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FORMAZIONE DEL GOVERNO NELLE DEMOCRAZIE PLURALISTE

Nelle democrazie pluraliste la formazione del governo può avvenire

secondo due modalità:

- le democrazie mediate;

- le democrazie immediate.

- Nelle democrazie mediate i partiti politici, dopo le elezioni, decidono

struttura e programma del governo.

- Nelle democrazie immediate vi è l’investitura popolare diretta del Primo

Ministro. I nostri costituenti hanno elaborato delle disposizioni che sono

compatibili con le modalità sia della democrazia mediata, sia della 137

democrazia immediata. La formazione del governo nel parlamentarismo

compromissorio avveniva con le modalità della democrazia mediata,

perché i partiti dopo le elezioni decidevano con quali partiti la DC avrebbe

formato la compagine del governo. Nel nostro ordinamento a costituzione

invariata, senza che si sia modificato nulla, la legge elettorale e la forma di

governo hanno fatto in modo che avvenisse un’elezione quasi diretta del

presidente del consiglio.

CRISI DEL GOVERNO- IL GOVERNO ENTRA IN CRISI…

Il governo entra in crisi quando perde la fiducia da parte del parlamento

oppure non è in grado di funzionare, perché ci sono delle conflittualità

all’interno della maggioranza che si ritira e il governo stesso, in mancanza

della maggioranza, si dimette.

… E LA FORMAZIONE DEL GOVERNO

La formazione del governo si ha se c’è una crisi del governo che si dimette

perché è obbligato giuridicamente a dimettersi a seguito di una mozione di

sfiducia o di un mancato voto sulla questione di fiducia oppure si dimette

perché non può funzionare visto che la maggioranza all’interno del governo

viene meno. Nell’ambito della crisi di governo, nel nostro ordinamento ci

sono state 5 volte in cui il governo non si è formato per mancanza di

fiducia iniziale, cioè si è presentato dinanzi ad una camera e non gli hanno

dato la fiducia come nel caso del governo De Gasperi; invece nel 1998 e

nel 2008 durante il governo Prodi. È, invece nel 1998 e nel 2008 per la

mancata votazione sulla questione di fiducia.

Nel nostro ordinamento il governo non è mai stato sfiduciato, non è mai

accaduta una mozione di sfiducia. Tutte le crisi del governo nel nostro

ordinamento sono state extraparlamentari: cioè crisi nate all'interno della

coalizione che governava perché una delle forze politiche si è tirata fuori dalla

compagine governativa.

ARGOMENTAZIONE DELLA CRISI, CRISI DEL GOVERNO, FORMAZIONE

DEL GOVERNO

Il presidente della Repubblica Sandro Pertini ha introdotto una prassi

chiamata: argomentazione della crisi secondo cui il governo dimissorio si

presenta alle camere per spiegare i motivi della crisi assumersi la

responsabilità di ciò che accadeva. Dal 2011 questa prassi non è stata più

eseguita perché quando Berlusconi si è dimesso ed è stato nominato il

governo Monti non vi è stato un passaggio parlamentare e la stessa cosa è

accaduta nel 2013 con il presidente Monti e nel 2014 con Renzi. Con la crisi

di governo, il governo presenta le dimissioni tramite il presidente del consiglio

al presidente della Repubblica il quale accetta le dimissioni con riserva,

perché accetta la possibilità di formare un'altra compagine governativa. Se

non è possibile formare un'altra compagine governativa il governo

dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e il presidente

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della Repubblica inizia l’iter formativo del governo; secondo una

consuetudine inizia le CONSULTAZIONI. Il governo dimissionario può

procedere a porre in essere decreti- legge? Sì, in casi di urgenza.

Gli istituti presenti nella formazione del governo si delineano in modo diverso

a seconda che sia una democrazia mediata o immediata o in un

parlamentarismo maggioritario. Le consultazioni nel parlamentarismo

maggioritario durano molto e quando il governo si forma secondo il

modello della democrazia mediata, perché si consultano i presidenti in carica

delle camere, gli ex presidenti delle camere, della Repubblica, gli ex

parlamentari, i presidenti segretari di partito e i presidenti dei gruppi

parlamentari: cioè tutte le personalità da cui poter trarre delle informazioni

convincenti per la formazione del governo. Le consultazioni sono

consuetudini facoltizzanti: cioè non sono delle fonti autonome ma sono frutto

di un comportamento costante e ripetuto nel tempo; non sono fonti fatto ma

sono l'interpretazione di fonti fatto. Talvolta nonostante le consultazioni, il

presidente della Repubblica non riesce ad avere un quadro chiaro, allora dà il

via al mandato esplorativo, cioè affida il compito di procedere alle

consultazioni agli ex presidenti delle camere che riferiranno al presidente

della Repubblica e quest’ultimo poi affida ad un soggetto che presume

dovrebbe essere il presidente del consiglio anche se non ne ha la certezza, il

preincarico, dicendo di dover svolgere le consultazioni e vedere se riesce a

costituire il governo in grado di ottenere la fiducia.

PREINCARICO E MANDATO ESPLORATIVO

Qual è la differenza tra il reincarico e mandato esplorativo?

