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Estratto del documento

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I: Rapporti civili

Titolo II: Rapporti etico-sociali

Titolo III: Rapporti economici

Titolo IV: Rapporti politici

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I: Il Parlamento

Sezione I: Le Camere

Sezione II: La formazione delle leggi

Titolo II: Il Presidente della Repubblica

Titolo III: Il Governo

Sezione I: Il Consiglio dei Ministri

Sezione II: La Pubblica Amministrazione

Sezione III: Gli organi ausiliari

Titolo IV: La Magistratura

Sezione I: Ordinamento giurisdizionale

Sezione II: Norme sulla giurisdizione

Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni

Titolo VI: Garanzie costituzionali

Sezione I: La Corte Costituzionale

Sezione II: Revisione della Costituzione e leggi costituzionali

Disposizioni transitorie e finali

PRINCIPI FONDAMENTALI

Dei Principi Fondamentali che costituiscono il cardine e il cuore della Costituzione si è già parlato, nello

specifico:

Articolo 1

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme

e nei limiti della Costituzione”

→ La sovranità appartiene al popolo, ma nei limiti e nelle forme espresse nella Costituzione

→ La legittimazione dal basso dell'autorità non implica un potere illimitato della maggioranza

→ La legge del Parlamento, espressione della volontà popolare, deve rispettare la Costituzione

Articolo 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

→ Riconoscimento e garanzie diritti e doveri del cittadino, come singolo e come unione

Articolo 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,

di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del

Paese”

→ Principio di uguaglianza sostanziale

→ Stato di costituzionalità più avanzato: nel secondo comma la Repubblica si pone come garante per

rimuovere tutti gli ostacoli che possano limitare tale principio

Articolo 11

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle

controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad

un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali

rivolte a tale scopo”

→ “Finestra sul futuro”

→ L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la guerra in passato è stata

usata come strumento di risoluzione delle controversie

→ Articolo scritto in ottica di partecipazione alla Nazioni Unite

 Considerata la partecipazione a organizzazioni internazionali che, pur limitando la sovranità interna,

hanno lo scopo di garantire pace e giustizia e libertà

 La legge interna si pone a livello inferiore rispetto una legge internazionale dell’organizzazione alla quale

si fa capo – il diritto comunitario prevale sul diritto interno in modo esplicito nel 2001 con la riforma

dell’Articolo 117 sulle limitazioni a livello comunitario.

FORMA DI GOVERNO

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

PARLAMENTO

Il Parlamento italiano disciplina gli organi di ordinamento dello Stato, dagli organi di espressione diretta e

indiretta della volontà popolare agli organi più “autonomi”. La scelta del bicameralismo perfetto determina

una situazione governativa per cui:

→ il Governo deve avere la fiducia da entrambe le Camere

→ la Camera dei Deputati ha presenza doppia rispetto al Senato

→ le funzioni esercitate dalle due Camere sono pressoché identiche, eseguono collettivamente la funzione

legislativa – esplicitato nell’Articolo 70: con

“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”

stesse funzioni di indirizzo politico e di controllo del Governo.

PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI

Nella Costituzione viene definito l’iter per la formazione ordinaria e l'emanazione delle leggi, la procedura

del referendum abrogativo e vengono sanciti gli atti che hanno forza di legge, decreti legge e decreti

legislativi, emanati dal Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Costituzione chiarisce il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del Presidente della Repubblica.

GOVERNO

La Costituzione disciplina e stabilisce il ruolo del Governo, inoltre regola il Consiglio dei Ministri e la Pubblica

amministrazione.

MAGISTRATURA

Nella Costituzione si definiscono il ruolo, gli obblighi e la disciplinazione dei giudici

 Giurisdizione ordinata di magistrati ordinari

→ Principio di autonomia dei giudici: il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina la formazione dei

giudici e conferisce il carattere autonomo

→ Garanzie giusto processo, per cui il processo penale viene regolato dal contraddittorio della prova

REGIONI

La disciplina delle regioni subisce numerosi e profondi interventi nel corso del tempo

Esempi:

L’elezione a suffragio universale diretto dei “governatori” delle regioni, introdotta nel 1999, influenza i

rapporti fra presidenti di regione e consigli regionali, determinando lo scioglimento del consiglio regionale

alle dimissioni del presidente. L’intervento sulla podestà legislativa e amministrativa delle regioni nel rispetto

dello Stato viene modificata nel 2001 sul modello degli Stati Federali: vengono elencate le materie di

competenza esclusiva dello Stato con un elenco di materia concorrente che legifera sia lo Stato, definendo la

“cornice” istituzionale, che le regioni in merito a determinate materie per cui è necessaria la collaborazione.

