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Diritto costituzionale Parte II

L'ordinamento dello stato italiano

Il potere legislativo

Il bicameralismo

Il potere legislativo è attribuito, in Italia, al Parlamento, che, a norma dell’art. 55 cost., si compone della camera dei deputati e del senato della repubblica; il parlamento è un organo complesso, perché formato da due organi (collegiali). La costituzione ha adottato il sistema bicamerale che è il sistema più diffuso degli stati di democrazie classiche. Alcuni soltanto hanno affidato il potere ad una sola camera (unicameralismo). Il bicameralismo è proprio degli stati federali, nei quali accanto ad una camera che rappresenta il popolo, vi è l’altra che rappresenta i singoli stati membri. Alcuni stati hanno poi (è il caso della Francia, della Gran Bretagna, Irlanda, ecc.), adottato un bicameralismo imperfetto o limitato. Tali forme si hanno quando una camera è prevalente sull’altra. Le nostre camere sono a forma di bicameralismo perfetto.

Il Parlamento in seduta comune

Dal parlamento come organo, va distinto il parlamento in seduta comune. Esso è organo a se stante, un organo collegiale, composto da deputati e senatori e integrato dai delegati delle regioni per l’elezione del Presidente della Repubblica. I casi in cui il parlamento in seduta comune si riunisce sono:

  • Elezione (art. 83) e giuramento (art. 91) del presidente della repubblica;
  • Messa in stato d’accusa del presidente della repubblica (art. 90);
  • Elezioni dei componenti del CSM (art. 104);
  • Elezione di 5 giudici della corte costituzionale (art. 135) e compilazione ogni 9 anni di un elenco di persone dal quale sorteggiare, in caso di necessità, i 16 giudici aggregati alla corte costituzionale per i giudizi in materia penale (art. 135).

Quando il parlamento è in seduta comune, l’ufficio di presidenza è quello della camera dei deputati a norma dell’art. 63 cost. Secondo l’art. 35 2o comma del regolamento della camera dei deputati, il regolamento della camera è applicato nelle riunioni del parlamento in seduta comune. L’art. 65 regolamento del senato specifica che è sempre fatta salva la facoltà di decidere norme diverse. È da più parti auspicato che nel silenzio della costituzione il parlamento in seduta comune si dia un proprio regolamento.

La forma delle camere

Elezione ed ordinamenti democratici

In una società democratica, i governanti devono essere espressi dai governati con governi di estrazione popolare. Ferrari dice che la democrazia, intesa come governo di estrazione popolare, esprime già solo per questo il concetto di elettività nella costituzione e si è dato posto al sistema mediante elezione per la formazione degli organi costituzionali dello stato governo. Si distinguono due forme di governanti: Il modo democratico e quello non democratico. Il primo si esaurisce con l’elezione nelle forme e nei vari sistemi; il secondo nell’eredità, nella cooptazione e nella conquista. Scopo dell’elezione è quella di scegliere i migliori sotto il riguardo della capacità politica. Nei moderni stati di partiti la scelta riguarda la scelta degli elettori viene influenzata non solo dalle persone, ma anche dall’orientamento politico. Il voto dell’elettore dunque ha due significati: di designazione all’ufficio dei candidati e di approvare il programma politico del partito.

Eccezioni sono date per il senato della repubblica, ove accanto ai senatori eletti, vi si trovano anche quelli che di nomina da parte del presidente della repubblica per meriti alla patria nel campo letterario, sociale, scientifico, artistico. (art. 59 2o comma - n. 5 senatori a vita) o designanti dalla costituzione stessa gli ex presidenti della repubblica (art. 59). La costituzione non menziona del sistema elettorale per l’elezione delle camere; si evince però che non vi può essere sistema maggioritario, e che deve essere adottato un sistema che garantisca le minoranze.

