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LEGISLATION
Diciamo subito che questa questione trova un interessante risposta in questi ordinamenti. Ricordiamo la
definizione di weak judicial review legislation = secondo la definizione offerta da Tushnet, è un sistema di
giustizia costituzionale che prevede sì la possibilità delle corti di interpretare un catalogo di diritti ma che
tuttavia permette al legislatore ordinario di superare la eventuale dichiarazione di incostituzionalità o
comunque la presa di posizione della corte in questione. Quindi attenzione, qui abbiamo NON una
correzione operata dal legislatore costituzionale, come nei sistemi di strong judicial review, qui la
correzione è apportata dal LEGISLATORE ORDINARIO. Potremmo anche dire che nei sistemi di weak judicial
review legislation è legittimo procedere con soft response, visto che negli ordinamenti di strong judicial
review questo è molto controverso, discutibile.
Alcune nozioni su questo tipo di giustizia costituzionale. Il weak judicial review legislation:
- E’ più recente rispetto allo strong judicional.
- Lo si riscontra in ordinamenti costituzionali che hanno una matrice comune: sono ordinamenti
tradizionalmente imperniati sul principio della sovranità del parlamento, sovereignty of parliament.
Quindi ordinamenti che fanno propria una concezione maggioritaria della democrazia. Elemento che altera
il nostro quadro di riferimento. Perchè fino ad ora abbiamo visto che la giustizia costituzionale variamente
legittimata in ordinamenti che adottano una concezione costituzionale della democrazia, alla Dworkin. Qui
invece abbiamo un controllo di costituzionalità all’interno di sistemi che aderiscono ad una concezione
maggioritaria della democrazia, quindi Waldron. Attenzione che Waldron è favorevole al weak judicial
review legislation, i suoi argomenti sono contro la versione strong.
- Questo tipo di controllo è stato introdotto per incardinare una qualche forma di protezione dei diritti
fondamentali. In tutti gli ordinamenti in questione si percepisce una insoddisfazione rispetto 171
all’impostazione classica, alla pura sovranità del parlamento garantita solo da convezioni costituzionali e
quindi garanzie politiche. Allo stesso tempo nell’introdurre sistemi di giustizia costituzionale dei diritti si
cerca di farsi carico di modalità molto diverse, delle critiche alla judicial supremacy.
Quindi dobbiamo immaginare che weak judicial review legislation dia vita ad un controllo di
costituzionalità che si pone in posizione intermedia tra la legislative supremacy, sovranità del parlamento
e dall’altro alla judicial supremacy, la concezione costituzionale della democrazia. Quindi possiamo
immaginare uno spettro di questo tipo: agli estremi abbiamo la pura sovranità del parlamento sottoposto
solo a vincoli morali o politici ma non giuridici e dall’altra abbiamo la concezione costituzionale della
democrazia alla Dworkin. All’interno di questi due estremi troviamo nell’ambito della concezione
costituzionale l’approccio europeo, concezione debole dei diritti ma sempre strong judicial review
legislation e invece più vicino alla sovranità del parlamento collochiamo il weak judicial review legislation,
controllo del giudizio di costituzionalità all’interno di un contesto in cui la democrazia è concepita secondo
il paradigma maggioritario.
L’obiettivo che si pongono i vari ordinamenti è un obiettivo simile a quello che abbiamo visto ieri nel
parlare del rapporto sinergico tra legislatore e corti costituzionali nell’Europa continentale. Anche qui si
cerca di promuovere un dialogo virtuoso tra parlamenti e corti (non solo di corti costituzionali perchè
parliamo di sistemi diffusi).
Come è strutturato il weak judicial review legislation? Il prof propone una ricostruzioni teorica proposta da
uno dei costituzionalisti che più si è interessato di questo tema Steven Gardbaum. Si ha weak judicial,
secondo Gardbaum , anzitutto quando abbiamo un CATALOGO DI DIRITTI (primo elemento) che può essere
collocato nel sistema delle fonti tanto a livello costituzionale tanto a livello legislativo. Già qui è ammessa
una variazione.
In secondo luogo dice Gardbaum che in tutti questi sistemi troviamo una cosa che lui etichetta in inglese
come “ENHANCED JUDICIAL POWER” (secondo elemento). Qual è l’idea che vuole dare con questa
nozione? I giudici non si limitano ad applicare la legge o il common law, quando si ha un weak judicial ai
giudici si chiede un qualcosa di più, e questo qualcosa di più può andare da un giudizio sulla compatibilità
della legge con il catalogo dei diritti ad un’interpretazione conforme della legge alla luce del catalogo in
questione. Quindi in ogni caso si ha un potenziamento del ruolo del giudice, della sua capacità di sindacare
i prodotto legislativi.
Infine (terzo elemento) l’ultima parola è in ogni caso affidata al LEGISLATORE ORDINARIO. Le decisione
dei giudici possono essere ratificate da una maggioranza politica contingente.
Questi sono gli ingredienti, poi Gardbaum ci dice anche come gli ingredienti dovrebbero essere amalgamati.
Come dovrebbe svilupparsi tra corti e parlamento.
In primo luogo ci dice Gardbaum che la tutela dei diritti deve essere inserita e garantita già all’interno del
procedimento legislativo. Prima di tutto è il parlamento che deve farsi carico del rispetto dei diritti
fondamentali.