1) Il preincarico è nei confronti di un soggetto che presumibilmente

assumerà la presidenza del consiglio;

2) invece il mandato imperativo-esplorativo è nei confronti di un soggetto

super pares.

Terminate le consultazioni, il presidente della Repubblica conferisce

l’incarico con cui forma il nuovo governo e viene accettato con riserva dal

presidente del consiglio il quale procede a sua volta alle consultazioni tra

le forze politiche e successivamente scioglie la riserva e sottopone al

capo dello Stato la lista dei ministri. Tutta questa parte frutto delle

democrazie mediate e non è scritta in costituzione. L’articolo 92 della

costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica nomina il

presidente del consiglio dei ministri e su sua proposta i ministri. Questi

soggetti presentano in meno di 24 ore il giuramento nelle mani del

presidente della Repubblica. Il giuramento costituisce tecnicamente la

fine della formazione del governo, cioè il governo termina tecnicamente

con il giuramento. Il nuovo governo entro 10 giorni dal giuramento dovrà

presentarsi alle camere per chiedere la fiducia sulla base del programma

esposto dal presidente del consiglio. Con il giuramento il governo entra

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nell’esercizio delle sue funzioni ma non saranno delle funzioni piene

perché nella nostra forma di governo parlamentare per poter esercitare la

funzione di indirizzo politico è necessario avere la fiducia di entrambe le

camere. La fiducia è un atto monocamerale; la bicameralità è

un’eccezione perché palazzo Madama e palazzo Montecitorio lavorano

separatamente. Quindi il governo si presenta alla camera e ottiene la

fiducia, si presenta al Senato della Repubblica e non la ottiene (è un caso

limite); così il governo non può governare, perché deve godere della

fiducia di entrambe le camere, visto che nel nostro ordinamento il

bicameralismo è perfetto ma ciò non significa che la fiducia viene

accordata da ciascuna camera.

Il rapporto di fiducia viene disciplinato dall’articolo 94 della Costituzione

ed è uno degli elementi della forma di governo parlamentare a debole

razionalizzazione, perché è previsto soltanto a presiedere la stabilità del

governo e la disciplina delle mozioni di fiducia. La mozione di fiducia e di

sfiducia è corredata da modalità procedurali indicate dall’articolo 94 della

costituzione.

LA MOZIONE DI FIDUCIA

La mozione di fiducia viene accordata da ciascuna camera e votata per

appello nominale, cioè ciascuno viene chiamato per nome e dovrà

dichiarare il voto e dovrebbe motivarlo. Tutto ciò per consentire la

responsabilità nei confronti del parlamento. La mozione di fiducia deve

essere votata con una maggioranza semplice infatti l’articolo 64 dice che

a meno che non siano previsti quorum particolari, la regola fondamentale

è la maggioranza semplice (cioè ciascuna delibera camerale viene presa

a maggioranza semplice).

LA MOZIONE DI SFIDUCIA

La mozione di sfiducia ha le stesse modalità procedurali della mozione di

di sfiducia e quindi è votata per appello nominale e motivata ma deve

essere sottoscritta da 1\10 dei componenti e non può essere discussa

prima dei tre giorni dalla sua presentazione presentazione, perché è un

atto grave e serve per indurre una maggiore riflessione.

LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Invece la questione di fiducia è un istituto diverso disciplinato dai

regolamenti delle camere, quindi non viene disciplinata dalla costituzione.

IL PARLAMENTO

Il parlamento è un organo costituzionale complesso formato da due camere

ed è disciplinato dagli articoli 55-81 della costituzione. L’articolo 55 della

costituzione parla della struttura del parlamento. 140

Sezione I - Le Camere

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi

stabiliti dalla Costituzione.

La storia

Il dibattito sull’art. 55 si incentrò sulla scelta fra il sistema unicamerale e bicamerale.

I fautori del sistema unicamerale sostenevano che due Camere ripetono i loro poteri e

finiscono per dar vita a un inutile doppione. I sostenitori del sistema bicamerale

affermavano che una sola Camera può causare una «dittatura di assemblea» e un

«assolutismo democratico».

L’Assemblea, dopo un acceso dibattimento, votò a favore di un sistema bicamerale

(Camera dei deputati e Senato) e del criterio della parità fra le due Camere. L’on.

Costantino Mortati (Democrazia cristiana), nell’affermare l’impossibilità di determinare a

priori un diverso peso politico per le due Camere, dichiarò: «[…] questa diversità potrà

affermarsi attraverso la prassi avvenire che potrà determinare in modo stabile, o di volta in

volta, una maggiore influenza dell’una (Camera) rispetto all’altra e quindi

corrispondentemente una maggiore remissività dell’una rispetto all’altra».

Quanto al secondo comma, la maggioranza dell’Assemblea si dimostrò contraria a istituire

un organismo con poteri propri e un suo ufficio di presidenza (avrebbe dovuto chiamarsi

Assemblea Nazionale) e decise che, in un numero limitato di casi (per esempio, l’elezione

del Presidente della Repubblica), Camera e Senato si sarebbero riu

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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale_sina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Sciortino Antonella.