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LA MAGISTRATURA

Premessa: Il concetto di Magistratura pone in maniera molto evidente il tema dei rapporti tra i diversi poteri dello stato, se si guarda al dato costituzionale si vede l'attenzione del costituente nel definire l'indipendenza rispetto ad altri poteri stilandone le prerogative autonome.

Lo Statuto albertino affermava che la giustizia fosse amministrata nel nome del re, dal giudice che egli stesso attribuiva:

Art. 68 - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

I nostri costituenti vogliono distinguersi da tale modello e lo fanno con l'art 101:

Art. 101 - La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

La giustizia è amministrata in nome del popolo e ribadiscono la sua natura indipendente affermando che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (riserva di legge assoluta).

L'azione del giudice è un'azione che va alla ricerca delle norme.

per i quali è ammessa la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura. La funzione giurisdizionale è fondamentale per garantire l'applicazione delle leggi e l'amministrazione della giustizia. I magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, sono responsabili di prendere decisioni e fare giustizia in conformità a quanto stabilito dalla legge. Secondo la Costituzione, la funzione giurisdizionale può essere esercitata sia dagli organi giudicanti, ovvero i giudici, sia dagli organi requirenti, ovvero i pubblici ministeri che svolgono la funzione di parte nel processo, anche conosciuta come pubblica accusa. La magistratura è organizzata in gradi di giudizio, ma questo modello non comprende tutti i tipi di giudici. La legge stabilisce che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma possono essere istituite sezioni specializzate per determinate materie presso gli organi giudiziari ordinari, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi in cui è ammessa tale partecipazione. In conclusione, la funzione giurisdizionale è affidata ai magistrati ordinari, che devono prendere decisioni e fare giustizia in conformità alle leggi stabilite. La magistratura è organizzata in gradi di giudizio e può prevedere la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura in determinati casi, secondo quanto stabilito dalla legge.

E le forme dellapartecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art 25: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 108: Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

L'Art 102 afferma che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Art 25: Nessuno può essere giudicato da un giudice non precostituito dalla legge, ovvero si sa già da quel giudice si potrebbe venire giudicati e sottrare l'arbitrarietà. PRINCIPIO DEL GIUDICE

NATURALE

L'art 102 sancisce il divieto di istituire UN GIUDICE STRAORDINARIO, con questo termine si definisce UN GIUDICE ISTITUITO AD HOC ED EX POST PER GIUDICARE UN DETERMINATO FATTO.

L'art 102 istituisce anche il divieto di istituire GIUDICE SPECIALE con questo termine si intende un giudice che è chiamato a giudicare su determinate categorie di persone.

Art. 103 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

L'art 103 stabilisce dei giudici speciali.

giudici straordinari non possono mai essere istituiti, i giudici speciali non possono essere istituiti al di là di quelli già esistenti all'epoca dell'ordinamento pre-repubblicano. SI MANTENGONO QUESTE AREE PERCHÉ SONO AREE NECESSARIE AL MANTENIMENTO 35DELLO STATO. Sempre il 102 afferma che possono istituirsi aree specializzate nell'ambito della magistratura ordinaria come il tribunale dei minori.

Art 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

L'art 104 afferma che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, non viene definito potere perché non ha una legittimazione democratica. Questa autonomia e indipendenza si declina in vari aspetti:

  • CSM = consiglio superiore della magistratura, si dice che è l'organo di autogoverno della magistratura che si occupa di regolare la "vita" dei magistrati - solo quella ordinaria, i giudici speciali hanno altri organi
  • Non vi è distinzione nel CSM tra i due tipi di magistratura sopra citata
  • Questa scelta è una scelta molto dibattuta: ad esempio in Francia sono state istituite

Due organi di autogoverno separati. Il fatto che le decisioni siano prese dall'organo di autogoverno mette a riparo da altre influenze dello stato -MA- bisogna evitare che questo organo di autogoverno diventi separato rispetto allo stato, per tale motivo il presidente del CSM è il presidente della repubblica; altri membri non eletti sono il presidente della corte di cassazione e il procuratore generale della cassazione. Poi vi sono altri membri elettivi- la costituzione fissa la proporzione 2/3 devono essere eletti dai magistrati mentre un 1/3 dal parlamento in seduta comune. La scelta fu fatta nel senso di non rendere sterile la magistratura da qualsiasi contatto con altri poteri e il fatto che sia un terzo lo rende indipendente (in Francia sono ribaltate la proporzione). I 2/3 vengono eletti dalla magistratura ordinaria mentre la componente parlamentare viene eletta in particolari categorie (professori in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di professione). Un altro

Elemento che rafforza il CSM e che evita che sia legato a correnti politiche è il fatto che si richiede una grandissima maggioranza (i 3/5 dei componenti dell'assemblea in seduta comune, e successivamente i 3/5 dei presenti).

Legge 195 del 1958

CAPO I

Composizione ed organizzazione del Consiglio Superiore.

Art. 1 Componenti e sede del Consiglio. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio ha sede in Roma.

Il CSM fu istituito mediante la legge 195 del 1958, che tra il resto stabilisce anche i numeri del Csm (16 membri togati e 8 membri laici uniti ai 3 membri di diritto).

La presidenza del presidente della repubblica ha un forte valore simbolico, viene istituito un vice-presidente che viene scelto tra i membri laici a sostituirlo. Rispetto ai rapporti con il ministro della giustizia il CSM può fornire pareri per quanto riguarda disegni di leggi che appartengono all'ambito della giustizia (NON al parlamento) mentre l'art 110 afferma che al ministro della giustizia spetta il regolamento delle funzioni e organizzazione della giustizia.

Art. 110 Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. La presenza del CSM è il più emblematico strumento di indipendenza requisiti soggettivi che vengono garantiti ai giudici è garanzia di indipendenza l'inamovibilità dei giudici, cioè questo significa che possono essere destituiti solo previo provvedimento del CSM.

Art. 107 I

magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario

IL SECONDO REQUISITO FONDAMENTALE È IL FATTO CHE I GIUDICI ENTRANO IN FUNZIONE SOLO ATTRAVERSO IL CONCORSO PUBBLICO.

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 109 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio

trasferimento di ufficio dei magistrati, anorma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150. (GU n.67del 21-3-2006 ) Note, entrata in vigore del decreto: 5-4-2006

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4

Art. 3

Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) l'uso della

qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) i

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AliAmore di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Angiolini Vittorio.