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FONTI SECONDARIE
La riserva di legge è un istituto per il quale la costituzione riserva alla legge la disciplina di determinate materie. La costituzione, con la riserva di legge, esclude che certe materie siano regolate da una fonte diversa dalla fonte legislativa. La ratio della riserva di legge consiste nell'escludere che nelle materie riservate possa intervenire una fonte secondaria come ad esempio il regolamento governativo. La riserva di legge è pertanto collegata alla garanzia dei diritti.
Ordinaria: la disciplina di una materia deve essere stabilita da una legge o da un atto con forza di legge
Costituzionale: la costituzione richiede che la disciplina di una data materia sia stabilita da una legge costituzionale
Riserve assolute, rinforzate, relative
Assolute.
Sono riserve di legge assolute quelle riserve che attribuiscono solo alla legge la disciplina puntuale della materia riservata. Esse escludono categoricamente la possibilità di un intervento integrativo da parte del regolamento governativo. Rinforzata. Prevede non solo che una determinata materia sia disciplinata dalla legge, ma anche che la legge debba rispettare determinati vincoli costituzionali. La riserva di legge rinforzata può essere per contenuto (la disciplina deve essere stabilita dalla legge e il legislatore si deve conformare al contenuto già stabilito dalla costituzione) o per procedimento (ulteriori adempimenti per il legislatore). Relative. Si hanno quando la costituzione riserva alla legge la disciplina di una determinata materia, ma consente anche che quella disciplina sia integrata da una fonte secondaria. Regolamenti governativi I regolamenti governativi costituiscono una fonte secondaria, sono cioè subordinati alla legge e possono essereemanare i regolamenti governativi, garantendo trasparenza e partecipazione. Secondo l'articolo 87 della Costituzione, i regolamenti sono emanati dal presidente della Repubblica, ma la loro competenza è limitata alle materie in cui lo Stato ha competenza legislativa, come stabilito dall'articolo 117. La legge numero 400 del 1988 ha l'obiettivo di disciplinare in modo completo i regolamenti del governo. L'articolo 17 di questa legge stabilisce i tipi di regolamento governativo, superando il vuoto normativo che esisteva fino ad allora. Inoltre, la legge mira ad ampliare il potere normativo secondario dell'esecutivo, incoraggiando il parlamento ad approvare leggi di principio. Un altro obiettivo della legge è quello di delineare l'istituto della delegificazione, che permette di trasferire materie attualmente disciplinate dalla legge alla fonte regolamento. Infine, la legge numero 400 stabilisce anche il procedimento per emanare i regolamenti governativi, garantendo trasparenza e partecipazione.L'approvazione dei regolamenti
L'articolo 17 distingue, in primo luogo, i regolamenti governativi e regolamenti ministeriali e interministeriali. I primi sono deliberati dall'intero Consiglio dei Ministri, i secondi da un singolo ministro e gli ultimi da più ministri congiuntamente.
In secondo luogo, distingue i regolamenti governativi in regolamenti esecutivi, regolamenti integrativi-attuativi, regolamenti indipendenti, regolamenti organizzativi e regolamenti di delegificazione.
Regolamenti governativi: sono approvati con decreto del presidente della Repubblica (d.p.r.), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro 45 giorni dalla richiesta. Il parere del consiglio di Stato, che è obbligatorio ma non vincolante, ha la funzione di svolgere un controllo preventivo di legittimità sugli atti di regolamento.
Regolamenti esecutivi: finalizzati a rendere concretamente applicabili le norme
generali ed astratte contenute nelle leggi o negli atti aventi forza di legge. Sono regolamenti a bassissimo grado di innovazione, poiché hanno lo scopo di stabilire le procedure per rendere applicabili le fonti primarie collegandosi perciò alla funzione tipica del potere esecutivo.
Regolamenti integrativi-attuativi: finalizzati a disciplinare l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale.
Regolamenti indipendenti: sono diretti a disciplinare le materie in cui manca la disciplina da parte di legge o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.
