Articolo 138
L'articolo 138 parla del procedimento di revisione costituzionale: un procedimento aggravato. Infatti, per l'approvazione delle leggi di revisione occorre:
- 2 deliberazioni ad intervento non minore di tre mesi da parte di ciascuna camera. Se nella seconda deliberazione non c'è la maggioranza assoluta, il procedimento decade.
- Se nella seconda votazione vi è l'approvazione della legge a maggioranza dei 2/3, il procedimento è concluso, vi è la promulgazione e la pubblicazione.
- Se invece, nella seconda votazione vi è l'approvazione della legge a maggioranza assoluta, la legge viene solo pubblicata, poiché è possibile entro tre mesi richiedere un referendum.
Questo referendum può essere chiesto da: 1/5 dei membri della camera, 500.000 elettori, 5 consigli regionali. Questo articolo garantisce la rigidità della costituzione. Il procedimento di revisione è un procedimento costituito, cioè presuppone l'esistenza della costituzione; attraverso l'esercizio di tale potere si può modificare la costituzione ma non sostituirla integralmente con una nuova costituzione. Una costituzione è considerata nuova quando vi è un cambiamento dei suoi contenuti essenziali, ovvero i principi fondamentali.
Interpretazione
Interpretazione può essere definita come quell’attività intellettuale attraverso la quale, partendo dagli enunciati contenuti in una disposizione, si giunge poi alla determinazione del loro significato concreto, cioè alla norma.
L'interpretazione può essere giudiziale quando è attuata dai giudici durante l'applicazione di una norma ad una fattispecie concreta. Vi è poi l'interpretazione autentica ovvero messa in atto dallo stesso organo che ha approvato la disposizione normativa.
L'interpretazione soggettiva avviene quando si fa riferimento alla volontà del legislatore per interpretare le norme che egli stesso ha posto; l'interpretazione oggettiva si riferisce al significato proprio delle parole (devono essere svolte congiuntamente). Inoltre, è importante interpretare le norme secondo i principi costituzionali, poiché la legge deve essere interpretata alla luce della costituzione; in questo caso si parla di interpretazione adeguatrice.
Quando una fattispecie concreta non ha una specifica norma che la disciplina, si fa riferimento a norme che regolano casi simili o analoghi (analogia legis); quando ciò non risulta possibile si fa ricorso ai principi generali dell'ordinamento dello Stato (analogia iuris).
Le fonti
Sono fonti del diritto tutti gli atti o fatti dai quali traggono origine le norme. Le fonti si distinguono in fonti fatto, ovvero che provengono da un fatto, cioè da un comportamento materiale, e sono definite consuetudini.
Vi sono poi le fonti atto che provengono da un atto, cioè da una manifestazione di volontà espressa. Quest'ultima si distingue poi in:
- Fonti di produzione: che contengono diritto oggettivo, cioè norme giuridiche destinate ad essere applicate nei confronti di terzi e sono assai numerose.
- Fonti sulla produzione: che contengono norme per produrre altre norme, servono a porre le regole per produrre fonti di produzione.
- Fonti di cognizione: costituiscono gli strumenti nei quali reperire le fonti del diritto, ad esempio la Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano o i bollettini ufficiali della regione. Sono lo strumento operativo per individuare e conoscere le fonti.
Nelle costituzioni contemporanee le fonti sono molte, il cosiddetto pluralismo delle fonti, e devono essere ordinate in maniera tale che tra di esse non vi siano contraddizioni.
L'irretroattività
Le fonti hanno efficacia dopo la pubblicazione, ovvero "ex nunc", ed hanno effetto per tutte le fattispecie che si realizzano dal momento dell'entrata in vigore di una fonte in poi. La retroattività di una fonte, ovvero "ex tunc", significa che quella fonte può disciplinare comportamenti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della norma.
Il principio di irretroattività non è sancito a livello costituzionale ma solo a livello legislativo nell'articolo 11 del codice civile, che non è altro che una legge ordinaria e quindi non può essere vincolata e non può vincolare un'altra legge ordinaria. La costituzione si limita a disciplinare questo principio in relazione alle leggi penali, stabilendo che la legge che prevede una sanzione penale deve essere entrata in vigore prima del fatto commesso.
Allo stesso tempo, nell'articolo due del codice penale si parla di retroattività della legge penale favorevole al reo: se la legge successiva è più favorevole rispetto alla legge precedente, essa si applica retroattivamente. Per il legislatore regionale, invece, il principio di irretroattività ha carattere vincolante, perché esso è tenuto al rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, tra i quali rientra sicuramente quello in esame. Anche per i regolamenti, e per le fonti gerarchicamente sottoposte alla legge in genere, il principio di irretroattività ha valore tassativo e inderogabile.
Riserve di legge
La riserva di legge attribuisce alla legge l’obbligo di disciplinare quella materia.
