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Appunti di Raffaele Notarstefano - Diritto costituzionale

Lezione del 25/02/2009

Il diritto costituzionale è il diritto pubblico che si contrappone al diritto privato. Il diritto pubblico si occupa dello studio tra soggetto privato e lo Stato ente pubblico per eccellenza. Il diritto pubblico contiene una serie di discipline, come diritto personale, canonico, ecc. All’interno del diritto pubblico è collocato il diritto costituzionale, dove si studia il rapporto tra Stato e cittadino, tra cittadino e governo o parlamento o magistratura (i tre organismi posti al vertice, esecutivo, legislativo e giudiziale). Il rapporto di cui dobbiamo occuparci non si esaurisce tra gli organi appena citati ed i cittadini, ma va al di là dei tre poteri noti, perché esistono altri organi da analizzare che entrano in relazione con i cittadini, per esempio il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, le regioni, ecc. sono organi costituzionali al pari dei tre organi massimi e vanno analizzati singolarmente. In ultimo, altro organo costituzionale è il popolo quando è partecipe alla vita politica e sociale (art. 48 diritto al voto, art. 75 e 138 referendum, la petizione), quando il popolo esercita una funzione del genere diventa un organo costituzionale.

La Costituzione detta i criteri del nostro ordinamento giuridico. Ecco come nasce l’ordinamento costituzionale, un complesso di norme che studiano gli organi costituzionali, che vanno tenuti distinti dagli organi a rilevanza costituzionale. I primi hanno un ruolo fondamentale nell’ordinamento costituzionale, viceversa gli organi costituzionali trovano fonte primaria nella Costituzione, per conoscerli si studia la Costituzione (139 articoli). Gli organi di rilevanza costituzionale non sono equiparabili ai primi perché essi sono organi secondari, che servono a completare il nostro quadro istituzionale che ci viene presentato dal nostro ordinamento. Nelle fonti non sono infatti presenti, la Costituzione non ne parla, dobbiamo quindi cercarli in altre fonti esterne alla Costituzione.

Nella Costituzione l’equilibrio fondamentale è dato dagli organi principali. L’attenzione va posta sull’intero organismo costituzionale. Si tende alla ricerca per interessi che possono interagire tra loro rimanendo in equilibrio, condividendo gli interessi del gruppo sociale. L’interesse può essere: personale, soggettivo, individuale (diritto soggettivo), viceversa, se l’interesse di un soggetto è condiviso dalla comunità è collettivo (interesse legittimo). La dottrina pubblicistica ha inserito un’altra categoria di interessi definita: “interessi diffusi”, che interessa nel gruppo sociale una particolare categoria di soggetti, in particolari condizioni o momenti della loro esistenza, ad esempio i malati, i senza tetto, gli indigenti in condizioni economiche disagiate.

Tutte le categorie di interessi vanno definite: “situazioni giuridiche soggettive”, queste vanno divise in due categorie: “attive o di vantaggio”, che sono quelle appena descritte e “situazioni giuridiche soggettive passive”, che sono il dovere e l’obbligo, es. in un tamponamento si verificano due situazioni giuridiche soggettive, una di vantaggio, che è quella di chi ha diritto al risarcimento ed una di svantaggio, in cui chi tampona ha il dovere e l’obbligo di risarcire il danno. Le situazioni giuridiche soggettive sia di vantaggio che di svantaggio, si concretizzano e si tutelano, con la legge, nell’ambito giudiziario, attraverso la magistratura che ha il compito di far rispettare le leggi.

La norma giuridica diventa il fulcro per la risoluzione delle varie situazioni. La norma giuridica deve corrispondere ad un interesse effettivamente presente nel gruppo sociale. L’intervento della norma giuridica deve essere generale, astratta, positiva, coattiva. Innanzitutto la positività di una norma giuridica, indica la corrispondenza della norma giuridica all’interesse effettivo del gruppo sociale o del soggetto, la norma è positiva se corrisponde all’interesse effettivamente presente nel gruppo sociale, quindi è introdotta per venire incontro ad un’esigenza del gruppo sociale. L’intervento della norma giuridica, però dev’essere guardato in un’ottica astratta, non si può pensare che tutti gli atti siano giuridicamente rilevanti. Deve essere generale, infatti riguarda tutti i soggetti del gruppo sociale e non il singolo soggetto. La coattività completa la norma giuridica, infatti, chi viola una norma giuridica riceve una sanzione.

