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Ordinamento giuridico

Ordinamento: È un gruppo di persone/comunità che attraverso un apparato organizzativo/istituzioni si dà delle regole.

Elementi che identificano un ordinamento

  • Plurisoggettività: Pluralità di soggetti
  • Normazione: Regole
  • Organizzazione: Istituzioni

Il concetto di ordinamento è diverso da quello di stato. Lo Stato è un ordinamento, ma gli ordinamenti non si esauriscono solo nello stato. Gli ordinamenti possono essere: giuridici, non giuridici, leciti, non leciti, generali, speciali, territoriali, a-territoriali. —> Vi è una pluralità di ordinamenti.

Esempi:

  • La chiesa cattolica è un ordinamento non giuridico, lecito e a-territoriale. La comunità di fedeli non ha una coincidenza territoriale, ma è sparsa in tutto il mondo e si dà delle regole. Riferimento: Art 7.
  • L'Unione Europea è un ordinamento giuridico, lecito, territoriale e generale (ambisce a curare un interesse generale).
  • La mafia è un ordinamento non territoriale e illecito (lo Stato non gli riconosce la legittimità).
  • L'università è un ordinamento lecito, a-territoriale, settoriale/speciale. Riferimento: Art 33, ultimo comma.

Stato

Lo stato è quell’ordinamento che, rispetto agli altri, si trova in una situazione di supremazia perché:

  • Costituisce la struttura della convivenza sociale: lo stato regola i conflitti tra i soggetti, in modo da evitare il ricorso alla violenza.
  • Detiene il monopolio dell’uso della forza: allo stato è riservata la legislazione esclusiva della politica estera, della difesa, delle forze armate, della sicurezza, dell’ordine pubblico e dell’ordinamento penale.

L’uso della forza nei confronti di altri stati trova un limite nell’Art 11.

Art 11: L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La guerra è vietata se costituisce un’aggressione, ma è ammessa per la difesa del territorio nazionale.

Tipologie di Stato

  • Stato apparato: È il complesso degli organi e dei poteri attraverso cui lo stato esercita le proprie funzioni. Si fa riferimento allo stato apparato quando si utilizza il termine “stato”.
  • Stato comunità: Sono i soggetti che compongono la società civile. È l’insieme dei rapporti che gli individui instaurano in modo spontaneo. Si fa riferimento allo stato comunità quando si utilizza il termine “repubblica”.

Allo stato apparato si attribuisce la personalità giuridica. Lo stato come apparato viene considerato un soggetto di diritto dotato di capacità giuridica e di capacità di agire.

A caratterizzare lo stato è anche il fattore temporale. Lo stato ha una data di inizio e una data di fine. Quando vengono meno i suoi elementi costitutivi si parla di estinzione dello stato.

Estinzione dello Stato

  • Estinzione per trasformazione: Lo stato si disgrega in più stati.
  • Estinzione assoluta: La fine di uno stato non determina alcun cambiamento negli altri stati.

In ogni caso non si estingue il diritto.

Elementi costitutivi dello Stato

Territorio

Il territorio è l’ambito spaziale sul quale lo stato esercita la propria sovranità e sul quale si manifesta la validità delle norme poste dalle fonti del diritto. Gli spazi geografici che costituiscono il territorio dello stato sono:

  • Terraferma
  • Acque interne
  • Sottosuolo
  • Spazio aereo sovrastante
  • Mare territoriale
  • Piattaforma continentale
  • Aeromobili
  • Navi militari/marittime
  • Eventuali colonie e possedimenti
  • Sedi delle rappresentanze diplomatiche all’estero

La costituzione fa riferimento al territorio nell’Art 5. L’articolo vieta la successione, cioè la separazione/distacco di una parte di territorio il quale vuole diventare indipendente o si vuole unire a uno stato già esistente, per mantenere l’integrità territoriale. Allo stato spettano le facoltà tipiche del diritto di proprietà: lo stato può godere, alienare e commerciare il territorio.

