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FORMAZIONE DEL GOVERNO NELLE DEMOCRAZIE PLURALISTE
Nelle democrazie pluraliste la formazione del governo può avvenire
secondo due modalità:
- le democrazie mediate;
- le democrazie immediate.
- Nelle democrazie mediate i partiti politici, dopo le elezioni, decidono
struttura e programma del governo.
- Nelle democrazie immediate vi è l’investitura popolare diretta del Primo
Ministro. I nostri costituenti hanno elaborato delle disposizioni che sono
compatibili con le modalità sia della democrazia mediata, sia della 137
democrazia immediata. La formazione del governo nel parlamentarismo
compromissorio avveniva con le modalità della democrazia mediata,
perché i partiti dopo le elezioni decidevano con quali partiti la DC avrebbe
formato la compagine del governo. Nel nostro ordinamento a costituzione
invariata, senza che si sia modificato nulla, la legge elettorale e la forma di
governo hanno fatto in modo che avvenisse un’elezione quasi diretta del
presidente del consiglio.
CRISI DEL GOVERNO- IL GOVERNO ENTRA IN CRISI…
Il governo entra in crisi quando perde la fiducia da parte del parlamento
oppure non è in grado di funzionare, perché ci sono delle conflittualità
all’interno della maggioranza che si ritira e il governo stesso, in mancanza
della maggioranza, si dimette.
… E LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione del governo si ha se c’è una crisi del governo che si dimette
perché è obbligato giuridicamente a dimettersi a seguito di una mozione di
sfiducia o di un mancato voto sulla questione di fiducia oppure si dimette
perché non può funzionare visto che la maggioranza all’interno del governo
viene meno. Nell’ambito della crisi di governo, nel nostro ordinamento ci
sono state 5 volte in cui il governo non si è formato per mancanza di
fiducia iniziale, cioè si è presentato dinanzi ad una camera e non gli hanno
dato la fiducia come nel caso del governo De Gasperi; invece nel 1998 e
nel 2008 durante il governo Prodi. È, invece nel 1998 e nel 2008 per la
mancata votazione sulla questione di fiducia.
Nel nostro ordinamento il governo non è mai stato sfiduciato, non è mai
accaduta una mozione di sfiducia. Tutte le crisi del governo nel nostro
ordinamento sono state extraparlamentari: cioè crisi nate all'interno della
coalizione che governava perché una delle forze politiche si è tirata fuori dalla
compagine governativa.
ARGOMENTAZIONE DELLA CRISI, CRISI DEL GOVERNO, FORMAZIONE
DEL GOVERNO
Il presidente della Repubblica Sandro Pertini ha introdotto una prassi
chiamata: argomentazione della crisi secondo cui il governo dimissorio si
presenta alle camere per spiegare i motivi della crisi assumersi la
responsabilità di ciò che accadeva. Dal 2011 questa prassi non è stata più
eseguita perché quando Berlusconi si è dimesso ed è stato nominato il
governo Monti non vi è stato un passaggio parlamentare e la stessa cosa è
accaduta nel 2013 con il presidente Monti e nel 2014 con Renzi. Con la crisi
di governo, il governo presenta le dimissioni tramite il presidente del consiglio
al presidente della Repubblica il quale accetta le dimissioni con riserva,
perché accetta la possibilità di formare un'altra compagine governativa. Se
non è possibile formare un'altra compagine governativa il governo
dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e il presidente
138
della Repubblica inizia l’iter formativo del governo; secondo una
consuetudine inizia le CONSULTAZIONI. Il governo dimissionario può
procedere a porre in essere decreti- legge? Sì, in casi di urgenza.
Gli istituti presenti nella formazione del governo si delineano in modo diverso
a seconda che sia una democrazia mediata o immediata o in un
parlamentarismo maggioritario. Le consultazioni nel parlamentarismo
maggioritario durano molto e quando il governo si forma secondo il
modello della democrazia mediata, perché si consultano i presidenti in carica
delle camere, gli ex presidenti delle camere, della Repubblica, gli ex
parlamentari, i presidenti segretari di partito e i presidenti dei gruppi
parlamentari: cioè tutte le personalità da cui poter trarre delle informazioni
convincenti per la formazione del governo. Le consultazioni sono
consuetudini facoltizzanti: cioè non sono delle fonti autonome ma sono frutto
di un comportamento costante e ripetuto nel tempo; non sono fonti fatto ma
sono l'interpretazione di fonti fatto. Talvolta nonostante le consultazioni, il
presidente della Repubblica non riesce ad avere un quadro chiaro, allora dà il
via al mandato esplorativo, cioè affida il compito di procedere alle
consultazioni agli ex presidenti delle camere che riferiranno al presidente
della Repubblica e quest’ultimo poi affida ad un soggetto che presume
dovrebbe essere il presidente del consiglio anche se non ne ha la certezza, il
preincarico, dicendo di dover svolgere le consultazioni e vedere se riesce a
costituire il governo in grado di ottenere la fiducia.
PREINCARICO E MANDATO ESPLORATIVO
Qual è la differenza tra il reincarico e mandato esplorativo?
