Diritto costituzionale
La nascita della costituzione
La Costituzione Italiana si compone in:
- Principi fondamentali
- Parte I - Diritti e doveri dei cittadini
- Parte II - Ordinamento della Repubblica
La Costituzione italiana è garantita dal giudice della Corte Costituzionale, che ha il compito di garantire il rispetto della Costituzione stessa.
Il processo che porta alla Costituzione Italiana è lungo e complesso, articolato in più parti.
Le prime carte costituzionali
Il percorso di approvazione della Costituzione vede come iniziale tassello la prima Carta Costituzionale concessa in Italia: lo Statuto Albertino.
I principi della Rivoluzione Francese del 1789 con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e il Bill of Rights della Gloriosa Rivoluzione sono fonte di ispirazione per l’Italia tanto quanto per gli altri Paesi, ma vengono adattati alla situazione e alle condizioni politiche e sociali del luogo – in Italia influiscono particolarmente la questione meridionale, il rapporto con la Chiesa e le condizioni socio-economiche.
I principi dell’89 arrivano in Italia in modo graduale, adattandosi alla situazione e non mutandola in senso rivoluzionario. In questo senso, per quanto riguarda il nostro Paese, si parla più di trasformazione che di rivoluzione – di fatto non vi è un ripudio del sistema e della struttura della società come invece si verifica in Francia e nei Paesi rivoluzionari. L’assetto dello Statuto Albertino è infatti molto più moderato rispetto alle affermazioni nette e rivoluzionarie delle altre Carte Costituzionali e ciò si vede chiaramente nelle caratteristiche della Carta stessa.
Lo statuto albertino
- Concesso da Carlo Alberto nel 1848, allora re di Piemonte e Sardegna
- Costituzione unilateralmente concessa
Mentre le Costituzioni rivoluzionarie si “prendono” e si attribuiscono il potere (esempio: l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara i diritti dell’uomo e del cittadino), lo Statuto, essendo concesso dal re che di fatto limita il suo potere, si pone come una concessione e una limitazione del potere regio. Lo Statuto non fu un evento rivoluzionario, ma un’azione riformatrice nella quale le vecchie forze, timorose per la nuova situazione europea, cedono forze e limitano i loro poteri a vantaggio delle classi emergenti.
- Legge fondamentale, perpetua e irremovibile
- Camera dei Deputati, unica camera elettiva, e Senato di nomina regia approvano le leggi – sancite dal re
- Esempio di liberalismo moderato
Elementi fondanti
Si afferma l’idea che siano indispensabili due elementi per definire una Costituzione:
- Garanzia e assicurazione dei diritti
- Separazione assicurata dei poteri
Questi elementi determinano e definiscono la nostra Costituzione, sono chiaramente individuabili e dichiarati già nell’espressione delle parti che costituiscono la Carta stessa. È anche possibile individuarli, indirettamente e non chiaramente espressi o non garantiti, nello Statuto Albertino.
Confronto statuto/costituzione sugli elementi fondanti: garanzia dei diritti
Nello Statuto, il quale si occupa della suddivisione dei poteri prima che dei diritti e dei doveri, si possono riscontrare e individuare alcune enunciazioni importanti in tema dei diritti. Per esempio:
Uguaglianza- Statuto, Articolo 24
“Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi”
= Uguaglianza davanti alla legge dei sudditi – si parla di sudditi o regnicoli, non cittadini: il termine che nasce come elemento proprio di uguaglianza. Tale articolo esprime il rispetto del principio di uguaglianza formale in una indicazione rivolta al legislatore, il quale dovrà trattare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera ragionevolmente diversa situazioni diverse. - Costituzione, Articolo 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
= Principio di uguaglianza formale
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
= Principio di uguaglianza sostanziale, espresso nel secondo comma. Si prevede e crede che in una forma di Stato democratico sociale sia necessario eliminare tutte le discriminanti e rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva uguaglianza, non solo affermarla.
- Statuto, Articolo 26
“La libertà individuale è garantita. Nessuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme ch'essa prescrive”
= Affermazione della libertà individuale, nessuno poteva essere arrestato e portato a processo se non nei casi previsti dalla legge per cui era il governatore a decidere e stabilire i casi in cui una persona poteva essere arrestata. Viene riconosciuto il diritto della libertà individuale, ma è uno stadio minore. - Costituzione, Articolo 13
“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”
= Affermazione libertà individuale, ma con limiti e con considerazione dei casi eccezionali. Più avanti nell’articolo è dichiarata sia necessaria l’ordinanza del giudice perché si proceda con un arresto o perché questo venga convalidato secondo uno dei casi previsti dalla legge. Deve essere sempre un giudice a stabilire, secondo la legge, quando sia necessario e doveroso l’arresto e la limitazione della libertà personale.
