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Il sistema giudiziario negli Stati Uniti d'America
Ha una costituzione rigida, ma non è scritto da nessuna parte che c'è un controllo sulla legge e quindi non è istituito un tribunale costituzionale. A partire dal 1803 si sviluppa un controllo di costituzionalità sulla legge. Questo controllo è affidato a tutti i giudici (diffuso tra tutti i giudici). A livello federale abbiamo un giudice molto rilevante che è la Corte Suprema, la quale nasce, inizialmente, come organo giudicante e ha il vincolo del precedente cioè quando un giudice deve risolvere un caso e prima di lui si è già pronunciato un altro giudice di livello/grado più elevato, quel giudice è vincolato a dare la stessa soluzione che ha dato il giudice precedente proprio perché è più alto di grado. Nel caso in cui non si possano individuare in quel caso tali differenze rispetto a quello regolato in precedenza che il.
giudice può ri acquisire la sua libertà interpretativa. Il vincolo del precedente nasce dalla prassi e nasce sulla base dell’applicazione del criterio gerarchico. Con la decisione “Marbury contro Madison” nel 1803 del giudice Marshall della Corte Suprema e ci dice che se abbiamo due leggi: una è la costituzione e l’altra una legge ordinaria, che tra loro sono confliggenti, il giudice dovrà stabilire quale applicare in base al caso concreto. Sulla base del criterio gerarchico, il giudice può solo applicare la costituzione e disapplicare la legge ordinaria. In questa decisione si dice che la costituzione è superiore a tutti gli altri atti normativi. L’effetto di questo sistema è la disapplicazione della legge incostituzionale limitata al caso che il giudice sta giudicando. Il giudice che trova un contrasto tra una legge ordinaria e la costituzione non può far altro che disapplicare la legge ordinaria eL'uniformità della disapplicazione di questa legge si avrà alla fine quando si sarà pronunciata la Corte Suprema.
SINDACATO ACCENTRATO
Non vale il vincolo del precedente. Quando si pronuncia la Corte di Cassazione produce diritto vivente etendenzialmente i giudici si adeguano, ma non c'è un vincolo giuridico a adeguarsi a questa interpretazione. Il problema sussiste nel recuperare una certezza del diritto ed un eguale trattamento dei cittadini davanti alla legge. La costituzione italiana ha previsto un organo apposito che si chiama CORTE COSTITUZIONALE che è l'unico nel nostro ordinamento che può sindacare la legittimità di una legge o atto avente forza di legge. La funzione più importante della corte è il sindacato sulla legge ma ha anche altre funzioni: giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, dirimere conflitti di attribuzione tra poteri dello stato ecc... ha una pluralità di
Funzioni previste dalla costituzione tranne il sindacato di ammissibilità che è previsto da una legge costituzionale successiva. Quando opera nella funzione di sindacato della legge abbiamo due strade per arrivare davanti alla corte: sindacato in via incidentale o indiretto. È un giudice che nel corso di un giudizio che sta svolgendo, ha il dubbio di legittimità costituzionale o gli può essere suggerito da terze parti (chiamata ECCEZIONE DI PARTE) che la legge di cui deve fare applicazione possa essere in contrasto con la costituzione e il giudice italiano non può disapplicare la legge ma dovrà sospendere il suo giudizio e inviare una questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale, quindi non può esserci il singolo soggetto che fa ricorso. Se la questione è stata eccepita da una delle parti, il giudice farà le sue valutazioni e se ritiene che ci siano i presupposti sospenderà il giudizio ed
invierà alla Corte costituzionale un'ordinanza che si chiama ORDINANZA DI REMISSIONE O RINVIO con cui pone la questione di costituzionalità. Se il giudice ritiene che i dubbi non abbiano alcun fondamento, farà un'ordinanza non impugnabile. Casi in cui sia il giudice stesso a porsi il dubbio sospenderà il giudizio e invia un'ordinanza di remissione o rinvio alla Corte costituzionale alla quale viene posta una questione di legittimità costituzionale. L'ordinanza del giudice deve avere determinati contenuti: la questione deve essere rilevante e non manifestamente infondata e devono essere motivate spiegando alla Corte perché quella questione è rilevante e non manifestamente infondata. Cosa significa che una questione deve essere rilevante? Significa che deve riguardare una legge, atto con forza di legge, disposizione o norma. Il giudice dubita che la legge di cui deve fare applicazione serve per risolvere quel caso possa.Presentare dei problemi di illegittimità costituzionale. Ci deve comunque essere un legame tra la legge di cui si dubita e il giudizio che deve essere risolto. La rilevanza è il legame tra la norma che s'impugna davanti alla Corte e il giudizio aquò cioè dal quale proviene la questione. Il giudice fa una valutazione superficiale. Quella legge che è rilevante per il giudizio potrebbe presentare dei problemi di compatibilità con la costituzione. Il giudice non dice con certezza che è incompatibile con la costituzione ma si limita a dire che sussiste un dubbio da cui deriva non manifesta infondatezza. Solo nel caso in cui il giudice rileva che ci siano queste due caratteristiche può presentare la questione alla Corte o lo fa individuando i termini della questione cioè i confini della questione ⇛ PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA tra il chiesto e il pronunciato cioè la
