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Il Parlamento
Ordinamento giuridico: insieme di norme
Dottrina: insieme dei pensieri degli studiosi
Giurisprudenza: insieme del pensiero dei giudici
Art 55/82 regolamentazione del Parlamento -> Art 70 -> funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere
Parlamento: atto del "parlare"
Parlamento albertino: solo una camera era rappresentativa, il senato era di nomina regia
Presidente Repubblica: non ha + potere giuridico ma solo di controllo: può rimandare indietro la legge solo una volta, se il testo gli ritorna immodificato è costretto a promulgarla
Statuto albertino: svuotato del suo contenuto da leggi ordinarie perché era flessibile sotto Mussolini, il parlamento è stato sostituito dalla "camera dei fasci e delle corporazioni"
2 giugno 1946 -> referendum per la rep o la monarchia a suffragio universale -> dopo ripristino della camera dei Deputati, ma problema per il senato di nomina regia, xk
non c'è più il re: - socialcoministi volevano un parlamento monocamerale; - liberali> camera rappresentativa dei territori; - blocco cattolico> camera rappresentativa delle categorie produttive =/ da corporazionidi mussolini.
Bicameralismo paritario 2 camere rappresentative che svolgono la stessa funzione, chesvolgono reciproco controllo alla funzione legislativa.
art 55: seduta comune è solo un'eccezione, per questo di norma le due camere sonoseparate.
Seduta comune (elezione): - Presieduta dal presidente della camera (3 carica dello Stato: 1 pres rep, 2 pres delsenato - Parlamento> nomina 1/3 della corte costituzionale, elegge il Presidente della Repubblica,accusa il Presidente della Rep di alto tradimento (violazione art 90) - Collegio imperfetto> non c'è un ordine del giorno
Art 56 57 58> organo rappresentativo politico (generale) e democratico, eletto a suffragiouniversale diretto.
Rappresentanza Hobbes: l'uomo nasce
Nello stato di natura, in cui c'è la guerra tutticontro tutti, e vige la legge del + forte, x uscire dallo stato di insicurezza, si aggregano esi sottopongono a potere di un governante per garantirgli l'incolumità. Il governante può fare di tutto ma non violare le legge divina xk sennò viene meno al suo mandato divino.
Lenin> il popolo è il sovrano e il rappresentante è il proletariato
Schmitt> La vera rappresentanza è l'unità organica e spirituale del popolo.
È necessaria una legge elettorale. Art 58 va in deroga all'art 48:
Elettorato passivo> per essere eletti alla camera si deve avere 25, al senato 40.
Elettorato attivo> x eleggere la camera si deve avere 18 anni, per il Senato 25.
Senato> taglia fuori dalla rappresentanza le generazioni più giovani ma è una norma di differenziazione. senatori di diritto, a vita: componente non elettivo, di diritto ex presidente della rep.
5 nominati a vita dal presidente della repubblica per merito. Le ultime 3 presidenze hanno nominato i senatori a vita che mancavano per arrivare a 5. Principio di continuità dedotto dall'art 60/61/62/78 Art 60: Durata di una legislatura è di 5 anni (Popper: sistema democratico è l'unico che licenzia i cattivi governanti senza guerre). Proroga: le camere possono essere prorogate con una legge solo in caso di guerra (art 78). Art 78: Per evitare un uso improprio della proroga, lo stato di guerra viene proclamato dalle camere e i loro poteri passano al governo. In caso di guerra, le camere devono essere presenti perché revocano il potere legislativo al governo una volta finita la guerra. Art 61: A 70 anni dalla scadenza delle camere cominciano le elezioni, fino alla nuova legislatura è in carica quella vecchia (istituto della PROROGATIO). Art 62: Le camere si devono riunire almeno 2 volte l'anno. Principio di Autonomia: nello svolgere le proprie funzioni non deve subire.influenzeesterneArt 63> elezione di un presidente rivediArt 65>Art 66> le due camere stabiliscono con legge quali sono i soggetti incompatibili conl’elezione, cioè dopo essere eletti o fai il parlamentare o continui il tuo vecchio lavoro,perché sennò non saresti in grado di svolgere bene entrambi i lavoriPrincipio > divieto di mandato imperativo: il parlamentare è libero di prendere scelteimpopolari senza subire conseguenze (rivedere)Art 68> i parlamentari non possono essere perseguiti per quanto espresso o votato,anche dopo la fine della legislatura per garantire la totale libertà.Non possono essere sottoposti a limitazione della libertà personale perché i magistratipotrebbero arrestare tutti quelli del partito avversario, x far comandare il loro partito, èuna tutela dell’integrità dell’organo e cessa quindi con la fine della carica delparlamentare.
