Lez.1 Che cos'è l'ordinamento giuridico?
L'ordinamento giuridico di cui noi ci occupiamo è lo Stato.
Ordinamenti giuridici diversi dallo Stato
Esistono anche ordinamenti giuridici diversi dallo Stato? La risposta dipende dalla teoria che si segue: statualità oppure pluralità.
Definizioni possibili di ordinamento
- Normativismo ➜ Hans Kelsen è il massimo esponente. Consideriamo l'ordinamento giuridico come un sistema ordinato di norme. È un sistema normativo e interessa solo il fenomeno normativo, considerando l'ordinamento giuridico un sistema normativo, che ha un ordine interno preciso, norme collegate tra di loro, e cioè un sistema gerarchico. Viene chiamato giuridico perché regola in modo coercitivo (=vincola, obbliga) i comportamenti umani. Lo Stato è ente monopolizzatore della forza ed è quel soggetto che ti può obbligare a fare, non fare, togliere qualcosa… interessato solo al fenomeno normativo.
- Istituzionalismo ➜ Santi Romano è il massimo esponente. Prima di guardare alla norma e al sistema normativo, si guarda al corpo sociale organizzato. Per gli istituzionalisti, la norma e il sistema normativo sono i fenomeni emergenti, ma il fenomeno giuridico ha sotto di sé il corpo sociale organizzato. Il corpo sociale dello Stato è il popolo. Il diritto, prima di diventare norma e sistema normativo, è un'istituzione sociale che si organizza e che ha bisogno poi di produrre norme. Si guarda prima al corpo sociale organizzato.
Nella vita concreta, quando ci riferiamo all'ordinamento giuridico, uniamo elementi di entrambe le tesi proposta da Livio Paladin: l'ordinamento giuridico, per poter essere definito tale, deve avere una serie di elementi:
- Pluralità di soggetti
- Normazione (sistema normativo)
- Organizzazione
- Norma giuridica
Norme giuridiche e sociali
Non tutte le norme sono giuridiche. Abbiamo le norme sociali, cioè di comportamento, le norme tecniche, cioè tutta la scienza; la norma morale è la norma autonoma, cioè io ritengo che il comportamento giusto sia così, ma viene dalle mie interiora, e le norme giuridiche devono avere qualcosa in più. Abbiamo caratteri comuni ma anche caratteri specifici.
- Caratteri comuni alla norma sociale e alla norma giuridica: generalità e astrattezza. Caratteristiche legate al principio di eguaglianza. Una norma è generale in ambito spaziale quando vale per un numero indeterminato di soggetti, per tutti quei soggetti che si trovano nella situazione descritta dalla norma, quindi non vale per la singola persona. Una norma è astratta o generalità in ambito temporale, cioè la norma si applica anche nel futuro (la norma non si esaurisce quando viene applicata ma continua ad essere in vigore) per tutti quei soggetti, fatti che si producono nel futuro ma corrispondono alla descrizione della norma.
- Ci sono delle norme che non hanno generalità ma hanno solo astrattezza, cioè regolano la situazione di un singolo soggetto, es. norme sul PDR. (Art. 83,84,87,89). La norma è destinata a durare nel tempo a differenza del provvedimento amministrativo che si esaurisce con la sua applicazione.
- Il fatto che la norma sia astratta vuol dire che si può ripetere, ossia ciò che la norma prevede e dispone, quindi la possibilità di una ripetizione nel tempo del medesimo precetto normativo.
Altre caratteristiche della norma giuridica e sociale che le differenziano dalle norme morali
- Esteriorità ➜ cioè che riguardano i comportamenti esterni, nelle relazioni con gli altri.
- Eteronomia ➜ viene imposta dall'esterno.
- Bilateralità ➜ regolano relazioni, regolano i comportamenti in relazione ad altri soggetti.
- La norma è giuridica quando è coercibile, cioè crea vincolo, obbligo sanzionato è un obbligo che presuppone nella sua violazione l'impiego della forza. Se quel comportamento prescritto dalla norma non viene rispettato, il soggetto ne subirà le conseguenze negative.
