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I REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO
Sono atti normativi, spesso complessi come le leggi, ma emanati dagli organi dell'esecutivo attraverso un procedimento che non ha le garanzie di controllo parlamentare che caratterizzano le leggi e gli atti con forza di legge. E' una 94La Costituzione non affronta la gestione legislativa dell'esecutivo, dunque l'emanazione dei regolamenti è disciplinata:
- Dalle Preleggi: art.3, "Il potere regolamentare del Governo è disciplinato dalle leggi di carattere costituzionale il potere".
- Art. 4, "I regolamenti del Governo non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi, mentre i regolamenti delle altre autorità non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti del Governo."
regolamenti” emanati dal Governo• Dall’art. 17 della legge 400/1988:- regolamenti governativi il fondamento del potere normativo è costituito dallo stesso art. 17, che assolve la funzione di norma attributiva in generale del potere stesso,- regolamenti ministeriali occorre che il potere di emanare l’atto sia espressamente conferito dalle singole leggi ordinarie e inoltre non possono i regolamenti del Governo dettare norme contare a quelle dei regolamenti emanati dal GovernoPROCEDIMENTI DI EMANAZIONE:• Il regolamento governativo viene deliberato su proposta di uno o più ministri, con parere del Consiglio di Stato obbligatorio ma non vincolante. Il regolamento viene emanato poi dal PdR con proprio decreto, raggiungendo perfezione formale. Tuttavia per assumere efficacia è necessario che passi il controllo di legittimità della Corte dei Conti, che, se raggiunge esito positivo, provvede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.• Il
Il regolamento ministeriale è invece emanato dal ministro, (decreto ministeriale), previo parere del Consiglio di Stato.
Il regolamento interministeriale è invece il prodotto della collaborazione di due o più ministri. Anche questi regolamenti ottengono efficacia soltanto al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I regolamenti di delegificazione danno ad una legge di rango primario carattere secondario. Per renderla più duttile, sia per il governo sia per il potere giudiziario, il parlamento deve adottare una legge di abrogazione espressa condizionata all'emanazione di un regolamento che disciplini la materia.
TIPOLOGIE DI REGOLAMENTI GOVERNATIVI
Regolamenti di esecuzione delle leggi: sono regolamenti adottati dal Governo senza una specifica autorizzazione legislativa, quando si ritiene necessario emanare delle leggi che garantiscano l'operosità della legge e dei decreti con
Forza di legge, Regolamenti di attuazione:
- Schema di ripartizione dei compiti normativi tra legge (che sancisce i principi) e regolamento (che si occupa della disciplina in dettaglio);
- Regolamenti indipendenti: si occupano di materie in cui manca una disciplina proveniente da una legge precisa;
- Regolamenti di organizzazione: risalgono all'epoca pre-repubblicana, in cui l'esecutivo vantava di un certo potere sull'organizzazione dei pubblici uffici, oggi la materia è coperta da riserva relativa di legge.
Un giudice ordinario non può interferire nell'applicazione del regolamento per non violare il principio di separazione dei poteri, ma nel caso ritenesse il regolamento contrario alla legge, ed essendo ogni giudice ordinario subordinato all'unico potere della legge, può disapplicarlo. Effetti inter partes!
Nel caso invece di un giudice amministrativo, che fa comunque parte del giudiziario, questi ha il potere di annullare un regolamento.
Illegittimo (grazie al retaggio storico di questa figura, la quale veniva considerata facente parte dell'esecutivo). L'illegittimità viene rilevata dal giudice di fronte al quale viene in rilievo.
14. LE FONTI DELLE AUTONOMIE STATUTI REGIONALI
Sono fonti dell'ordinamento regionale: lo Statuto, la legge regionale e il regolamento regionale.
Statuto, Tutte le Regioni hanno uno ma gli Statuti sono di tipo diverso: proprio per questa diversità "a Statuto speciale" Statuto ordinario: distinguiamo le Regioni da quelle "a Statuto speciale".
Gli Statuti delle Regioni speciali: in accordo con l'art 116, co. 1, Cost. servono a disciplinare i loro "poteri", oltre alla loro organizzazione. Quindi ogni Regione ha una propria disciplina, derogatoria rispetto a quella comune adottata dalla Costituzione. Gli Statuti delle Regioni speciali vengono adottati con legge costituzionale.
Con la legge cost. 2/2001, sono state introdotte leggi statuarie.
Nell'ordinamento delle Regioni speciali le cd. forme di autonomia sono le condizioni con le quali possono essere disciplinati determinati aspetti della forma di governo e del sistema elettorale. Si tratta di una legge regionale rinforzata: deve essere approvata a maggioranza assoluta e può essere poi sottoposta ad un referendum approvativo se lo richiede una frazione del corpo elettorale o dell'assemblea regionale.
