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Diritto costituzionale

Introduzione: ordinamenti diversi

Nei paesi più evoluti si assiste a una quantità di società e quindi di ordinamenti tra loro diversi che convivono nell’ambito dello Stato: pluralismo giuridico, poiché tutti vincolano in qualche modo i propri consociati.

La pluralità da essi costituita dà luogo al fenomeno del pluralismo giuridico; lo Stato è l’unico soggetto a non avere carattere derivato (ente originario). Questi soggetti hanno carattere derivato in quanto la loro soggettività è riconosciuta dallo Stato, il quale siccome deve a sé stesso la propria esistenza, positività e stabilità.

Lo Stato si legittima da sé per il fatto di porsi come una struttura autoritaria dotata di finalità generali (benessere, pace sociale, sicurezza…).

Elementi costitutivi dello Stato

Popolo: collettività umana complessivamente intesa, comprendente persone di ogni sesso e età. Nella nozione di popolo si comprendono anche le persone giuridiche, ovvero tutti gli enti diversi dalle persone fisiche dei quali lo Stato riconosce l’esistenza attraverso il conferimento della personalità e la titolarità di diritti e doveri.

La sovranità è un attributo dello Stato soltanto.

Territorio: importante per la validità giurisdizionale (Stato della Chiesa ha il territorio).

Potere sovrano: potestà di un imperio che viene esercitata sul popolo e sul territorio. Quando si dice che lo Stato è sovrano, si afferma che si tratta di un soggetto che non riconosce nessun ente che sia a lui superiore.

L’esercizio del potere sovrano sul territorio implica la subordinazione dei soggetti ad esso appartenenti. Nessun ordinamento diverso dallo Stato potrebbe proporsi finalità ad esso contrarie.

Per essere sovrani non occorre soltanto un titolo legittimo, ma anche trovare quella rispondenza di fatto chiamata “obbedienza media”.

Essa viene assicurata dal fatto che lo Stato ha il monopolio della forza. È pur sempre necessario, bensì questa non sia sufficiente, un certo grado di consenso spontaneo della gente.

Il problema della coerenza (evitare contraddizioni nello Stato ordinamento) è legato a quello della completezza ed entrambi possono essere intesi come “certezza del diritto”.

La certezza è necessaria per i soggetti, ma anche fondamentale per chi governa. Questo principio richiama il problema della conoscibilità del diritto.

Le consuetudini che si fondano su comportamenti ripetuti e ritenuti obbligatori devono essere accertate e quindi ritenute conoscibili. Il diritto scritto costituisce in tal senso una tappa fondamentale nella storia verso la libertà e la democraticità.

Nei sistemi come quello italiano, vige la presunzione di conoscenza di legge (ignorantia legis non excusat). Il diritto scritto presuppone una pubblicazione.

Certezza = chiarezza su ciò che il diritto vuole. 1

Tutto il mondo del diritto si imposta sull’interrogativo se e fino a qual punto uno Stato sia retto dalle leggi oppure dagli uomini che leggono nelle leggi quello che a loro sembra che ci sia scritto.

Diritto dello Stato

La politica è dunque la fonte del diritto perché da essa scaturisce il diritto. Il diritto ha la funzione di regolare e disciplinare l’attività politica. La funzione di indirizzo politico ha, rispetto alla tripartizione dei poteri, una priorità logica e cronologica e una funzione integrativa.

Stato come soggetto di diritto

Oggi tutti gli esseri umani hanno personalità giuridica, ovvero sono soggetti di diritti e doveri. Nell’antica Roma e Grecia per gli schiavi non era così.

Sono persone giuridiche gli organismi unitari ovvero gli enti ai quali lo Stato riconosce personalità giuridica propria.

Lo Stato è un ente unitario e perpetuo che sorpassa l’esistenza degli individui che lo compongono. Lo Stato agisce attraverso i suoi organi che, talvolta, lo rappresentano.

Non soltanto i soggetti privati devono stare alle regole dello Stato: anche gli organi dello Stato devono rispettare la legge che regola la loro attività. Stato di diritto, Stato che si contrappone allo Stato assoluto dalla condizione di sudditi a quella di cittadini.

Via via lo Stato da essenzialmente poliziotto e da essenzialmente esattore di imposte, è divenuto datore di lavoro, assicuratore, medico e consulente famigliare. La crescita dei compiti ritenuti di interesse generale e quindi il diritto pubblico, ha determinato una contrazione della sfera privata.

