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I DIRITTI DI LIBERTÀ: LE SINGOLE LIBERTÀ COSTITUZIONALI
Analisi dei singoli diritti di libertà: contenuti negli artt. da 13 a 28 della Costituzione, dopo i principi fondamentali, e compongono il Titolo I (Rapporti civili) della Parte I (Diritti e Doveri dei cittadini).
→ LIBERTÀ PERSONALE (Art.13)
Definita come assenza di coercizione fisica arbitraria. Costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà garantite dalla Costituzione, poiché in sua assenza nessun individuo sarebbe in condizione di far valere qualsiasi altro diritto o posizione giuridica.
L'art. 13 nel riferirsi alla libertà personale, fornisce la sua copertura costituzionale soltanto alla libertà fisica intesa in senso stretto, mentre tutti gli aspetti di essa non espressamente disciplinati nelle norme successive (es. circolazione, domicilio, associazione) trovano tendenziale garanzia nella formula di chiusura dell'art.23.
Quanto alla NATURA
GIURIDICA: La libertà personale è un diritto soggettivo inviolabile, sia nel senso che la sua esistenza ed il suo godimento da parte del titolare non richiedono l'intervento del legislatore, sia nel senso che essa è uno dei 4 diritti di libertà (gli altri sono domicilio, segretezza, comunicazioni, difesa) esplicitamente definito inviolabile dalla Costituzione. Inoltre, è assoluto, indisponibile, intrasferibile, irrinunciabile, imprescrittibile. Le LIMITAZIONI a tale diritto fondamentale (inviolabile): sono legittime solo qualora soddisfino condizioni previste dalla Costituzione (art. 13 c.2): devono essere previste e regolate in via astratta da legge (c.d. riserva di legge assoluta) ed autorizzate in concreto da autorità giudiziaria (c.d. riserva di giurisdizione), con atto motivato (c.d. obbligo di motivazione). Saracoppi11@gmail.com CONDIZIONI PER LA LIMITABILITÀ DELLA LIBERTÀ • RISERVA DI LEGGE: inizialmente la Costituzionesembra non imporre alcun limite sostanziale e dunqueriservare al loro legislatore la scelta delle possibili limitazioni alla libertà, in realtà dalla lettura coordinatadegli artt. 25 e 27 (riguardanti i reati, le pene e il processo penale) risulta chiaro che i casi di restrizionedevono investire necessariamente fattispecie di reato e presupposti per l'applicazione di misure disicurezza. E proprio dai limiti della penalizzazione (cioè della scelta legislativa di qualificare determinaticomportamenti come reati) sono ricavabili i limiti sostanziali apponibili alla libertà personale: - TASSATIVITÀ della fattispecie, le figure di reato devono essere espressamente previste dallegislatore, né è possibile prevedere una penalizzazione attraverso clausole in bianco che apronoad una rilevanza penale dei comportamenti non determinabile a priori (nullum crimen sine proevialege poenali), poiché in tale materia vige, contrariamente aquant' avviene per tutti gli altri settori dell' ordinamento, il postulato dell' incompletezza (c.d. frammentarietà del diritto penale). Da ciò derivano 2 corollari importanti:
- Il c.d. principio di irretroattività della legge penale, in base al quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso";
- Il divieto d' interpretazione analogica delle norme penali incriminatrici.
Inoltre, tale principio di tassatività (e d' irretroattività) coinvolge, oltre alle norme incriminatrici, c.d. primarie (cioè prevedono i comportamenti vietati costituenti reato), anche le norme sanzionatorie, c.d. secondarie che indicano le conseguenze collegate al mancato rispetto delle norme incriminatrici primarie.
- DETERMINATEZZA della fattispecie, strettamente collegata a tassatività, rappresenta il suo risvolto sostanziale; una previsione generica
impedisce ai destinatari delle norme di capire esattamente cosa sia vietato e a fronte di una contestazione impedisce una difesa adeguata. La determinatezza e la tassatività della fattispecie si ricollegano con l'art. 24 concernente il diritto di difesa.
PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE: la legge non può prevedere che sia chiamato a rispondere di un reato un soggetto diverso da quello cui quel fatto sia contestato (c.d. divieto di responsabilità per fatto altrui), possibile invece in campo civile. Vi dev'essere un nesso di causalità (intendersi il rapporto causa-effetto) (art. 27) tra il comportamento cosciente e volontario di un soggetto e la conseguenza di tale condotta sul mondo esterno.
PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA: anche in presenza di un nesso di causalità materiale tra reato e soggetto, il secondo non può essere chiamato a rispondere del primo se non abbia compiuto il fatto con un atto colposo o doloso.
tale che sia cioè possibile da parte dell'ordinamento muovergli un rimprovero per la condotta tenuta (c.d. divieto di responsabilità oggettiva). Il divieto di responsabilità oggettiva emerge dall'analisi delle disposizioni costituzioni concernenti la funzione della pena: tradizionalmente era retributiva (provocare un male comporta subire un male identico od equivalente) quanto quella c.d. general-preventiva (con funzione di ammonimento verso tutti gli altri consociati), con la Costituzione repubblica è soprattutto special-preventiva (il compito principale della sanzione è la rieducazione del condannato), per evitare il ripetersi del reato. La rieducazione è poco applicabile per comportamenti colposi. - NECESSARIA OFFENSIVITÀ DEL REATO: il reato deve aver effettivamente leso un bene tutelato dalla norma penale. La valutazione in ordine all'offesa del bene tutelato è implicita necessariamente già nellavalutazione di conformità del fatto allo schema normativo astratto (c.d. valutazione della tipicità). Saracoppi11@gmail.com • RISERVA DI GIURISDIZIONE: è la vera e propria garanzia dell'habeas corpus: solo un soggetto imparziale può valutare obiettivamente la presenza o meno in concreto dei presupposti richiesti dalla legge per la restrizione della libertà personale. Per autorità giudiziaria si intende il magistrato giudicante (per alcuni anche il Pubblico Ministero è una parte attiva del processo). La riserva di giurisdizione è di tipo sostanziale, il magistrato non può solo guardare la forma ma deve valutare il merito per poter eventualmente limitare la libertà personale. • OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (del provvedimento restrittivo): di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art.111) da parte dell'autorità giudiziaria procedente, attraverso la motivazione si verificano legittimità e coerenza delprovvedimento restrittivo, così che ne sia possibile l'impugnazione giurisdizionale qualora esso risulti erroneo nella sentenza (impugnazione nel merito: Tribunale della libertà) o nella forma (impugnazione nella libertà: Corte di Cassazione).
La riserva di giurisdizione subisce un'eccezione importante quando, in casi di necessità ed urgenza, il potere di procedere in via provvisoria a irrogazione della misura restrittiva è riconosciuto anche all'autorità di pubblica sicurezza, che deve dare notizia all'autorità giudiziaria dell'avvenuta restrizione entro lasso di tempo brevissimo.
Congiungere le esigenze di tutela individuale con quella di tutela collettiva per tutti quei casi in cui non fosse possibile attendere il preventivo provvedimento del giudice, ed all'uopo sono state previste nel C.p.p. 2 ipotesi di restrizione provvisoria della libertà personale:
- Arresto: presuppone la flagranza e può
essere obbligatorio o facoltativo a seconda della gravità;
Fermo: in assenza di flagranza, vi devono essere: pericolo di fuga e gravi indizi di colpevolezza;
Quando la direzione delle indagini sia già stata assunta dal Magistrato del Pubblico Ministero, nel quale caso il potere di procedere all'arresto o al fermo spetta al procuratore della Repubblica.
A queste misure generali si aggiunge l'accompagnamento coattivo negli uffici di polizia per finalità di pubblica sicurezza.
ALTRE LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ:
- MISURE DI SICUREZZA: Rappresentano la forma di restrizione della libertà personale di soggetti non imputabili al momento della commissione del fatto-reato, tali soggetti non sono giudicabili in termini di colpevolezza ma la loro condotta ne ha dimostrato la pericolosità, per cui è necessario procedere comunque alla restrizione della libertà personale fino ad avvenuta guarigione.
- MISURE DI PREVENZIONE:
Intervengono prima della commissione del reato, sulla presupposizione che il soggetto, se lasciato in libertà, commetterebbe comunque reati in quanto socialmente pericoloso. Soggetto pienamente capace di intendere e volere, quindi imputabile. Misure di prevenzione non hanno nessuna copertura costituzionale, non riconducibili all'art. 25 che legittima pene e misure di sicurezza.
CUSTODIA CAUTELARE: restituzione della libertà personale collegata a fatti di reato rispetto ai quali non vi sia stato ancora un accertamento pieno della responsabilità dell'imputato. La Costituzione ne riconosce legittimità prevedendo che sia legge ordinaria a stabilire termini massimi della carcerazione preventiva. La misura della custodia cautelare deve armonizzarsi con altri principi costituzionali in materia (presunzione di non colpevolezza, divieto di trattamenti disumani).
Prima di poter procedere alla limitazione della libertà è necessario accertare il FUMUS
COMMISSI DELITTI: ossia la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. La scelta della misura cautelare deve produrre la minima compressione possibile della libertà personale. Saracoppi11@gmail.com→ LIBERTÀ DI DOMICILIO (Art.14)
DOMICILIO: Luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, ovvero con l'abitazione. Rappresenta una sorte di proiezione spaziale dell'inviolabilità della persona. Rappresenta l'ambito privilegiato nel quale si svolge la vita del soggetto, nel quale dev'essere tutelata la sua riservatezza, intesa come "diritto di restare lontano dalla collettività indeterminata". Rientrano nel concetto di domicilio tutti gli spazi di cui si abbia disponibilità giuridica esclusiva ed utilizzabili ai fini della conduzione della propria vita privata (es. roulotte, la cabina di una nave, camera d'albergo, posto di lavoro). Si ha diritto
soggettivoassoluto di ammettere e di escludere terze persone che vogliano introdurvisi senza averne titolo. Rispetto a libertà personale quella domiciliare presenza la significativa differenza che per motivi di sanità