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PRINCIPI FONDAMENTALI
PARTE I
Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I: Rapporti civili
Titolo II: Rapporti etico-sociali
Titolo III: Rapporti economici
Titolo IV: Rapporti politici
PARTE II
Ordinamento della Repubblica
Titolo I: Il Parlamento
Sezione I: Le Camere
Sezione II: La formazione delle leggi
Titolo II: Il Presidente della Repubblica
Titolo III: Il Governo
Sezione I: Il Consiglio dei Ministri
Sezione II: La Pubblica Amministrazione
Sezione III: Gli organi ausiliari
Titolo IV: La Magistratura
Sezione I: Ordinamento giurisdizionale
Sezione II: Norme sulla giurisdizione
Titolo V: Le Regioni, le Province, i Comuni
Titolo VI: Garanzie costituzionali
Sezione I: La Corte Costituzionale
Sezione II: Revisione della Costituzione e leggi costituzionali
Disposizioni transitorie e finali
PRINCIPI FONDAMENTALI
Dei Principi Fondamentali che costituiscono il cardine e il cuore della Costituzione si è già parlato, nello
specifico:
Articolo 1
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione”
→ La sovranità appartiene al popolo, ma nei limiti e nelle forme espresse nella Costituzione
→ La legittimazione dal basso dell'autorità non implica un potere illimitato della maggioranza
→ La legge del Parlamento, espressione della volontà popolare, deve rispettare la Costituzione
Articolo 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
→ Riconoscimento e garanzie diritti e doveri del cittadino, come singolo e come unione
Articolo 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese”
→ Principio di uguaglianza sostanziale
→ Stato di costituzionalità più avanzato: nel secondo comma la Repubblica si pone come garante per
rimuovere tutti gli ostacoli che possano limitare tale principio
Articolo 11
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo”
→ “Finestra sul futuro”
→ L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la guerra in passato è stata
usata come strumento di risoluzione delle controversie
→ Articolo scritto in ottica di partecipazione alla Nazioni Unite
Considerata la partecipazione a organizzazioni internazionali che, pur limitando la sovranità interna,
hanno lo scopo di garantire pace e giustizia e libertà
La legge interna si pone a livello inferiore rispetto una legge internazionale dell’organizzazione alla quale
si fa capo – il diritto comunitario prevale sul diritto interno in modo esplicito nel 2001 con la riforma
dell’Articolo 117 sulle limitazioni a livello comunitario.
FORMA DI GOVERNO
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
PARLAMENTO
Il Parlamento italiano disciplina gli organi di ordinamento dello Stato, dagli organi di espressione diretta e
indiretta della volontà popolare agli organi più “autonomi”. La scelta del bicameralismo perfetto determina
una situazione governativa per cui:
→ il Governo deve avere la fiducia da entrambe le Camere
→ la Camera dei Deputati ha presenza doppia rispetto al Senato
→ le funzioni esercitate dalle due Camere sono pressoché identiche, eseguono collettivamente la funzione
legislativa – esplicitato nell’Articolo 70: con
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”
stesse funzioni di indirizzo politico e di controllo del Governo.
PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
Nella Costituzione viene definito l’iter per la formazione ordinaria e l'emanazione delle leggi, la procedura
del referendum abrogativo e vengono sanciti gli atti che hanno forza di legge, decreti legge e decreti
legislativi, emanati dal Governo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Costituzione chiarisce il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del Presidente della Repubblica.
GOVERNO
La Costituzione disciplina e stabilisce il ruolo del Governo, inoltre regola il Consiglio dei Ministri e la Pubblica
amministrazione.
MAGISTRATURA
Nella Costituzione si definiscono il ruolo, gli obblighi e la disciplinazione dei giudici
Giurisdizione ordinata di magistrati ordinari
→ Principio di autonomia dei giudici: il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina la formazione dei
giudici e conferisce il carattere autonomo
→ Garanzie giusto processo, per cui il processo penale viene regolato dal contraddittorio della prova
REGIONI
La disciplina delle regioni subisce numerosi e profondi interventi nel corso del tempo
Esempi:
L’elezione a suffragio universale diretto dei “governatori” delle regioni, introdotta nel 1999, influenza i
rapporti fra presidenti di regione e consigli regionali, determinando lo scioglimento del consiglio regionale
alle dimissioni del presidente. L’intervento sulla podestà legislativa e amministrativa delle regioni nel rispetto
dello Stato viene modificata nel 2001 sul modello degli Stati Federali: vengono elencate le materie di
competenza esclusiva dello Stato con un elenco di materia concorrente che legifera sia lo Stato, definendo la
“cornice” istituzionale, che le regioni in merito a determinate materie per cui è necessaria la collaborazione.