Talora inoltre, lo Stato moderno persegue finalità politiche e sociali (pubbliche) facendo ad esempio vendere biglietti ferroviari a un prezzo basso o antieconomico…

Lo Stato, a differenza del privato, si impone anche quando viola la legge e non tollera resistenze.

N.B. Stato sociale.

Parte I – Capitolo I: La Costituzione e il potere costituente

Costituzione

Costituzione: insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale. Questa definizione meramente giuridica, però, si incontra naturalmente con la storia e l’evoluzione della società.

La Costituzione moderna è caratterizzata da norme stabili nel tempo, superiori rispetto alle altre norme giuridiche (forza), che contengono principi e valori generalmente condivisi in tema di diritti fondamentali, nonché un modello organizzativo della distribuzione dei poteri dello Stato (sostanza).

Gli elementi sostanziali ricordano quanto era stabilito dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789, secondo cui “ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti, né determinata la separazione dei poteri, non ha Costituzione”.

Secondo la concezione tradizionalista, la Costituzione è formata da una serie di atti normativi e consuetudini legate allo sviluppo storico di una società. La sua validità è legata al suo consolidarsi nel tempo, elemento che le conferisce legittimazione e forza.

Secondo la concezione sociologica, invece, la Costituzione è data dal modo di essere reale di una determinata società, indipendentemente dalle regole imposte. Secondo questa concezione, la Costituzione ha una funzione descrittiva, in quanto si limita a codificare ciò che già esiste nella società.

  1. Stabilità: capacità della Costituzione di durare nel tempo. Non è fatta per disciplinare equilibri transitori, bensì stabilisce il quadro generale in cui possono contenersi le varie politiche contingenti. La Costituzione non è espressione dalle scelte politiche di Governo, ma il contrario.
  2. Superiorità: maggiore forza rispetto alle altre norme che compongono un ordinamento giuridico. 2
  3. Valori e principi generalmente condivisi: le norme costituzionali esprimono principi che la gran parte dei cittadini considerano come propri. Gli altri atti normativi, invece, sono solitamente espressione di una sola maggioranza, mentre i diritti fondamentali sono patrimonio di tutti indistintamente.
  4. Modello organizzativo della distribuzione dei poteri dello Stato: la Costituzione contiene necessariamente un modello di organizzazione del potere pubblico al vertice. Come disciplina il potere, al contempo lo limita. Le costituzioni nascono proprio come limitazioni al potere sovrano, al fine di bilanciare i poteri dello Stato.

Questi quattro elementi sono tra loro collegati: se non contenesse valori e principi generalmente condivisi, non sarebbe né stabile né superiore.

Conseguenze

  • La Costituzione contiene principi generali che differiscono da tutte le altre norme, così da poter perdurare nel tempo grazie proprio alla loro flessibilità, generalità.

Le norme costituzionali, inoltre, hanno un elevato grado di completezza in quanto si riescono ad adattare alle varie situazioni storiche, politiche e sociali.

Presupposti

  • Quando la sovranità è contestata tra due o più parti, gli eventuali accordi “costituzionali” tra le parti sono transitori, perché quel documento è privo di un autore in grado di determinare i principi e i valori generalmente condivisi.

Allorquando vi sia una situazione di dualismo costituzionale, inteso come conflitto tra le parti per la sovranità, non può aversi Costituzione in senso moderno. (vedi Bill of Rights e Magna Carta).

Origine della Costituzione come limite al potere

Rivoluzione francese e americana condizioni per la nascita di una Costituzione. potere

Le Costituzioni di questo periodo furono elaborate da organismi rappresentativi (Assemblee Costituenti), ritenuti titolari del potere costituente, ovvero del potere di darsi una nuova Costituzione. Attraverso questo esercizio viene superato il dualismo e quindi la Costituzione non possiede quel carattere di transitorietà, bensì di dichiarazione di principi condivisi e stabili.

Diversi sono invece i poteri che derivano dalla Costituzione, i quali sono costituiti in quanto trovano fondamento e legittimazione nella Costituzione.

La ragione della superiorità della Costituzione e le conseguenze che ne derivano sono scritte in una famosa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1803 c.d. Marbury v. Madison. Il giudice di quella sentenza doveva applicare una legge che però era in contrasto con la Costituzione.

