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Modifiche al Titolo V della Costituzione

Il fenomeno che si manifesta praticamente è che le regioni non hanno i mezzi per mettere in pratica le disposizioni dell'art. 5, per questo motivo il titolo V, con le riforme costituzionali del 1999 e del 2001 è stato profondamente modificato. Lezione del 14/05/2009 Il titolo V della Costituzione ha subito modifiche sostanziali sia nelle norme, sia in parte nei principi, esse si sono realizzate attraverso l'inquadramento delle regioni in un nuovo quadro di ripartizione di potestà normativa, di sussidiarietà e organizzazione finanziaria, quindi le riforme costituzionali del 1999 e del 2001 hanno modificato tutti i punti che individuano i profili delle autonomie, partendo dall'autonomia legislativa che ovviamente è il livello fondante dell'autonomia, quindi innanzitutto, c'è stata una nuova ripartizione della potestà normativa che possiamo vedere nell'art. 117, il quale ha subito forti modifiche, nell'art.

123troviamo la nuova podestà statutaria delle regioni e a chiusura di questa prima fase di modifiche, troviamoAppunti di Raffaele Notarstefano 25l'art. 127 cioè, la possibilità di un controllo di legittimità costituzionale delle regioni nei confronti dello Statoattraverso il ricorso alla Corte Costituzionale.

Le regioni non hanno soltanto podestà di iniziativa legislativa statale, in pratica non si limitano a proporresemplicemente le leggi allo Stato, ma possono direttamente produrre leggi (art 71), gli atti normativi di essesono: la legge regionale, gli statuti regionali, gli atti ed i regolamenti regionali, la legge regionale è la fontenormativa prodotta dal consiglio regionale, che è l'organo legislativo della regione.

Nell'art. 117, individuiamo le materie in cui Stato e regioni legiferano, la modifica subita da quest'articolo ha fatto si che attualmente l'art. 117 contiene tutte le materie in cui la

legiferazione è di esclusiva competenza statale, le residue ovviamente sono di esclusiva potestà delle regioni, prima della riforma costituzionale era il contrario, l'articolo conteneva le materie in cui le regioni potevano legiferare e le materie residue erano di competenza dello Stato, questa riforma ha indubbiamente esteso il campo in cui le regioni possono legiferare.

Al di là della potestà normativa esclusiva, esiste anche una potestà normativa concorrente (3° comma art.117) così che entrambe possano legiferare su determinate materie. Sia per la potestà normativa esclusiva, sia per la potestà normativa concorrente Stato e regioni si sono scontrati sulle competenze e gli scontri hanno determinato ricorsi alla Corte Costituzionale, con evidente sovraccarico di impegni da parte di quest'ultima, come in tutte le riforme, anche in questa occorre del tempo in modo da poterla ben assimilare. Quando l'interpretazione diventa

difficile c'è l'intervento da parte della Corte Costituzionale. La podestà statutaria, l'art. 123 ha svolto il ruolo di norma programmatica, in quanto il legislatore delle riforme del 1999 e del 2001, ha stimolato le regioni a creare nuovi statuti, con un solo limite, come leggiamo al 1° comma dell'art. 123, gli statuti devono essere in armonia con la Costituzione, dove la parola "armonia" ha un senso estensivo, cioè non si limita a significare che gli statuti non devono essere in contrasto con la Costituzione, ma vuole in pratica significare che devono essere in linea con tutto il sistema statale, anche ad esempio in linea con la legislazione statale. La fonte statutaria è una fonte diversa, tipica degli enti locali, dice la norma dell'art. 123: Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statutoConsiglio regionale. Inoltre, lo statuto può essere modificato solo con una maggioranza qualificata dei consiglieri regionali. L'articolo 124 dello statuto disciplina l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa da parte dei cittadini. Questo diritto consente ai cittadini di proporre leggi regionali attraverso la presentazione di una proposta di legge al Consiglio regionale. La proposta di legge deve essere sottoscritta da un numero di cittadini che rappresenti almeno il 2% degli elettori della regione. Per quanto riguarda il diritto di iniziativa referendaria, l'articolo 125 dello statuto stabilisce che i cittadini possono richiedere la convocazione di un referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali. Anche in questo caso, è necessario raccogliere un numero di firme pari almeno al 2% degli elettori della regione. Infine, l'articolo 126 dello statuto regola la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Le leggi e i regolamenti regionali devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della regione e sono immediatamente esecutivi. Inoltre, devono essere pubblicati anche sul sito web della regione, in modo da renderli accessibili a tutti i cittadini. In conclusione, lo statuto regionale disciplina l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum, nonché la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.consiglio regionale, con maggioranza assoluta, con duplice deliberazione, adottate a distanza di due mesi,lo statuto può essere sottoposto su iniziativa dello Stato a controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, così come si fa per le leggi. Lo statuto può essere sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Ultimo livello di potestà normativa è l'art. 127, altra norma modificata dalla riforma del titolo V, disciplina il controllo di legittimità costituzionale tra Stato e regioni, quindi, dei presupposti di eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale tra Stato e regioni, la variazione alla Costituzione del 1999 e del 2001 non permette.

