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Procedimento di formazione della legge regionale
Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato in minima parte dalla Costituzione, in parte dallo Statuto e per il resto dai regolamenti interni del Consiglio regionale. Il procedimento si svolge in queste fasi essenziali:
- Iniziativa: oltre alla giunta e ai consiglieri regionali, l'iniziativa spetta agli altri soggetti individuati dagli statuti (in genere corpo elettorale e enti locali);
- Approvazione in Consiglio regionale: è generalmente previsto il ruolo delle commissioni consiliari in sede referente, ma alcuni statuti prevedono anche la commissione redigente; comunque in assemblea sono previste le classiche 3 letture.
- La prima lettura è introdotta dal relatore e consiste nella discussione generale, e può chiudersi con il voto di un "ordine del giorno di non passaggio degli articoli", che decreterebbe la conclusione negativa del procedimento;
- Se questo non avviene, senza...
Bisogno di votazione si passa alla seconda lettura, che prevede la discussione articolo per articolo e degli eventuali emendamenti, e infine la votazione del testo definitivo di ogni articolo;
Terminata questa fase l'aula procede alla terza lettura che consiste nell'approvazione finale dell'intero testo.
La legge è approvata a maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranze rinforzate.
Promulgazione: da parte del Presidente della Regione e successivamente viene pubblicata sul BUR (bollettino ufficiale regionale).
Allo Stato è consentito soltanto di impugnare le leggi regionali successivamente alla loro pubblicazione, e quindi non può esercitare un veto preventivo.
24. LE FONTI LOCALI.
È riconosciuta esplicitamente dalla Costituzione, un'autonomia statutaria anche agli enti territoriali diversi dalla Regione (Comuni - province - città metropolitane)
Viene posto come unico limite alle previsioni statutarie,
Quelle derivanti dai principi fissati dalla Costituzione.
25. LA CONSUETUDINE.
Per consuetudine, si intende un comportamento costantemente ripetuto dai membri di un gruppo nella convinzione di osservare una norma giuridica.
Essa non scaturisce da un atto normativo, ed è perciò definita una fonte-fatto.
La consuetudine si compone di 2 elementi:
- un comportamento costante ed uniforme ripetuto nel tempo (elemento oggettivo)
- la convinzione di rispettare una norma giuridica (elemento soggettivo).
L'art. 8 delle preleggi:
- disciplina l'esistenza delle consuetudini secundum legem.
- Vieta quelle contra legem
- Nulla dice, di quelle praeter legem, e cioè che operano laddove non sono presenti fonti atto.
30 Consuetudini costituzionali(o):
- sono fonti di rango costituzionale
- colmano le lacune della Costituzione e, secondo la Corte Costituzionale, possono essere applicate nella risoluzione dei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e nei
giudizi dilegittimità- il comportamento che rileva in tali situazioni, riguarda unicamente i soggetti che operano nel campo costituzionale e in casi limitati
Consuetudini internazionali(o)
L'ordinamento giuridico italiano contiene una norma che consente automaticamente l'ingresso delle consuetudini internazionali nel diritto italiano, con efficacia vincolante e pari a quella della Costituzione.
Si tratta dell'art. 10 della Costituzione Italiana ai sensi del quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».
Tale procedimento, detto di rinvio mobile, ha il pregio di consentire il continuo adeguamento del diritto italiano al diritto internazionale generale.
Convenzioni costituzionali(o)
Sono quelle regole di comportamento che creano vincoli politici e che riguardano il modo di utilizzo della competenza e all’esercizio delle funzioni attribuite agli organi fondamentali dello Stato.
