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Principi fondamentali dello Stato costituzionale
Lo Stato costituzionale si basa su diversi principi fondamentali:
- Principio di legalità
- Principio rappresentativo
- Separazione dei poteri
Lo Stato costituzionale utilizza gli stessi strumenti dello stato liberale, ma le finalità cambiano.
Il principio rappresentativo si evolve grazie all'introduzione del suffragio universale, che allarga la base sociale e il corpo elettorale.
La separazione dei poteri assume una nuova forma nello Stato costituzionale. Mentre nello Stato liberale il focus è tra il potere legislativo da un lato (potere di adottare norme generali e astratte) e i poteri esecutivi e giudiziario dall'altro, che restano nella sfera del re, nello Stato costituzionale la separazione è diversa. Abbiamo il potere legislativo e esecutivo (indirizzo politico) da un lato e il potere giudiziario (sfera delle garanzie) dall'altro.
Il principio di legalità amplia la sua portata.
Perché si estende anche alla legge.
Anche la legge del Parlamento deve trovare fondamento e limiti in una norma precedente, cioè in una Costituzione rigida. In questo modo si può controllare il rispetto della Costituzione da parte della legge.
Mentre nello Stato liberale gli atti del potere esecutivo e giudiziario dovevano trovare fondamento e limiti in una legge, oggi gli atti possono trovare fondamento nella Costituzione senza bisogno dell'intermediazione di fonti primarie. Gli atti del potere giudiziario possono trovare fondamento nella Costituzione, cioè le norme della Costituzione possono essere applicate direttamente dai giudici.
Rapporto tra sovranità e territorio si distingueva per Stati:
UNITARI
Forma di stato in cui la sovranità non è divisa sul territorio.
COMPOSTI
Forma di Stato nella quale la sovranità è suddivisa sul territorio.
La definizione dello Stato composto può essere estesa allo Stato Federale.
La sovranità è divisa tra lo
Stato centrale ed enti territoriali, cioè Stati membri- è una separazione verticale dei poteri. Storicamente lo Stato Federale nasce negli Stati Uniti (1789) con l'intento programmatico di dar vita ad una forma di stato in cui si ha una separazione dei poteri verticale che serva a garantire la salvaguardia dei diritti. L'evoluzione storica dello Stato federale è andata nel senso di riconoscere l'accentramento della sovranità nelle mani dello Stato centrale; ciò è avvenuto in corrispondenza del passaggio dallo stato liberale allo Stato sociale. Dell'antica divisione della sovranità restano:
- Una parvenza di statualità per gli Stati membri che mantengono alcune caratteristiche degli Stati sovrani.
- Il riparto di competenze tra lo Stato centrale e gli Stati membri che avviene attraverso l'elenco di materie di competenza della federazione. Le materie non elencate spettano agli stati membri.
- Partecipazione
degli Stati membri alla composizione di alcuni organi dellafederazione(es.nel senato) e ad alcuni procedimenti federali(es.revisione Costit.)Negli Stati unitari invece la sovranità non è divisa. Ciò nonostante possono decidere diarticolarsi al proprio interno, riconoscendo ad enti territoriali substatali competenze chepossono portare al riconoscimento della potestà legislativa e quindi dell’autonomia.Gli stati unitari vengono chiamati Stati Regionali. Questa è una forma di Stato unitarionella quale viene suddivisa la potestà legislativa. Negli Stati regionali non c’è lapartecipazione delle Regioni alla composizione di organi dello Stato centrale né ad alcuniprocedimenti.
Rapporto tra sovranità e popolo:
Lo stato democratico-pluralista presenta 4 caratteristiche:
- Ci deve essere la possibilità per tutti i gruppi politici di competere liberamente per il governo dello Stato: "libera competizione".
Ciò implica una serie di diritti (diritto di voto, di associazione, di riunione).
Ci deve essere una garanzia delle minoranze.
Si adottano soltanto quelle decisioni politiche che dispongono di un sostegno della maggioranza.
Le decisioni prese dalla maggioranza vengono adottate ed eseguite sotto il controllo delle minoranze.
FORMA DI STATO ITALIANA
È uno:
- Stato sociale
- Stato pluralista
- Stato democratico
- Stato costituzionale
- Stato unitario o composto?
Non vi è una vera definizione dello Stato Italiano ma possiamo ricavare la nostra forma di Stato osservando i principi fondamentali.
È una forma di Stato sociale. Nell'art.1 troviamo indicato: "l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro." L'art.3 comma 2 parla di lavoratori e contiene il principio di uguaglianza sostanziale.
A) Si afferma il Principio Lavorista ritenuto uno dei 4 principi che caratterizzano la Costituzione. Questo consiste nella valorizzazione dei
L'art 2 individua il Principio pluralista. Vi è una visione lavoratori e del lavoro. Incontrapposizione con le altre forme di stato si rifiuta la valorizzazione dei titoli e della proprietà. Il principio lavorista configura una di quelle norme programmatiche che pongono dei principi da raggiungere con l'intervento dei pubblici poteri ma che non possono essere fatte valere da un giudice. Queste fungono da parametro nei giudizi di fronte alla Corte Costituzionale per ottenere l'annullamento di leggi che siano in contrasto con esse. Hanno anche loro un valore giuridico e non sono mere proclamazioni ideali.