Sovranità

La sovranità è il potere supremo dello stato esercitato sul proprio territorio (sovranità interna) e fatto valere nei confronti di qualsiasi altro ordinamento (sovranità esterna).

  • Trova il suo fondamento nella costituzione —> originalità
  • È imputata a un unico soggetto: al popolo —> esclusività

Art 1, secondo comma: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione —> Il popolo non può esercitare la sovranità in modo arbitrario, ma solo nel rispetto delle procedure delineate dalla costituzione.

La sovranità è attribuita a ogni singolo cittadino come membro del popolo, e non solo al popolo nei suo insieme.

  • Esprime una volontà superiore —> supremazia
  • È limitata dalla costituzione —> giuridicità

Popolo

Il popolo è l’insieme dei soggetti che possiedono lo status di cittadino. —> Tutti coloro che possiedono la cittadinanza. Non bisogna confondere il popolo con la popolazione:

  • Popolazione: Sono tutti i residenti sul territorio (coloro che hanno e non hanno la cittadinanza).

Cittadinanza

Art 22: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. Con il termine “nessuno” si fa riferimento a tutti gli individui, in modo indistinto. —> Cittadini, stranieri, apolidi.

Modi di acquisto della cittadinanza

In generale i modi di acquisto sono 2:

  • Ius sanguinis: È basato sulla discendenza da genitori cittadini. —> Se si nasce da genitori che hanno la cittadinanza, la si acquista direttamente.
  • Ius soli: È basato sulla nascita entro il territorio statale. —> È cittadino di un certo stato chi nasce nel territorio di quello stato.

In Italia si ha lo ius sanguinis. —> Un bambino è italiano se nasce o è adottato da genitori italiani. Esiste però una possibilità di acquisto della cittadinanza con lo ius soli, ossia quando il bambino nasce nel territorio italiano da genitori ignoti o apolidi (senza cittadinanza).

In sintesi: Un bambino è italiano se:

  • Nasce da genitori italiani (madre o padre o entrambi)
  • È adottato da genitori italiani
  • Nasce sul territorio italiano da genitori ignoti
  • Nasce sul territorio italiano da genitori apolidi

La cittadinanza può anche essere richiesta da uno straniero. Lo straniero deve però essere in possesso di alcuni requisiti: non avere precedenti penali e avere redditi sufficienti al sostentamento.

In tal caso lo straniero (+18) può chiedere la cittadinanza:

  • Dopo 10 anni di regolare residenza in Italia
  • Dopo 4 anni di regolare residenza nell’Unione Europea
  • Dopo 2 anni dalle nozze con un cittadino italiano, se residente in Italia
  • Dopo 3 anni dalle nozze con un cittadino italiano, se residente all’estero
  • Se un ascendente entro il sesto grado è cittadino italiano per nascita
  • Se è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età
  • Se è stato adottato da genitori italiani e risiede legalmente nel territorio italiano da 5 anni dall’adozione
  • Se ha prestato servizio per almeno 5 anni alle dipendenze dello stato

Revoca della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana può anche essere revocata. Ciò avviene in caso di:

  • Delitti con finalità di terrorismo
  • Protezione a membri di associazioni terroristiche
  • Sottrazioni di beni o denaro per finanziare attività terroristiche

Perdita della cittadinanza italiana

  • Assunzione di impegno pubblico o carica pubblica presso uno stato estero
  • Prestazione di servizio militare per uno stato estero
  • Acquisto volontario della cittadinanza di uno stato estero che si trova in stato di guerra con l’Italia
  • Quando il cittadino italiano stabilisce la residenza all’estero

Riacquisto della cittadinanza italiana

  • Prestazione del servizio militare alle dipendenze dello stato italiano
  • Assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello stato italiano
  • Per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno, della residenza nella repubblica

Cittadinanza europea

Determina:

  • Diritto alla libera circolazione e soggiorno nei paesi UE
  • Principio di non discriminazione in ragione della nazionalità
  • Godimento di diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  • Diritto di godere della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro
  • Diritto di petizione al Parlamento europeo
  • Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni europee

Le forme di Stato

Le forme di stato riguardano i rapporti tra gli elementi costitutivi dello stato (territorio, sovranità e popolo). —> Sono i diversi modi in cui si possono vedere in relazione i tre elementi costitutivi dello Stato.