Ci sono anche norme che non sono sanzionate, infatti si limitano a prescrivere dei comportamenti; non è la singola norma che deve essere "attrezzata" con una sanzione, ma è l'ordinamento nel suo complesso a cui coercitivamente appartiene, che deve essere cioè imporsi, effettivo, nel senso che se ne faccio parte e disobbedisco a un comando giuridicamente sanzionato, sarò colpito negativamente in qualche mio bene.
Pluralità degli ordinamenti giuridici
L'ordinamento è solo quello dello Stato o ne esistono altri? Il diritto è solo quello dello Stato o ci sono anche altri ordinamenti che possono produrre diritto?
Se seguiamo la tesi della statualità di diritto, solo l'ordinamento statale è ordinamento giuridico, cioè rintracciamo i caratteri della giuridicità soltanto nell'ordinamento dello Stato. (tesi superata). Se riteniamo che ci sia una pluralità di ordinamenti diversi dallo Stato, collegata con la dottrina di Paladin (tesi che usiamo oggi). Ogni gruppo sociale stabile nel tempo, organizzato e dotato di una serie di regole è un ordinamento giuridico. Es. ordinamento internazionale, ordinamento unione europea, ordinamento chiesa cattolica…
Ogni ordinamento giuridico produce il suo diritto. Come si regolano i rapporti tra i diversi "diritti"? Relatività dei valori giuridici. Per dirimere eventuali conflitti/contrapposizioni, ci dobbiamo porre dal punto di vista di un ordinamento. Ad esempio, se ci poniamo dal punto di vista dello Stato, è diritto solo quello che è posto dalle sue norme. Per ciascun ordinamento giuridico, è diritto solo quello che esso stesso produce, tranne se ci sono forme di recepimento oppure antigiuridici. Le norme prodotte da altri ordinamenti sono fatti che per lo Stato non hanno nessun rilievo (fatto giuridicamente irrilevabile) oppure antigiuridico.
Può accadere che l'ordinamento dello Stato decida di fare rinvio ad altri ordinamenti. È lo Stato, attraverso delle sue norme, che riconosce e fa rientrare al suo interno norme prodotte da ordinamenti diversi, recependole come proprie, consapevole che sono prodotte altrove. Es. fenomeno al rinvio alle consuetudini internazionali. Art. 10 comma 1 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute."
Un mio comportamento viene diversamente valutato e dipende da quale ordinamento siamo di fronte. Es. aborto davanti allo Stato (Legge 194 del 1978) o allo Stato della Chiesa (visto come uccisione). Ma il comportamento è lo stesso.
Lez. 2
"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dell'art. 117 comma 1 della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (trattati internazionali, accordi che lo Stato conclude a livello internazionale)." È stato riscritto dalla legge costituzionale n°3/2001 che ha revisionato questa parte della costituzione. Questo articolo si riferisce alle norme pattizie che derivano dagli accordi sottoscritti tra lo Stato italiano e gli altri stati. Lo Stato italiano, attraverso una legge chiamata l'Ordine di Esecuzione del Trattato, fa entrare effettivamente quelle norme nel nostro ordinamento.
Rinvio a norme di ordinamenti stranieri
Normalmente, il diritto di altri stati è irrilevante (mero fatto) tranne nel caso in cui ci siano dei meccanismi di rinvio dell'ordinamento italiano a norme di ordinamenti stranieri. Es. diritto internazionale privato ci riferiamo a quelle norme/principi che disciplinano i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto a un determinato ordinamento statale; in questo caso si fa rinvio all'ordinamento di un altro stato.
LEGGE 218/1995 ➞ si disciplina l'efficacia delle sentenze e atti stranieri all'interno dell'ordinamento italiano. È lo Stato a stabilire cosa sia diritto all'interno dello Stato medesimo. Il secondo aspetto della rilevabilità dell'ordinamento giuridico è dato dal fatto che il mio comportamento può essere nello stesso momento oggetto di valutazioni diverse da ordinamenti diversi.