L’interpretazione di una norma giuridica è in primo luogo letterale (si interpreta attraverso la lettura della norma stessa deducendone il significato), non sempre è possibile interpretare alla lettera la norma, quindi l’interpretazione è anche autentica (bisogna pensare a cosa voleva intendere chi ha creato la norma), evolutiva (si ha quando occorre dare un senso commisurato all’evoluzione del tempo, cioè al progresso giurisprudenziale), analogica (quando occorre ricavare un significato di una norma giuridica e siamo impossibilitati a farlo, si usa un’azione giuridica di una fattispecie analoga, l’analogia comunque non può essere utilizzata con una norma penale, perché la norma penale deve essere specifica e dettagliata), sistematica (rapporto di una norma rispetto all’ordinamento giuridico nel suo contesto ovvero per poter esaminare correttamente la norma, bisogna inquadrarla nel contesto in cui essa è presente). L’interpretazione sistematica serve anche a ricavare il significato di un principio in assenza di una fonte letterale, es. diritto alla vita, cosa non scritta nella Costituzione, ma ricavabile attraverso un interpretazione sistematica es. l’art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) o l’art. 32 (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti) o il diritto all’informazione, richiamato nell’art. 21, che tutela la possibilità di manifestare i pensieri (parte attiva), sistematicamente si tutela anche la parte passiva di chi riceve la notizia, il diritto al voto (art. 48), dà anche il diritto di informarsi, quindi anche quest’articolo sistematicamente ci riconduce al diritto all’informazione.

Lezione del 26/02/2009

Esiste una duplice visione “normativa (legislativa)” e “istituzionale (statale)”, dobbiamo capire perché le leggi sono importanti nel nostro ordinamento, dobbiamo capire qual è il ruolo della legge nel nostro ordinamento, inoltre capire come lo Stato si è evoluto fino allo Stato sociale.

Le origini dell’aspetto normativo sono le prime apparizioni della legge, oggi è la carta costituzionale, l’aspetto istituzionale parte da forme di Stato accentrato fino alle attuali forme di distribuzione del potere, decentrando le funzioni del potere stesso. L’importanza della carta costituzionale è nel fatto che in passato le regole giuridiche erano imposte, non erano frutto di discussione, la carta costituzionale è la prima raccolta di norme giuridiche che è frutto di una votazione.

Gli stati assoluti erano con potere accentrato nelle mani del sovrano, l’evoluzione sta nel fatto che oggi i poteri sono decentrati. Una regola su cui si fonda il nostro Stato è appunto la separazione dei poteri (parlamento = legislativo, governo = esecutivo, magistratura = giurisprudenziale). I padri costituenti hanno ideato un sistema di controllo che garantisce il rispetto delle competenze tra i vari organi, la Corte Costituzionale nel nostro ordinamento costituzionale ha il ruolo fondamentale di far rispettare le competenze.

In passato i vari organi esistevano, ma non la Corte Costituzionale, organo quindi innovativo, istituito dai padri costituenti, tant’è che le norme del titolo VI (art. 134 – 139), sono dette garanzie costituzionali. Dal punto di vista normativo, il controllo è finalizzato al rispetto di quello che la nostra Costituzione prevede.

Dal punto di vista istituzionale, il ruolo è quello di garantire, che gli organi dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni, non invadano le competenze altrui, le decisioni della Corte Costituzionale avvengono attraverso l’interpretazione della Costituzione.

Il sottile equilibrio, si spezza solo modificando la Costituzione, ma, non tutta la Costituzione può essere modificata, una parte di essa è detta intangibile. La seconda parte della Costituzione può essere modificata (Il titolo V, art. 114 – 133 articoli che si occupano di norme regionali). Questa parte della Costituzione è stata modificata pesantemente, con delle leggi del 1999 e del 2001, il risultato delle modifiche ha cambiato l’assetto istituzionale tra le regioni e lo Stato, oggi infatti ci sono referenti quali: le province, i comuni, le regioni, che rendono più semplici determinati atti.

