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ORDINATORIO DECADENZA

dopo il decorso del tempo stabilito si decade dalla possibilità di esercitare il potere

PRESCRIZIONE = venir meno di un diritto, quando esso non viene esercitato per un tempo prestabilito (non tutti sono soggetti ad essa ci sono regole sulla sua sospensione e interruzione)

Se il termine è indicato con un giorno scade alle ore 24 di quel giorno (se festivo giorno dopo)

Se è indicato da un momento iniziale non si conta il primo giorno

Se è calcolato a mesi scade in quel mese nello stesso giorno di quello del mese iniziale

3. I fatti illeciti

FATTI ILLECITI = comportamenti umani che sono contrari al diritto e dai quali le norme fanno derivare conseguenze negative per chi li ha prodotti (sanzioni)

Si distinguono in:

ILLECITI CIVILI = comportamenti (fatti dolosi o colposi) che provocano un danno ingiusto verso una o più persone, violandone i diritti soggettivi provocato;

ILLECITI PENALI = comportamenti

che trasgrediscono una norma sono un reato poiché la norma che li sanziona non è posta a tutela dei singoli (come per gli illeciti civili) ma della collettività; essa incide sulle libertà personali o sulla comunità in generale. La sanzione per i reati è la pena (patrimoniale o detentiva). I reati sono previsti dal Codice Penale e dall'art. 25 della Costituzione che stabilisce che "nessuno può essere punito se non per aver tenuto un comportamento vietato dalla legge all'epoca in cui il comportamento è stato tenuto". Gli illeciti amministrativi sono comportamenti che sono colpiti da una sanzione consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore della pubblica amministrazione, detta contravvenzione. È la stessa pubblica amministrazione che infligge tali sanzioni. Gli illeciti disciplinari sono comportamenti scorretti di coloro che sono sottoposti alla pubblica amministrazione. Le sanzioni disciplinari possono variare a seconda della gravità del comportamento. Lo stesso comportamento può dar luogo a più forme di illecito, contemporaneamente.

(es: furto). I fatti giuridici o sono venuti ad esistenza oppure non sono venuti ad esistenza.

4. Gli atti giuridici

Atti giuridici le norme individuano la manifestazione di volontà come il fatto dal quale farderivare conseguenze giuridiche le norme danno ai soggetti il potere di determinare il sorgere dieffetti giuridici

ATTI GIURIDICI = atti con i quali i soggetti esercitano i loro poteri attribuiti dalle norme,manifestando la propria volontà sono una manifestazione di volontà con la quale un soggettoesercita un potere previsto dalle norme, producendo effetti giuridici corrispondenti alla volontàespressa. l’atto

Gli atti giuridici possono esistere ma non in modo conforme a quello previsto dalla legge.giuridico è INVALIDO. 23

Gli atti giuridici possono esistere o non esistere; ma quelli esistenti possono essere validi(=conformi alla legge) o invalidi (= difformi dalle regole). Invece i fatti giuridici non possonoessere invalidi perché se non

Sono prodotti secondo le norme non esistono e stop.

Gli atti invalidi possono essere dichiarati nulli o venire annullati.

Un atto giuridico esiste se la volontà che esso esprime si manifesta all'esterno, il modo di manifestazione è la forma dell'atto. Essa deve essere idonea ad esprimere la volontà di chi compie l'atto.

La forma può essere orale ma anche scritta. Essa è richiesta dal codice civile per rendere più consapevoli i soggetti che si impegnano e per ridurre le possibili controversie. È usata quasi sempre nel diritto pubblico.

Poi c'è la scrittura privata (= atto sottoscritto dalle parti interessate senza formalità) che può essere autenticata da un notaio.

C'è anche la forma solenne atto pubblico = atto redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (es: donazioni).

Se manca la forma richiesta come requisito sostanziale, l'atto

è dichiarato nullo.

Oggi, atti, dati, documenti e contratti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con mezzi telematici ed informatici sono validi per legge.

5. Gli atti di autonomia privata

ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA = atti con i quali ciascuno esercita il potere a lui riconosciuto di disporre dei propri interessi sono gli interessati che provvedono a produrre gli effetti giuridici che desiderano.

Sono atti con i quali i soggetti privati (diversi dagli enti pubblici) provvedono da sé e liberamente ai soggetti privati possono perseguire i fini che vogliono, invece la disciplina rei propri rapporti pubblica amministrazione deve sempre perseguire il fine per cui esiste, cioè ottenere il migliore soddisfacimento possibile degli interessi pubblici.

Per questo gli atti dei privati non devono essere mai motivati, mentre quelli della pubblica amministrazione sempre essi devono contenere le ragioni per le quali è stato compiuto quell’atto.

I soggetti godono di

autonomia privata ma incontrano sempre dei LIMITI che sono posti a tutela degli interessi della società essi riducono l'applicazione dell'autonomia ma non ne cambiano la natura.

6. La pubblicità

Atti e fatti giuridici devono essere noti alle persone e ai soggetti giuridici. Le COMUNICAZIONI e le NOTIFICAZIONI (= comunicazioni eseguite su richiesta degli interessati ed a cura degli ufficiali giudiziari) servono per far conoscere la notizia a determinate persone.