La rappresentanza politica

Le elezioni conferiscono ai governanti la rappresentanza. La stessa cost. all’art. 67 dispone che ogni membro del parlamento rappresenta la nazione. La rappresentanza è figura chiara nell’ordinamento civile, e comunque il rapporto elettore eletto non ha nulla a che fare con essa. Mentre nella rappresentanza il rapporto produce effetti ai sensi dell’art. 1387 codice civile, che si riconducono in capo al rappresentato, la rappresentanza politica si occupa:

  • Gli eletti non rappresentano gli elettori ma la nazione;
  • Non esiste alcun rapporto giuridico tra eletto ed elettore ed anzi ai sensi dell’art. 67 cost. gli eletti sono senza vincolo di mandato;
  • Non si possono revocare gli eletti;
  • Il rapporto è bilaterale e non trilaterale come nella rappresentanza (rappresentante, rappresentato, terzo).

La rappresentanza politica è stata studiata come rappresentanza di interessi generali (Romano, Biscaretti); o collettiva visti nel loro insieme (Mortati) come rappresentanza di opinioni (Lavagna) o struttura organizzatoria intesa a collegare mediante elezioni un gruppo al suo ente esponenziale (M.S. Giannini). Da queste sommarie indicazioni si deduce che la rappresentanza è vaga ed evanescente. Fondata sull’elezione è un modo di designazione ai pubblici uffici. Ed è stato preferibile ad altri (eredità, nomina, ecc.) tutte le volte che i governanti sono in collegamento con i governati, anche perché gli organi dotati di rappresentanza politica non sono da ritenere, per ciò solo anche rappresentativi. Rappresentanza e rappresentatività vanno distinti. La rappresentanza è il momento dell’autorità (lo stato rappresentativo, gli organi rappresentativi), la rappresentatività attiene al momento della libertà e trova il suo fondamento nel consenso che viene stabilito tra governanti e governati. Questa rappresentatività è connessa agli interessi generali, con la verifica ex post. La rappresentanza politica come qualità attribuita agli organi elettivi può rivelarsi priva di un contenuto se essa non trovi conferma sul piano dell’effettività nella rappresentatività degli organi stessi.

Elettorato attivo ed elettorato passivo

Le camere sono elette dai cittadini che godono del diritto di elettorato attivo; in particolare per la camera i cittadini che hanno i 18 anni (art. 48 c. 1) e per il senato dai cittadini che hanno 25 anni (art. 58 c. 1). Sono eleggibili quindi godono di elettorato passivo, tutti gli elettori che entro il giorno delle elezioni compiono 25 anni per la camera (art. 56 c. 2) e 40 anni per il senato (art. 58 c. 2). La legge cost. 1/2000 ha modificato l’art. 48 cost. assicurando ai cittadini residenti all’estero il diritto di voto. La legge cost. ha modificato gli artt. 56 e 57 con l’attribuzione di 12 deputati alla circoscrizione estera della camera e di 6 senatori alla corrispondente circoscrizione al senato. L’art. 48 dispone che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile, o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale disposta dalla legge.

A norma dell’art. 2 D.P.R. 233/67 non hanno diritto al voto:

  • Coloro che sono stati dichiarati falliti, per il periodo del fallimento e non oltre 5 anni dalla data della sentenza del fallimento;
  • Coloro che sono ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  • I sottoposti a misura di sicurezza o a libertà vigilata o al divieto di soggiorno in un comune o in una provincia a norma dell’art. 215 c. penale;
  • I condannati a pena che importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea, per il tempo della durata.

Per acquistare il diritto di elettorato passivo si deve essere iscritti nelle liste elettorali di un comune. Le cause di esclusione di elettorato attivo sono esclusione dell’elettorato passivo. Le cause di ineleggibilità impediscono soltanto l’esercizio del diritto stesso. A norma della XIII disposizione transitoria e finale i membri e i discendenti di casa savoia non sono elettori e non possono avere cariche elettive o ricoprire uffici pubblici.

