Estratto del documento

Diritto costituzionale

Il diritto costituzionale, insieme al diritto internazionale, processuale, penale, eccetera, si colloca nel diritto pubblico che è quella branca del diritto che studia il rapporto tra lo Stato e i cittadini. Si contrappone al diritto pubblico il diritto privato che regola i rapporti giuridici tra privati.

Il diritto costituzionale si occupa dei principi fondamentali dello Stato, della tutela dei diritti e doveri dei cittadini (la parte prima) e dell’ordinamento della Repubblica (la parte seconda).

Norme giuridiche

Sono norme giuridiche tutte le regole, scritte e non, che fanno parte dell’ordinamento giuridico dello Stato. La norma è diretta a tutelare interessi; per esempio, sono norme gli articoli del codice civile. Se fa parte del complesso di regole che costituiscono il diritto di una società, la norma si dice giuridica, cioè pertinente o riconducibile al diritto fondato, riconosciuto o tutelato nell’ambito del diritto; dal latino iuridìcus, composto di “diritto” e del tema di dicère “dire”.

In altre parole, la norma giuridica è lo strumento di coesione che consente ai cittadini ed enti di uno Stato di poter realizzare i propri interessi ed è formato da tutte le regole, scritte e non, che fanno parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato. Fondamentale per la norma giuridica è il principio di uguaglianza espressamente previsto dall’art. 3 Cost.

Principi di uguaglianza

È diviso in due profili: uno formale ed uno sostanziale. Il profilo formale è dettato dall’art. 3 Cost. – comma 1 – “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Sta a significare che l’individuazione delle categorie di soggetti di ciascuna norma deve avvenire in modo non arbitrario, con criteri che evitano di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, ovvero situazioni disomogenee in modo eguale.

Il profilo sostanziale è dettato dall’art. 3 Cost. – comma 2 – La Repubblica si impegna a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

Indica che lo spirito delle norme deve essere quello di attenuare le differenze di fatto, economiche e sociali, che discriminano i singoli.

Interessi giuridici

L’individuo nasce con un interesse di base, rappresentato dal diritto soggettivo, che è il potere attribuito dalla norma ad un soggetto per la tutela dei suoi interessi. Diverso è l’interesse legittimo che è un interesse collettivo. Una terza categoria è individuata dalla dottrina negli interessi diffusi che sono quelli di determinate categorie di soggetti che li avvertono in determinati momenti della vita e condizione sociale, come la sanità dell’ambiente, la tutela della salute. Gli interessi diffusi sono categorie estese di interessi sentiti in particolari situazioni, ad esempio in caso di malattia è sentito il diritto alla salute.

Interesse legittimo e diritto soggettivo sono distinti nella Costituzione ed inoltre sono affidati a giurisdizioni ed a norme processuali diverse.

Caratteristiche della norma giuridica

La norma giuridica deve essere positiva, cioè vigente e riconducibile ad una effettiva esigenza del gruppo sociale. Deve avere il carattere della generalità, cioè uguale per tutti i componenti del gruppo sociale. Deve avere il carattere dell’astrattezza, per astratta si intende un complesso di fatti descritti ipoteticamente dalla norma che indicano quanto deve verificarsi affinché la norma produca una data conseguenza giuridica. Esempio è la descrizione di un reato dove sono indicate tutte le circostanze che devono concorrere affinché il responsabile sia punito oppure la descrizione fatta in un contratto dove elenca gli elementi essenziali per il perfezionamento dell’accordo tra i contraenti.

La norma giuridica è coattiva, nel senso che, qualora l’interesse della comunità richieda la sua puntuale osservanza, l’ordinamento fornisce gli strumenti (le sanzioni) affinché il precetto normativo venga eseguito dal destinatario. Quindi mentre la coattività, coercibilità o obbligatorietà, esprime l’obbligo di rispettare la norma, la sanzione esprime la reazione che l’ordinamento prevede a carico del soggetto che non ha osservato il comando.

Tipologie di norme costituzionali

Una norma costituzionale è precettiva quando è immediatamente impiegabile, senza la necessità dell’emanazione di una legge ordinaria, mentre è programmatica quando invita lo Stato ad intervenire per innovare o realizzare i principi costituzionali.

La norma è espressa in parole, quindi veicolate da parole scritte o anche verbali (vedi gli usi). Spesso le parole non hanno un significato specifico e quindi bisogna interpretare le parole attraverso il quale l’enunciato è espresso. L’interpretazione della norma deve essere fatta non solo dai giuristi, ma da tutti i cittadini.

Tecniche di interpretazione della norma

Ci sono varie tecniche normative, ma la principale a cui facciamo riferimento è l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale – Interpretazione della legge – “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora nel dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico”.

Da questo articolo si desumono diverse tecniche di interpretazione della norma:

  • Interpretazione letterale. Per interpretare la norma bisogna capire quale è il significato di essa, attraverso il significato proprio delle parole con cui la norma è scritta.
  • Interpretazione evolutiva o interpretazione adeguatrice. Una norma va interpretata anche in base all’evoluzione tecnologica, cioè al passo con i tempi in cui è attuata. Questa interpretazione può avvenire attraverso l’intervento del legislatore.