imparzialità. Questi principi sono fondamentali per garantire un corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica e assicurare che i diritti dei cittadini siano rispettati. La Costituzione italiana riconosce anche i diritti dell'uomo, che sono considerati fondamentali e inviolabili. Questi diritti sono garantiti a tutti i cittadini, senza discriminazioni di alcun tipo. Per proteggere e tutelare i diritti dell'uomo, la Costituzione prevede specifici meccanismi di tutela. Inoltre, la Costituzione stessa è caratterizzata da una certa rigidità, che implica un procedimento aggravato per la sua revisione. Un altro principio importante è quello della riserva di legge e di giurisdizione. Questo significa che la disciplina dei diritti e delle libertà fondamentali è riservata alla legge, mentre la decisione delle controversie è riservata al giudice. Tutto ciò serve a limitare le possibilità di intervento dell'autorità amministrativa o giudiziaria sull'esercizio di tali diritti, garantendo così la loro piena tutela. In conclusione, i principi di buon andamento, legalità ed imparzialità sono fondamentali per un corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica, mentre i diritti dell'uomo sono garantiti e tutelati dalla Costituzione italiana.imparzialità (o) riconoscimento a tutti del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (24), rivolgendosi ad un corpo di giudici indipendenti e imparziali, soggetti solo alla legge (101 e 104 cost) 31(o) possibilità di chiedere alla Corte Costituzionale, il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi.
A. La Tutela Internazionale dei Diritti dell'Uomo
I diritti fondamentali della persona ricevono un'ampia tutela anche a livello internazionale, a seguito dell'approvazione di numerosi trattati e convenzioni.
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce a tutti gli uomini una serie di diritti fondamentali
Libertà, dignità, uguaglianza, sesso, religione, opinione politica, lingua
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (adottata nell'ambito del Consiglio D'Europa) ha esteso la tutela ad una serie di diritti
Diritto alla vita, divieto
della tortura, diritto alla libertà e alla sicurezza, diritto alla libertà di pensiero – di coscienza – di religione- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Si compone di 6 sezioni: 1) dignità 2) libertà 3) eguaglianza 4) solidarietà 5) diritti relativi alla cittadinanza 6) giustizia. Le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione. Dopo il fallimento della Costituzione europea, il progetto ha ottenuto piena efficacia giuridica, con il Trattato di Lisbona, in base al quale, i principi contenuti nella Carta, vengono ad assumere un’efficacia vincolante. 27. I PRINCIPI FONDAMENTALI. A. Principio Democratico La Repubblica italiana si fonda sul consenso dei governati, ciascuno dei quali ha il diritto di prendere parte, in condizioni di parità, alla vita politica del Paese. 1Art. cost: - la sovranità appartiene al popolo. - Sono i cittadini i reali detentori del potere diindirizzo politico, anche se l'esercizio dellasovranità si svolge prevalentemente con l'ausilio di soggetti diversi da essi (democraziaindiretta).
28. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO.
I diritti inviolabili : sono le posizioni giuridiche della persona considerate ESSENZIALI, inquanto innate nella natura umana.
2Art. Cost:La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelleformazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 32Eventuali modifiche limitative costituirebbero, non già una revisione, ma un sovvertimentodell'assetto costituzionale.
I diritti sono inviolabili quando :
- non possono essere oggetto di revisione costituzionale
- sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei loro titolari
- sono imprescrittibili.
Questi diritti sono riconosciuti all'uomo:
- sia come singolo Es. diritto al nome, all'onore , libera manifestazione del proprio pensiero.
interpretazione è in sintonia con lo spirito garantistico della Costituzione, che tutela in qualsiasi forma i valori della persona umana.
B. I Diritti della Personalità
Il riconoscimento dei diritti inviolabili, è strettamente connesso con il concetto di personalità.
L'art. Cost., comma 2 afferma: è compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Tra i diritti della personalità si possono annoverare:
- il diritto alla vita ed alla integrità fisica riconosciuto in via indiretta dall'art.27, che vieta la pena di morte
- inoltre ex art. 5 cc, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
diritto
all'integrità morale il legislatore ha previsto a tutela sia alcune norme penali (ingiuria e diffamazione), che civili (obbligo risarcimento danni anche morali 2059cc).Il diritto all'immagine è disciplinato dall'art. 10 del Codice Civile. La più recente dottrina ha affiancato a tale diritto, anche il DIRITTO ALL'IDENTITÀ personale, che tutela il soggetto contro ogni distorta rappresentazione, da parte di terzi, della propria personalità, immagine o pensiero.
Il diritto al nome è tutelato dall'art. 22 della Costituzione.
Il diritto alla riservatezza, cioè il diritto all'intimità della vita privata, non è previsto da una specifica norma costituzionale, tuttavia viene ricavato per derivazione da quel complesso di norme che garantiscono la tutela della persona umana.