Diritto costituzionale
Se si chiede ad un medico cosa sia la vita o la salute, è probabile che esiti molto a rispondere, che divaghi o si rifugi in una definizione tecnica, assai poco impegnativa o per nulla chiara. Così accade se si chiede ad un giurista cosa sia il diritto. Il diritto è ciò che il giurista vive, con cui opera quotidianamente, di cui è un tecnico più o meno eccellente, più o meno specialista: ma è assai probabile che non si sia mai interrogato sulla sua essenza, non ne abbia mai cercato una definizione appagante.
Il termine del “diritto” viene usato nel linguaggio tecnico dei giuristi in almeno due diversi significati: in senso soggettivo, esso indica una pretesa (in questo caso si dice usualmente “io ho il diritto di…”, oppure “è un mio diritto!”); invece in senso oggettivo il termine “diritto” indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico (in questo senso si parla di “diritto civile”).
Naturalmente tra i due significati vi è una forte indipendenza: non ha senso che io pronunci la fatidica frase “è un mio diritto”, usando diritto in senso soggettivo, se non ho in mente che quella mia pretesa trova riscontro in qualche norma giuridica che me le riconosca e mi dia gli strumenti per tutelarla. Definire il diritto (in senso oggettivo) come un insieme di norme giuridiche non risolve affatto il problema, ma lo sposta sulla definizione di “norma giuridica”.
Noi siamo immersi in un discreto numero di “insiemi di norme”, ossia di “ordinamenti”: lo siamo come cittadini europei, cittadini italiani, residenti in una certa regione ed in un certo comune, o apparteniamo ad una famiglia, ad una società sportiva, ecc. Queste cose citate appartengono ad un “codice” di regolamento più o meno esplicite. Il diritto è lo strumento con cui la vita sociale si organizza al livello più embrionale come a quello più elevato.
Ogni nostro comportamento può essere giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento, e non è detto che le regole siano compatibili e i giudizi coincidenti. Oggi, il giurista a cui chiedessimo di definirci il “diritto” non esiterebbe a dirci che ciò che chiamiamo “diritto” è l’insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite quindi della “sua” sanzione, la coercizione. A ciò corrisponde la stragrande parte della sua esperienza professionale.
Ed in effetti le materie che si studiano nella Facoltà di Giurisprudenza, salvo quelle storiche o filosofiche, sono tutte attenenti a sottoinsiemi di norme poste dallo Stato (diritto civile, penale, amministrativo, ecc.) o da soggetti in qualche modo derivanti dallo Stato (il diritto internazionale e quello comunitario): l’unica eccezione è forse il Diritto Canonico, che studia l’insieme di regole poste dalla Chiesa. Il “diritto” posto dalle altre istituzioni sociali, dalla famiglia alle associazioni, dai partiti alle società, non ci appare fatto di “norme giuridiche”.
La percezione comune è questa: da un lato sta il diritto vero, quello dello Stato, fatto di vere norme giuridiche; dall’altro stanno i fenomeni pre o paragiuridici, costituiti da norme non propriamente giuridiche, ma sociali. Il termine “diritto”, oltre a indicare cose diverse se usato in senso “soggettivo” o in senso “oggettivo”, indica una cosa ancora diversa se usato per designare una “materia” di studio. Qui si sta introducendo un manuale di “diritto” costituzionale, inter certo non come “pretesa”, né come “insieme di norme”, ma come disciplina di studio: altrettanto si fa nei libri di diritto penale, civile, o di “diritto” romano.
Chi insegna per esempio, diritto penale o diritto commerciale ha come riferimento un insieme di regole di comportamento poste dallo Stato e “garantite” da sanzione. Ma per lui il diritto penale è molto di più, perché comprende un sistema di lettura di quelle regole: queste vengono esaminate, interpretate, legate l’una all’altra da rapporti di coerenza e di mutua dipendenza; vengono scoperti principi comuni a loro volta si saldano con altri principi e possono suggerire l’esistenza di altre regole che magari il legislatore non ha mai scritto, ma non sono che la logica espansione del principio stesso.
Insomma il diritto è assai di più dell’insieme delle regole che lo Stato ha posto, perché è anche l’insieme delle interpretazioni che di esse hanno dati giuridici chiamati ad applicarle nei casi specifici e gli studiosi che si sono sforzati di ricreare attorno ad esse un sistema coerente. In fondo, il diritto inteso come materia non è cosa troppo diversa dal “diritto” inteso come insieme di regole. Tutto infatti gira attorno all’esigenza di elaborare una norma che regoli un certo comportamento: semplicemente si constata che per assolvere a questo compito non basta “leggere” ciò che il legislatore ha scritto, ma bisogna compiere operazioni assai più complesse.
Divisione tra diritto pubblico e privato
Premesso che tutto il diritto che si insegna nelle Università è diritto dello Stato, una grande divisione viene tracciata tra due famiglie di “diritti”, ossia tra due sottoinsiemi di norme: il diritto pubblico e il diritto privato. La differenza è indicata in ciò: mentre nel diritto pubblico si tratta, oltre che dell’organizzazione dei pubblici poteri, dei rapporti tra l’autorità pubblica ed i privati, nel diritto privato si tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità.