Tra il 1948-56 questo valore giuridico delle norme programmatiche in Italia è stato negato dai giudici e dalla corte di Cassazione. Poi vi sono le norme precettive che possono essere fatte valere in un giudizio da un giudice e hanno carattere prescrittivi. È una forma di Stato pluralista. Riconosce l'esistenza dell'elemento popolo.
diversa rispetto allo Stato liberale, l'uomo è immerso in una relazione di gruppi sociali. È uno Stato democratico.
Nell'art 1 c'è un riferimento chiaro al Principio democratico. È uno Stato costituzionale. La supremazia della Costit., che caratterizza lo Stato Costit., non è affermata esplicitamente ma la ricaviamo da molti articoli. Art 117 comma 1 o Titolo VI parte II o 18° disposiz. transit e finale. È una forma di stato unitario su base regionale. Ciò lo ricaviamo dall'art 5 che fonda il riconoscim. delle autonomie locali. Nel titolo V art. 114 lo Stato è uno degli enti che costit. la Rep. e rispetto agli altri enti che sono autonomi lo Stato è sovrano. Il quarto Principio è quello della Personalità. Nel nostro ordinam. il valore fondamentale è la persona umana. Nella cost. non vi è l'affermazione esplicita alla salvaguardia della dignità umana. Questi 4 principi sono
LA COSTITUZIONE
Nel linguaggio tecnico-giuridico le parola Costituzione è utilizzata in 3 sensi:
Valenza descrittiva - indica l'insieme delle caratteristiche di un certo ordinam.giuridico statuale.
Valenza ideologica- indica una sorta di manifesto politico.
Valenza prescrittivi- vede la Costit. come un atto normativo. Questa non descrive ma è un insieme di norme giuridiche.
Lo Stato liberale di diritto si caratterizza per assumere il terzo significato e cioè il significato di Costituzione come atto normativo prodotto del potere costituente.
valenza prescrittiva va di pari passo con la valenza ideologica. La Costit, cioè è un atto normativo che ha una certa forma ed un certo contenuto. Lo Stato assoluto invece è caratterizzato dalla valenza descrittiva. La Costit. era la risultante di rapporti materiali che si traducevano in testi scritti all'interno dello Stato assoluto (Magna Carta). STATO LIBERALE STATO COSTITUZIONALE 9 Costituzione ottriata (concessa): Costituzione patrizia: è il risultato di una concessione regia è il prodotto di un accordo tra le (es. Francia). varie componenti della società. Costituzioni brevi - Costituzioni lunghe - l num. degli articoli è ridotto. più articoli e più diritti Hanno articoli brevi, si limitano Hanno articoli lunghi che a dettare i principi. contengono norme di (tecnica relazionale) dettaglio. Costituzioni flessibili - Costituzione rigida - Non riescono a resistere alla prevalgono sulla legge. legge ordinaria. L'Italia ha avuto nelloStato liberale di diritto lo Statuto Albertino. Questa era una Costit. concessa, breve (84 art) e flessibile fin da subito. La costit. anche se concessa è il risultato di un accordo tra la monarchia e la borghesia per limitare i poteri del re. Il patto si ripropone anche alla base della legge. Nello Stat. Albertino l'unica norma immodificabile era quella sul procedimento legislativo (grund norm). La Costit. italiana è una cost. patrizia, che si suole dire lunga (garantisce più diritti rispetto allo Statuto Albertino) e rigida. Se mettiamo a confronto la Cost. italiana con le Costituzioni dei nuovi cicli non appare così lunga ma rispetto a quelle più antiche si. La nostra costit. è rigida perché è il frutto di un patto. Non può essere modificata se non si ripropone lo stesso patto. Le formule di revisione Costit. rispecchiano il patto che è alla base della Costit. La Costit. italiana è patrizia. È entrata in vigore il
1 gennaio 1948 è il prodotto di un potere costituente incarnato da una Assemblea Costituente. Questa è stata eletta il 2 giugno 1946. Il lasso di tempo dalla elezione dell'ass. costituente all'entrata in vigore della Costit.va sotto il nome di Periodo Costituente. Prima del periodo costituente in Italia vi è stato un Periodo Transitorio che si chiude con l'elezione dell'assemblea costituente. È un periodo di passaggio dallo Stato fascista al periodo costituente.
PERIODIZZAZIONE:
Periodo fascista
25 luglio 1943- Periodo Transitorio. Il re revoca il potere di governo a Mussolini e lo affida a Badoglio. Il re da ciò dopo che il 24 luglio avviene il voto di sfiducia nei confronti di Mussolini. Vi è la monarchia, c'è la guerra, forze belligeranti, forze antifasciste che si riuniscono nei comitati di liberazione nazionale.