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PREROGATIVE PARLAMENTARI:
Insindacabilità: prerogativa ancora considerata essenziale per la funzionabilità dell’organo
parlamentare (art 68, c. 1 i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere…).
Non hanno quindi nessun tipo di responsabilità, non devono rispondere dei danni. Non sono
soggetti a pressioni politiche.
L’idea non è di tutelare il singolo parlamentare, ma serve a garantire l’autonomia dell’intero organo.
In alcuni ordinamenti (es. Inghilterra) è riconociuta solo all’interno delle mura parlamentari
(concezioni spaziali). In altri paesi si estende a qualsiasi cosa. In italia concezione funzionale: il
parlamentare è coperto anche fuori dalle mura a condizone che replichi sostanzialmente quello già
detto dentro (nesso funzionale), in un breve lasso di tempo.
Inviolabilità: (art. 68, c. 2 senza autorizzazione della camera a cui appartiene….) modificato nel
nel 93. Dopo quell’anno non occorre l’autorizzazione a procedere(fatta alla camera di appartenza).
Si può svolgere indagini senza autorizzazione a procedere a meno che non si sta per restringere
l’autonomia individuale o la libertà. Una volta chiesta l’autorizzazione (si o no del parlamento) se
viene data allora il parlamentare diventa persone comune e può essere privato della sua libertà
personale; se l’autorizzazione viene negata il parlamentare è coperto dallo scudo dell’inviolabilità
(serve per garantire l’organo parlamentare, ingerenze da altri poteri, sopratutto da parte della
magistratura –giudici-). La magistratura può rivolgersi alla corte costituzionale quando pensa che il
parlamento non ha autorizzato illegittimamente, (fumus persecutionis situazione da dimostrare per
dare l’immunità al parlamentare) se si dimostra che lo si vuole solo colpire politicamente (intento
persecutorio) la corte costituzionale dichiara che si può attivare lo scudo dell’immunità.
Se il giudice era convinto che doveva essere data l’autorizzazione, da il via a un conflitto tra poteri.
Se la corte costituzionale verifica che lo scudo è stato sollevato il maniera illegittima il
parlamentare viene processato. (raro che la corte dia il fumus).
In epoca liberale servivano per proteggere l’organo parlamentare da invasioni di altri poteri, per
evitare che il parlamento fosse invaso dal governo ma soprattuto da parte dei giudici (che erano di
nomina regia scelti dal sovrano); se i parlamentari non fossero stati protetti, il monarca si sarebbe
inserito e avrebbe compromesso le situazioni del parlamento tramite i giudici.
Oggi i giudici devono fare un concorso, hanno un’estrazione di tipo tecnocratico.
Oggi non sono più percepiti come delle tutele ma come dei privilegi.
SISTEMA ELETTORALE pag 207
Sistema elettorale sono quei meccanismi normativamente previsti che stabiliscono come le
preverenze di voto si trasformano in voto e come i voti si trasformano in seggi.
La camera dei deputati è composto da 630 seggi.
Esame del sistema di voto: uguale, libero e segreto.
La situazione in cui si ha maggiore potere è la “scheda bianca” (libero). Il voto tendenzialmente
libero è stato usato in Finlandia all’inizio del ‘900, poi ci si è accorti che in società complesse era
improponibile, e si preferiva scrivere i nomi dei candidati su varie liste con le varie candidature.
L’elettore può mettere una croce in una casella (limitazione della libertà e potere di voto siccome
impongono determinate candidature). Le liste elettorali sono fate dai partiti (lista=partito).
L.270/05 PORCELLUM : prevedeva che ci fossero delle liste lunghe (pochi colleggi -26 circa-),
c’erano delle liste composte anche da 50 nomi (si doveva arrivare a 630 candidati); normalmente
veniva messo come capolista la figura di spicco, che sarebbe diventato presidente del consiglio. Le
liste potevano tra di loro coalizzarsi.
Es. Berlusconi era capo del consiglio, alleato con la lega, forza italia etc…
I candidati di punta di forza italia era Berlusconi, il candidato di alleanza nazionale era Fini, della
Lega era Bossi.
Era stato introdotto il meccanismo delle cantidature multiple: i candidati potevano candidarsi in più
collegi (meccanismo inventato in Francia dal generale… nel ‘800) garantisce l’elezione dei
candidati soprattutto quelli di punta. Vigeva la così detta “lista bloccata” o “voto bloccato”
( dichiarato incostituzionale dalla corte costituzionale) L’elettore non aveva la possibilità di dare
una preferenza di voto ai candidati; Si votava la lista intera (il partito). Problema: candidati votati in
più collegi, si doveva decidere in che collegio doveva essere eletto.
Si prevedeva che la coalizione vincente avesse diritto a un premio di maggioranza, cioè quel
meccanismo normativamente previsto che punta a garantire una maggioranza di seggi in parlamento
(ex legis) al collegio vincente. La coalizione è data dall asomma di più partiti. SI sceglieva a chi
spettavano i seggi con il metodo dello scorrimento. Avveniva su base Nazionale.
Sentenza 1/2014 davanti alla corte costituzionale si è presentata la corte di cassazione, lamentando
sulla libertà del diritto di voto; non garantiva nessuna incidenza sul voto individuale siccome i
partiti preconfiguravano già chi sarebbe stato eletto. La corte costituzionale accolse la questione di
incostituzionalità siccome non dava la possibilità all’elettore di dare il voto al suo candidato
“preferito”. Oltreutto non prevedeva una soglia di voti per accogliere il premio di maggioranza.