Dal ceppo del diritto privato derivano il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto del lavoro, il diritto industriale, il diritto di famiglia, ecc. Dal ceppo del diritto pubblico derivano invece il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto ecclesiastico, il diritto tributario, il diritto penale, ecc.
Oggetto del diritto costituzionale
- Le fonti del diritto, ossia i meccanismi con cui si producono le norme giuridiche nell’ordinamento italiano.
- L’organizzazione costituzionale dello Stato, ossia i rapporti tra gli organi costituzionali quelli tra l’apparato dello Stato e il popolo.
- La libertà e i diritti costituzionali.
- La giustizia costituzionale.
Il diritto è una raffinata tecnica plurimillenaria di soluzione di conflitti sociali; non c’è nulla nel diritto che non sia servito a risolvere un problema concreto. La conseguenza è che bisogna studiare il diritto ponendosi questa domanda: a che serve la regola, il principio, l’eccezione o l’istituto che ho di fronte?
Purtroppo le risposte ai problemi, negli anni e nei secoli, si sono sedimentate, e i manuali di diritto le espongono, per lo più, senza ricordare perché e da cosa siano sorte; i manuali raccolgono risposte a domande non formulate e incoraggiano a studiarle come dogmi. La regola di studiare chiedendosi sempre a che serve o, come si dice in gergo, quale sia la ratio della norma oggetto degli sforzi di apprendimento, vale ovviamente anche per il diritto costituzionale.
Si tratta di una materia giovane, soprattutto se confrontato con il diritto civile o il diritto penale: giovane perché, come poi si vedrà, meglio, le costituzioni moderne sono un fenomeno che risale all’illuminismo, e l’applicazione della Costituzione come un vero e proprio testo normativo è ancora più recente, in Italia come in genere nell’Europa continentale, risale al secondo dopoguerra.
I quotidiani sono perciò un ottimo “quaderno di esercizi” per chi studia diritto costituzionale: il dibattito parlamentare sulla “finanziaria”, l’ampliamento delle basi militari americane, le vicende drammatiche di un padre che vuole mettere fine alla “vita” vegetale della figlia in coma irreversibile, il magistrato che inizia un’azione penale contro un membro del Governo, il problema dell’uso delle testimonianze dei pentiti che poi si ripentono, l’“esternazione” del Presidente della Repubblica, la questione del “conflitto di interessi”, i parlamentari che dicono peste e corna dei propri avversari in televisione e poi eroicamente si nascondono dietro all’immunità, e l’elenco potrebbe non finire mai.
Un’avvertenza perciò: studiare diritto costituzionale senza leggere i giornali è come studiare anatomia senza mai aver visto un corpo umano. Più che difficile, è inutile!
Il potere sociale
In qualsiasi gruppo di individui capita spesso che alcuni riescano a far prevalere le loro preferenze e quindi la loro volontà, anche quando gli altri abbiano posizioni differenti. In situazioni come queste si dice che essi esercitano un potere sociale. Perciò il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Ciò che assume rilievo per distinguere un tipo di potere sociale dall’altro è il mezzo attraverso cui si esercita questa azione di influenza sul comportamento altrui.
A seconda del tipo di mezzo impiegato per esercitare tale influenza sono stati distinti tre tipi diversi di potere sociale. Il potere economico, il potere ideologico, il potere politico. Il primo è quello che si avvale del possesso di certi beni, necessari o percepiti come tali in una situazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta. L’esempio più immediato è offerto dal proprietario che, grazie alla disponibilità esclusiva di un bene produttivo (la terra o la fabbrica), ottiene che il non proprietario lavori per lui alle condizioni da lui stesso poste.
Il potere ideologico è quello che si avvale del possesso di certe forme di sapere, conoscenze, di dottrine filosofiche o religiose per esercitare un’azione di influenza sui membri di un gruppo inducendoli a compiere o all’astenersi dal compiere certe azioni. È il potere detenuto da intellettuali, sacerdoti, scienziati e oggi da coloro che operano nei mezzi di informazione.
Il potere politico, invece, è quello che per imporre la propria volontà può ricorrere, sia pure come ultima risorsa, alla forza, alla coercizione fisica. Per qualificare il potere politico il riferimento all’uso della forza è necessario ma non sufficiente. Noi di solito ubbidiamo alle leggi dello Stato senza che vengano i carabinieri a casa ad imporcelo. L’uso della forza è sempre una risorsa estrema e ciò che realmente conta è l’astratta possibilità del suo impiego.
Normalmente però si obbedisce al comando di chi detiene il potere politico non soltanto perché questi può ricorrere alla forza per imporre la sua volontà, ma perché si ritiene che sia moralmente obbligatorio obbedire a quel comando in quanto chi lo ha adottato è moralmente autorizzato a farlo. Il potere politico quindi non si basa solamente sulla forza ma anche su un principio di giustificazione dello stesso, che si chiama legittimazione.
Nella nostra cultura il potere politico deve porsi il problema della legittimità. Ad esso è riservato il monopolio della forza, perché serve ad evitare le prevaricazioni dei soggetti più forti a danno dell’autonomia degli altri individui: ma come evitare che il potere attribuito a questo alle istruzioni non ingigantisca esso stesso e non giunga a distruggere la libertà che dovrebbe proteggere?