- Punto di vista sincronico ➞ comportamento valutato in due modi diversi da due ordinamenti.
- Punto di vista acronico ➞ uno stesso comportamento può diventare oggetto di valutazione da parte di due ordinamenti che si susseguono nel tempo. Es. rivoluzione fallita o rivoluzione vittoriosa.
Distinzione tra ordinamenti originari e derivati
Un ordinamento è originario quando non deriva la propria giuridicità da un altro ordinamento superiore che lo legittima, ma deriva da sé stesso, dalla propria giuridicità. Ordinamenti derivati, cioè che traggono la propria giuridicità da altri ordinamenti ad essi superiori che lo legittimano.
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato." (Art. 114)
Le regioni sono istituite dallo Stato attraverso la costituzione. Mentre nell'art. 117 si percepisce che i comuni, province, città metropolitane e le regioni sono enti autonomi, quindi hanno l'autonomia, hanno propri statuti con poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione. Esistono in quanto la costituzione li istituisce e hanno quei poteri e funzioni che sono a loro conferiti dalla costituzione. In questo senso sono enti che derivano dallo Stato e quindi derivati.
"Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano." (Art. 116)
Per quanto riguarda la potestà legislativa delle regioni ordinarie, l'art. 117. Le regioni sono enti derivati da quelle dello Stato, emanano norme giuridiche in quanto il loro è un ordinamento giuridico, ma derivato dall'ordinamento statale. Sono enti/ordinamenti che non si autolegittimano e quindi non sono originari, non trovano in sé stessi la ragione della loro giuridicità, ma le loro competenze sono solo quelle e solo quelle che lo Stato nella costituzione stabilisce e non possono oltrepassare quelle competenze, e quelle competenze possono essere anche ristrette da parte dello Stato, addirittura soppresse.
Ordinamento statale
L'ordinamento statale è uno degli ordinamenti giuridici, ma non il solo ordinamento giuridico. Come distinguo lo Stato dagli altri ordinamenti? Quali sono i suoi caratteri?
- Originarietà che assume delle connotazioni particolari ed esclusive.
- Territorialità
Originarietà nel senso di indipendenza, ma è un'indipendenza verso l'esterno e verso l'interno, cioè nel territorio sul quale esercita la propria sovranità chiamata supremazia, cioè all'interno di quel territorio delimitato da confini su cui lo Stato esercita il suo potere, è l'ente supremo. Ciò ci fa capire che lo Stato è necessariamente un ordinamento di natura territoriale. Non si può pensare a un concetto di Stato in assenza di territorio. Esistono anche ordinamenti di carattere territoriale, ma sono diversi dallo Stato perché non sono sovrani. Es. le regioni, i comuni che si chiamano enti autonomi territoriali o locali e hanno necessariamente un loro spazio territoriale entro il quale vige il loro ordinamento parziale, ma non sono originali. Lo Stato lo riconosciamo proprio perché ha questi elementi.
Elementi costitutivi dello Stato
Sono popolo, sovranità e territorio. Elementi che non possono mancare. Popolo = gruppo sociale insediato sul territorio, territorio = è il luogo dove si esercita il potere dello Stato e sovranità = verso l'esterno come indipendenza e verso l'interno come supremazia e apparato governante istituzionale che esercita il potere.
Concetto di costituzione
(Riguarda in generale il concetto di costituzione, non solo la nostra)
- Costituzione in senso documentale ➞ è un documento scritto, testo redatto in articoli. Costituzione in senso documentale, parliamo anche di costituzione in senso formale, perché il documento scritto è la forma assunta dalla costituzione in epoca moderna-contemporanea, alla fine del '700. Il concetto di costituzione non si esaurisce nel concetto che sia scritto, altrimenti dovremmo escludere l'Inghilterra dalla storia. Si voleva una costituzione scritta con determinati contenuti (costituzione in senso storico-politico. Storico perché nasce in un preciso momento storico, politico perché nasce con determinati contenuti e fissano i principi base dello stato di diritto). I suoi contenuti sono: il principio democratico, la sovranità popolare.