In altri casi tutti devono poter conoscere atti e situazioni giuridiche si dà a quegli atti PUBBLICITÀ garantendo al pubblico la possibilità di accedervi.

Essa può avvenire in vari modi:

  • pubblicazione a stampa in fogli ufficiali (Gazzetta Ufficiale)
  • affissione ad albi
  • deposito in appositi uffici
  • inserimento in REGISTRI UFFICIALI = archivi di atti e notizie relativi a certi oggetti, a cura di pubbliche autorità che provvedono a permettere la loro consultazione. Esistono vari
tipi: registri dello stato civile (con tutte le notizie relative alle persone fisiche), registri immobiliari (con levicende relative a proprietà e beni immobili TRASCRIZIONE), delle persone giuridiche, delle imprese, delle tutele… Le forme di pubblicità sono disciplinate da specifiche disposizioni di legge. Il loro valore giuridico è: - DICHIARATIVO: la pubblicità porta a conoscenza di una certa situazione giuridica, senza contribuire a produrla; - COSTITUTIVO: la situazione giuridica non può esistere senza la forma di pubblicità. Regime della TRASCRIZIONE tra due acquirenti dallo stesso venditore, colui che non trascrive non può far valere la propria qualifica di proprietario contro colui che trascrive per primo il prevale l’esigenza di certezza. contratto a proprio favore, il quale prevale. 7. La prova Quando sorge una controversia è importante poter dimostrare l’esistenza o no di fatti o atti giuridici. PROVE = possibili modi di.dimostrazione dell'esistenza o dell'inesistenza dei fatti giuridici. Chi afferma una pretesa deve provare i fatti (non le norme) che ne costituiscono il fondamento è l'ONERE della PROVA. PRESUNZIONI LEGALI = fatti che non occorre provare perché sono presunti al verificarsi di altri fatti. È presunzione relativa se la legge permette che la si dichiari falsa. FATTI NOTORI = fatti che rientrano nell'esperienza comune non devono essere provati. Mezzi di prova sono le PROVE DOCUMENTALI = documenti di qualsiasi natura che esistono già prima del giudizio nel quale sono solo esibite sono sempre ammesse in tutti i processi. Poi c'è la PROVA PER TESTIMONI che si forma nel corso del processo è sempre ammessa nel processo penale. Il giudice assegna valore e importanza alle prove secondo la propria valutazione ed è libero di considerare provati dei fatti che si desumono da altri (PRESUNZIONE SEMPLICE). Certi atti, come quelli pubblici,

Fanno sempre pubblica fede sono PROVA LEGALE = il valore della prova è prestabilito e vincolante.

CAPITOLO 7-IL NEGOZIO GIURIDICO

Gli atti giuridici di autonomia privata, con i quali i soggetti provvedono con proprie manifestazioni di volontà, ed esercitando i poteri ad essi attribuiti, a regolare da sé i propri interessi, come la nascita, la modificazione, o l'estinzione di un rapporto giuridico, vengono chiamati negozi giuridici (contratti, testamento, accettazione di eredità, matrimonio, procura, ecc...).

Un negozio giuridico non può in alcun modo esistere senza che vi siano un soggetto che lo pone in essere, una volontà manifestata in una qualche forma di disporre in relazione ad un oggetto, ed infine una causa.

Quanto al soggetto, vi sono negozi che richiedono la volontà di un unico soggetto, come il testamento e negozi che richiedono almeno 2 soggetti.

La volontà deve essere effettiva. La forma si intende che la volontà.

Oltre che effettiva, deve essere manifestata in qualche modo (forma scritta). Per oggetto si intende la cosa, il diritto o il comportamento di cui si dispone mediante l'atto. L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Infine il negozio deve avere una sua causa, cioè una funzione economico-sociale, cioè che stia a giustificazione degli effetti giuridici che l'atto è destinato a produrre.

Dalla funzione economica, che il contratto svolge, occorre distinguere le ragioni concrete, individuali e particolari, in altre parole la causa (scopo obiettivo del contratto), che è diversa dai motivi, che sono le finalità soggettive dei contraenti.

Esistono particolari clausole, che le parti possono inserire in un negozio che si dicono elementi accidentali, e che sono la condizione, il termine e il modo. La condizione (art. 1353 c.c.) è la clausola con cui le parti subordinano "l'efficacia o la"

La condizione è un elemento che può essere collegato ad un contratto e che ne determina la produzione o la risoluzione in base al verificarsi di un evento futuro e incerto. Si distinguono la condizione sospensiva, che sospende gli effetti del contratto fino al verificarsi della condizione, e la condizione risolutiva, per la quale l'avverarsi della condizione dipende dal comportamento di una delle due parti, ed è quindi potestativa.

Le parti possono anche collegare l'efficacia del contratto ad un preciso momento, chiamato termine, che può essere iniziale o finale.

Il terzo elemento è il modo, che si riferisce agli atti di liberalità come donazioni e testamenti, e può essere definito come un obbligo che accompagna un beneficio.

Un negozio si definisce invalido quando non possiede o non possiede pienamente i requisiti richiesti dalla legge. Si distinguono due forme di invalidità:

Nullità e annulla

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A.A. 2007-2008
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Ruotolo Marco.