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LE FONTI DEL DIRITTO-CRITERI DI APPLICAZIONE

Il criterio gerarchico

Abbiamo detto che una fonte del diritto è qualunque atto o fatto idoneo a produrre diritto. Il rapporto

gerarchico enunciato riguarda le fonti, ma richiama implicitamente a una gerarchia anche tra gli organi

stessi che le producono. in caso di contrasto tra una legge e un regolamento prevale la legge, e quindi

indirettamente il parlamento prevale sul governo. Il criterio gerarchico è quindi quello rispetto al quale

se due fonti sono in antinomia si applica la norma gerarchicamente superiore, un'antinomia di questo

tipo non è fisiologica, bensì diremmo patologica, nel senso che non è normale che una norma inferiore

gerarchicamente entri in contrasto con una gerarchicamente superiore. In tal caso ci si deve rivolgere a

un giudice, che annulla la norma inferiore in contrasto con quella maggiore. A provvedere

all'annullamento può essere un giudice amministrativo (i TAR, consigli di stato) nel caso di un contrasto

tra un regolamento e una legge. un eventuale contrasto tra Costituzione e fonti sottostanti, caso in cui

interviene la corte Costituzionale. L'annullamento prevede l'eliminazione definitiva della norma

dall'ordinamento, perché si vuole ripristinare la legalità eliminando una norma che non dovrebbe

esistere.

Il criterio cronologico

Un secondo criterio di risoluzione delle antinomie è quello cronologico. In caso di fonti

gerarchicamente collocate sullo stesso piano, ad esempio due leggi, si applica quella più recente.

Stiamo parlando di un processo fisiologico di superamento di norme precedenti. Tecnicamente si parla

di abrogazione della legge precedente da parte di quella successiva ed è compito dell'interprete capire

quale norma sia quella abrogata e quale sia il tipo di abrogazione alla quale è stata sottoposta.

L'abrogazione è ben diversa dall'annullamento poiché possono, o talvolta debbono esserci casi in cui la

norma abrogata viene comunque applicata. Un caso in cui la norma abrogata deve essere applicata è

quello dei casi che si sono svolti sotto la sua vigenza.

L'ITER LEGIS

La Costituzione, agli articoli 70 e segg. prevede che le leggi debbano essere approvate collettivamente

dalle camere; qualora ciò non avvenisse, ci sarebbe un vizio di forma . I soggetti ai quali può spettare

l'iniziativa legislativa sono :

- governo: ad oggi il 95 % delle leggi risulta a iniziativa governativa; solitamente lo si propone in primo

luogo al ramo del parlamento in cui si ha la maggioranza;

- un parlamentare: nel caso in cui la legge venisse approvata sarebbe riconoscibile dal nome del

parlamentare che l'ha proposta; tendenzialmente viene presentata subito al ramo del parlamento a cui

appartiene chi l'ha proposta;

- iniziativa popolare: almeno 50.000 elettori possono proporre una legge, che però, sempre secondo

questi articoli della Costituzione deve essere presentata nel progetto articolo per articolo (drafting).

Decisivi sono anche i ruoli svolti dal presidente della camera e del senato e da parte dei capigruppo dei

gruppi parlamentari, i quali si occupano di calendarizzare le proposte e di metterle eventualmente

all'ordine del giorno. I capigruppo sono capi di quei gruppi parlamentari che a loro volta sono

espressione dei partiti in parlamento. Ciascun parlamentare, quando viene eletto, deve scegliere un

gruppo parlamentare. Nell'insieme, queste figure compongono la conferenza dei capigruppo. La

costituzione afferma che ogni disegno di legge deve essere prima presentato da parte della

commissione parlamentare, che deve approvarlo articolo per articolo e nella sua totalità e poi

presentarlo in parlamento, dove viene sottoposto allo stesso tipo di votazione

Le commissioni parlamentari hanno uno specifico settore di interesse, che rispecchia abbastanza quello

dei ministeri.

All'articolo 72 viene anche detto che la commissione può anche non essere in sede referente, ma può

anche essere:

-redigente: approva il testo e alla camera rimane solo da decidere se approvare o meno il testo nella sua

interezza.

deliberante: non si limita a approvare o meno, ma delibera in modo tendenzialmente definitivo.

Mentre è molto semplice garantire la trasparenza su quanto avviene in parlamento, questo non succede

in sede di commissione, per le quali le forme di pubblicità sono pressappoco nulle.

Ci sono però anche delle materie che si definiscono “con riserva d’assemblea”, materie cioè così

delicate da essere riservate a una discussione in parlamento. Materie di questo tipo sono

quella:Elettorale; Legislazione di delega; Ratifica dei trattati internazionale; Approvazioni di bilancio;

Materia costituzionale.