corte deve stare dentro ai confini della questione che gli è stata proposta dal giudice, non può andare oltre. La questione è data dalla disposizione legislativa che può essere in contrasto con la costituzione (disposizione impugnata) e la disposizione costituzionale con cui potrebbe essere in contrasto (parametro di legittimità costituzionale). Nell'ordinanza di remissione troviamo la disposizione impugnata di cui si dubita la costituzionalità che deve essere contenuta in una legge o in un atto con forza di legge, disposizione costituzionale con cui potrebbe essere in contrasto, ciò delimita i confini di competenza della Corte che non può andare oltre, giudica quella questione e ci deve essere una motivazione sulla rilevanza e sulla non manifestazione infondatezza. Solo quando la Corte si sarà pronunciata, il giudice potrà riaprire il suo giudizio. Se ci riferiamo ad un singolo giudice da cui la questione proviene
Parliamo di giudice A QUO se i giudici sono più di uno parliamo di giudici A QUIBUS. I giudici non sono solo quelli definiti come tali, ma si utilizzano due criteri per stabilire quando ci troviamo davanti ad un giudice o un giudizio: soggettivo → è il giudice, colui che si può definire tale sulla base delle norme sull'ordinamento giudiziario ossia colui che è titolare di un ufficio giurisdizionale. Oggettivo → si guarda al tipo di funzione esercitata dal soggetto cioè si guarda alla natura della funzione esercitata. La corte ha stabilito che questo soggetto non sarebbe un giudice se guardassimo alle norme sull'ordinamento giudiziario, in quanto non qualificato come giudice, ma in questo caso, esercita una funzione di tipo giurisdizionale cioè applica la legge in forma di neutralità e pronuncia un provvedimento che è destinato a diventare definitivo (competenza decisoria) Sindacato in via principale o diretta☞
È possibile solo per lo Stato e le Regioni in un giudizio chiamato IN VIA D'AZIONE O PRINCIPALE in cui lo Stato impugna la legge della Regione e delle province autonome e viceversa o una regione impugna la legge di un'altra regione. Questi soggetti impugnano davanti alla Corte la legge statale o regionale. L'articolo 127 della Costituzione è stato inserito nella costituzione con la riforma del titolo 5° nel 2001 e sotto il profilo del momento dell'impugnazione della legge dello Stato o Regione ha parificato la posizione tra Stato e Regione perché prima lo Stato poteva impugnare la legge regionale ancora quando non era in vigore, quindi non era ancora diventata legge. L'odierno articolo 127 dice che il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge". Entrambi possono presentare ricorso per via principale, nel termine di 60gg dalla pubblicazione. I motivi del ricorso sono diversi, in quanto, sono molto più numerosi i motivi per cui può ricorrere lo stato rispetto ai motivi per cui può ricorrere la regione. Al contrario del giudizio in via principale non è un giudizio di parti cioè non ha parti necessarie nel senso che le parti ci possono essere o meno. Quando un giudizio è di parti, cioè il giudizio in via principale vuol dire che le parti possono rinunciare al giudizio. Se, ad esempio, stato e regione trovano un accordo extra giudiziale si estingue il.giudizio davanti alla Corte. Solo nel giudizio principale, una legge del 2003 ha previsto che quando la corte ritiene che l'atto impugnato possa produrre un giudizio grave o irreparabile per i diritti del cittadino, può disporre la sospensione dell'atto impugnato o di parti di esse. Sospensione limitata nel tempo e non superiore a 45 giorni e fissare l'udienza entro 30 giorni e depositare il dispositivo della sentenza entro 15 giorni.
COME È COSTITUITA LA CORTE
Le fonti principali a cui dobbiamo fare riferimento quando parliamo della Corte costituzionale sono la costituzione, gli articoli da 134 a 137, la legge costituzionale 1/1948 che ha stabilito le modalità di accesso alla Corte e la legge ordinaria 87/1953 che riguarda le modalità di funzionamento della Corte.
Le norme costituzionali sulla corte ci dicono: art. 134 indica le funzioni che svolge - giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
Forza di legge, dello Stato e delle Regioni (sindacato sulla legge), sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione e il giudizio di ammissibilità.