Gli Statuti delle Regioni ordinarie, in accordo con l'art. 123 Cost. (comma 1 e 3), definiscono le condizioni di autonomia delle Regioni. Le forme di autonomia per queste Regioni sono già definite dalla Costituzione. In seguito alla riforma costituzionale del 1999 (legge cost. 1/1999), lo Statuto ha acquisito la funzione di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento delle Regioni.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE.
A) Statuto delle Regioni speciali:
- Parte delle sue disposizioni sono derogabili attraverso una legge regionale
- Vi è una semplificazione del procedimento di revisione degli Statuti: la legge 2/2001 prevede che le future modificazioni degli Statuti speciali non siano sottoposte a referendum costituzionale.
- Prima della riforma: lo Statuto era approvato con legge ordinaria rinforzata:
- la proposta nasceva in Regione e doveva essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.
- Successivamente veniva trasmessa al Governo, che la trasformava in una vera e propria iniziativa legislativa, senza poter intervenire nel merito.
- spettava poi alle Camere l’approvazione della legge, senza potervi intervenire nel merito.
- la competenza della legge regionale è garantita dalla stessa Costituzione
- perché la Costituzione la pone su un piano di concorrenza e di separazione di competenza con la legge statale
- è parificata alla legge statale per quanto riguarda il controllo di legittimità, riservato alla Corte costituzionale
- Iniziativa, che spetta:
- alla Giunta
- ai Consiglieri regionali
- agli altri soggetti individuati dagli Statuti (es. corpo elettorale e agli enti locali)
- Approvazione in Consiglio regionale
“rafforzata”: lo Statuto subisce un “depotenziamento” di alcune sue parti, siccome la disciplina che in esse èdettata può essere modificata con legge regionale, subendo un processo didecostituzionalizzazione;
B) Statuto delle Regioni ordinarie:
Esso ha subito una radicale riforma anche per ciò che concerne la procedura di formazione:
apportare modifiche.- la legge veniva infine promulgata dal presidente della Repubblica e pubblicata sulla GazzettaUfficiale. 96• Dopo la riforma:- lo Statuto deve essere approvato (e modificato) dal Consiglio regionale, con legge approvataa maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successi adottate ad unintervallo non minore di due mesi.- Il Governo ha la possibilità di impugnarlo direttamente dinanzi la Corte Costituzionale entrotrenta giorni dalla sua pubblicazione.- Entro tre mesi dalla pubblicazione stessa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o unquinto dei componenti del Consiglio regionale può proporre un referendum.referendum “approvativo” o “sospensivo”Si tratta di una nuova forma di in quanto lo Statutosottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza di voti validi(nuovo art. 123)LEGGI REGIONALIlegge ordinaria formale,La legge regionale è una la sua
La forma è data dal procedimento che, fonti primarie, rispecchia quello di formazione delle leggi statali. Essa è collocata tra le in quanto:
Alle leggi regionali sono in tutto e per tutto equiparate le leggi Provinciali emanate dalle Province speciali di Trento e Bolzano.
PROCEDIMENTO
Il procedimento di formazione della legge regionale è disciplinato dalla Costituzione, dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio regionale e si svolge in 3 fasi:
è generalmente previsto il ruolo delle Commissioniconsiliari in sede referente, ma alcuni Statuti prevedono anche la Commissione redigente.
In genere sono previste le classiche tre “letture” in assemblea.
La legge è approvata a maggioranza relativa, ma gli Statuti possono prevedere maggioranzerinforzate. Ad essi spetta anche il compito di definire le modalità con cui il Consiglio delleautonomie può partecipare al procedimento legislativo
Promulgazione:3. da parte del Presidente della Regione e pubblicazione sul B.U.R.
La riforma costituzionale del 2001 ha limitato ulteriormente il potere dello Stato, al quale èconsentito solo d’impugnare le leggi regionali quando queste sono già in vigore, senza poteresercitare un veto preventivo, come accadeva prima.
CHI CONTROLLA LA LEGITTIMITÀ DELLE LEGGI REGIONALI?
Ritornando alla promulgazione, è importante far notare il cambiamento che si è avuto con lariforma del
"Titolo V
Prima della riforma:
A. le leggi regionali non potevano essere promulgate se prima non passavano il controllo governativo: la delibera legislativa (nome tecnico di una legge votata da un'assemblea elettiva, ma non ancora promulgata) veniva trasmessa al Governo che autorizzava il visto della legge o ne decideva il rinvio al Consiglio regionale. Il rinvio doveva essere motivato, ed i motivi che il Governo poteva impiegare attenevano alla legittimità della legge stessa. La stessa legge poteva essere riapprovata dal Consiglio a maggioranza assoluta, ma il Governo poteva decidere di impugnare la legge riapprovata davanti alla Corte Costituzionale per vizi di legittimità o davanti al Parlamento per vizi di merito.
Dopo la riforma:
B) il controllo preventivo è stato eliminato e sono gli organi inter
"