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COSTITUZIONE
Costituere: Uno stato ha costituzione se ha separazione dei poteri e difesa dei diritti
qualcosa di stabile. .
Costituzione garantisce alcuni diritti. Costituzione materiale: forza normativa della volontà politica. Durante lo
stato fascista si credeva di dover guardare alla volontà delle forze politiche. La costituzione materiale ha
determinato un esercizio di potere costituente, qualcosa che cambia muri portanti della costituzione.
REGNO UNITO
Ordinamento che non ha sentito bisogno di una costituzione nei termini in cui comunemente la intendiamo noi.
Regno Unito è la guida del costituzionalismo moderno. Non c’è costituzione rigida, non esiste un momento
costituente, non c’è rivoluzione francese o americana… C’è un’evoluzione graduale dove si afferma la tradizione
giuridica di un potere limitato-> posizione geografica particolare… 1066: conquista normanna->
centralizzazione del potere, della riscossione tributaria ma c’è un interlocutore chiaro e definito. 1215: Magna
Charta ci fa vedere come ci sia dialogo tra due soggetti. Idea di un DIALOGO che in altri ordinamenti manca, si
riesce ad avere un confronto. Le metafore che caratterizzano la costituzione britannica sono numerose e
testimoniano la nostra esigenza di definire il suo particolare assetto: fiume, una maglia di cotta-> molto resistente
ma molto flessibile MA ciò che meglio la esprime è una parte di un muro roccioso: stratificazione. Dal 1215 in poi ci
sono atti che si stratificano nel tempo, non c’è bisogno di un guardiano sopra perché è un concetto organico.
*Regno Unito non ha costituzione scritta, rigida e garantita MA si compone di documenti storici e consuetudini
(Conventions of the Constitution)-> ha una costituzione anche se differente ma ce l’ha.
- Atti: 1215-> Magna Charta // 1297-> Confirmation cartarum // 1628-> Petition of rights // 1679-> Habeas Corpus
act // 1689-> Bill of Rights // 1710-> Act settlement // Constitutional Conventions: formalmente la regina può
non approvare una legge, ma non lo fa mai-> regole che tutti osservano anche se non formalizzate da qualche
parte.
Pilastri del diritto costituzionale UK: King in Parliament
Supremacy/sovereignty of Parliament: parlamento può tutto, (tutt’uno), proprio il
fatto che non ci sia costituzione dona tale forza al parlamento. Leggi sono tutte uguali. Parlamento non
vincola se stesso, parlamento che riesce ad affermare il suo potere contro l’arbitrio del monarca.
risultato storico complessivo della tradizione di un potere pubblico limitato
Rule of Law: .
5 ottobre 2015
Supremacy of parliament: house of commons
House of Lords
King’s (in parliament) 2
Costituzione britannica: GIURIDICIZZAZIONE DEL POTERE IN COSTANTE DIMENSIONE DIALETTICA. Il potere
vuole imporre le tasse, necessario convocare un embrione di assemblea<- motivo per cui noi ordinamento italiano
guardiamo al modello inglese. Tutti i paesi hanno dovuto fare un passo indietro nella loro sovranità quando nasce
diritto sovra-internazionale (UE).
Caso FACTORTAME: norma, del 1894, per la quale una nave doveva essere domiciliata nel regno Unito per
pescare nella acque territoriali inglesi. Nel 1972 Regno Unito aderisce all’UE, ma legge del 1988 pone limiti
che contrastano con UE (protegge navi britanniche). (ITA) Art 11 costituzione per cui legge nel 1972 è più
speciale della altre. Principio della supremacy of parliament evidenzia il fatto che ogni parlamento è
sovrano, se parlamento decide A e quello successivo B, prevale B-> implicito che nella misura in cui
confliggono prevale il criterio cronologico. Per consentire che questa cancellazione in caso di contrasto
venga cancellata, necessario dire che legge del 1972 è un po’ speciale, ma non dire che è ‘costituzionale’-
> si applica diritto UE e non legge britannica successiva, perché come se atto di adesione all’UE è
presente in tutte le leggi successive, necessario prima abrogare espressamente. Legge successive a quella
del 1972, ce l’hanno incorporata.
Incorporation della concenzione europea dei diritti dell’uomo nel diritto britannico: tutta PA ha obbligo di
interpretazione conforme delle norme britanniche con quelle della CEDU. Ci sono casi in cui giudici dicono che loro
applicano leggi britanniche ma secondo loro in contrasto con CEDU (poche all’anno), parlamento prende in
considerazione tali segnalazioni, il parlamento così o tiene tale contrasto insanabile o nella maggior parte dei casi
sana tali casi-> politicità e giuridicità si uniscono. (CEDU= Human Rights Act). Circuito politico che porta ad
emendare una legge.
In 1973 we joined the EC club. As long as we remain members of that club, we must play the rules of that club.
Statute=legge # law= diritto
Fatto di avere una norma scritta per noi elemento importante ma NON determinante.
*conseguenze dell’applicazione dell’human rights act.
STATO DI DIRITTO
-Meccanismi: soluzioni tecniche/pratiche
-presupposti teorici
Fondamenti teorici del costituzionalismo: nella dichiarazione d’indipendenza americana e nella dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino francese.