- Riserve assolute: quando la disciplina della materia è riservata esclusivamente alla legge. Art.13 «nei soli casi e modi previsti dalla legge»
- Riserve rinforzate: è riservata solo alla legge che inoltre rispetta vincoli espressamente dettati dalla norma costituzionale. Art.16 «le limitazioni devono avvenire in via generale o per ragioni di sanità o sicurezza»
- Riserve relative: ovvero una materia disciplinata da una legge ma è possibile anche un intervento integrativo di una fonte secondaria. Art.23 «In base alla legge »
Leggi rinforzate
La legge rinforzata è a tutti gli effetti una legge ordinaria, con la sola caratteristica che il procedimento aggravato per la sua approvazione le attribuisce una resistenza passiva maggiore rispetto alle leggi ordinarie.
In alcuni casi, il rinforzo è procedimentale (come garanzia del pluralismo e diseguaglianze) perché la costituzione prevede una fase ulteriore del procedimento che costituisce il rinforzo; questa fase si costituisce nell’anticipazione di un’intesa, di consultazioni che si inseriscono a monte del procedimento legislativo. Come ad esempio nell’articolo 8 che regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla confessione cattolica: perché prima dell'inizio del procedimento legislativo occorre acquisire un accordo, un'intesa tra lo Stato e le rappresentanze di quelle confessioni sulle modalità della regolazione dei rapporti.
Vi è poi il rinforzo per maggioranza (perché si tratta di una scelta di valore), necessaria per approvare la legge. Infatti, l’art 79 disciplina l’amnistia (estingue il reato) e l’indulto (estingue o riduce la pena) prevedendo che tali provvedimenti sono concessi con legge delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti in ogni suo articolo e votazione finale. (La maggioranza dei due terzi dei componenti costituisce il rinforzo).
Nell’articolo 116, a proposito dell’attribuzione di altre competenze alle regioni, siamo in presenza di vari tipi di rinforzo: uno in fase di iniziativa, poiché l'iniziativa per questo tipo di legge è possibile solo per la regione interessata dopo aver sentito gli enti locali. Poi vi è l'intesa tra Stato e regione (rinforzo per procedimento) ed infine la legge deve essere approvata a maggioranza assoluta (rinforzo di maggioranza).
Le leggi provvedimento non contengono norme generali ed astratte ma hanno un contenuto concreto specifico infatti provvedono direttamente su un caso concreto svolgendo l'attività amministrativa. Le leggi speciali a basso contenuto di generalità ed astrattezza si riferiscono a categorie di soggetti o situazioni particolari (diminuzione tassi per terremotati).
Il procedimento legislativo
La fase dell'iniziativa
- L’iniziativa del governo: la proposta di un progetto di legge governativo è a sua volta un procedimento che si articola in più fasi:
- L’iniziativa del ministro competente o del presidente del consiglio
- La delibera del consiglio dei ministri che approva il disegno di legge
- L’autorizzazione del presidente della repubblica alla presentazione del disegno alle camere
- L’iniziativa parlamentare ovvero del singolo: è spesso slegata dal programma di governo ed è frequentemente connessa con gli interessi particolari del deputato o del senatore. Bisogna anche ricordare che alcune leggi importanti legate ai diritti civili sono state frutto di iniziativa parlamentare poi condivise da più gruppi (il divorzio, la riforma del diritto di famiglia).
- L’iniziativa popolare: è un omaggio alla democrazia diretta. Però, questa iniziativa, se non fatta propria dal governo né trasferita in progetti di legge di origine parlamentare, ha poche possibilità di concludersi.
- L’iniziativa regionale: può fare proposte di legge alle camere, un omaggio per far partecipare le regioni alla «vita» dello Stato centrale. Per essere presentata necessita di almeno un interesse regionale.
- L’iniziativa del CNEL: idea antiquata, anche per il suo scarso rilievo nella vita istituzionale in quanto organo consultivo in materia di economia e lavoro.
La fase decisionale
Per approvare una legge, la costituzione prevede tre tipi di procedimenti, ogni tipo di procedimento è a sua volta diviso in quattro fasi come indicato nell’articolo 72 della Costituzione:
- La fase istruttoria
- La fase dell’esame delle linee generali
- La fase dell’esame e dell’approvazione delle linee generali
- La fase dell’approvazione finale
Il procedimento in sede referente o ordinario
Una volta che il progetto di legge è pervenuto, il presidente di una delle camere lo deve assegnare ad una commissione competente per materia.
- A questo punto inizia la fase istruttoria che ha la funzione di predisporre un testo da sottoporre alla camera nel quale siano indicate le ragioni della normativa, così da poter eventualmente unificare in un unico testo altri progetti di legge con oggetto simile.
- Nella commissione si svolge prima una discussione sulle linee generali del progetto di legge, alla quale segue poi un voto.
- Seguono poi la discussione e la votazione articolo per articolo.
- Infine viene poi votato il testo nel suo complesso insieme ad una relazione finale che verrà presentata dal relatore in aula. In aula, il procedimento si ripete: viene presentata la relazione che introduce una discussione sulle linee generali (questa può concludersi con un non passaggio agli articoli che porterebbe la bocciatura del progetto di legge), vi è poi la discussione articolo per articolo anche sugli emendamenti presentati e con voto finale sugli articoli.
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