La norma giuridica va contestualizzata e per questo l’interpretazione può essere:

  • Autentica, che è quella fatta dal legislatore, perché ha il crisma della paternità del legislatore. Questa interpretazione, sotto il profilo giuridico, è la più importante perché è vincolante per tutti i soggetti (i giudici, i soggetti dell’ordinamento giuridico, ecc.) in quanto è una nuova legge che chiarisce la precedente.
  • Analogica. Un eventuale vuoto legislativo viene colmato dall’interpretazione analogica, come recita l’art. 12 – Disposizioni sulla legge in generale – 2° comma – “si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora nel dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico”. Non è possibile utilizzare l’istituto dell’analogia per la norma penale, perché la legge penale richiede una fattispecie specifica per la sua applicazione, art. 1 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano ad essa stabilite”.
  • Sistematica. Si ha l’interpretazione sistematica quando una norma, da sola, può anche non esprimere tutto il suo significato e diventa opportuno interpretare la norma in collegamento con le altre norme, attraverso cui esprimere complessivamente una realtà giuridica. Si ricava così l’interpretazione sistematica, cioè l’interpretazione della norma, anche in connessione con le altre norme dell’ordinamento. Quindi, a differenza dell’interpretazione per connessione (tra le parole della stessa norma), l’interpretazione sistematica fa una connessione tra le norme.

Per il prof. Loiodice, l’art. 2 Cost. è definito a clausola, o fattispecie, aperta, nel senso che da la possibilità di essere interpretato non solo alla lettera, o nel suo contesto, e per questo è detta aperta ad altre interpretazioni e solo quella letterale. In questo senso l’art. 2 diventa anche una norma contenitore che va al di là di quello che l’art. prevede nella sua lettera: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali”.

Diritti inviolabili e interpretazioni

Questo significa che spetta alle autorità preposte interpretare quali sono questi diritti inviolabili dell’uomo nella fattispecie concreta. Nella parte prima della costituzione (dall’art. 13 all’art. 54), non sono elencati tutti i diritti, ad esempio il diritto alla vita che non ha una norma specifica all’interno della parte prima della Costituzione. Tuttavia, questo diritto è riconosciuto attraverso l’interpretazione sistematica, ricavata leggendo in maniera combinata le norme della stessa Costituzione ed in particolare dall’art. 2 della Cost. quando detta: “La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo”.

Infatti, è proprio il diritto alla vita il diritto inviolabile dell’uomo per eccellenza e per questo l’art. 2 è definito a fattispecie aperta. Un altro esempio di interpretazione per connessione è l’art. 32 Cost. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività”, in quanto implicitamente riconosce, al pari dell’art. 2 Cost., il diritto alla vita.

Altri esempi di interpretazione sistematica si possono fare con la tutela alla famiglia, alla prole, alla libertà personale, infatti non avere garantita la libertà personale significa avere un diritto alla vita compresso, eccetera.

Per altri, però, lo stesso articolo 2 Cost. è a fattispecie chiusa o di chiusura, nel senso che non deve essere data interpretazione oltre la lettera dell’articolo stesso.

Situazioni giuridiche

Le situazioni giuridiche attive, o situazioni giuridiche di vantaggio di un soggetto, quali il diritto soggettivo, l’interesse legittimo, le facoltà, le aspettative e il potere (pubblico o privato).

Le situazioni giuridiche passive, o situazioni giuridiche di svantaggio di un soggetto, (doveri - obbligo - soggezione - onere).

Fonti del diritto

La produzione delle norme è deputata alle fonti del diritto. Una prima distinzione delle fonti della norma giuridica si ha tra le fonti-atto e le fonti-fatto.

  • Le fonti-atto sono le leggi (statali e non) e tutte le norme scritte.
  • Le fonti-fatto sono le consuetudini, norme non scritte, che trovano applicazione in assenza di fonti-atto. Sono fondate su un elemento oggettivo e uno soggettivo: quello oggettivo è che la norma venga riconosciuta nel tempo, quello soggettivo è la consapevolezza da parte del gruppo sociale della idoneità della norma consuetudinaria. Sono ammesse solo consuetudini che integrano una legge (consuetudo secundum legem) o consuetudini al di fuori delle materie regolate dalla legge (consuetudo praeter legem) e mai in contrasto (consuetudo contra legem), in quanto il nostro sistema è fondato sulla norma scritta.

La consuetudine costituzionale regola i rapporti tra gli organi costituzionali, in quanto si ritiene che debba applicarsi questa fonte giuridica, fonte-fatto, creata o tramandata con il tempo. Un esempio di consuetudine costituzionale sono le consultazioni che avvia il P.d.R. con i rappresentanti dei partiti politici e le più alte cariche dello Stato prima di scegliere il Presidente del Consiglio dei ministri.