GARANZIE COSTITUZIONALI

→ Corte Costituzionale: giudice della legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, garanzia della

Costituzione

→ Riforma della Costituzione: processo aggravato in caso di volontà di modifica della Costituzione in

qualsiasi sua parte e normative in merito sancita dall’Articolo 138

→ Articolo 139: “La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”

I Principi Supremi della Costituzione come il principio di uguaglianza e il principio di laicità, non possono

essere modificati e non possono esistere leggi contrarie a tali Principi – ciò costituisce limiti impliciti rispetto

la formazione delle leggi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con l’entrata in vigore della Costituzione vengono attuate immediatamente le parti relative alla forma di

governo. In alcune sue parti, però, la Costituzione deve attendere anni perché diventi effettivamente

operante. Vengono espresse nella Costituzione le disposizioni transitorie, le quali prevedevano i

procedimenti e le azioni da attuare in attesa che si attivassero tutte le sue parti.

Esempio importante è la Corte Costituzionale, entrata effettivamente in azione solo nel 1954. Secondo le

disposizioni i giudici dovevano agire nel rispetto dei principi espressi dalla Costituzione, ma con l’assenza di

garanzia costituzionale sostanziale. Un altro organo che ha tardato ad entrare in vigore è il CSM che si attiva

nel 1958. Solo nel 1970 viene attuata la legge che disciplina e regolamenta il referendum abrogativo –

questo periodo viene definito “disgelo costituzionale” poiché si disciplina finalmente lo strumento principale

di democrazia diretta previsto dalla Costituzione. La riforma sul diritto di famiglia che rende efficace il

principio di uguaglianza giuridica entra in vigore solo nel 1978. Le leggi che regolano l'ordinamento del

Presidente del Consiglio e l'organizzazione dei Ministri, fino a quel momento auto-gestiti, risalgono agli anni

Ottanta.

Nel corso di quegli anni si susseguono diversi partiti politici e accordi che definiscono l'organizzazione dello

Stato, influenzando e venendo influenzati dalle situazioni socio-economiche. La DC resta alla maggioranza

del Governo per molto tempo, determinando una sorta di esclusione del Partito Comunista, successivamente

si afferma il sistema del Pentapartito. Negli anni Novanta si definisce la “Seconda Repubblica” con la caduta

del comunismo a livello internazionale e lo scandalo Tangentopoli a livello nazionale. Il 1993 è un anno

importante poiché i vari referendum abrogativi determinano la riforma elettorale per un sistema a 3/4

maggioritario e 1/4 proporzionale: il Mattarellum, applicato fino al 2005. Questo sistema elettorale porta

una sorta di bipolarismo a livello partitico con una alternanza fra centro-destra (Berlusconi) e centro-sinistra

(Prodi) che consente l'effettiva vincita di un partito alle elezioni – seppur siano difficili compromessi e si

susseguano spesso diversi Governi nella stessa Legislatura.

FORMA DI STATO

SOVRANITÀ, POPOLO E TERRITORIO

Lo Stato si compone di tre elementi fondamentali: sovranità, popolo e territorio.

Uno Stato si definisce sovrano se la sua validità non dipende da alcun ordinamento.

In tal senso una regione non può definirsi “sovrana” poiché dipende dall'ordinamento dello Stato, nonostante

abbia un popolo situato in un determinato territorio. Stato e Chiesa, su questa linea, sono indipendenti e

sovrani nei territori a loro riferiti.

Il territorio, invece, è parte indispensabile e strettamente legata alla extra-territorialità, ovvero la funzione

giuridica in base alla quale determinati territori o acque sono dipendenti dalle leggi di cui battono bandiera,

e l'immunità territoriale, per cui una parte del territorio di uno Stato sovrano dipende dalle leggi di un altro

Stato.

Il terzo elemento del popolo designa la comunità di tutti coloro cui lo Stato assegna lo status di cittadino,

attribuendogli alcuni diritti e doveri che non spettano invece ai non cittadini. La qualifica di cittadino nasce

nel'800 come elemento di uguaglianza che si sovrappone alla concezione di suddito – i cittadini sono uguali

indipendentemente dalla classe sociale ed economica. I diritti del cittadino, però, prescindono dai diritti

inviolabili dell'uomo: esistono diritti inviolabili indipendenti dalla citt

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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