I sistemi elettorali

Sistemi elettorale sta ad indicare il complesso delle norme e dei regolamenti che disciplinano la ripartizione dei seggi per la rappresentanza di un determinato corpo. Essi si basano sul carattere maggioritario o non maggioritario. Con esso si designa quale sia la maggioranza dei votanti o a mantenere in conto la volontà degli altri votanti rimasti in minoranza (Mortati). Con i sistemi maggioritari si assegnano ai candidati la maggioranza (relativa, assoluta, qualificata) dei seggi elettorali attribuiti al collegio. Questo sistema presenta alcuni vantaggi: evita l’eccessivo frazionamento della presenza dei partiti; è più stabile; fa entrare al parlamento spiccate personalità. Gli svantaggi: fa perdere all’atto elettorale il significato di ideologie e a determinare un travisamento della volontà popolare sul piano nazionale favorendo la primazia di due partiti. Il sistema proporzionale si propone di assicurare alle diverse parti un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti dai partiti politici, con il loro frazionamento. Con la conseguenza che i risultati delle elezioni potrebbero creare problemi per la creazione e la stabilità dei governi. In sintesi potremmo dire che il sistema maggioritario crea stabilità di governi rispetto alla rappresentatività delle assemblee, mentre per il proporzionale accade il contrario.

I caratteri del voto

L’art. 48 comma 2 dice che il voto è personale, eguale libero e segreto. È personale perché nessuno può recarsi a votare per altri, con esclusione di elettori fisicamente impediti, votano con l’ausilio di elettore della famiglia o i ciechi, gli amputati per mani, e altre analoghe gravità altro volontariamente scelto. Non è ammesso voto per procura. È eguale: ciascun voto ha eguale valore di altro. E un po' violato quando non si attribuisce la ripartizione dei seggi. Non è ammesso il voto plurimo cioè il capofamiglia che voti per tutta la famiglia. È libero perché sia la legge che l’ordinamento devono vietare che l’elettore subisca forma alcuna di pressione. La legge però non può vietare che l’elettore sia condizionato da vari fattori. È segreto per assicurare la libertà. La segretezza del voto viene assicurato dallo stato con la creazione delle schede, delle cabine, ecc. Il voto ai sensi dell’art. 48 comma 2 è un dovere civico. Non è giuridicamente obbligatorio. L’iscrizione nei certificati di buona condotta per 5 anni non è più applicata.

Il procedimento elettorale e l'assegnazione dei seggi

Le elezioni del senato della repubblica e della camera dei deputati, sono disciplinati dal decreto legislativo 533/93 e dal D.P.R. 361/57, e con successive modifiche, oltre che dal regolamento di attuazione della legge 277/94. La nuova disciplina elettorale è la conseguenza dell'esito positivo del referendum del '93 su alcune disposizioni vigenti per l'elezione senato. L'esito delle referendum ha trasformato il sistema elettorale del senato da misto quale era (sostanzialmente proporzionale) in un sistema prevalentemente maggioritario. Si è uniformato anche la elezione della camera dei deputati con il sistema maggioritario e con il correttivo proporzionale. Il procedimento elettorale delle due camere si apre con il D.P.R. Presidente della repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri che indice le elezione (articolo 87 comma 33 costituzione). A norma dell'articolo 61 costituzione le elezioni delle camere devono aver luogo entro 60 giorni dalla fine della legislatura.

La seconda fase del precedente riguarda la designazione dei candidati e la presentazione delle candidature. I partiti o i gruppi politici che intendono presentare candidature per la elezione del senato debbono presentare al ministero dell'interno il loro contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. A pena della nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al senato ed alla camera. Se invece le due elezione sono in contemporanea il membro della camera ancora in funzione che accetta la candidatura per l'altra camera decade dal mandato. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da un numero di elettori variante da un minimo di 3500 e un massimo di 5000, nella regione con un milione di abitanti. Regole analoghe valgono per la camera dei deputati. e norme particolari disciplinano la presentazione di liste concorrenti. Con la presentazione e la pubblicazione delle candidature si apre la campagna elettorale che dura fino al giorno precedente le elezioni, (tranne per la disciplina dell'affissione e degli stampati dettata dalla legge del 212/56) e disciplinata dalla legge 515/93 e della legge 28/2000. La par condicio prevede particolari regole per l'accesso ai mezzi di informazione, di propaganda elettorale, a mezzo stampa. La legge 515/93 vieta che la pubblica amministrazioni faccia propaganda elettorale di qualsiasi genere, mentre per quanto riguarda i sondaggi demoscopici sull'esito della elezioni e di sugli orientamenti degli elettori nei 15 giorni precedenti le elezioni. Norme sulla campagna elettorale sono previste dalla legge 81/93 (art. 28 - 30), anche nelle elezioni comunali e provinciali.