SEMINARIO 2 PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
ORDINARIO
Art 70 procedimento legislativo appartiene alle 2 camere
Art 71 > Iniziativa legislativa
proposta di un progetto di legge (disegni di legge del governo), in base a chi presenta la legge, senatore o deputato, che la presentano alla loro camera, e quella camera comincia (criterio cronologico)
- Governo (disegni di legge approvati dal presidente della repubblica)
- Membri delle camere
- Organi ed enti che ne hanno il potere dalla Costituzione (consigli regionali art 121 c. 2; consigli comunali art 133 c.1, sull'istituzione o mutamento delle provincie; CNEL art 99 c.3 solo sulle sue materie di competenza)
- Popolo (proposta di 50 000 elettori di un progetto redatto in articoli)
Art 72 Fase deliberativa:
- Procedura ordinaria in sede referente
Il progetto di legge viene presentato alla camera a cui appartiene il parlamentare e viene esaminata da una commissione che ne riferisce in aula il contenuto, poi è la camera stessa che approva articolo per articolo e poi tutto
Il testo è strutturato secondo la seguente procedura:
- Procedura redigente: l'approvazione finale compete all'assemblea, ma la commissione può modificare il testo, promuovendo degli emendamenti. Questa procedura è utilizzata solo per leggi su materie tecniche ed è poco usata.
- Sede deliberante: non è prevista una procedura ordinaria, ma viene utilizzato un procedimento abbreviato. La commissione decide se approvare o meno la legge senza discussione in assemblea. La legge può tornare all'esame della Camera se lo richiede il Governo, 1/10 della camera o 1/5 della commissione.
Procedimento:
- Ruolo Commissione:
- Fase Istruttoria per articolo Ordinario: la commissione esamina il testo e si riferisce in aula alla commissione referente dell'assemblea.
- Procedura Redigente: la commissione esamina il testo e vota i singoli articoli.
- Sede Deliberante: la commissione esamina e approva il testo.
Al termine della procedura, per passare all'ultima fase della promulgazione, è necessario che il testo approvato dalla prima camera sia lo stesso.
approvato dalla seconda camera,se questa effettua degli emendamenti il testo deve essere riapprovato dalla prima camera: processo navetta.
Art 73 Fase promulgativa: Una legge diventa efficacie quando produce effetti giuridici. Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni, periodo di VACATIO LEGIS, che garantisce la conoscibilità dell'atto, entra in vigore.
Art 74 Il presidente della Repubblica svolge un controllo formale, stesso testo per tutte e due le camere, e di tipo sostanziale, cioè verifica che ci sia conformità con la Costituzione e con un messaggio motivato può chiedere di fare degli emendamenti, ma se il testo gli ritorna uguale è costretto a promulgarlo.
Il presidente della repubblica interviene prima dell'entrata in vigore della legge, invece la Corte Costituzionale agisce dopo l'entrata in vigore della legge.
Procedimento Legislativo FASI
Iniziativa Deliberativa> Integrativa
dell’efficaciaProcedimentiGoverno Ordinario in sede PromulgazionereferenteMembri delle camere Redigente PubblicazioneOrgani ed enti Deliberativo Entrata in vigorePopolo (50 000)
Art. 55 - Parlamento Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membridelle due Camere nei soli casi stabiliti dallaCostituzione [83, 90 ss., 96, 104, 135].
Art. 56 - Elezione della Camera dei deputatiLa Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero deideputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sonoeleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto iventicinque anni di età.La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto salvo il numero dei seggi assegnatialla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti dellaRepubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, perseicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ognicircoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.Art. 57 - Elezione delSenato dellaRepubblica
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnatialla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei deiquali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero disenatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione deiseggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizioneEstero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua inproporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimentogenerale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58 - Senatori
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
Che hanno superato il venticinquesimo anno di età [48; III]. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59 - Nomina dei senatori a vita
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica [83 ss.]. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60 - Durata in carica delle Camere
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61 - Elezioni e prima convocazione delle Camere
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione h