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LE FONTI DEL DIRITTO-CRITERI DI APPLICAZIONE
Il criterio gerarchico
Abbiamo detto che una fonte del diritto è qualunque atto o fatto idoneo a produrre diritto. Il rapporto
gerarchico enunciato riguarda le fonti, ma richiama implicitamente a una gerarchia anche tra gli organi
stessi che le producono. in caso di contrasto tra una legge e un regolamento prevale la legge, e quindi
indirettamente il parlamento prevale sul governo. Il criterio gerarchico è quindi quello rispetto al quale
se due fonti sono in antinomia si applica la norma gerarchicamente superiore, un'antinomia di questo
tipo non è fisiologica, bensì diremmo patologica, nel senso che non è normale che una norma inferiore
gerarchicamente entri in contrasto con una gerarchicamente superiore. In tal caso ci si deve rivolgere a
un giudice, che annulla la norma inferiore in contrasto con quella maggiore. A provvedere
all'annullamento può essere un giudice amministrativo (i TAR, consigli di stato) nel caso di un contrasto
tra un regolamento e una legge. un eventuale contrasto tra Costituzione e fonti sottostanti, caso in cui
interviene la corte Costituzionale. L'annullamento prevede l'eliminazione definitiva della norma
dall'ordinamento, perché si vuole ripristinare la legalità eliminando una norma che non dovrebbe
esistere.
Il criterio cronologico
Un secondo criterio di risoluzione delle antinomie è quello cronologico. In caso di fonti
gerarchicamente collocate sullo stesso piano, ad esempio due leggi, si applica quella più recente.
Stiamo parlando di un processo fisiologico di superamento di norme precedenti. Tecnicamente si parla
di abrogazione della legge precedente da parte di quella successiva ed è compito dell'interprete capire
quale norma sia quella abrogata e quale sia il tipo di abrogazione alla quale è stata sottoposta.
L'abrogazione è ben diversa dall'annullamento poiché possono, o talvolta debbono esserci casi in cui la
norma abrogata viene comunque applicata. Un caso in cui la norma abrogata deve essere applicata è
quello dei casi che si sono svolti sotto la sua vigenza.
L'ITER LEGIS
La Costituzione, agli articoli 70 e segg. prevede che le leggi debbano essere approvate collettivamente
dalle camere; qualora ciò non avvenisse, ci sarebbe un vizio di forma . I soggetti ai quali può spettare
l'iniziativa legislativa sono :
- governo: ad oggi il 95 % delle leggi risulta a iniziativa governativa; solitamente lo si propone in primo
luogo al ramo del parlamento in cui si ha la maggioranza;
- un parlamentare: nel caso in cui la legge venisse approvata sarebbe riconoscibile dal nome del
parlamentare che l'ha proposta; tendenzialmente viene presentata subito al ramo del parlamento a cui
appartiene chi l'ha proposta;
- iniziativa popolare: almeno 50.000 elettori possono proporre una legge, che però, sempre secondo
questi articoli della Costituzione deve essere presentata nel progetto articolo per articolo (drafting).
Decisivi sono anche i ruoli svolti dal presidente della camera e del senato e da parte dei capigruppo dei
gruppi parlamentari, i quali si occupano di calendarizzare le proposte e di metterle eventualmente
all'ordine del giorno. I capigruppo sono capi di quei gruppi parlamentari che a loro volta sono
espressione dei partiti in parlamento. Ciascun parlamentare, quando viene eletto, deve scegliere un
gruppo parlamentare. Nell'insieme, queste figure compongono la conferenza dei capigruppo. La
costituzione afferma che ogni disegno di legge deve essere prima presentato da parte della
commissione parlamentare, che deve approvarlo articolo per articolo e nella sua totalità e poi
presentarlo in parlamento, dove viene sottoposto allo stesso tipo di votazione
Le commissioni parlamentari hanno uno specifico settore di interesse, che rispecchia abbastanza quello
dei ministeri.
All'articolo 72 viene anche detto che la commissione può anche non essere in sede referente, ma può
anche essere:
-redigente: approva il testo e alla camera rimane solo da decidere se approvare o meno il testo nella sua
interezza.
deliberante: non si limita a approvare o meno, ma delibera in modo tendenzialmente definitivo.
Mentre è molto semplice garantire la trasparenza su quanto avviene in parlamento, questo non succede
in sede di commissione, per le quali le forme di pubblicità sono pressappoco nulle.
Ci sono però anche delle materie che si definiscono “con riserva d’assemblea”, materie cioè così
delicate da essere riservate a una discussione in parlamento. Materie di questo tipo sono
quella:Elettorale; Legislazione di delega; Ratifica dei trattati internazionale; Approvazioni di bilancio;
Materia costituzionale.