In questa decisione si afferma che:

  • La Costituzione è legge fondamentale e suprema della Nazione. Ciò vuol dire che essa non è modificabile con mezzi ordinari. Qui è racchiusa l’idea di superiorità costituzionale in quanto conseguenza dell’esercizio del potere costituente.
  • Una legge che si pone in contrasto con la Costituzione è invalida. La legge dunque, potere costituito, è inferiore alla Costituzione.
  • Qualora il giudice debba applicare una legge in contrasto con la Costituzione, la legge non deve essere applicata.

L’ordinamento deve dunque prevedere un organo che abbia il potere di giudicare se una legge contrasta con la Costituzione.

Le Costituzioni nelle monarchie dualiste – primo dopoguerra

Con la restaurazione (1800) mutano i presupposti delle Costituzioni in quanto i sovrani tornano ad avere ampi poteri. Essi non sono i sovrani assoluti della pre-rivoluzione francese, momento in cui le Costituzioni erano elemento limite del potere sovrano.

Le Costituzioni di questo periodo sono dualiste: sovranità contrastata tra re e una classe sociale determinata. Queste costituzioni pretendono di disciplinare l’ordinamento e l’organizzazione dello Stato e dei poteri. Sono comunque carenti di presupposti per essere determinate moderne:

  • Non esiste l’esercizio del potere costituente in quanto ognuna delle due parti ritiene di poter essere la vera titolare della sovranità.
  • Non è dalla Costituzione che deriva il potere, bensì il potere preesiste nel Re, il quale lo può limitare. Questo contrasta il principio di superiorità della Costituzione intesa in senso moderno.
  • La Costituzione in questo periodo deriva dal sovrano che la può concedere e revocare quando e come vuole.
  • Nate come modelli costituzionali a predominanza del sovrano, queste forme di Governo si evolveranno verso un predominio del parlamento. Dal sistema dualistico si passerà dunque ad uno di tipo monistico (= vittoria classe borghese sul sovrano).
  • Se la Costituzione non è superiore, allora non può esistere un organo di giustizia costituzionale. Il presupposto della giustizia sta proprio nell’idea di superiorità costituzionale.

Nelle costituzioni ottocentesche invece, ciascuna parte dell’accordo era custode della Costituzione per gli aspetti di proprio interesse. La sovranità di queste Costituzioni era dunque indecisa (vedi la Costituzione della Repubblica di Weimar del 1919 la quale riconosceva molti diritti, ma allo stesso tempo si basava sull’equilibrio tra due forze opposte e quindi aveva un forte carattere transitorio).

Con il primo dopoguerra, il suffragio universale aveva portato alla scena politica le masse popolari, le organizzazioni sindacali e i grandi partiti.

La stabilità dello Stato la si ricercava attraverso il compromesso tra queste nuove forze sociali. Si trattava anche qui dunque di Costituzione a sovranità indecisa.

Costituzioni contemporanee e la loro rigidità

A seguito della seconda guerra mondiale si sente forte la necessità di ricostruire una società e le Costituzioni si allungano molto, comprendendo valori comuni a tutte le forze politiche e soprattutto diventano anche programmi sociali. Questi modelli costituzionali sono detti dello Stato pluralista poiché caratterizzati da una pluralità di forze politiche e di valori/principi.

In queste Costituzioni scompare la lotta per la sovranità, anzi, qui tutte le forze politiche e sociali hanno accettato il compromesso costituzionale e sono dunque parte dell’accordo.

Il conflitto esiste ancora, ma non è distruttivo come un tempo.

Le Costituzioni della società contemporanea sono lunghe in quanto determinano un assetto organico della società. Disegnano un modello complessivo di organizzazione del potere e del sistema di diritti.

Sono inoltre collegate allo Stato sociale, Stato che si assume il compito di eliminare le disuguaglianze tra i cittadini. Le Costituzioni si allungano quindi al sociale e alla determinazione di valori da perseguire.

Le Costituzioni non dettano più solo norme di tipo verticale, rapporto Stato-cittadino, bensì dettano norme anche di tipo orizzontale, rivolte cioè ai rapporti tra i cittadini.