Oggi:
Consultellum per eleggere il Senato, il sitema elettorale situato dopo la sentenza della corte
costituzionale. Cioè il residuo del porcellum, non c’è più il premio di maggioranza.
Con la “clausola 5%” si eliminavano i partiti, quelli che non lo superavano.
Le liste continuano essere liste lunghe ma in base alla sentenza della corte l’elettore può dare la
preferenza di voto ai candidati. Con le coalizioni non c’è più il metodo dello scorrimento ma si va
secondo l’ordine delle preferenze ottenute con il voto. Non neccessariamente si deve dare la
preferenza al capo-lista. Il senato è eletto su base regionale, ci sono 20 seggi.
Italicum Legge 52/2015: per eleggere la camera dei deputati. Le liste sono molto più brevi (4/9
persone a fronte delle 40 del porcellum), non ci sono più 26 collegi ma 100. Aumentando i collegi le
liste si accorciano perché c’è una distribuzione maggiore di seggi. In ogni collegio sono attribuiti
dei seggi. A ogni collegio sono attribuiti circa 9 seggi. Con le liste più brevi il voto è più
personalizzato. (es. in inghilterra i partiti sono uninominali: 1 solo candidato, messo da tutto il
partito lavorista o da quello conservatore-liste bloccate-).
La seconda caratteristica è il “capo-lista bloccato” mentre dal secondo in poi devono ricevere le
preferenze (sistema misto). L’elettore può esprimere 2 preferenze ma solo per candidati di sesso
diverso uno dall’altro.
C’è una candidatura multipla più moderata siccome si possono candidare in maniera multipla solo i
capo-lista. Possono candidarsi al massimo in 10 collegi.
Continuano ad esserci le soglie di sbarramento al 3%. Chi non raggiunge il 3% non può partecipare
all’assegnazione dei seggi. Eliminata la coalizione, le liste si presentano da sole; i partiti gareggiano
da soli.
I candidati alla presidenza del consiglio dovrebbero andare al governo. Il premio di maggioranza è
ancora previsto, la lista che vince acquisisce (ex legis) 340 seggi. L’italicum prevede una soglia di
voti di 40% per prendersi i 340 seggi, 290 sono divise tra le altre forze disposte a sostenere il
governo. (oggi si riesce ad arrivare solo al 33-35 %). Se non si raggiunge con il primo turno, si fa il
secondo turno. SI guardano le liste con più voti, 2 liste la lista vincente prende i 340 seggi (deve
aver preso il 51 % dei voti, non tiene conto della soglia di persone che vanno a votare, possono
andare anche solo 10 persone).
GOVERNO (ESECUTIVO) Cap 3.
Diritto politico
Dall’art 92 al 96 della Costituzione, parte più debole siccome è stata scritta alla fine del periodo
fascista.
92 come è composto il govero
93 giuramento
94 fiducia tra camere e governo
95 presidente del consiglio
96reati ministeriali
Il presidene della repubblica si occupa di nominare il presidente del consiglio.
Cerca la persona più adatta a ottenere la maggioranza guardando i risultati delle elezioni, procede
alle c.d consultazioni che consistono nel parlare in una seria di incontri, con i presidenti dei vari
gruppi parlamentari, i capi partito e gli ex presidenti della repubblica e i presidenti di camera e
senato. Tutte quelle persone che possono dare indicazioni importanti, se appoggiare o meno un
soggetto.
Il presidente dopodichè conferisce a questo soggetto un mandato con riserva (avviene in modo
informale, oralmente). Si riserva di prendere un po di tempo per verificare di essere sostenuto e se
può governare.
Dopo un paio di settimane (circa) si aspetta di vedere se il soggetto scioglie la riserva.
Se la scioglie negativamente vuol dire che non ci sono le condizioni per governare nel suo modo
(es. Marini).
La maggior parte delle volte la riserva è sciolta positivamente. A questo punto subentrano le norme
costituzionali. (Art. 93).
GIURAMENTO
Entro 10 giorni dalla formazione del governo bisogna verificare se formalmente c’è la maggioranza
in parlamento (94).
Una volta ottenuta la fiducia dalle camere il governo può entrare pienamente nelle sue
attività/funzioni.
ORGANO DI TIPO COMPLESSO organo monocratico (presidente del consiglio) + organo
collegiale (consiglio dei ministri).
Organi neccessari presidente del consiglio, ministri, consiglio dei ministri devono esserci.
Lo prevede l’art 92 della Costituzione.
Organi non neccessari vice presidente del consiglio (es. fini rispetto a berlusconi).
• Consiglio di gabinetto; ebbe fortuna negli anni ’80 ed era composto dai ministri più
vicini al presidente.
• Comitati interministeriali; convocabili oppure no in base alla discrizionalità del
presidente.
• Ministri senza portafoglio; non hanno un’amministrazione da governate, hanno
un’impronta di tipo politico come il ministero delle pari opportunità, il ministero dello sport, della
famiglia; non governano apparati burocratici capillari. Puntano a far presente che il governo c’è per
farsi carico di determinate questioni.
• I sottosegretari di stato.
• Il vice minisro; &egra