Rapporto tra sovranità e territorio

  • Stato composto: La sovranità si distribuisce tra più stati. Es: Stato federale. È uno stato formato da vari stati membri ognuno dei quali ha un proprio territorio, una propria sovranità e un proprio popolo. Gli Stati membri sono, al tempo stesso, uniti da un legame costituzionale, in uno Stato federale che è l'unico ad avere rapporti con l’estero (America).
  • Stato unitario: Uno Stato si definisce unitario quando il potere dello Stato è nelle mani di organi centrali che amministrano tutto il territorio nazionale. La sovranità appartiene solo allo stato. Es: Italia, Francia, Spagna.

Rapporto tra sovranità e popolo

  • Stato democratico: È fondato sul valore della democrazia, ovvero sul riconoscimento della sovranità popolare. Si caratterizza per:
    • Pluralismo politico: I cittadini possono esprimere liberamente le proprie politiche e organizzarsi in partiti.
    • Introduzione del suffragio universale.
    • Introduzione del principio rappresentativo.
    • Esistenza di limiti definiti e garantiti all’esercizio del potere pubblico.
    • Divisione dei poteri.
    • Riconoscimento e la piena garanzia dei diritti fondamentali di tutti i cittadini.
    • Riconoscimento dei diritti di libertà e di uguaglianza.
    • Tutela costituzionale dei diritti delle minoranze.
  • Stato autoritario: È caratterizzato da:
    • Negazione dei principi dello stato democratico.
    • Basso pluralismo politico.
    • Compressione della sfera dei diritti.
    • Consolidazione del divario tra governanti e governati.
  • Stato liberale:
    • Garantisce il cittadino dall’uso illegittimo del potere da parte della pubblica autorità.
    • Riconoscimento dell’autonomia del singolo nei confronti dello stato.
    • Rifiuto dell’intervento dello stato nell’economia —> No alterazione delle regole del libero mercato.
  • Stato sociale:
    • Riconoscimento dei diritti sociali.
    • Superamento della visione individualistica della persona, riconoscendo il ruolo delle formazioni sociali.
    • Stessi principi che qualificano lo stato liberale.

Evoluzione storica delle forme di Stato

Ordinamento feudale

Periodo: 800-1000. Non si parla di stato perché manca la sovranità. Il termine “feudale” deriva da “fedus” che significa patto. —> Patto tra un’autorità centrale con coloro che, in un certo momento, controllano una parte di territorio. I diritti dei singoli non hanno una garanzia, ma vengono concessi dall’autorità con dei patti.

Stato assoluto

Periodo: Prima della rivoluzione francese (1789). Al suo interno rientra lo stato polizia.

  • Stato polizia: Ordinamento statuale con il monarca che riconosce limitate garanzie ai sudditi. Si differenzia con lo stato assoluto per la finalità di accrescere il benessere della popolazione. Il potere del sovrano è assoluto. Il sovrano rappresenta l’unico interprete e attuatore dell’interesse generale. Il popolo è composto da sudditi e NON da cittadini, che sono privi di diritti. I sudditi hanno solo obblighi e doveri.

Stato costituzionale

Periodo: Rivoluzione francese. Lo stato costituzionale si afferma con la crisi dello stato assoluto. Le due forme tipiche dello stato costituzionale sono: stato di diritto e stato sociale. Si afferma con la sottoposizione del potere supremo alle regole del diritto. Lo stato costituzionale garantisce i diritti fondamentali della persona in due modi:

  • Attraverso un riconoscimento diretto.
  • Attraverso la predisposizione di meccanismi istituzionali che introducono forme di controllo sui e tra i poteri.

