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Nozione di popolo di Dio (Lumen gentium, n. 9, del Concilio Ecumenico Vaticano II) assunta dal codice

per tradurre la configurazione interna della Chiesa: comunità umana di coloro che hanno aderito al

messaggio evangelico e sono stati incorporati a Cristo ed al Suo corpo mistico che è la chiesa

attraverso il battesimo. La porta di entrata nella Chiesa è il Sacramento del battesimo.

Popolo: comunità di fedeli che condividono la medesima dignità e hanno comuni finalità. Dignità che

deriva dal battesimo e che gli conferisce il "titolo" di figlio di Dio.

Di Dio: non radunatosi di propria iniziativa, ma a seguito di chiamata divina. Si sottolinea l'iniziativa

divina.

Fedele: Tratta dalla costituzione Lumen Gentium.

can 204 paragrafo 1: i fedei sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo,

sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale,

profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la

missione che Dio ha affidato alla Chiesa...

Principio di comunione: : i fedei sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il

battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio. Tutti partecipano al

patrimonio di salvezza (parola di Dio e Sacramenti), e sono responsabili di una medesima missione (la

missione della Chiesa).

Missione della chiesa: funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. Funzioni di santificare,

insegnare e governare. Tutti i fedeli vi partecipano.

Principio di uguaglianza: i fedeli sono uguali nella dignità e nell'agire. can 208 CIC: fra tutti i fedeli, in

forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per

tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo le condizioni ed i compiti

propri di ciascuno. Se tutti i fedeli sono uguali sono uguali nella dignità e nell'agire, le strade che

ciascuno può scegliere sono diverse (le persone non sono tutte uguali). In forza di queste scelte diverse,

può accadere che alcuni fedeli assumano condizioni diverse da altri. Questa diversità di queste

condizioni, può accadere che alcuni fedeli partecipino in modo diverso al principio di salvezza a cui tutti

partecipano.

Principio di diversità funzionale: le diversità possono essere fatte risalire a due cause: carismi e ministeri

(chierici e laici, fedeli di vita consacrata e tutti gli altri). Canone 207 paragrafo 1: per istituzione divina ci

sono i ministri sacri, chiamati anche chierici, gli altri fedeli sono chiamati anche laici. La norma si fa ad

una norma di diritto divino rivelato.

L'ordinazione consente di amministrare i mezzi di grazia. C'è una diversità tra chierici e laici nella loro

partecipazione alla missione della Chiesa. Il sacerdozio gerarchico è uno strumento per il bene della

Chiesa. Esistono tre "gradi" nella gerarchia ecclesiastica: diaconato, presbiterato e vescovato. Tutti

insieme sono detti chierici o ministri sacri. Vivono in una situazione diversa dai laici, pur avendo una

base comune.

Laico: rivalutato nel Concilio Vaticano II.è responsabile della missione caratteristica della Chiesa. Deve

annunciare la missione cristiana nell'ambito temporale.

Fedeli di vita consacrata: laici e chierici. Si sono consacrati con la promessa di povertà, castità ed

obbedienza (consigli evangelici).

Fedele.

can 204 §1.

Frutto della riflessione del Concilio Vaticano II sulla conformazione interna della Chiesa, che ha posto la Chiesa

sì come organizzazione gerarchica, ma è soprattutto una comunità di persone.

I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti proprio di Dio e

perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati

ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere

nel mondo.

Ritroviamo i tre principi che caratterizzano la condizione del fedele: funzione sacerdotale, la funzione profetica e

la funzione regale, cioè di testimoniare i propri valori cristiani nel mondo.

Da qui deriva il principio di uguaglianza, poichè tutti partecipano alla vita della Chiesa, vi è una vera condizione

di uguaglianza. L'uguale partecipazione nella Chiesa, può essere diversa a seconda delle condizioni personali

(terzo principio: diversità funzionale). Le differenze principali sono tra chierici e laici, e tra fedeli di vita

consacrata (seguire in modo speciale l'insegnamento di Cristo) e tutti gli altri.

* Diritti e doveri specifici di ciascuna condizione: laici (cann. 224 - 231), chierici (cann. 232 - 293),

fedeli di vita consacrata (cann. 573 - 746).

* Statuto giuridico comune dei fedeli: traduzione giuridica della dimensione di giustizia intrinseca alla

posizione dei fedeli nei confronti reciproci e verso le autorità ecclesiastiche. Elencono di diritti e

doveri previsto nel codice (cann. 209 - 223): elenco non esclusivo nè sistematico. La base

fondamentale di essere fedele è comune a tutti, e dopo ci saranno i modi specifici di vivere la fede

proprio di ciascuna categoria di fedeli. Questo elenco è una sorta di sperimentazione fatta dal

codice, mai stato rivisto. Non tutti i diritti e doveri dei fedeli sono contenuti in questo catalogo, perchè

altri se ne possono trovare sparsi nel codice, e si può pensare che altri non siano neanche stati

previsti dal codice, perchè sono espressione della condizione giuridica del fedele ricavabile dal

diritto divino, è una traduzione di una dimensione intrinseca della condizione di fedele. Troviamo

un'applicazione concreta: il diritto divino non ha bisogno di essere positivizzato, che serve solo per

conoscerlo.