- Statuto, Articolo 28
“La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo”
= Viene riconosciuta la libertà di stampa, ma limitata e soprattutto controllata in materia religiosa. Ciò è dovuto e influenzato dal primo articolo dello Statuto: “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati” - Costituzione, Articolo 21
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”
= La libertà di stampa è garantita, ma regolata secondo norme precise.
- Statuto, Articolo 29
“Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili”
= Diritto di proprietà inviolabile, il riconoscimento è molto ampio. - Costituzione, Articolo 42
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”
= La proprietà privata è riconosciuta e garantita, dichiarata la proprietà pubblica, sempre in un'ottica Statale.
Questo assetto di diritti riconosciuti dallo Statuto corrispondeva in modo molto più moderato a quanto dichiarato nelle Costituzioni rivoluzionarie di quegli anni, molto più nette e perentorie. Nello Statuto, inoltre, vi è un costante rimando alla legge come strumento per garantire e proteggere tali diritti.
Ma cos’è la legge?
Legge = prodotto di un potere esercitato collettivamente dal re e dalle due Camere, Camera dei Deputati e Senato approvavano una legge che poi il re sanzionava – promulgazione, approvazione definitiva.
Non bisogna però dimenticare che il Senato era di nomina regia e la Camera era elettiva, ma solo il 3% della popolazione poteva votare. La legge non era espressione della popolazione, ma di una piccola classe.
Sugli elementi fondanti: separazione dei poteri
L’Articolo 2 dello Statuto definisce uno Stato Monarchico Rappresentativo, il re concede lo Statuto con la salvaguardia del suo potere esecutivo in un governo monarchico. Al principio monarchico viene affiancato quello della rappresentanza, una rappresentanza elettiva della borghesia che si esprimeva nell’elezione della Camera dei Deputati. Questo modello era ispirato alla carta Bill of Rights, approvata da Guglielmo III d'Orange durante la Gloriosa Rivoluzione del 1689, quindi al modello inglese.
Novità fondamentale introdotta da questo Documento: il re non poteva più sospendere a suo piacimento la legge, il re era assoggettato come tutti alla legge e doveva rispettarla perché non più esente da questa. Si stabilisce il passaggio dal potere assoluto del re e quindi dallo Stato Assoluto allo Stato Liberale. Il documento Bill of Rights prevedeva che la legge fosse accordo dei tre organi politici (re, Camera dei Lord e Camera dei Comuni), l’elezione fosse libera e garantiva la libertà di stampa e di partito. Più che la suddivisione del potere, la compartecipazione per l’emanazione delle leggi da parte degli organi politici diviene la base dello schema di governo dello Statuto.
Importante, comunque, ricordare il diritto di voto sia limitato e non universale. Il diritto di voto era riservato a chi sapeva leggere e chi poteva partecipare attivamente ed economicamente allo sviluppo del Paese, pagando una certa imposta sul reddito. Le donne erano escluse dal voto in una concezione così universalmente condivisa da non essere neppure esplicitata dalla legge. Queste condizioni, particolarmente stringenti per quanto riguarda la partecipazione attiva dell’elettorato, fecero sì che nelle elezioni del Regno di Sardegna del 1848 su 5 milioni di abitanti solo 80mila parteciparono al voto (un abitante su sessantadue aveva i requisiti per eleggere), per cui ad ogni deputato corrispondevano quasi trecento elettori in un rapporto molto stretto e completamente e profondamente diverso rispetto a quello attuale. Il suffragio universale maschile si raggiunge solo nel 1912 e le prime elezioni con partecipazione femminile risalgono solo al 1946.
Decreti legge e decreti legislativi
La funzione legislativa spettava quindi al Parlamento, che decideva il contenuto delle leggi, sanzionate poi dal re. Nella prassi, però, era frequente il ricorso a decreti legge e decreti legislativi.
Lo Statuto Albertino prevedeva l’esistenza di decreti legge e decreti legislativi che venivano adottati dal Governo e non dal Parlamento – esistenti e previsti ancora oggi dalla Costituzione, regolati secondo norme e condizioni precise e stringenti espresse nell’Articolo 77.
Con il decreto legge il Governo ritiene ci sia una situazione tanto urgente da legittimare un intervento avente forza di legge. Tali decreti sono immediati, ma provvisori. Il Parlamento deve esaminare il provvedimento preso dal Governo e convertirlo in legge entro due mesi al massimo.
Nello Statuto i decreti non erano disciplinati da norme rigide, quindi durante il Fascismo i decreti furono utilizzati come strumento di affermazione del potere. Oggi la Costituzione prevede regole e condizioni precise per cui se il decreto non viene convertito in legge decade con efficacia retroattiva.
Il decreto legislativo, come il decreto legge, è un atto che ha forza di legge, ma prevede un intervento a monte del Parlamento che ritiene il Governo sia più adatto a disciplinare una determinata materia e quindi viene delegato ad emanare un decreto entro limiti e condizioni stabiliti dal Parlamento. In via di prassi il Governo, seppur il potere di emanare le leggi fosse attribuito al Parlamento, emanava decreti legge e decreti legislativi già durante il periodo dello Statuto Albertino.
