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INDIVIDUALISMO FRANCESE

In Germania si pone invece l'accento sullo Stato e non sull'individuo: Geber afferma che quelli che noi costruiamo come diritti sono autolimitazioni dello Stato a se stesso. Il secolo XIX è il secolo del trionfo dello Stato, il XX è quello della crisi dello Stato.

Nascono all'interno delle società una serie di gruppi (sindacati, società cooperative, istituzioni di mutualità, partiti di massa) che prima non esistevano. Tutti sono accomunati perché portatori di interessi collettivi potenzialmente confliggenti. Ciò determina una crisi della rappresentatività dello Stato. Santi Romano dà a questi fenomeni la loro veste giuridica: Prolusione di Pisa, 1909-1910: lo stato non riesce più a rappresentare tutta la realtà; 1917: non solo lo Stato è ordinamento giuridico, ma ne esistono altri: sindacati, associazioni (anche quelle per delinquere) ecc... PLURALISMO POLITIPICO.

23/11/2005

Santi Romani: la famiglia è un ordinamento giuridico; il comune, la provincia, le associazioni e anche la mafia, perché hanno caratteristiche proprie dell'ordinamento giuridico.

Quali sono le coordinate minime dell'ordinamento giuridico?

POPOLO: bisogna distinguere tra i concetti di genere e i veri gruppi1. (Crisafulli). Ad esempio non il gruppo di studenti ma l'associazione studentesca: la plurisoggettività va intesa come gruppo. Gli studenti a lezione non sono ordinamento perché non hanno le caratteristiche della stabilità e della durata nel tempo. Tale durata richiede un'organizzazione differenziata rispetto al gruppo. Inoltre c'è la normazione, nel senso che ogni ordinamento produce parte delle sue norme. L'art. 33 Cost prevede l'autonomia delle Università (come ordinamento) nell'ambito di regole fissate dalla legge dello Stato ma con regole proprie. La mafia è organizzata.

L'elemento di differenza è il fine (bisogna distinguere tra ordinamenti a fini generali e ordinamenti a fini particolari). L'ordinamento a fine generale per eccellenza è lo Stato, perché deve essere in grado di soddisfare tutti gli interessi della collettività sottostante che possono cambiare nel tempo (INESAURIBILITÀ DEI FINI DELLO STATO). Un altro ordinamento a fini generali è la Chiesa. Stato e Chiesa si differenziano per l'elemento territorio.

TERRITORIO: lo Stato è un ordinamento territoriale, la chiesa no. Il territorio è da intendersi come elemento essenziale.

SOVRANITÀ: lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa Cattolica. Due attributi della sovranità: indipendenza e supremazia (posizione di superiorità rispetto a tutti gli ordinamenti che operano nel suo ambito). Versante esterno = indipendenza: questa sovranità non è assolutamente illimitata (ad esempio sono meno

indipendenti gli stati europei, che appartengono all'Unione Europea, rispetto ad uno Stato che è sovrano di se stesso, tipo USA). Versante interno = supremazia: la sovranità interna cambia perché c'è la Costituzione, che ha lo scopo di limitare e vincolare il potere sovrano. Per Laband è sovrano lo Stato che può modificare la Costituzione. Ma la Costituzione non può essere modificata tutta: limiti espressi: 1) l'Italia è una Repubblica; 2) diritti inviolabili; - limiti impliciti: principi fondamentali della Costituzione; - limiti logici: 1) in Svizzera è prevista la revisione totale della Costituzione, ma ove ciò non è espressamente previsto non è permesso; 2) Ross: norme sulla revisione costituzionale (ma ciò non è vero, altrimenti in Italia l'art. 138 sarebbe stato violato più volte). Crisafulli dice che non si può cambiare il procedimento di revisione. Una

tesi più recente afferma che si può cambiare il procedimento mantenendo costanti le linee portanti (la Devolution ha modificato la revisione costituzionale mantenendo però il referendum). Si può distinguere tra potere costituente (illimitato) e potere costituito (limitato) non più sovrano. Crisafulli dice che non è detto che il potere sia limitato ma dipende dal diritto positivo. Il professore dice che è vero che la Costituzione può non porre limiti, ma può anche porli (potere illimitato). Momento costituente: nasce la Costituzione; momento costituito: applicazione della Costituzione. La sovranità interna è superata dall'avvento dello Stato costituzionale. Pluralità degli ordinamenti giuridici comporta relatività dei valori giuridici: ad esempio il matrimonio concordatario è accordo e negozio giuridico per l'ordinamento dello Stato, mentre è sacramento per la Chiesa, ma ci si.può anche sposare solo per la Chiesa o solo civilmente. Rapporti tra ordinamenti non sovrani: si svolgono nell'ambito delle norme dell'ordinamento giuridico sovrano (ad esempio tra Comuni: ci si riferirà all'ordinamento dello Stato). Uno Stato sovrano, l'altro no: è determinante l'atteggiamento dell'ordinamento sovrano. Lo Stato può non riconoscere l'ordinamento interno (indifferenza), o può riconoscerlo (eventualmente per combatterlo: mafia). Rapporti tra ordinamenti entrambi sovrani: diritto internazionale. Tecniche di riconoscimento: 1. ENTIFICAZIONE: a questo ordinamento viene riconosciuta personalità giuridica; 2. AUTONOMIA: è stato detto che l'autonomia è la libertà del gruppo, ma non è esatto perché la libertà è una pretesa mentre l'autonomia è un potere giuridico. Non è vero che l'autonomia è solo dei gruppi.