Natura delle posizioni giuridiche soggettive.

Situazioni giuridiche fondamentali, espresse dalla posizione costituzionale di fedele; norme costituzionali, di

diritto divino, prevalenti sulle norme di diritto umano.

Visione comunionale, non individualistica delle situazioni soggettive: correlazione tra bene individuale e bene

comune, realizzazione del bene di ciascuno nel bene della comunità, sfere di autonomia individuale ordinate a

realizzare obiettivi comuni. L'esistenza stessa della posizione del fedele non si può comprendere se non

all'interno del popolo di Dio. Il fedele si realizza solo quando si viene realizzata la missione di salvezza della

Chiesa. Se non si realizza il bene della comunità, non si realizza neanche il bene del singolo. Nel tendere al

proprio bene, il fedele deve sentirsi coinvolto dalla responsabilità del bene comune, e perseguire insieme al

proprio bene anche il bene della comunità. La realizzazione del bene della comunità è anche la realizzazione del

bene del singolo fedele. Quindi, è vero che viene riconosciuta al fedele una sfera di autonomia, di responsabilità

individuale, ma queste sono ordinate alla realizzazione della missione della Chiesa.

Dovere di conservare la comunione: can. 209 - §1. I fedeli sono tenut all'obbligo di conservare sempre, anche

nel loro modo di agire, la comunione della Chiesa. Non trovarsi in comunione con la Chiesa, fa venir meno la

capacità di essere fedele. Comunione con la Chiesa: professione di fede (professano una dottrina di fede

conforme a quella professata della Chiesa), sacramenti e governo ecclesiastico (obbedienza alla gerarchia).

Essere in comunione con la Chiesa, significa godere appieno dei diritti e doveri dei fedeli.

Limiti intrinseci alle posizioni giuridiche soggettive: rispetto della comunione e delle posizioni altrui. Can 223 - §1:

nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene

comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri. Si tratta di limiti intrinseci, nel

senso che sono gli stessi diritti e doveri dei fedeli che non possono andare contro la professione della Chiesa, e

contro i diritti e doveri che hanno gli uni nei confronti degli altri. Can 223 - §2: spetta all'autorità ecclesiastica, in

vista del bene comune, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli. Si tratta di limiti esterni. L'autorità

può prevedere ulteriori limiti, che possono essere giustificati in vista del bene comune.

Posizioni funzionali: endiadi diritti - doveri: l'esercizio dei diritti è un dovere; nell'esercizio dei diritti è necessario

rispettare i doveri correlati. La dimensione del poter - fare è strettamente correlata alla dimensione di obbligo, di

dover - fare. I fedeli DEVONO esercitare i loro diritti, perchè è una condizione di far vivere la Chiesa. Il canone

sottolina la dimensione del poter - fare ed il dover - fare.

Contentuto dei diritti doveri.

Diritti dei fedeli o diritti dell'uomo? Anche se il nomen iuris è uguale ad alcuni diritti umani, acquistano un valore

peculiare nell'ambito della comunione ecclesiale: diritto di assiciazione e di riunione (can. 215); diritto alla buona

fama (can. 220); diritto di difesa (can. 221). In realtà, siamo su due piani che si sovrappongono, perchè è ovvio

che il fedele è anche una persona umana. Quando entra nella Chiesa, ai diritti dell'uomo si aggiungono diritti

propri dei fedeli. Questo viene a modificare anche i diritti umani, che vengono vissuti all'interno della Chiesa

secondo modalità specifiche e caratteristiche proprie solo della Chiesa.

Diritti-doveri inerenti a condizione di comunione: can. 213. I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli

aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti. è un obbligo di

giustizia delle autorità della Chiesa amministrare questi beni. Il fedele ha diritto ad ottenere questi beni, ma nel

contempo ha il dovere di trovarsi nella condizione corretta ed adeguata per poterli ricevere.

Diritti-doveri inerenti a condizioni di libertà.

Can. 210: tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una

vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione. Il momento in cui il fedele

santifica sè stesso, santifica anche la Chiesa, e quindi aiuta gli altri nel proprio cammino di santificazione. Diritto

dei fedeli di fare le proprie scelte di vita, ricollegandosi al canone 219.

Can 211: tutti i fedeli hanno il dovere ed il diritto di impegnarsi perchè l'annuncio divino della salvezza si diffonda

sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo.

Can. 214: i fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai

legittimi Pastori della Chiesa e di

Dettagli
A.A. 2013-2014
62 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comparato delle religioni nei Paesi europei e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zuanazzi Ilaria.