Regolamenti organizzativi: hanno la funzione di dettare le regole per l'organizzazione interna dei pubblici uffici. Essi devono rispettare i principi dettati dalla legge in considerazione del fatto che l'articolo 97 della costituzione prevede
che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge stabilendo quindi una riserva di legge relativa alla materia. La delegificazione e i regolamenti delegati o autorizzati. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 400 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della delegificazione. Con la delegificazione, norme di livello secondario quali regolamenti, sono legittimati a disciplinare materie regolate da leggi o ad atti con forza di legge. Questi regolamenti vengono definiti regolamenti autorizzati o delegati. L'istituto della delegificazione persegue l'obiettivo di "alleggerire" l'ordinamento giuridico da un eccesso di fonti primarie, per spostare la disciplina di materie qualitativamente meno importanti sulla fonte regolamento. La delegificazione ha proprio lo scopo di attribuire alla fonte regolamentare quelle materie che sono già disciplinate dalla legge, delegificando (cioè sottraendo alla legge) molte.materia che potrebbero essere normate da un regolamento. Effettuare questa operazione è tecnicamente non agevole, poiché per il principio di gerarchia delle fonti un regolamento, una fonte secondaria, non può abrogare una fonte di grado primario, cosicché il secondo comma dell'articolo 17 della legge 400, ha posto in essere un meccanismo complesso che segue il seguente schema: - una legge del parlamento autorizza l'emanazione di regolamenti su una determinata materia (non coperta da riserva di legge) - la legge allo stesso tempo stabilisce le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari - il regolamento governativo disciplina la materia completando così la delegificazione In questo modo l'abrogazione della legge deriva dal regolamento (cosa che per ragioni di gerarchia delle fonti non potrebbe avvenire) ma invece dallalegge.
PARLAMENTO
Nel sistema costituzionale italiano è un organo:
- costituzionale, in quanto partecipa all'esercizio della sovranità attraverso la funzione legislativa
- collegiale, in quanto è formato da più individui che non agiscono indipendentemente ma come collegio
- rappresentativo, in quanto rappresenta e rispecchia la volontà politica del corpo elettorale, da cui è eletto nella quasi totalità dei suoi membri.
Struttura
La costituzione italiana prevede un bicameralismo perfetto o paritario e rappresentativo. Si compone di due camere, Senato della Repubblica e Camera dei deputati, aventi gli stessi poteri, essendo su un piano di completa parità (art 70 "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere" e art 94 "ciascuna camera accorda e revoca la fiducia". Dall'assoluta parità deriva che sono entrambi eletti direttamente dal corpo elettorale, svolgono identiche funzioni.
Entrambe partecipano allo stesso modo alla funzione legislativa e a quella politica. Si differenziano per l'elettorato attivo (18 anni per la camera, 25 anni per il Senato), per l'elettorato passivo (per la camera 25 anni, 40 al Senato), i deputati sono 630, i senatori 315 cui vanno aggiunti quelli non elettivi (i senatori a vita di nomina presidenziale e a vita di diritto, in quanto ex presidenti della Repubblica. Il presidente può inoltre nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico e letterario - art 59.). Riduzione dei parlamentari: diventeranno 400 e 200.
Per esercitare pienamente le loro funzioni le camere godono di autonomia regolamentare, ovvero ciascuna camera ha il potere di adottare il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, autonomia finanziaria e autonomia amministrativa.
Il periodo di lavoro è definito legislatura e dura 5 anni per ciascuna camera.
salvo scioglimento anticipato: le camere possono essere sciolte dal presidente della Repubblica, quando non appaiono più rappresentative delle forze politiche reali esistenti nel paese o quando sia impossibile formare una maggioranza politica stabile nel parlamento e quando si determini un insanabile contrasto politico tra le camere stesse. Le camere non possono essere sciolte nel semestre bianco, ovvero nei sei mesi antecedenti alla scadenza del mandato presidenziale; dopo lo scioglimento possono continuare a svolgere la loro attività in regime di proroga (atto volontario del parlamento, disposto con legge, per far fronte ad una circostanza eccezionale, ad esempio la guerra) e la prorogatio (proroga dei poteri, per il solo periodo relativo alla durata delle elezioni).
Le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti (50% più uno).
La costituzione prevede alcune norme finalizzate a garantire che l'elezione dei
parlamentari non sia condizionata da fattori esterni rispetto alla scelta del candidato ritenuto più idoneo allo svolgimento del compito, e che una volta eletto, il parlamentare possa svolgere il suo compito senza condizionamenti derivanti da fattori esterni.
L'art 65 disciplina i casi di ineleggibilità e incompatibilità.
Ineleggibilità. Condizione soggettiva che incide sulla capacità elettorale passiva, in presenza della quale l'elezione è invalida. Colui il quale si trovi in una condizione alla quale la legge collega l'invalidità, non può partecipare alle elezioni e se vi partecipa la sua elezione è annullata.
Incompatibilità. Situazione soggettiva in cui versa un soggetto in ragione di un'altra funzione da lui svolta, in presenza della quale la legge prevede l'incompatibilità con l'esercizio del mandato parlamentare. A differenza dell'ineleggibilità, l'esistenza
di una causa di incompatibilità non rende invalida l'elezione, ma impone al