapprima in Russia e poi negli altri paesi asiatici. I suoi caratteri principali sono:
- Presenza di un unico partito: che guida le sorti del paese e si identifica con le strutture statali.
- Collettivizzazione dei mezzi di produzione: con la conseguente abolizione della proprietà privata e dei mezzi di produzione.
Rapporto tra stato e territorio
- Stato Unitario c’è un unico governo sovrano → che opera sia a livello centrale che periferico, no autonomia territoriale cioè non sono riconosciute regioni.
- Stato Regionale Governo centrale che → riconosce una certa autonomia amministrativa, finanziaria e politica, ma non costituzionale, agli enti locali (regioni, comuni…).
- Stato Federale Governo centrale a cui si → contrappongono dei governi locali che sono autonomi e sovrani.
Costituzione
Principi fondamentali
Forma repubblicana e sovranità popolare
Art. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Comma 1 > Principio pluralista e democratico (la sovranità è del popolo)
Democrazia pluralista > tutti possono esprimere le proprie opinioni.
Pluralismo sociale, istituzionale e ideologico > competizione tra le varie forze, non imposizione arbitraria di alcuni ideali.
- Democrazie pluraliste aperte > non ci sono antisistema.
- Democrazie pluraliste chiuse o protette > impongono limiti maggiori al dibattito e alla libertà d’espressione.
Pluralismo sociale > superamento del vecchio stato liberale, permette la formazione di associazioni sociali (riferimento art. 17-18), salvo che non siano contro la legge.
Sindacati > strumento del pluralismo.
Pluralismo culturale > ci sono scuole pubbliche e private (art. 33-34) + non esiste una cultura unica, di stato.
Pluralismo religioso > art. 7-8.
Pluralismo politico > art. 49 partiti politici: istituzioni di intermediazione tra società e istituzioni governative.
Pluralismo istituzionale > art. 114, repubblica = comuni, regioni, e dallo stato (in senso restrittivo l’apparato di governo)
Pluralismo ideologico > art. 21 libertà di pensiero.
Principi supremi > garantiscono la democrazia (separazione dei poteri, uguaglianza, diritti sociali, libertà di pensiero, di associazione).
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione > principio lavorista > lavoro come mezzo di realizzazione dell’uomo; protezione del lavoratore subordinato (art. 38-40) ma anche libertà di iniziativa economica (art. 41).
Art. 2 - Riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Repubblica > autorità pubbliche e organi dello stato, enti territoriali, associazioni sociali e culturali, e i cittadini, componenti di base. Tutti abbiamo la garanzia sui diritti ma dobbiamo anche rispettare i diritti altrui.
Principio personalista: centralità della persona umana, e tutela come fine primario e fondamentale.
Giusnaturalismo > il legislatore non crea i diritti dell’uomo ma prende atto di qualcosa che è insito nella natura delle cose, non li ha creati li ha solo riconosciuti. I diritti inviolabili e inderogabili sono innati nell’uomo e non possono essere messi in discussione nemmeno dal legislatore.
Principio pluralistico: pluralità delle situazioni in cui i diritti sono garantiti, la persona umana viene tutelata anche nelle organizzazioni (tutela della socialità degli individui).
Principio solidarista: la Repubblica richiede anche l’adempimento ai doveri che rappresentano un completamento all’appartenenza alla comunità (volontariato).
- Bilanciamento dei diritti costituzionali > equilibrio e pari garanzia tra i diritti individuali, questi devono essere considerati nel contesto di altri potenziali diritti altrui e di altri valori e si trovano in condizione di integrazione reciproca non esiste una gerarchia e ogni diritto deve essere considerato non in modo assoluto ma inserito nel proprio contesto. Sennò ogni diritto diventa tiranno sulle altre situazioni giuridiche.
Fondamento e legittimazione dei diritti inviolabili dell’uomo
Due teorie:
- Norma a fattispecie aperta > cioè fa riferimento a ad altri articoli
- Norma a fattispecie chiusa > cioè che fa riferimento a un elenco preciso di diritti.
Teoria della corte costituzionale: copertura costituzionale dei nuovi diritti cioè vengono coperti comunque diritti nuovi che vengono inseriti dopo la stesura. Il legislatore ordinario o un giudice possono dare tutela/garanzie a diritti nuovi.
Art. 3 - Principio di eguaglianza formale e sostanziale
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- Uguaglianza formale: divieto per il legislatore di distinguere le persone in base a questi elementi di differenziazione. Gli individui sono uguali davanti alla legge ma le posizioni differenziate vengono trattate con apposite regole (tutela e valorizzazione delle differenze esistenti viste come positive).
Eguaglianza formale > perché siamo differenti (perché naturale e positiva).
Eguaglianza dinnanzi alla legge
- Tutti i cittadini hanno pari dignità e nessuno è al di sopra della legge.
- Legge come atto generale e astratto > stato liberale, forma di reazione ai privilegi dello stato assoluto, la legge è vincolante per tutti.
- Nessuna eccezione nell’osservanza della legge a differenze collegate al possesso di maggiore o minore dignità sociale. C’è una deroga prevista dalla costituzione e non ampliabili (art. 68, 90, e 96) per tutelare le prerogative degli organi costituzionali.
Eguaglianza nella legge
- Riguarda il modo in cui vanno prese in considerazione le naturali differenze.