Per esempio nel Regno Unito è stata introdotta un’istituzione, joint committee human rights, che opera
all’interno del parlamento e che ha come compito quello di verificare il rispetto dei diritti, delle iniziative
legislative, eventualmente aprendosi anche ad input provenienti dall’esterno. Cioè l’attività del joint
committee human rights è aperta per esempio a ONG o a semplici cittadini che possono inviare
determinate segnalazioni in merito alla tutela dei diritti in alcuni dossier legislativi. Es. si sta decidendo una
nuova legge in materia dei richiedenti asilo, si sa che nel parlamento c’è questa discussione, le ONG che si
interessano di questo tema o i cittadini o comunque la società civile può inviare pareri, studi al joint
committee human rights che valorizzerà questi studi all’interno della attività legislativa, esprimendo 172
pareri sui quali il parlamento deve esprimersi. Quindi c’è un primo importante elemento: la tutela dei
diritti fondamentali all’interno dell’assemblea legislativa.
Una volta che la legge è approvata, in esito al procedimento sopra visto, la legge è assegnata
all’applicazione da parte delle corti. Le corti sono chiamate ad interpretare la legge alla luce dei cataloghi
dei diritti. Nel fare questo le corti devono assumere in linea di principio un atteggiamento deferente
rispetto al legislatore. Come si giustifica questa deferenza prima facie? Si giustifica per il fatto che il
legislatore ha considerato le questioni attinenti ai diritti nel procedimento legislativo. Essendoci stata una
deliberazione politica su quelle questioni in linea di principio il giudice deve attenersi a quella che è la
decisione politica. Solo quando ritiene che il bilanciamento delineato dal parlamento sia incompatibile
con il catalogo dei diritti, solo a tal punto la corte è legittimata a discostarsi da quanto deciso dal
parlamento. Quindi in linea di principio la corte deve aderire al bilanciamento proposto dal legislatore, solo
se lo ritiene intollerabile, solo se il legislatore non si sia fatto carico ad esempio di una serie di profili
rilevanti per la tutela dei diritti fondamentali allora la corte può decidere di discostarsi.
Sappiamo che questa non è l’ultima parola, L’ULTIMA PAROLA SPETTA AL LEGISLATORE. Di fronte ad un
giudizio della corte che si discosta dalla deliberazione legislativa cosa deve fare il legislatore? Il legislatore in
linea di principio dice Gardbaum deve essere deferente rispetto alle corti, perchè le corti si sono fatte
carico della sua valutazione, l’hanno valutata e nonostante questo hanno deciso di discostarsi. Solo quando
la sentenza delle corti appaia non convincente o comunque politicamente insostenibile, il parlamento
può decidere a sua volta di discostarsi e quindi di rettificare la sentenza della corte.
Quindi come funziona il dialogo? Ripetiamo i passaggi: si parte dal parlamento, prima discussione la
questione dei diritti, attraverso l’assistenza di istituzioni qualificate in questa materia, si passa alle corti, le
corti in linea di principio aderiscono alla decisione del parlamento, se proprio la ritengono intollerabile di
discostano, lo stesso nella fase successiva è chiamato a fare il parlamento. L’idea sottostante è che i diritti
vengono considerati in varie fasi e alla fine il parlamento ha l’ultima parola e si assume la responsabilità
politica di decidere in maniera diversa dalle corti. C’è un tocco di Jefferson alla fine.
Su moodle il prof ha messo alcune fonti che riguardano gli ordinamenti in cui si applica il weak judicial. Il
primo di questi è il CANADA.
Il Canada ha la forma più incisiva di controllo debole di costituzionalità e ce l’ha dagli anni 80. Sono due le
norme che rilevano ai nostri fini:
LA SEZIONE 52. La costituzione del Canada è la supreme law of the land e “ogni legge che è incompatibile
con le previsioni della costituzione è nella misura dell’incompatibilità priva di forza o di effetto”. Norma che
stabilisce il primato della costituzione, il primato del bill of rights. In Canada infatti siamo in presenza di un
catalogo dei diritti (PRIMO ELEMENTO) collocato a livello costituzionale e le corti possono dichiarare
l’incostituzionalità delle leggi (SECONDO ELEMENTO). Fino a qui sarebbe un modello di strong judicial,
tuttavia in Canada abbiamo anche la famosa o famigerata “notwithstanding (=nonostanre) clause”, la
sezione 33.
LA SEZIONE 33. Prevede che il parlamento o l’assemblea legislativa di un provincia possa espressamente
dichiarare in un atto legislativo che quell’atto o alcune sue norme si applicano, operano NONOSTANTE la
loro incompatibilità con alcune norme del Bill of rights (TERZO ELEMENTO, l’ultima parola è del
parlamento). Il parlamento federale o il parlamento delle province del Canada possono approvare degli atti
che si discostano, derogano alla costituzione evidentemente così come interpretati dalla corte suprema dei
giudici. Questa dichiarazione ha effetto quinquennale, può durare per un massimo di 5 anni però questi 5
anni possono essere rinnovati per un numero di volte indefinito. Quindi ogni 5 anni è possibile per il
parlamento federale per i parlamenti delle province rinnovare l’applicazione della notwithstanding clause.
173
Quindi