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Il Senato e il principio del decentramento

Senato doveva attuare il decentramento, costituendo una camera rappresentativa delle regioni. Questa è la motivazione per cui si decise per realizzare un sistema bicamerale al posto di un sistema a camera unica.

Una critica di taluni è che a distanza di 60 anni il Senato non ha fatto da trade-union tra Stato e Regione, come era nelle intenzioni dei costituenti e come lo stesso art. 5 sancisce: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

Ma proprio con il Senato il principio del decentramento non ha trovato, per alcuni, attuazione e forse questo è alla base dei cambiamenti richiesti con la proposta referendaria del 25 giugno.

2006. Nel nostro ordinamento vige un bicameralismo perfetto, in quanto le camere hanno gli stessi poteri e la stessa durata (art. 60). Al contrario un bicameralismo imperfetto presuppone differenza di poteri tra le due Camere.

Il Parlamento è l'organo tipicamente legislativo e di indirizzo politico, in quanto la funzione primaria è quella legislativa.

Il Popolo è partecipe attivo alla vita dello Stato, nonché sovrano ai sensi dell'art. 1.

L'art. 55 sancisce "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi (riserva di legge costituzionale) stabiliti dalla Costituzione.

I casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune sono: elezione del Presidente della Repubblica (art. 83), messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90), giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.

del Presidente della Repubblica (art. 91), elezione un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104), elezione un terzo dei giudici ordinari della Corte Costituzionale (art. 135 primo comma), nei giudizi d'accusa del Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità asenatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari della Corte Costituzionale (art. 135 ultimo comma). L'art. 56 sancisce "La camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei". L'articolo è stato modificato dalla deputati è di 630, 12 dei quali eletti dalla circoscrizione Estero legge costituzionale 23 gennaio 2001 n. 1 con il quale la Camera è eletta anche dai cittadini italiani residenti all'estero. L'art.

57 sancisce “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori è di 315, 6 dei quali eletti dalla circoscrizione Estero”. Il Senato è eletto anche dai cittadini italiani residenti all’estero.

La Camera dei Deputati è interamente elettiva (art. 56), mentre il Senato della Repubblica è in gran parte elettiva (art. 58) ed una piccola parte vi sono membri di diritto (art. 59) che sono i senatori a vita.

L’art. 61 sancisce “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle elezioni precedenti (le elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica, art. 87). La prima riunione ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni (seduta ordinaria, la prima è fissata dal Presidente della Repubblica, art. 87). Finché non siano riunite

Le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. L'art. 62 sancisce "Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e (seduta ordinaria). ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto l'altra. L'art. 63 sancisce "Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati. L'art. 64 sancisce "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il

Parlamento e camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna camera e del Parlamento non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. La maggioranza può essere semplice, assoluta e qualificata: semplice (o relativa) è formata dal 50 per cento più uno dei presenti; assoluta è formata dal 50 per cento più uno dei componenti; qualificata (o speciale) è formata dai due terzi dei componenti. È richiesta in due casi: per amnistia e indulto (art. 79), per i procedimenti di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali che richiedono una procedura aggravata (art. 138). In virtù del rapporto di fiducia tra Camere e Governo, l'ultimo comma dell'art. 64 sancisce "I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se

richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. L'art. 67 sancisce "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". Da questo articolo si evince che tra rappresentato e rappresentante vi è una rappresentanza politica che è diversa dalla rappresentanza giuridica. Nella rappresentanza politica (rappresentatività) il rappresentante non rappresenta gli elettori che lo hanno votato, ma tutta la Nazione; non può essere revocata dal rappresentato; non esiste alcun rapporto giuridico tra rappresentante e rappresentato e pertanto è esercitata senza vincolo di mandato; il rapporto è unilaterale tra rappresentante e rappresentato. Al contrario nella rappresentanza giuridica il rappresentante rappresenta il rappresentato, può essere revocata, è esercitata con vincolo di mandato e il rapporto è trilaterale tra rappresentante, rappresentato e legge.

Rappresentate, rappresentato e il terzo. Bisogna distinguere anche tra rappresentanza e rappresentatività. La prima è quella oggettiva fattadagli organi statali e dallo Stato nel suo complesso quando rappresentano le istituzioni o lasovranità, ad esempio all'estero. La rappresentatività attiene il rapporto con gli elettori ed è concretizzato dalla identità politica, ideologica, di fini o progetti tra rappresentati e rappresentante. La rappresentatività è anche uno strumento della sovranità popolare che viene esercitata attraverso i suoi eletti.

L'art. 68 riguarda le immunità o garanzie dei parlamentari: "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". Con questo primo comma i costituenti hanno voluto impedire che la magistratura potesse impedire o controllare il libero esercizio delle funzioni.

Il principio che si trae da questo articolo è che il fine pubblico è prioritario rispetto ad ogni altro interesse, anche la riforma ha posto un freno all'eccessivo garantismo sulle immunità dei parlamentari che di fatto impediva ogni azione penale nei loro confronti.

Possiamo anche dire che si ritiene più importante evitare l'interruzione di un pubblico servizio, quale è l'attività parlamentare, rispetto alle esigenze di giustizia.

Un principio analogo esiste per i consiglieri regionali nell'art. 122 "I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni".

Dal secondo comma l'articolo è stato modificato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, pertanto è necessaria l'autorizzazione a procedere per adottare una misura restrittiva (fermo, perquisizione personale o domiciliare).

detenzione preventiva), mentre non è necessaria alcuna autorizzazione per l'arresto in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ed in flagranza di reato.

Appena proclamato eletto, il parlamentare assume immediatamente la qualità di deputato o senatore e può esercitare le funzioni inerenti al suo ufficio. Per assicurare, però, il rispetto della Costituzione, la sua elezione viene sottoposta ad un controllo sia sotto il profilo della sussistenza dei requisiti per la validità dell'ammissione nell'ufficio (in ordine alla capacità elettorale passiva e all'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità), sia sotto il profilo della regolarità delle operazioni elettorali.

Tale controllo è la verifica delle elezioni (o verifica dei poteri o verifica dei titoli di

Il processo di verifica delle elezioni parlamentari è esercitato da una giunta permanente costituita presso ciascuna Camera, chiamata giunta delle elezioni alla Camera e giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato. I membri di queste giunte sono scelti dai rispettivi Presidenti, in conformità al principio dell'indipendenza costituzionale delle Camere.

La verifica delle elezioni si svolge in due fasi: una necessaria, chiamata controllo di delibazione, e una eventuale, chiamata giudizio di contestazione.

Il controllo di delibazione ha lo scopo di accertare la validità dell'elezione sotto i due aspetti sopra esaminati. Se la giunta decide di convalidare l'elezione, ne dà comunicazione all'assemblea, che prende atto della convalida. Se invece la giunta ritiene che l'elezione non sia regolare, la contesta. È inoltre possibile presentare reclami e proteste contro la validità dell'elezione.

Dopo la contestazione, si passa alla seconda fase.

essi i cittadini interessati) per esporre le proprie opinioni, richieste o proposte riguardo a un determinato argomento. Durante il consiglio comunale, i cittadini possono prendere la parola e esprimere le loro opinioni, chiedere chiarimenti o fare proposte. Questo è un momento importante per la partecipazione democratica e per il confronto tra i cittadini e i rappresentanti eletti.
Dettagli
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A.A. 2012-2013
32 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Perchinunno Fancesco.