L'elezione si svolgono in due giorni (domenica e lunedì fino alle ore 15,00) legge 62/2002, presso le varie sezioni del collegio elettorale. In ciascuna sezione costituita da un seggio elettorale composto da un presidente quattro scrutatore, di cui 1 a scelta del presidente con funzioni di vicepresidente e un segretario. L'elezione del senato avviene su base regionale (articolo 53 costituzione) Tale disposizione è stata interpretata nel senso che le regioni costituiscono la maggiore circoscrizione nel cui ambito si svolgono le operazioni elettorali. Il sistema adottato per l'elezione del senato è maggioritario ad unico turno con correttivo proporzionale. In base al sistema il seggio è attribuito al candidato che otterrà la maggioranza anche relativa dei voti. Con questo sistema vengono assegnati 238 seggi. I rimanenti 77 seggi vengono assegnate al recupero proporzionale, e assegnati ai gruppi di candidati collegati che hanno ottenuto la somma più elevata dei voti non utilizzati per ottenere i seggi nei collegi uninominali. A tal fine l'Ufficio elettorale regionale procedere a determinare la cifra elettorale di ogni gruppo sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti con il sistema maggioritario. La cifra elettorale di ogni gruppo è divisa (secondo il metodo Hondt) per 1, 2, 3, fino a raggiungere il numero dei seggi da ricoprire. All'interno di ciascun gruppo i seggi vengono assegnate come segue: si determina la cifra elettorale dei singoli candidati moltiplicando per 100 il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto con il sistema maggioritario e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espresse nel collegio; ed il seggio viene assegnato ai candidati con maggiore preferenze. Il sistema elettorale della camera è sostanzialmente identico a quello del senato, (maggioritario con un correttivo proporzionale) ma presenta alcune differenze. Per le candidature per il senato possono essere presentati solo in un solo collegio, alla camera possono essere presentate oltre che nel collegio uninominale, anche in tre liste di recupero proporzionale a livello circoscrizionale. Alla camera vengono utilizzate due schede: con una l'elettore sceglie il candidato nel collegio uninominale, con l'altra vota una lista. È importante notare che la nuova legge elettorale ha introdotto una clausola di sbarramento secondo lo quale soltanto le liste che regione 4% dei voti su scala nazionale sono ammesse al recupero proporzionale. In ciascun collegio il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Ogni candidato deve di un collegio uninominale deve collegarsi ad una o più liste, cui lo stesso aderisce con la presentazione della candidatura. Questo allo scopo dello scorporo proporzionale; vale a dire per l'assegnazione di un quarto dei seggi 155 con metodo proporzionale. Il meccanismo dello scorporo è molto macchinoso, ed è disciplinato dall'articolo 77 della legge 277/93, a norma del quale l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, che è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste stesse nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto per ciascun collegio in cui è stato eletto il candidato collegato alla medesima lista un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, più uno e comunque non inferiore al 25% dei voti validamente espressi nel collegio. Successivamente viene determinato a livello nazionale il numero dei seggi spettanti a ciascun partito secondo sistema il sistema proporzionale, prendendo a base la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguire nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno. I seggi verranno poi assegnate ai candidati delle liste che hanno ottenuto più alte cifre circoscrizionali. La proclamazione degli eletti avviene, nella camera dei deputati, ad opera dell'ufficio centrale circoscrizionale per quanto riguarda i candidati che nei collegi uninominale hanno ottenuto maggior voti; e dal presidente di detto ufficio per quel che rig.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ninja13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Frosini Tommaso Edoardo.
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