Prima che la legge sia vigente mancano ancora due “tasselli procedurali”: la legge deve essere

promulgata dal presidente della repubblica, che ha però la facoltà di riinviare il testo alle camere se le

proposte in questione sono delicate, controverse o di dubbia costituzionalità. La norma che prevede

questa facoltà del presidente è stata interpretata in modi diversi da presidente a presidente. Il presidente

può però mandare indietro la proposta una volta soltanto, dopo di che deve promulgarla. Alla

promulgazione segue un periodo di vacatio legis che dura solitamente 15 giorni, e poi avviene la

pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

ASSETTO ORGANIZZATIVO Agli articoli 56/57 si dice che l’elezione del parlamento è a suffragio

universale diretto. Quello di cui si parla sempre in Italia è di bicameralismo perfetto, ed in effetti ci sono

molte analogie tra camera e senato: composizione, funzioni, organizzazione e durata. Al di là delle

similitudini è bene però evidenziare una differenza fondamentale, oltre all’elettorato di riferimento: il senato

è eletto su base regionale, mentre la camera è eletta su base nazionale. Nelle elezioni a base nazionale ogni

collegio ha un certo numero di seggi, ma alla fine il conteggio avviene a livello centrale, dove tutti i risultati

si ridistribuiscono. Per quanto riguarda il senato, che è camera della regioni, ciascuna di esse ha un numero

di seggi stabilito in modo proporzionale rispetto alla popolazione e i rappresentanti eletti dovrebbero

rappresentare nello specifico gli interessi della regione. Naturalmente la regolamentazione e la

compenetrazione di camera e parlamento è regolata dai regolamenti parlamentari, che sono fonti riservatarie

in materia: l’articolo 64 dice infatti che ciascun ramo del parlamento approva a maggioranza assoluta il

proprio regolamento. (leggere da 55 a 69)

In questo senso hanno grande importanza i presidenti delle camere, che interpretano e fanno rispettare i

regolamenti parlamentari. In questo ruolo sono coadiuvati dall’ufficio di presidenza e dai questori, che

contribuiscono al mantenimento dell’ordine in aula. Oltre ai questori, ci sono le commissioni parlamentari e

le giunte (immunità, elezioni), preposte a materie che esulano dalla partecipazione ai lavori di legge. Ancora

abbiamo i gruppi parlamentari, cha abbiamo definito come espressione dei partiti in parlamento. Teniamo

presente che quando un parlamentare viene eletto ha da uno a tre giorni per decidere in quale gruppo

parlamentare stare, altrimenti in via residuale viene inserito all’interno del “gruppo misto”. Questo è

necessario in quanto le giunte sono composte in modo da garantire la proporzionalità che si registra in

parlamento, che deve essere riprodotta in piccolo dalla commissione. Questo, teniamolo presente, vale per il

caso specifico dell’Italia e degli ordinamenti europei, dove la rappresentanza dei partiti è considerata

fondamentale. I presidenti e i capigruppo creano la conferenza dei capigruppo. Gli articoli 58/59

stabiliscono poi che venga nominato senatore a vita qualunque ex presidente e che qualunque presidente

possa eleggere 5 senatori . Nella prassi a partire da Scalfaro si è stabilito che 5 fosse il numero massimo di

senatori designati dal presidente in senato, per evitare un’eccessiva “presidenzializzazione”.

L’assenza di vincolo di mandato

Art. 67: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di

mandato». Chi va in Parlamento, quindi, non ha un mandato privatistico, ma rappresenta la nazione,il suo

mandato è pubblicistico, come pubblici sono gli interessi che debbono essere tutelati in parlamento, un

parlamentare non può farsi carico solo del proprio collegio di appartenenza ma dell’intero popolo. Il

problema è che non è possibile obbligare chi va in parlamento a fare le leggi che aveva proposto prima di

essere eletto, perché in questo senso il parlamentare non ha vincoli di mandato. Ovviamente potranno

intercorrere delle sanzioni politiche, tramite le quali l’elettorato potrà manifestare il proprio dissenso (il non

voto). Questo strumento è fondamentale, basti pensare che il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale

(sentenza 1 del 2014) proprio perché la Corte ha ritenuto che non desse agli elettori la possibilità di votare in

modo diretto il proprio rappresentante. Un vincolo che però deve esistere è quello politico, nel senso che la

trasmigrazione parlamentare produce quella che si definisce entropia parlamentare, un disordine che nasce

dal fatto che le commissioni sono specchio dei rapporti tra i gruppi. Spesso l’entropia parlamentare sta anche

alla base del rallentamento dei lavori del parlamento e paradossalmente, mentre in altri ordinamenti europei

era combattuta, in Italia, specie negli anni 80, sembrava quasi essere favorita, nel senso che a disposizione

del gruppo misto c’era un cospicuo finanziamento destinato al gruppo sulla base dell’idea che il parlamentare

non poteva contare su un fondo di partito e dovesse autofinanziarsi. Altro elemento a favore della

trasmigrazione era spesso la visibilità mediatica che in situazioni di maggioranza stretta del governo, che

metteva in luce parlamentari. Peraltro i parlamentari del gruppo misto non avevano un potere inferiore, ma

anzi quasi maggiore rispetto agli altri parlamentari. In altri ordinamenti ci sono invece degli strumenti di

dissuasione; per esempio in Francia chi trasmigra nel gruppo dei “non iscritti” ha meno potere, meno badget,

che viene più che dimezzato e una visibilità mediatica quasi nulla.

Insindacabilità L’articolo 68 è quello di riferimento in questo senso. I membri del parlamento non possono

avere responsabilità rispetto ai voti espressi e alle opinioni date nell’esercizio delle loro funzioni. Il problema

può essere quello dello scambio di voti, ma il voto non è soggetto a sindacabilità, così come avviene per le

opinioni espressi. Ad oggi l’attività

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaFil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Trucco Lara.