VITA-LIBERTA’-PERSEGUIMENTO FELICITA’
Dichiarazione del 1789: Uomini nascono e restano liberi // scopo delle associazioni politiche p la conservazione dei
resistenza all’oppressione)
diritti naturali imprescrittibili dell’uomo (libertà, proprietà, sicurezza e // l’esercizio dei
diritti naturali
Costituzione del 1791: votano SOLO i cittadini attivi-> nati o divenuti francesi, 25 anni, pagare almeno 3 gg di
lavoro, NON essere in stato di servitore a salario…<- non tutti posso soddisfare tali requisiti. Principio di
uguaglianza ha dimensione storica, semantica e pragmatica che consente aporia: originariamente pensato e
modellato su principi maschili, borghesi e di classe che ha mantenuto e conserva un carattere permanentemente
rivoluzionario. Per ‘vera’ l’uguaglianza volta a volta modellata su parametri di parte ignorandone le violazioni in
senso prescrittivo,
danno di chi ne è escluso e al suo uso in che consente di leggere e contestare con le sue
violazioni le concrete disuguaglianze e discriminazioni. Il cambiamento sarà dato dall’introduzione, nel dopoguerra,
dignità.
del concetto di Principio della dignità spetta a tutti indistintamente, non può essere limitato a determinati
soggetti, es. ladro è degno come tutti gli altri. Passaggio a costituzioni rigide e garantite, stato di diritto puro crolla
perché non vengono riconosciuti a tutti gli stessi diritti.
Germania: alcuni diritti nascono con l’uomo, lo stato non può fare altro che riconoscerli (inviolabili e inalienabili)
Spagna: dignità della persona, diritti inviolabili
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
COSTITUZIONE ITALIANA, ART 2:
singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Diritti nel nostro ordinamento hanno dimensione individuale e collettiva. Definire la propria identità in riferimento
ad un gruppo. Problema: contrasto tra singolo e formazione sociale.
Es. scuola con carattere religioso e insegnante discriminata per il suo orientamento sessuale-> prevale il singolo o
la formazione sociale?
Es. Università cattolica: nomine professori e del dipendente istituto sono subordinate al nulla osta da parte della
Santa Sede (art 7 cost-> copertura costituzionale) // Caso Cordero-> in entrambi i casi si è dato ragione alla
formazione sociale. 6 ottobre 2015
Rilevanza del giusnaturalismo nello stato di diritto, ci sono diritti che appartengono all’individuo, l’ordinamento
non li crea e come tali non li può violare.
Art 16 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino : ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata,
né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione <- COSTITUZIONALISMO.
STATO DI DIRITTO:
- Carte scritte: fondamenti teorici vanno messi per iscritto
- Stati hanno compiti minimi (in parte): aree di libertà del cittadino
- Separazione dei poteri 3
Forme di governo sono più o meno simili, fiducia massima è posta nella legge, l’idea è che nella sovranità del
loi-> se lo stato ha una costituzione e una
parlamento debba porsi la massima fiducia. Giudice è la voce della
legislazione, la giurisprudenza dei tribunali non è altro che la legge (Robespierre). Se c’è dubbio, il giudice deve
recarsi al parlamento e il parlamento dovrà dargli l’interpretazione della legge, legislativo come istituto
autosufficiente. Legge come garanzia che funziona di per sé. Dura poco, superamento, nel 1795 art, 264: corpo
legislativo non può annullare i giudizi del tribunale di cassazione; art 4 Code Napoleon: il giudice che si rifiuta di
giudicare può essere perseguito.
COSTITUZIONE RIGIDE: costituzioni americana e francese. Le prime costituzioni francesi avevano una rigidità
impraticabile: 3 legislature e una quarta che confermi le prime tre-> legge fonte suprema ma patto fondamentale
deve essere capace di coagulare consenso che rappresenti maggioranza più estesa.
*ART 13 COST. + eccezioni
In parlamento c’è l’opposizione, ordinamento è democratico se c’è tutela della opposizioni. I lavori del parlamento
sono trasparenti. Una costituzione è tale se c’è garanzia dei diritti.
PROBLEMI dello stato di diritto:
- Suffragio limitato, instabilità nell’affermare un’uguaglianza che non c’è; stato non riesce a stare dietro ai
cambiamenti sociali
- Indipendenza dei giudici
- Opposizione parlamentare, partiti, ecc…
- Si persegue un ideale che resta lontano, ma non solo per l’inadeguatezza o insufficienza dei meccanismi
dello stato di diritto: emergono piuttosto problemi correlati ad una società che cambia (diritti sociali,
estensione del suffragio, partiti di massa, ecc…). Società che crea grandi contraddizioni che poi scoppierà
con le guerre mondiali.
- Necessario SEPARARE LA POLITICITA’ (produzione della legge) dalla GIURIDICITA’ (applicazione della
legge).
- Lo stato di diritto si basa sulla presunzione di un esercizio liberale e democratico della supremazia
parlamentare, ma storicamente emerge l’esercizio di potere di altra natura: necessità di una ‘corazza’.
Si avverte la necessità di ‘imbrigliare’ poteri con legittimazione democratica (parlamento) al rispetto dei diritti
fondamentali, la democrazia &eg