Prima che la legge sia vigente mancano ancora due “tasselli procedurali”: la legge deve essere
promulgata dal presidente della repubblica, che ha però la facoltà di riinviare il testo alle camere se le
proposte in questione sono delicate, controverse o di dubbia costituzionalità. La norma che prevede
questa facoltà del presidente è stata interpretata in modi diversi da presidente a presidente. Il presidente
può però mandare indietro la proposta una volta soltanto, dopo di che deve promulgarla. Alla
promulgazione segue un periodo di vacatio legis che dura solitamente 15 giorni, e poi avviene la
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
ASSETTO ORGANIZZATIVO Agli articoli 56/57 si dice che l’elezione del parlamento è a suffragio
universale diretto. Quello di cui si parla sempre in Italia è di bicameralismo perfetto, ed in effetti ci sono
molte analogie tra camera e senato: composizione, funzioni, organizzazione e durata. Al di là delle
similitudini è bene però evidenziare una differenza fondamentale, oltre all’elettorato di riferimento: il senato
è eletto su base regionale, mentre la camera è eletta su base nazionale. Nelle elezioni a base nazionale ogni
collegio ha un certo numero di seggi, ma alla fine il conteggio avviene a livello centrale, dove tutti i risultati
si ridistribuiscono. Per quanto riguarda il senato, che è camera della regioni, ciascuna di esse ha un numero
di seggi stabilito in modo proporzionale rispetto alla popolazione e i rappresentanti eletti dovrebbero
rappresentare nello specifico gli interessi della regione. Naturalmente la regolamentazione e la
compenetrazione di camera e parlamento è regolata dai regolamenti parlamentari, che sono fonti riservatarie
in materia: l’articolo 64 dice infatti che ciascun ramo del parlamento approva a maggioranza assoluta il
proprio regolamento. (leggere da 55 a 69)
In questo senso hanno grande importanza i presidenti delle camere, che interpretano e fanno rispettare i
regolamenti parlamentari. In questo ruolo sono coadiuvati dall’ufficio di presidenza e dai questori, che
contribuiscono al mantenimento dell’ordine in aula. Oltre ai questori, ci sono le commissioni parlamentari e
le giunte (immunità, elezioni), preposte a materie che esulano dalla partecipazione ai lavori di legge. Ancora
abbiamo i gruppi parlamentari, cha abbiamo definito come espressione dei partiti in parlamento. Teniamo
presente che quando un parlamentare viene eletto ha da uno a tre giorni per decidere in quale gruppo
parlamentare stare, altrimenti in via residuale viene inserito all’interno del “gruppo misto”. Questo è
necessario in quanto le giunte sono composte in modo da garantire la proporzionalità che si registra in
parlamento, che deve essere riprodotta in piccolo dalla commissione. Questo, teniamolo presente, vale per il
caso specifico dell’Italia e degli ordinamenti europei, dove la rappresentanza dei partiti è considerata
fondamentale. I presidenti e i capigruppo creano la conferenza dei capigruppo. Gli articoli 58/59
stabiliscono poi che venga nominato senatore a vita qualunque ex presidente e che qualunque presidente
possa eleggere 5 senatori . Nella prassi a partire da Scalfaro si è stabilito che 5 fosse il numero massimo di
senatori designati dal presidente in senato, per evitare un’eccessiva “presidenzializzazione”.
L’assenza di vincolo di mandato
Art. 67: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato». Chi va in Parlamento, quindi, non ha un mandato privatistico, ma rappresenta la nazione,il suo
mandato è pubblicistico, come pubblici sono gli interessi che debbono essere tutelati in parlamento, un
parlamentare non può farsi carico solo del proprio collegio di appartenenza ma dell’intero popolo. Il
problema è che non è possibile obbligare chi va in parlamento a fare le leggi che aveva proposto prima di
essere eletto, perché in questo senso il parlamentare non ha vincoli di mandato. Ovviamente potranno
intercorrere delle sanzioni politiche, tramite le quali l’elettorato potrà manifestare il proprio dissenso (il non
voto). Questo strumento è fondamentale, basti pensare che il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale
(sentenza 1 del 2014) proprio perché la Corte ha ritenuto che non desse agli elettori la possibilità di votare in
modo diretto il proprio rappresentante. Un vincolo che però deve esistere è quello politico, nel senso che la
trasmigrazione parlamentare produce quella che si definisce entropia parlamentare, un disordine che nasce
dal fatto che le commissioni sono specchio dei rapporti tra i gruppi. Spesso l’entropia parlamentare sta anche
alla base del rallentamento dei lavori del parlamento e paradossalmente, mentre in altri ordinamenti europei
era combattuta, in Italia, specie negli anni 80, sembrava quasi essere favorita, nel senso che a disposizione
del gruppo misto c’era un cospicuo finanziamento destinato al gruppo sulla base dell’idea che il parlamentare
non poteva contare su un fondo di partito e dovesse autofinanziarsi. Altro elemento a favore della
trasmigrazione era spesso la visibilità mediatica che in situazioni di maggioranza stretta del governo, che
metteva in luce parlamentari. Peraltro i parlamentari del gruppo misto non avevano un potere inferiore, ma
anzi quasi maggiore rispetto agli altri parlamentari. In altri ordinamenti ci sono invece degli strumenti di
dissuasione; per esempio in Francia chi trasmigra nel gruppo dei “non iscritti” ha meno potere, meno badget,
che viene più che dimezzato e una visibilità mediatica quasi nulla.
Insindacabilità L’articolo 68 è quello di riferimento in questo senso. I membri del parlamento non possono
avere responsabilità rispetto ai voti espressi e alle opinioni date nell’esercizio delle loro funzioni. Il problema
può essere quello dello scambio di voti, ma il voto non è soggetto a sindacabilità, così come avviene per le
opinioni espressi. Ad oggi l’attività