La nostra Costituzione è “rigida”, dove si può, va cambiata con una procedura straordinaria. Una Costituzione “flessibile” può essere cambiata con una semplice legge, alcune costituzioni di altri stati, sono “flessibili”, quindi “meno stabili”. L’obiettivo della nostra Costituzione è appunto quello di mantenere quanto più possibile la Costituzione così com’è.

Sono sufficienti 139 articoli per gestire i singoli ordini dello Stato? Evidentemente i 139 articoli rappresentano i principi cardine, ma tutto questo non è sufficiente, il cittadino deve conoscere dal testo costituzionale, quindi i padri costituenti studiarono la “riserva di legge”, che è qualcosa di preliminare, che ha creato il disegno su cui si fonda la Costituzione. Attraverso il rinvio alla legge, si consente di avere un testo esaustivo degli organi costituzionali. Serve quindi a completare quelli che sono i principi della Costituzione, quindi quello che la nostra Costituzione dice non è solo nei 139 articoli.

La Costituzione rinvia alla legge partendo da un principio (es. art. 13, la libertà personale è inviolabile, salvo i casi previsti dalla legge, quindi l’art. 13 è un contenitore del codice penale e del codice di procedura penale). Si ha una riserva di legge quando la Costituzione riserva la disciplina di una determinata materia alla legge del parlamento completando a questo modo quello che non ha espresso esplicitamente nel testo costituzionale. La riserva di legge è quindi, uno strumento di completamento della Costituzione, ma è anche uno strumento di garanzia per il popolo, infatti, attraverso il parlamento che fa le leggi e che rappresenta il popolo (il parlamento viene eletto dal popolo), su determinate materie, attraverso la riserva di legge, si è garantiti dall’organo che ci rappresenta nei confronti di altre fonti di diritto (ad es. il governo, bisogna pensare che, nel contesto storico in cui fu redatta la carta costituzionale, si proveniva da una forma di governo dittatoriale). Infatti, in sintesi, ritornando all’esempio precedente del richiamo all’art. 13, il codice penale lo scrive il parlamento e non il governo, a questo modo si impedisce alle leggi di diventare strumento politico, anziché strumento democratico quali dovrebbero essere.

Facendo riferimento alla legge del parlamento, facciamo riferimento alla legge ordinaria, si chiama così, perché segue il procedimento classico e tipico per far nascere una legge (l’art. 70 infatti dice: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere), tutte le altre leggi seguono un altro procedimento, infatti, non soltanto le camere svolgono funzione legislativa. Il decreto legge (provvedimento urgente) nasce da altre fonti di legge (il governo), però deve essere approvato dal parlamento che lo converte in legge.

La nostra Costituzione consente ad altri organi di poter essere fluida e non avere problematiche funzionali. Quando la legge viene creata dal parlamento, ha tempi lunghi, quindi, attraverso la “delegificazione” si pone rimedio, chiamando il governo a collaborare delegando quest’ultimo a legiferare.

Lezione del 04/03/2009

La riserva di legge, ha carattere garantista e di carattere integrativo alle norme della Costituzione. La riserva di legge completa la Costituzione, che rinvia alle leggi, attraverso alcuni suoi articoli, in questo modo i 139 articoli della Costituzione bastano.

Tipologia di riserve di legge

  • Assoluta, cioè esclude che si possa legiferare in un organo diverso dal parlamento.
  • Contrapposta alla riserva di legge assoluta è quella relativa, che consente ad altre fonti diverse dal parlamento, ad es. regolamenti, in questo caso la riserva di legge è controllata e non illimitata.
  • Altre riserve di legge, sono: La riserva di legge costituzionale, quando la Costituzione riserva la disciplina della materia a se stessa e non alla legge, quindi, noi per capire dobbiamo guardare proprio alla Costituzione.

Nell’art. 1 della Costituzione, al 2° comma, abbiamo l’esposizione di un principio: “la sovranità appartiene al popolo”, ma in che modo? La norma dice: nei modi e nei termini indicati nella nostra Costituzione, questa disposizione costituzionale, integra una riserva di legge costituzionale. In pratica, il 2° comma rinvia ad altri articoli della Costituzione, es. art. 48, art. 75, art. 138, art. 71, quindi ad una serie di norme che rendono il popolo sovrano.