maanche dei privati. Lo scopo di una libertà è la libertà stessa(appagamento di un bisogno individuale); l'autonomia invece non è un valore in sé, ma è finalizzata a qualcosa. 28/11/2005Gli autori dell'800 per descrivere l'autonomia hanno usato il concetto di libertà: il singolo ha le libertà, il gruppo ha l'autonomia. Però vi sono autonomie dei singoli (autonomia negoziale) e libertà dei gruppi (confessioni religiose). Inoltre la libertà è pretesa di godere indisturbati di un certo spazio, mentre l'autonomia è un potere giuridico. Dice Esposito che la libertà si riconosce perché è un bene in sé; l'autonomia invece ha uno scopo, è strumentale rispetto a qualcosa. Primo e ultimo comma art. 33 Cost: si parla di Università. Il riconoscimento delle libertà di scienza e insegnamento è incondizionato. Cost. tedesca (1949)

e greca (1975): prevedono che la facoltà di insegnamento e quella di scienza non dispensano dalla fedeltà alla Costituzione. Vi è questo limite perché queste Costituzioni segnano l'uscita da un regime autoritario e i costituenti ritenevano che la Costituzione fosse un segno irrinunciabile di civiltà, e che i valori costituzionali non andassero messi in discussione neanche dalla critica accademica. Art. 18 legge fondamentale tedesca: si decade dalle libertà se se ne abusa (scienza e insegnamento contro l'ordinamento). Anche l'Italia viene da un regime autoritario: durante il fascismo i professori universitari dovevano prestare giuramento di fedeltà al regime. Solo che la scelta italiana è stata liberale (sono consentiti rilievi critici alle scelte costituzionali). Quindi le differenze sono: - scelta liberale il limitabilità delle libertà di scienza e insegnamento (primo comma art. 33); - riserva di legge.

(ultimo comma art. 33): assoluta: la legge deve dettare l'intera disciplina; - relativa: la legge può demandare al Governo alcune discipline, - delineandone gli elementi fondanti. Nell'ultimo comma c'è riserva sia assoluta (in relazione allo Stato: vale nei confronti del Governo), sia relativa, necessariamente relativa (la legge è obbligata a fermarsi dinanzi alle scelte dell'Università). La Corte costituzionale dice che non è riserva assoluta, ma riserva aperta ai regolamenti (che significa riserva relativa). Il professore invece dice che è riserva assoluta in base ai riferimenti testuali (stabiliti dalla legge riserva assoluta; in base alla legge riserva relativa).

I regolamenti autonomi sono complessi regolativi organici e non qualche norma qua e là. Lo Stato può anche dettare norme di dettaglio (e non solo principi fondamentali), senza far sparire l'autonomia universitaria, se ritiene che tali norme

debbano valere per tutte le Università. L’ultimo comma dell’art. 117 va letto in combinato disposto con l’ultimo commadell’art. 33: i limiti non possono essere posti dalle Regioni ma solo dalla leggedello Stato. 30/11/2005

L’autonomia internazionale è funzionale alle libertà del primo comma art. 33:se l’autonomia è rivolta a garantire tali libertà essa non può rivolgersi- contro di esse (la libertà non può essere subordinata all’autonomia);l’ente pubblico università è particolarmente articolato rispetto agli altri- enti pubblici (l’università è un ente plurale eh ha una articolazionenecessariamente pluralistica per le diverse funzioni. Vigono due regole:1. rappresentanza: il Rettore rappresenta l’Università (Rettore, senato,amministrazione sono tutti eletti); 2. partecipazione: chi fa partedell’organo collegiale deve essere titolare

Delle libertà di cui all'art. 33. Nei rapporti tra le diverse istanze vi è il principio della competenza–>(distributivo) e non di gerarchia sistema di riparto delle competenze; tutela giurisdizionale: se non ci fosse la possibilità di ricorrere al giudice il riparto delle competenze sarebbe platonico.

L'università è un'unica persona giuridica: l'ente opera attraverso l'organomonocratico di vertice (rettore) per impugnare gli atti. Ma se fosse così nell'università vi sarebbe un deficit di tutela (ad esempio se il rettore non vuole impugnare l'atto, se lo impugna male; se l'atto lesivo viene dal rettore stesso; se l'atto lede un'articolazione ma ne avvantaggia un'altra, il rettore da quale parte si deve schierare?) le articolazioni interne possono impugnare gli atti (hanno tutela giurisdizionale).

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof D'Atena Antonio.