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Estratto del documento

PREROGATIVE PARLAMENTARI:

Insindacabilità: prerogativa ancora considerata essenziale per la funzionabilità dell’organo

parlamentare (art 68, c. 1 i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere…).

Non hanno quindi nessun tipo di responsabilità, non devono rispondere dei danni. Non sono

soggetti a pressioni politiche.

L’idea non è di tutelare il singolo parlamentare, ma serve a garantire l’autonomia dell’intero organo.

In alcuni ordinamenti (es. Inghilterra) è riconociuta solo all’interno delle mura parlamentari

(concezioni spaziali). In altri paesi si estende a qualsiasi cosa. In italia concezione funzionale: il

parlamentare è coperto anche fuori dalle mura a condizone che replichi sostanzialmente quello già

detto dentro (nesso funzionale), in un breve lasso di tempo.

Inviolabilità: (art. 68, c. 2 senza autorizzazione della camera a cui appartiene….) modificato nel

nel 93. Dopo quell’anno non occorre l’autorizzazione a procedere(fatta alla camera di appartenza).

Si può svolgere indagini senza autorizzazione a procedere a meno che non si sta per restringere

l’autonomia individuale o la libertà. Una volta chiesta l’autorizzazione (si o no del parlamento) se

viene data allora il parlamentare diventa persone comune e può essere privato della sua libertà

personale; se l’autorizzazione viene negata il parlamentare è coperto dallo scudo dell’inviolabilità

(serve per garantire l’organo parlamentare, ingerenze da altri poteri, sopratutto da parte della

magistratura –giudici-). La magistratura può rivolgersi alla corte costituzionale quando pensa che il

parlamento non ha autorizzato illegittimamente, (fumus persecutionis situazione da dimostrare per

dare l’immunità al parlamentare) se si dimostra che lo si vuole solo colpire politicamente (intento

persecutorio) la corte costituzionale dichiara che si può attivare lo scudo dell’immunità.

Se il giudice era convinto che doveva essere data l’autorizzazione, da il via a un conflitto tra poteri.

Se la corte costituzionale verifica che lo scudo è stato sollevato il maniera illegittima il

parlamentare viene processato. (raro che la corte dia il fumus).

In epoca liberale servivano per proteggere l’organo parlamentare da invasioni di altri poteri, per

evitare che il parlamento fosse invaso dal governo ma soprattuto da parte dei giudici (che erano di

nomina regia scelti dal sovrano); se i parlamentari non fossero stati protetti, il monarca si sarebbe

inserito e avrebbe compromesso le situazioni del parlamento tramite i giudici.

Oggi i giudici devono fare un concorso, hanno un’estrazione di tipo tecnocratico.

Oggi non sono più percepiti come delle tutele ma come dei privilegi.

SISTEMA ELETTORALE pag 207

Sistema elettorale sono quei meccanismi normativamente previsti che stabiliscono come le

preverenze di voto si trasformano in voto e come i voti si trasformano in seggi.

La camera dei deputati è composto da 630 seggi.

Esame del sistema di voto: uguale, libero e segreto.

La situazione in cui si ha maggiore potere è la “scheda bianca” (libero). Il voto tendenzialmente

libero è stato usato in Finlandia all’inizio del ‘900, poi ci si è accorti che in società complesse era

improponibile, e si preferiva scrivere i nomi dei candidati su varie liste con le varie candidature.

L’elettore può mettere una croce in una casella (limitazione della libertà e potere di voto siccome

impongono determinate candidature). Le liste elettorali sono fate dai partiti (lista=partito).

L.270/05 PORCELLUM : prevedeva che ci fossero delle liste lunghe (pochi colleggi -26 circa-),

c’erano delle liste composte anche da 50 nomi (si doveva arrivare a 630 candidati); normalmente

veniva messo come capolista la figura di spicco, che sarebbe diventato presidente del consiglio. Le

liste potevano tra di loro coalizzarsi.

Es. Berlusconi era capo del consiglio, alleato con la lega, forza italia etc…

I candidati di punta di forza italia era Berlusconi, il candidato di alleanza nazionale era Fini, della

Lega era Bossi.

Era stato introdotto il meccanismo delle cantidature multiple: i candidati potevano candidarsi in più

collegi (meccanismo inventato in Francia dal generale… nel ‘800) garantisce l’elezione dei

candidati soprattutto quelli di punta. Vigeva la così detta “lista bloccata” o “voto bloccato”

( dichiarato incostituzionale dalla corte costituzionale) L’elettore non aveva la possibilità di dare

una preferenza di voto ai candidati; Si votava la lista intera (il partito). Problema: candidati votati in

più collegi, si doveva decidere in che collegio doveva essere eletto.

Si prevedeva che la coalizione vincente avesse diritto a un premio di maggioranza, cioè quel

meccanismo normativamente previsto che punta a garantire una maggioranza di seggi in parlamento

(ex legis) al collegio vincente. La coalizione è data dall asomma di più partiti. SI sceglieva a chi

spettavano i seggi con il metodo dello scorrimento. Avveniva su base Nazionale.

Sentenza 1/2014 davanti alla corte costituzionale si è presentata la corte di cassazione, lamentando

sulla libertà del diritto di voto; non garantiva nessuna incidenza sul voto individuale siccome i

partiti preconfiguravano già chi sarebbe stato eletto. La corte costituzionale accolse la questione di

incostituzionalità siccome non dava la possibilità all’elettore di dare il voto al suo candidato

“preferito”. Oltreutto non prevedeva una soglia di voti per accogliere il premio di maggioranza.

Oggi:

Consultellum per eleggere il Senato, il sitema elettorale situato dopo la sentenza della corte

costituzionale. Cioè il residuo del porcellum, non c’è più il premio di maggioranza.

Con la “clausola 5%” si eliminavano i partiti, quelli che non lo superavano.

Le liste continuano essere liste lunghe ma in base alla sentenza della corte l’elettore può dare la

preferenza di voto ai candidati. Con le coalizioni non c’è più il metodo dello scorrimento ma si va

secondo l’ordine delle preferenze ottenute con il voto. Non neccessariamente si deve dare la

preferenza al capo-lista. Il senato è eletto su base regionale, ci sono 20 seggi.

Italicum Legge 52/2015: per eleggere la camera dei deputati. Le liste sono molto più brevi (4/9

persone a fronte delle 40 del porcellum), non ci sono più 26 collegi ma 100. Aumentando i collegi le

liste si accorciano perché c’è una distribuzione maggiore di seggi. In ogni collegio sono attribuiti

dei seggi. A ogni collegio sono attribuiti circa 9 seggi. Con le liste più brevi il voto è più

personalizzato. (es. in inghilterra i partiti sono uninominali: 1 solo candidato, messo da tutto il

partito lavorista o da quello conservatore-liste bloccate-).

La seconda caratteristica è il “capo-lista bloccato” mentre dal secondo in poi devono ricevere le

preferenze (sistema misto). L’elettore può esprimere 2 preferenze ma solo per candidati di sesso

diverso uno dall’altro.

C’è una candidatura multipla più moderata siccome si possono candidare in maniera multipla solo i

capo-lista. Possono candidarsi al massimo in 10 collegi.

Continuano ad esserci le soglie di sbarramento al 3%. Chi non raggiunge il 3% non può partecipare

all’assegnazione dei seggi. Eliminata la coalizione, le liste si presentano da sole; i partiti gareggiano

da soli.

I candidati alla presidenza del consiglio dovrebbero andare al governo. Il premio di maggioranza è

ancora previsto, la lista che vince acquisisce (ex legis) 340 seggi. L’italicum prevede una soglia di

voti di 40% per prendersi i 340 seggi, 290 sono divise tra le altre forze disposte a sostenere il

governo. (oggi si riesce ad arrivare solo al 33-35 %). Se non si raggiunge con il primo turno, si fa il

secondo turno. SI guardano le liste con più voti, 2 liste la lista vincente prende i 340 seggi (deve

aver preso il 51 % dei voti, non tiene conto della soglia di persone che vanno a votare, possono

andare anche solo 10 persone).

GOVERNO (ESECUTIVO) Cap 3.

Diritto politico

Dall’art 92 al 96 della Costituzione, parte più debole siccome è stata scritta alla fine del periodo

fascista.

92 come è composto il govero

93 giuramento

94 fiducia tra camere e governo

95 presidente del consiglio

96reati ministeriali

Il presidene della repubblica si occupa di nominare il presidente del consiglio.

Cerca la persona più adatta a ottenere la maggioranza guardando i risultati delle elezioni, procede

alle c.d consultazioni che consistono nel parlare in una seria di incontri, con i presidenti dei vari

gruppi parlamentari, i capi partito e gli ex presidenti della repubblica e i presidenti di camera e

senato. Tutte quelle persone che possono dare indicazioni importanti, se appoggiare o meno un

soggetto.

Il presidente dopodichè conferisce a questo soggetto un mandato con riserva (avviene in modo

informale, oralmente). Si riserva di prendere un po di tempo per verificare di essere sostenuto e se

può governare.

Dopo un paio di settimane (circa) si aspetta di vedere se il soggetto scioglie la riserva.

Se la scioglie negativamente vuol dire che non ci sono le condizioni per governare nel suo modo

(es. Marini).

La maggior parte delle volte la riserva è sciolta positivamente. A questo punto subentrano le norme

costituzionali. (Art. 93).

GIURAMENTO

Entro 10 giorni dalla formazione del governo bisogna verificare se formalmente c’è la maggioranza

in parlamento (94).

Una volta ottenuta la fiducia dalle camere il governo può entrare pienamente nelle sue

attività/funzioni.

ORGANO DI TIPO COMPLESSO organo monocratico (presidente del consiglio) + organo

collegiale (consiglio dei ministri).

Organi neccessari presidente del consiglio, ministri, consiglio dei ministri devono esserci.

Lo prevede l’art 92 della Costituzione.

Organi non neccessari vice presidente del consiglio (es. fini rispetto a berlusconi).

• Consiglio di gabinetto; ebbe fortuna negli anni ’80 ed era composto dai ministri più

vicini al presidente.

• Comitati interministeriali; convocabili oppure no in base alla discrizionalità del

presidente.

• Ministri senza portafoglio; non hanno un’amministrazione da governate, hanno

un’impronta di tipo politico come il ministero delle pari opportunità, il ministero dello sport, della

famiglia; non governano apparati burocratici capillari. Puntano a far presente che il governo c’è per

farsi carico di determinate questioni.

• I sottosegretari di stato.

• Il vice minisro; &egra

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Publisher
A.A. 2017-2018
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pi1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Trucchia Laura.