Ci sono ipotesi di riserve esplicite ed implicite, cioè di chiara interpretazione e di difficile interpretazione, ci sono riserve di legge di natura rafforzata, che si hanno quando si usano termini che ne rafforzano il contenuto, rafforzata è la riserva chiara ed esplicita, quindi “rafforzata”, es. Titolo IV, i giudici sono soggetti alla legge e sono tenuti a rispettare l’ordinamento giudiziario.

L’evoluzione tra Stato e legge procede parallelamente e vanno a convergere nella carta costituzionale. Il passaggio dallo Stato feudale allo Stato assoluto, si divide in due epoche, una prima epoca di carattere fortemente assolutistico, quindi potere accentrato (il re) ed agiva nei confronti del popolo con propria discrezionalità, la seconda fase è un’epoca rivoluzionaria, che vive uno sconvolgimento di carattere normativo, in questa seconda fase, si sente l’esigenza di un regolamento. La prima forma grezza di Costituzione è lo statuto Albertino, in questa fase ci sono le prime norme, ma sono diritti fortemente astratti.

Quando una norma è astratta? Quando non ha concretezza del vivere sociale, si giunge all’ultima fase di stato sociale con i diritti riconosciuti nella Costituzione, che è un contenitore di norme, strutturato in modo da poter essere osservate e tutelate in maniera effettiva. L’innovatività della Costituzione è dare concretezza alle norme.

Stato sociale deriva appunto dai diritti sociali, che sono quelli che consentono la partecipazione attiva alla vita politica e sociale dei cittadini, la sovranità, oltre ad appartenere al popolo, è un elemento costitutivo dello Stato. La norma che meglio inquadra questo concetto è l’art. 3 (principio di uguaglianza), nel 1° comma tutti i cittadini sono uguali, il riconoscimento di uguaglianza ha radici storiche, in passato era un principio astratto per le difficoltà di attuazione di questa norma, nel 2° comma, la repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra i cittadini e quindi dà concretezza alla norma. Nella carta fondamentale troviamo sanciti principi che riguardano la persona e lo Stato.

Oggi il disegno costituzionale si fonda sul principio della separazione dei poteri, per far sì che non ci sia come in passato, un accentramento del potere e consente di vedere rispettata la Costituzione, secondo la disposizione degli organi costituzionali. Attraverso la Corte Costituzionale, si controlla che non ci siano invasioni e interferenze di poteri.

Altra caratteristica della nostra Costituzione è quella di essere caratterizzata dalle “interferenze funzionali”, es. il governo è detentore del potere esecutivo, però il governo fa anche le leggi, ma l’art. 70 dice che sono le camere a legiferare, quindi attraverso le interferenze di funzioni, ammesse dalla nostra Costituzione, è possibile che un organo appartenente ad un potere, possa svolgere funzioni diverse.

La funzione è il compiere un’attività. Il potere è un contenitore di funzioni, quindi il governo è limitato nel potere di fare leggi, questo è solo un espediente per rendere più snelle le funzioni dello Stato. In pratica, le interferenze funzionali si avverano, quando un organo dello Stato, prende in prestito le funzioni di un altro organo.

Se l’interferenza funzionale costituisse una violazione al principio della separazione delle carriere, dovrebbe intervenire la Corte Costituzionale, avente funzioni di vigile e che fa sì che ogni organo operi secondo Costituzione. La nostra Costituzione è un esempio di fonte del diritto, distinta tra fonti di produzione e fonti sulla produzione, es. è fonte di produzione la Costituzione stessa, oppure una legge o un decreto legge. La fonte sulla produzione invece prende un cammino diverso, è la norma che studia il procedimento, attraverso il quale nasce una legge es. art. 71 e 72.

Fonti atto e fonti fatto

  • La “fonte atto” è la legge scritta.
  • La “fonte fatto” sono i comportamenti non scritti (consuetudini).

La fonte fatto non può essere in contrasto con la legge, caratteristica della fonte fatto è il comportamento ripetuto nel tempo del gruppo sociale, elemento soggettivo è la...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Rodio Raffaele Guido.
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