- Ogni cosa che prevede la legge deve essere estesa a tutti i cittadini senza dare rilievo alle differenziazioni esistenti tra loro.
- Non tutte le differenze tra le persone sono rilevanti ma solo: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
- Art. 3 primo parametro di controllo di costituzionalità delle leggi utilizzato dalla Corte Costituzionale.
- Principio > tutti quelli che si trovano in una certa situazione, devono essere trattati nello stesso modo nell’ambito di una disciplina giuridica.
- OCCORRE: trattare in modo diverso situazioni diverse e trattare nello stesso modo situazioni analoghe.
- Triangolazione della ragionevolezza > confronto tra una disciplina riguardante un certo soggetto, e un’altra disciplina riguardante il termine di paragone. Per comprendere i casi si deve capire bene le finalità delle due diverse discipline.
Dal principio di eguaglianza al principio di ragionevolezza delle leggi
La corte ha elaborato un criterio di controllo sulle leggi, per valutare la coerenza logica (regole che si devono seguire a prescindere dal contenuto politico della legge) della discrezionalità legislativa (quando fa le leggi a sua discrezione).
Il legislatore è libero di perseguire i propri fini (libertà di indirizzo politico), anche se è sottoposto a dei divieti su dei parametri precisi. Egli non può escludere alcune categorie che farebbero parte di quelle citate nel contenuto della legge (ex. se deve dare finanziamenti all’uni scientifiche e le dà solo a quelli di fisica sta facendo delle discriminazioni arbitrarie), e non può includere categorie che debbono essere escluse.
Deve valutare i mezzi con cui persegue i fini, e coerenza logica esterna (ex. alleggerire la situazione tra inquilini e padroni di casa agevolando lo sfratto > non può essere fatto). Il legislatore non può sviluppare principi contrari alla costituzione.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
Dando aiuto concreto alla gente evita che lo stato democratico rimanesse uno stato oligarchico.
Fondamento dello stato sociale
- Uguaglianza sostanziale: agisce sulla realtà sulle differenze negative per attenuarle e ripristinare l’uguaglianza > perché siamo diseguali (cosa ingiusta).
Uguaglianza sostanziale: l’Italia come stato sociale.
Legittimazione di interventi per attenuare o eliminare le differenze che creano situazioni materiali di svantaggio di alcuni cittadini che impediscono l’eguale godimento dei diritti, ed arrivare alla pari opportunità (le azioni positive creano le condizioni non ne garantiscono i risultati, perché ci troviamo in una democrazia pluralista, in cui la libertà è supportata, nelle dem. socialiste invece l’uguaglianza è coattiva cioè imposta. Ex: si permette alle donne di candidarsi ma non è detto che ce ne siano per forza).
La cost è un programma di cambiamento, e quando l’eguaglianza sostanziale è raggiunta le azioni positive cessano perché un eccessivo sbilanciamento da una parte porta a nuove forme di discriminazione al contrario.
Stato sociale (1950-1980)
Stato liberale: solo uguaglianza formale, i diritti vengono dati a tutti ma non si tiene di conto di chi può davvero goderne. Lo stato doveva garantire solo la sicurezza dello svolgimento delle attività economiche → Stato sociale: anche libertà sostanziale. Nelle democrazie pluraliste l’uguaglianza non è imposta in modo forzato (stato socialista), si trova il compromesso: la ricchezza si produce attraverso il mercato e diritti connessi (proprietà e libertà d’impresa), ma il sistema viene corretto attraverso interventi per redistribuire la ricchezza mediante tasse e fondi pubblici per attuare il sostegno ai diseguali, attribuendogli diritti a prestazioni “livellatrici”. Ex: Diritto all’istruzione, sostenuto con trasferimenti alle famiglie più povere → supplemento alle semplici libertà negative (stato liberale).
Tre pilastri: investimenti pubblici, politiche regolative dei mercati (antitrust), politiche redistributive (prestazioni sanitarie universali).
Fondamenti dello stato sociale
> Art. 2 (solidarietà) art. 3.2 (interventi e politiche x correggere gli effetti del libero mercato).
- Disposizioni pro mercato (artt. 41 (libertà econ), 47, 3.1)
- Apparato pro coesione sociale in via correttiva: art. 2 e 3.2 e 4 e 32 e seguenti.
Crisi dello stato sociale
Passaggio dalla redistribuzione della ricchezza alla distribuzione a pioggia → aumento del debito pubblico, o su pressione disomogenea di gruppi sociali non più incanalati nell’attività razionalizzatrice dei partiti (i partiti non sapevano più mediare le richieste dei singoli, e questi facevano pressioni direttamente sul parlamento).
Crisi fiscale dello stato e riduzione del finanziamento dello stato sociale:
- Reazione dei ceti più colpiti dalle tasse (ex proteste sulla tassazione alle case).
- Globalizzazione economica (spostamento dell’attività dove è più conveniente), pressione fiscale limitata perché sennò le imprese vanno via.
Quattro risposte
- Ridimensionamento del carattere universalistico e gratuito delle prestazioni dello stato sociale.
- Responsabilizzazione dei singoli (previdenza soc integrative non retributivo).
- Principio di sussidiarietà orizzontale e terzo settore.
- Politiche sociali affidate a istituzioni sovrastatali (UE - fondi strutturali per).
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