La convenzione costituzionale è una fonte-fatto perché non è codificata, anch’essa regola i rapporti tra gli organi costituzionali, ma nasce dall’accordo tra due o più organi dello Stato. La consuetudine costituzionale non può essere revocata, invece la convenzione costituzionale in considerazione che nasce da un accordo tra due o più organi, può essere revocata.

Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale

Sono organi costituzionali quelli istituiti dalla Costituzione, che ne costituisce la fonte normativa primaria. Sono fondamentali o indefettibili, per la vita del sistema repubblicano, cioè la loro presenza caratterizza la forma di Stato ed hanno la caratteristica di essere indipendenti, con parità giuridica tra loro. Sono organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte Costituzionale, il Popolo (per alcuni autori).

Sono organi a rilevanza costituzionale, quelli regolamentati da fonti esterne alla Costituzione, anche se contemplati nella Costituzione, che però non rappresenta la fonte primaria ed inoltre non caratterizzano la forma di Stato. Sono organi a rilevanza costituzionale: il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99), il Consiglio di Stato (art. 100 primo comma), la Corte dei conti (art. 100 secondo comma) e, secondo la tesi prevalente, Il Consiglio superiore della magistratura.

Il sistema di diritto codificato

Il nostro è un sistema di diritto codificato, quindi si basa su fonti-atto di cui la Costituzione è la fonte principale ed è al vertice sia delle fonti-atto che delle fonti-fatto. Tutti gli ordinamenti codificati rappresentano sistemi di diritti civili, tipici della maggior parte dei paesi europei. Invece gli U.S.A. (esclusi alcuni stati che hanno subito l’influenza francese, e non inglese, tra cui la Louisiana che invece ha un sistema a codificazione), Canada, Gran Bretagna ed i paesi del Commonwealth, tra cui l’India, l’Australia hanno ordinamenti common law basati sulla legge consuetudinaria quindi su fonti-fatto.

Criteri di priorità della norma

Il primo criterio di priorità della norma è quello gerarchico:

  • La Costituzione (fonte super primaria) al vertice delle fonti-atto.
  • Le leggi ordinarie prodotte dal Parlamento e decreti legge e decreti legislativi prodotti dal Governo ed infine le leggi regionali (fonte primaria). Con la riforma del 1999 le leggi regionali sono diventate fonte primaria in quanto è stata attribuita potestà normativa esclusiva ed in questo si è attuato il principio del decentramento dettato dall’art. 5 Cost. equiparando la legge regionale alla legge dello Stato (nei limiti dettati dall’art. 117), anche se sotto il profilo sostanziale esistono ancora differenze.
  • I regolamenti (fonte secondaria), come i regolamenti parlamentari, esecutivi, eccetera. Sono fonti secondarie o subordinate perché hanno un campo di applicazione inferiore (o efficacia limitata) rispetto alle fonti primarie in quanto valide solo per gli organi che le approvano. Ad esempio i regolamenti parlamentari, adottati dal Parlamento, sono valevoli solo per i parlamentari. I regolamenti non possono essere in contrasto con la fonte primaria.
  • Le consuetudini.

La delegificazione è quella attività del Parlamento che serve a diminuire la produzione di norme giuridiche e la mole di lavoro dell’organo legislativo, mediante il ricorso ad una legge, quale legge tipica, avente per oggetto il trasferimento di determinate discipline dalla sede legislativa a quella regolamentare oppure al ricorso ai testi unici e in questo caso è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato. Un altro esempio sono i decreti legislativi (art. 76) e decreti legge (art. 77) con cui il Parlamento delega la funzione legislativa al Governo.

Un altro criterio di priorità della norma è quello cronologico. Nel caso la stessa materia è disciplinata da diverse norme in contrasto tra loro e laddove non è possibile individuare la prevalenza tra fonti-atto pari grado, viene applicata la norma cronologicamente più recente.

Altro criterio ancora di priorità della norma è quello di specialità. Nel caso la stessa materia è disciplinata da diverse fonti-atto pari grado, viene applicata la norma più specifica.

Altro criterio ancora di priorità della norma è quello di competenza. Nel caso la stessa materia è disciplinata da diverse fonti-atto pari grado, viene applicata la norma emessa dall’organo più competente. Ad esempio l’enunciato dell’art. 117 Cost. che stabilisce la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni, infatti “Spetta alla Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” (art. 117 Cost. – 3° comma).

I tre poteri fondamentali dello Stato

I tre poteri fondamentali dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) sono collocati in forma orizzontale, cioè non vi è prevalenza di un potere sull’altro.

Il Parlamento è l’organo rappresentativo della volontà popolare e la forma di governo parlamentare è caratterizzata dal rapporto di fiducia che lega il Parlamento al Governo definito da alcuni autori dinamico, cioè in continua evoluzione, in quanto le Camere non si limitano a concedere la fiducia al Governo all’inizio del mandato, ma in ogni momento possono revocarla.

La fiducia dinamica rende la forma di governo parlamentare diversa dagli altri paesi con un sistema parlamentare.

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 32
Diritto costituzionale - Appunti Pag. 1 Diritto costituzionale - Appunti Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - Appunti Pag. 31
1 su 32
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Perchinunno Fancesco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community