piùallo Stato di controllare in via preventiva le leggi regionali così come era possibile in passato, oggi, sia loStato, sia le regioni, possono ricorrere alla Corte Costituzionale per un controllo di legittimità entro 60 giornidalla pubblicazione della legge statale o regionale.

Un altro principio su cui si fonda la riforma del titolo V è quello della sussidiarietà, si tratta di un principioche va ad intaccare il livello dell’autonomia amministrativa, di fatto estende l’autarchia regionale, infattiguardando all’art. 114, che introduce il titolo V, leggiamo: la Repubblica è costituita dai Comuni, dalleProvince, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato; prima della riforma c’era la priorità delloStato, seguito da regioni, province e comuni, oggi lo Stato viene posto alla fine per elevare i poteri degli entiAppunti di Raffaele Notarstefano 26locali rispetto ad esso, quest’inversione, in

linea con il principio di sussidiarietà, aumenta il profilo di autonomia organizzativa e amministrativa degli enti locali. Sussidiarietà prende il nome da sussidio, questo perché i cittadini devono trovare sussidio prima dalle regioni e soltanto dopo dallo Stato, l'intento era quello di avvicinare i cittadini alle regioni e ridurre i tempi di attesa.

Il 2° comma dell'art. 114: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione; la sussidiarietà e l'autonomia non possono restare astratte, solo esercitando appieno i poteri dati dalla Costituzione si può avere piena autonomia, lo Stato quindi deve impegnarsi a risolvere con interventi legislativi i problemi di carattere finanziario delle regioni, affinché gli enti locali possano godere di piena autonomia.

L'art. 121 descrive gli organi necessari della regione;

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente; Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative (similitudine con il parlamento) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi; può fare proposte di legge alle Camere; La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni; in pratica ha funzioni simili al governo; Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile (similitudine con il presidente del consiglio); promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. L'art. 122 ha profili misti e si occupa di elezioni, esso recita: Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei

I consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione (è la regione il linea con il principio dell’autonomia fin’ora descritto che detta le regole elettive ed i limiti di eleggibilità e compatibilità della giunta regionale e dei consiglieri) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi; nel 2° comma leggiamo: Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo (in pratica non si può svolgere una doppia carica pubblica). Il 3° comma recita: Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza; la norma passa di colpo sulla responsabilità dei consiglieri regionali al 4° comma: I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni.

espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; quindi gli stessi principi che abbiamo visto valere per gli organi dello Stato nell'art. 68, anche se la tutela in questo caso è meno incisiva rispetto ai parlamentari, ma il principio resta uguale. Nell'ultimo comma, il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. L'art. 126 prevede l'ipotesi di scioglimento del consiglio regionale che si ottempera con un atto presidenziale di natura complessa nei casi in cui gli organi regionali hanno compiuto atti contrari alla Costituzione. Anche questo articolo ha subito modifiche e si è esteso il campo delle ipotesi di scioglimento. Il decreto presidenziale è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori (per questo motivo si parla di atto di natura complessa, in quanto il Presidente della Repubblica vi

ottempera con l'ausilio del parlamento) costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

2° comma: Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta (similitudine con la sfiducia parlamentare) mediante mozione motivata, sot

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Rodio Raffaele Guido.