- Il cambio di prospettiva radicale rispetto all'esperienza assolutistiche precedenti, dove il potere si riteneva fosse di origine divina, tematica sovvertita dove la sovranità sta nel popolo (idea di sovranità popolare, principio democratico). Il principio democratico è stato faticosamente realizzato. Per molto tempo, gli ordinamenti giuridici erano ordinamenti oliartici dove, dopo il 1861, con lo Statuto Albertino del 1848 che diviene la costituzione dello stato unitario italiano, è sicuramente una costituzione scritta, in un contesto storico-politico, contiene il principio della sovranità popolare e nei fatti il principio democratico si mette molto tempo a realizzarsi, basta pensare che per molti anni votava una % infinitesima, cioè il corpo elettorale era costituito esclusivamente da maschi con un certo reddito e istruzione fino al 1945-1946. Nel tempo, a seguito di lotte, è stato allargato il suffragio, cioè il diritto di voto, sempre limitato ai maschi finché non si è arrivati alla riforma giolittiana del 1912 che estendeva il voto a suffragio universale maschile. Quasi subito interrotto con l'avvento del fascismo negli anni '20 e dopo, con la caduta del fascismo e la fine della Seconda guerra mondiale. Terminato questo periodo avremo il suffragio universale nel senso che l'elettorato attivo e passivo con +18 sia maschi che donne. Quella nozione di sovranità popolare che ci viene dalla Rivoluzione francese (Art. 1) accolta nelle costituzioni ottocentesche si realizza soltanto alla metà del '900. costituzione: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."
- Secondo elemento è la garanzia dei diritti e delle libertà individuali Es. libertà personale art. 13, libertà manifestazione del pensiero, libertà di associazione, libertà di domicilio. Diritti riconosciuti ma anche garantiti nel senso che se ci sarà un provvedimento legittimo che limita la libertà si potrà ricorrere a un giudice.
- Terzo elemento è la separazione dei poteri, a ciascun potere deve corrispondere un diverso organo. Abbiamo il potere legislativo esercitato dal Parlamento, potere esecutivo/amministrativo esercitato dal Governo e dalla pubblica amministrazione, e potere giurisdizionale esercitato da magistrati e giudici. È presente l'idea di limitazione del potere, è il connotato principale del nuovo stato di diritto. Il potere viene diviso per limitarlo, ciascun organo è titolare di un diverso potere. Ogni organo si limita vicenda. L'obiettivo principale è quello di far sì che chi fa le leggi sia diverso da chi le applica nel senso che chi le applica (governo e pubblica amministrazione).
Tutto questo ha lo scopo di evitare l'arbitrio, cioè l'esercizio arbitrario e incontrollabile del potere e quindi ha la funzione positiva di realizzare il principio di eguaglianza.
"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." (art. 2 Garanzia dei diritti individuali)
Si fa riferimento al principio democratico e alla sovranità popolare. Riconosce e garantisce sono due verbi usati non a caso. Questi due verbi si collocano nella tradizione precedentemente descritta perché il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo ha che fare con l'idea che l'uomo nasce titolare di diritti, e la Repubblica non può non riconoscere la sua esistenza. Prende atto che ciascuna persona sono titolari di diritti inviolabili e non solo li riconosce ma dinamicamente li garantisce, infatti deve garantirli. Garantire i diritti significa assumere decisioni che vanno nel verso di garantirli, ma anche prevedere delle forme di tutela giudiziaria.
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." (Art.3)
Si può notare il collegamento tra la tradizione '700 liberaldemocratica e quindi la nostra costituzione con i suoi arricchimenti ed evoluzioni sta dentro a questa tradizione giuridica.
Concetto sostanziale di costituzione
Costituzione sostanziale o materiale. È un concetto più complesso ed è necessario parlare del passaggio da un ordinamento ad un altro. Il passaggio da ordinamento liberale a quello fascista. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il passaggio dal fascismo al democratico repubblicano. Lo Stato è sempre lo stesso ma muta il suo ordinamento. Bisogna capire come avvengono questi mutamenti.
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