GARANZIE COSTITUZIONALI
→ Corte Costituzionale: giudice della legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, garanzia della
Costituzione
→ Riforma della Costituzione: processo aggravato in caso di volontà di modifica della Costituzione in
qualsiasi sua parte e normative in merito sancita dall’Articolo 138
→ Articolo 139: “La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”
I Principi Supremi della Costituzione come il principio di uguaglianza e il principio di laicità, non possono
essere modificati e non possono esistere leggi contrarie a tali Principi – ciò costituisce limiti impliciti rispetto
la formazione delle leggi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Con l’entrata in vigore della Costituzione vengono attuate immediatamente le parti relative alla forma di
governo. In alcune sue parti, però, la Costituzione deve attendere anni perché diventi effettivamente
operante. Vengono espresse nella Costituzione le disposizioni transitorie, le quali prevedevano i
procedimenti e le azioni da attuare in attesa che si attivassero tutte le sue parti.
Esempio importante è la Corte Costituzionale, entrata effettivamente in azione solo nel 1954. Secondo le
disposizioni i giudici dovevano agire nel rispetto dei principi espressi dalla Costituzione, ma con l’assenza di
garanzia costituzionale sostanziale. Un altro organo che ha tardato ad entrare in vigore è il CSM che si attiva
nel 1958. Solo nel 1970 viene attuata la legge che disciplina e regolamenta il referendum abrogativo –
questo periodo viene definito “disgelo costituzionale” poiché si disciplina finalmente lo strumento principale
di democrazia diretta previsto dalla Costituzione. La riforma sul diritto di famiglia che rende efficace il
principio di uguaglianza giuridica entra in vigore solo nel 1978. Le leggi che regolano l'ordinamento del
Presidente del Consiglio e l'organizzazione dei Ministri, fino a quel momento auto-gestiti, risalgono agli anni
Ottanta.
Nel corso di quegli anni si susseguono diversi partiti politici e accordi che definiscono l'organizzazione dello
Stato, influenzando e venendo influenzati dalle situazioni socio-economiche. La DC resta alla maggioranza
del Governo per molto tempo, determinando una sorta di esclusione del Partito Comunista, successivamente
si afferma il sistema del Pentapartito. Negli anni Novanta si definisce la “Seconda Repubblica” con la caduta
del comunismo a livello internazionale e lo scandalo Tangentopoli a livello nazionale. Il 1993 è un anno
importante poiché i vari referendum abrogativi determinano la riforma elettorale per un sistema a 3/4
maggioritario e 1/4 proporzionale: il Mattarellum, applicato fino al 2005. Questo sistema elettorale porta
una sorta di bipolarismo a livello partitico con una alternanza fra centro-destra (Berlusconi) e centro-sinistra
(Prodi) che consente l'effettiva vincita di un partito alle elezioni – seppur siano difficili compromessi e si
susseguano spesso diversi Governi nella stessa Legislatura.
FORMA DI STATO
SOVRANITÀ, POPOLO E TERRITORIO
Lo Stato si compone di tre elementi fondamentali: sovranità, popolo e territorio.
Uno Stato si definisce sovrano se la sua validità non dipende da alcun ordinamento.
In tal senso una regione non può definirsi “sovrana” poiché dipende dall'ordinamento dello Stato, nonostante
abbia un popolo situato in un determinato territorio. Stato e Chiesa, su questa linea, sono indipendenti e
sovrani nei territori a loro riferiti.
Il territorio, invece, è parte indispensabile e strettamente legata alla extra-territorialità, ovvero la funzione
giuridica in base alla quale determinati territori o acque sono dipendenti dalle leggi di cui battono bandiera,
e l'immunità territoriale, per cui una parte del territorio di uno Stato sovrano dipende dalle leggi di un altro
Stato.
Il terzo elemento del popolo designa la comunità di tutti coloro cui lo Stato assegna lo status di cittadino,
attribuendogli alcuni diritti e doveri che non spettano invece ai non cittadini. La qualifica di cittadino nasce
nel'800 come elemento di uguaglianza che si sovrappone alla concezione di suddito – i cittadini sono uguali
indipendentemente dalla classe sociale ed economica. I diritti del cittadino, però, prescindono dai diritti
inviolabili dell'uomo: esistono diritti inviolabili indipendenti dalla citt