1) Il preincarico è nei confronti di un soggetto che presumibilmente
assumerà la presidenza del consiglio;
2) invece il mandato imperativo-esplorativo è nei confronti di un soggetto
super pares.
Terminate le consultazioni, il presidente della Repubblica conferisce
l’incarico con cui forma il nuovo governo e viene accettato con riserva dal
presidente del consiglio il quale procede a sua volta alle consultazioni tra
le forze politiche e successivamente scioglie la riserva e sottopone al
capo dello Stato la lista dei ministri. Tutta questa parte frutto delle
democrazie mediate e non è scritta in costituzione. L’articolo 92 della
costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica nomina il
presidente del consiglio dei ministri e su sua proposta i ministri. Questi
soggetti presentano in meno di 24 ore il giuramento nelle mani del
presidente della Repubblica. Il giuramento costituisce tecnicamente la
fine della formazione del governo, cioè il governo termina tecnicamente
con il giuramento. Il nuovo governo entro 10 giorni dal giuramento dovrà
presentarsi alle camere per chiedere la fiducia sulla base del programma
esposto dal presidente del consiglio. Con il giuramento il governo entra
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nell’esercizio delle sue funzioni ma non saranno delle funzioni piene
perché nella nostra forma di governo parlamentare per poter esercitare la
funzione di indirizzo politico è necessario avere la fiducia di entrambe le
camere. La fiducia è un atto monocamerale; la bicameralità è
un’eccezione perché palazzo Madama e palazzo Montecitorio lavorano
separatamente. Quindi il governo si presenta alla camera e ottiene la
fiducia, si presenta al Senato della Repubblica e non la ottiene (è un caso
limite); così il governo non può governare, perché deve godere della
fiducia di entrambe le camere, visto che nel nostro ordinamento il
bicameralismo è perfetto ma ciò non significa che la fiducia viene
accordata da ciascuna camera.
Il rapporto di fiducia viene disciplinato dall’articolo 94 della Costituzione
ed è uno degli elementi della forma di governo parlamentare a debole
razionalizzazione, perché è previsto soltanto a presiedere la stabilità del
governo e la disciplina delle mozioni di fiducia. La mozione di fiducia e di
sfiducia è corredata da modalità procedurali indicate dall’articolo 94 della
costituzione.
LA MOZIONE DI FIDUCIA
La mozione di fiducia viene accordata da ciascuna camera e votata per
appello nominale, cioè ciascuno viene chiamato per nome e dovrà
dichiarare il voto e dovrebbe motivarlo. Tutto ciò per consentire la
responsabilità nei confronti del parlamento. La mozione di fiducia deve
essere votata con una maggioranza semplice infatti l’articolo 64 dice che
a meno che non siano previsti quorum particolari, la regola fondamentale
è la maggioranza semplice (cioè ciascuna delibera camerale viene presa
a maggioranza semplice).
LA MOZIONE DI SFIDUCIA
La mozione di sfiducia ha le stesse modalità procedurali della mozione di
di sfiducia e quindi è votata per appello nominale e motivata ma deve
essere sottoscritta da 1\10 dei componenti e non può essere discussa
prima dei tre giorni dalla sua presentazione presentazione, perché è un
atto grave e serve per indurre una maggiore riflessione.
LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Invece la questione di fiducia è un istituto diverso disciplinato dai
regolamenti delle camere, quindi non viene disciplinata dalla costituzione.
IL PARLAMENTO
Il parlamento è un organo costituzionale complesso formato da due camere
ed è disciplinato dagli articoli 55-81 della costituzione. L’articolo 55 della
costituzione parla della struttura del parlamento. 140
Sezione I - Le Camere
Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione.
La storia
Il dibattito sull’art. 55 si incentrò sulla scelta fra il sistema unicamerale e bicamerale.
I fautori del sistema unicamerale sostenevano che due Camere ripetono i loro poteri e
finiscono per dar vita a un inutile doppione. I sostenitori del sistema bicamerale
affermavano che una sola Camera può causare una «dittatura di assemblea» e un
«assolutismo democratico».
L’Assemblea, dopo un acceso dibattimento, votò a favore di un sistema bicamerale
(Camera dei deputati e Senato) e del criterio della parità fra le due Camere. L’on.
Costantino Mortati (Democrazia cristiana), nell’affermare l’impossibilità di determinare a
priori un diverso peso politico per le due Camere, dichiarò: «[…] questa diversità potrà
affermarsi attraverso la prassi avvenire che potrà determinare in modo stabile, o di volta in
volta, una maggiore influenza dell’una (Camera) rispetto all’altra e quindi
corrispondentemente una maggiore remissività dell’una rispetto all’altra».
Quanto al secondo comma, la maggioranza dell’Assemblea si dimostrò contraria a istituire
un organismo con poteri propri e un suo ufficio di presidenza (avrebbe dovuto chiamarsi
Assemblea Nazionale) e decise che, in un numero limitato di casi (per esempio, l’elezione
del Presidente della Repubblica), Camera e Senato si sarebbero riu