La forma di governo dello statuto
Come il potere legislativo veniva esercitato dal Parlamento, il potere esecutivo era esercitato dal re. Secondo lo Statuto, pur essendo a capo del potere esecutivo, il re esercitava questo potere eleggendo e nominando o revocando i suoi Ministri, i quali sono responsabili a differenza del re. Non è quindi una forma di governo monarchica pura, ma una monarchia parlamentare. Si consolida la pratica di nomina dei Ministri da parte del re, ma la permanenza in carica dipende dalla Camera, che concede o meno la fiducia. Cavour, per esempio, si sente legittimato a governare perché il suo governo è nominato dal re e perché gode della fiducia del Parlamento. Tale caratteristica non è specificata nello Statuto, ma la forma di governo e il “cuore” della struttura parlamentare vengono accolte dalla Costituzione ed espressi nell’Articoli 92: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri” nell’Articolo 94: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale”
Il potere giudiziario nello statuto
Lo Statuto Albertino sulla carta era una monarchia parlamentare. Nella prassi, però, la forma di governo era diversa. Il potere esecutivo era condiviso fra il re e il Governo, il Presidente del Consiglio doveva godere della fiducia del re e del Parlamento. In mancanza di questa fiducia il Governo doveva dimettersi. Nello Statuto Albertino la giustizia era emanata dal re e l’amministrazione della giustizia era svolta in nome del re. Il potere giuridico dipendeva quindi da quello esecutivo: “La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce” – Articolo 68 dello Statuto. Oggi la Magistratura è un ordine indipendente da ogni altro potere – soprattutto rispetto il potere esecutivo, regolato dall’Articolo 104 nel primo comma: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è presieduto dal Presidente della Repubblica e costituisce l’organo di amministrazione della carriera dei giudici, quindi non emana sentenze.
La nascita dello stato italiano
La nascita dello Stato italiano non coincide con un processo costituente: nasce il Regno d’Italia, ma non viene emanata una nuova Costituzione. Lo Statuto diventa la prima Costituzione dello Stato Italiano, reggendolo senza formali modifiche per quasi cento anni – fino all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione.
Dal punto di vista legislativo le leggi civili e penali dei regni di Piemonte e Sardegna vengono estese a tutti i territori dello Stato italiano. Anche la struttura amministrativa centrata viene calata dall'alto su tutto il resto del territorio, spiegando il paradosso per cui si costituisce uno Stato con territori molto diversi fra di loro in una completa uniformità legislativa e amministrativa – la quale si sovrappone alle differenze profonde dei territori. Non incontra, però, particolari resistenze poiché l’unità significava la libertà per molti territori.
Punto di vista legislativo
- Codice civile e codice di procedura civile del 1865 e 1942
Il Codice Civile Albertino, emanato da Carlo Alberto con un editto del 1837, viene sostituito dal Codice Civile italiano nel 1865 – basato sul Code Napoléon nel 1865. I codici compresi nello Statuto entrano in vigore con regio decreto nel 1942 e vengono poi sostituiti dai codici tutt'ora vigenti: codici pre-costituzionali sottoposti a gravi modifiche e revisioni.
Un esempio è la modifica della parte relativa al diritto di famiglia: l'Articolo 45 del codice civile viene sostituito dalla legge 151/1975. Le innovazioni principali riguardano il passaggio alla potestà condivisa, l’uguaglianza dei coniugi e l’abbassamento dell’acquisizione della maggiore età da 21 a 18 anni.
- Il Codice penale è stato approvato per la prima volta nel 1930
Il primo codice penale dell’Italia unita è il codice penale sabaudo del Regno di Sardegna del 1839, esteso a tutta Italia nel 1859. Sotto il dominio fascista viene emanato il Codice Rocco, 1930. Il codice viene successivamente interessato a numerose modifiche nelle sue parti incostituzionali e resta in vigore ancora oggi. Il codice di procedura penale viene modificato in molte sue parti, soprattutto con l’inserimento del principio del giusto processo, introdotto nel suo testo attuale nel 1988.
Costituzione flessibile
Altro aspetto fondamentale dello Statuto è la flessibilità: lo Statuto Albertino è una Costituzione flessibile. Ciò implicava non fosse previsto un procedimento speciale per modificare gli articoli dello Statuto e la legge del Parlamento era forma massima di governo. Questo tipo di legge non incontrava limiti di contenuto, pertanto il contenuto di una legge poteva essere contrario e contrapposto a quanto concerne lo Statuto. Per modificare gli articoli dello Statuto non vi è una procedura specifica e quindi una legge contraria allo Statuto stesso poteva restare in vigore.
Costituzione rigida e garantita
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