Principi dello stato costituzionale:

  • Principio di legalità: Ogni volizione degli organi dello stato deve trovare il suo fondamento in una norma previa.
  • Principio della separazione dei poteri: Ogni funzione statale (legislativa, esecutiva e giudiziaria) deve essere esercitata da organi diversi (parlamento, governo e magistratura), che sono posti in posizione di indipendenza e ciascuno è capace di equilibrare e controllare gli altri.
  • Rigidità della costituzione: La costituzione è posta al vertice delle fonti e per modificarla è previsto un procedimento aggravato, disciplinato dall’Art 138.

L’Italia è uno stato:

  • Democratico
  • Repubblicano
  • Costituzionale
  • Parlamentare
  • Laico

Periodo transitorio

Il periodo costituzionale transitorio è l’insieme delle vicende istituzionali che hanno contrassegnato il periodo che va dal 1943, anno che sancisce la crisi del fascismo, al 1946, anno nel quale viene eletta un’assemblea costituente e indetto il referendum istituzionale con conseguente nascita della Repubblica.

  • Organi costituzionali del periodo transitorio:
    • Istituto della luogotenenza
    • Comitati di liberazione nazionale
    • Ministero per la costituente
    • Consulta nazionale

Nazione

Nazione: È l’insieme di persone che hanno in comune alcuni caratteri (lingua, cultura, religione, storia), ma non per forza la cittadinanza. —> Il concetto di nazione NON coincide con quello di popolo.

Stato plurinazionale: All’interno dello stato ci sono più nazionalità. Es: In Svizzera convivono varie nazionalità (francese, tedesca, italiana). L’Italia NON è uno stato plurinazionale, ma la costituzione ha introdotto norme che affrontano il problema della nazionalità.

Art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali, opinioni politiche e sesso. L’uguaglianza va intesa in due diverse accezioni:

  • Nessuno puoi far valere nei confronti dei suoi simili condizioni di superiorità o differenze sociali. —> Uguaglianza davanti alla legge
  • Il legislatore non può emanare leggi che contengono discriminazioni fondate su qualificazioni personali espressamente specificate dalla costituzione (razza, lingua ecc…). —> Uguaglianza nella legge

Art 6: La repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche. La costituzione usa il termine “repubblica” e non “stato” perché l’impegno a tutelare le minoranze non ricade solo sugli organi dello stato centrale, ma si estende a tutte le comunità dove queste formazioni sociali sono presenti. La norma vieta ogni forma di discriminazione e sancisce una tutela positiva, con il fine di conservare il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze.

Pur non dichiarandolo, però, la corte costituzionale ha più volte ribadito che, fermo restando la tutela delle minoranze linguistiche, va in ogni caso privilegiato e preservato l’utilizzo della lingua italiana. Infatti, per il principio di unità della nazione, la lingua italiana resta la lingua ufficiale del paese. —> Si sancisce il suo primato rispetto alle altre lingue in uso sul territorio nazionale.

Indirizzo politico

L’indirizzo politico determina le finalità perseguite dallo stato, i mezzi finanziari e materiali con cui raggiungerli e le direttive politiche cui deve ispirarsi l’insieme dei pubblici poteri, in un determinato periodo storico.

Rappresentanza politica

L’impianto istituzionale della costituzione si fonda sulla democrazia rappresentativa. I consociati partecipano a un procedimento di scelta dei componenti degli organi che assumono decisioni politiche.

Art 67: Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. L’articolo afferma il principio di rappresentanza politica che presuppone il rispetto di una serie di regole di lealtà istituzionale verso la nazione, non codificate, ma dettate da principi di correttezza per garantire la propria trasparenza e indipendenza del parlamentare da influenze e poteri che non sono quelli dell’elettorato.

Le regole sono:

  • Indipendenza da gruppi o da altri poteri
  • Assenza di interessi personali
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ali11_b di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ceccherini Eleonora.
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