Conseguenze

  • Le Costituzioni diventano il luogo dove custodire il fondamento del sistema sociale e del nuovo ordinamento giuridico.
  • La Costituzione è superiore a tutti i poteri che disciplina in quanto deve garantire l’intero sistema.
  • La superiorità costituzionale diventa così importante, che deve essere garantita da regole giuridiche che prevedano la possibilità di una sua modificazione attraverso un procedimento aggravato. 4
  • Le costituzioni diventano rigide (contrario di flessibili, ovvero modificabili con legge ordinaria), caratteristica definibile come garante formale e procedimentale della Costituzione.
  • La giustizia costituzionale è la conseguenza logica della superiorità e della rigidità. Occorre appunto un sistema che consenta di giudicare sulle legittimità di una legge nei confronti della Costituzione.

Costituzione flessibile: Costituzione modificabile attraverso una legge ordinaria e quindi non attraverso un procedimento aggravato.

Costituzione rigida: Costituzione modificabile solo attraverso un procedimento aggravato.

  • Nel periodo di dualismo le Costituzioni erano flessibili in quanto le parti non volevano delegare ad uno strumento normativo superiore la composizione dei conflitti. Nel dopoguerra, invece, venuta meno la lotta per la sovranità, le Costituzioni diventano rigide.

Costituzione breve: Costituzione tipica del modello dualista dove le parti reciprocamente disciplinano alcuni rapporti di potere e alcuni diritti ritenuti fondamentali.

Costituzione lunga: Costituzione tipica della società contemporanea che determina un assetto organico della società in quanto nata da un accordo complessivo tra tutte le forze politiche. Questo tipo di Costituzione è inoltre legata allo Stato sociale e alla determinazione dei valori che lo Stato stesso deve perseguire.

Costituzione verticale: Costituzione che si limita a determinare la disciplina del rapporto Stato-cittadino.

Costituzione orizzontale: Costituzione contemporanea che detta norme anche relative ai rapporti tra i vari cittadini. (conseguenza dello Stato sociale e del principio di uguaglianza).

Costituzione formale: data dall’intero sistema delle norme costituzionali. Costituzione scritta in tutti gli articoli che la compongono e modificabile solo attraverso il procedimento di revisione costituzionale.

Costituzione materiale: interpretazione restrittiva della Costituzione. Riguarda l’insieme dei rapporti, sociali e politici, che stanno alla base di una Costituzione formale.

  • In senso largo: substrato storico e sociale che sta sotto la Costituzione e la rende legittima.
  • In senso stretto: parte della Costituzione cui le forze politiche dominanti danno attuazione e ritengono di dover applicare in un determinato momento storico.

Capitolo II – Origini della Costituzione: lo Statuto albertino

La prima “Costituzione” italiana risale al 1848 quando Carlo Alberto di Savoia fu costretto a promulgare una carta costituzionale nel Regno di Sardegna, lo Statuto albertino. Dopo il 1861 questa carta fu estesa a tutto il Regno d’Italia e rimase in vigore formalmente fino al 1948, quando fu approvata la Costituzione italiana.

Lo Statuto Albertino era la tipica carta costituzionale concessa dal sovrano, quindi Costituzione dualistica, flessibile e breve. Delineava un modello di monarchia costituzionale in cui il sovrano era titolare della gran parte dei poteri, potendo intervenire su tutti gli organi dello Stato.

  • Re nominava e revocava i ministri sulla base di un rapporto fiduciario. I ministri erano responsabili verso il Re e non verso il Parlamento.
  • Senato di nomina regia: il Senato era composto da membri nominati a vita dal Re, così che quest’ultimo potesse condizionare l’esercizio del potere legislativo.
  • Re aveva il potere di sanzione: anche se il potere di fare le leggi era del Parlamento, il sovrano aveva nei suoi confronti il potere di sanzione, ovvero di blocco della legge che necessitava della sua firma per entrare in vigore. 5
  • Re convocava e scioglieva il Parlamento che era un vero e proprio organo ausiliario e dunque non rappresentativo.
  • Pochi diritti di libertà: le libertà erano trattate in soli 9 articoli.
  • Sovranità indecisa: le parti dell’accordo costituzionale lasciavano alla modificazione storica dei propri rapporti di forza l’evolversi del modello costituzionale.

Principio di separazione tra Governo e Parlamento, dipendendo il Governo dalla fiducia del Re e non da quella del Parlam

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alicedogni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Violini Lorenza.
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