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SONO I CONTI TENUTI DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA (MONTE TITOLI S.P.A.)

Sono i conti aperti dagli intermediari presso Monte Titoli s.p.a.

Oltre agli intermediari e alla società di gestione accentrata ci sono altri due soggetti coinvolti:

- La società emittente, che deve sapere in ogni momento chi può esercitare i diritti in

modo da poter modificare il Libro dei Soci (es. chi può prendere parte all’assemblea e

votare);

- La società che gestisce il mercato (Borsa Italiana s.p.a.);

Si ipotizza poi che il cliente 2 venda tutte le sue azioni al cliente 1.

CONTI DEGLI INTERMEDIARI

CONTI TENUTI DALLA SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA (MONTE TITOLI S.P.A.)

La modifica dei conti dei clienti presso gli intermediari comporta anche la modifica dei conti che

gli stessi intermediari (le banche) hanno presso Monte Titoli s.p.a.

Una volta effettuata la vendita, si deve dare la comunicazione alla società emittente, la quale

elimina il cliente 2 dal Libro dei Soci e aggiunge alla posizione del cliente 1 le azioni che questi

ha acquistato (assieme ai relativi diritti).

IL DIRITTO CONCORSUALE

È una sorta di “cantiere aperto”, in cui il ruolo centrale è ricoperto dalla legge fallimentare

accompagnata dalla legge 3/2012 (queste due leggi costituiscono la disciplina vigente).

Le due leggi sono state oggetto di numerose modifiche a partire dal 2005:

1) Anticipazione delle procedure concorsuali con l’introduzione dello stato di crisi, diverso

da quello di insolvenza. Lo stato di crisi consente l’intervento per risolvere una

situazione di difficoltà prima che sopraggiunga l’insolvenza.

Lo stato di insolvenza (presupposto per applicare la procedura concorsuale) è il concetto

giuridico alla base della legge fallimentare e il suo obiettivo è quello di liquidare dopo la

dichiarazione di insolvenza (perché interviene dopo la crisi);

2) Per poter applicare la procedura il debitore doveva essere qualificato come imprenditore

commerciale non piccolo: con la modifica del 2006 il presupposto è stato esteso anche a

chi non è qualificabile come tale;

3) Si è cercato di facilitare il modo di trovare una soluzione tra le parti, e visto che i

soggetti “migliori” che possono arrivare alla soluzione sono debitori e creditori si è

arrivati alle soluzioni concordate per uscire dalla crisi: con la nuova norma il ricorso

agli accordi è stato regolamentato e incentivato, offrendo ai creditori maggiori effetti

giuridici positivi e a volte anche costringendo all’accordo anche i creditori non

consenzienti (es. se il debitore raggiunge un accordo con la maggior parte dei creditori

gli altri creditori più piccoli possono essere costretti ad accettare lo stesso accordo);

4) Figura dell’attestatore: è collegata alle soluzioni concordate. Consiste in società di

professionisti o persone fisiche che verificano che i numeri e le proposte per uscire dalla

crisi (piano di risanamento) siano sensate ed attuabili.

Devono essere esperti della contabilità, iscritti al Registro dei Revisori Legali,

indipendenti rispetto ai soggetti che li nominano, pagati dal debitore ma al servizio dei

creditori;

Le modifiche alla legge sono andate avanti fino al 2015, poi dal 2016 si sta cercando di attuare

una grande riforma del diritto fallimentare tramite una legge delega del Governo Gentiloni, che

verrà presentata a gennaio 2019, entrando in vigore 18 mesi dopo e riformando sia gli istituti

pubblici della crisi e le organizzazioni aziendali.

CRISI DELL’IMPRESA E CONTINUITÀ AZIENDALE

Esistono 3 fonti per definire la continuità aziendale:

1) Principio di revisione internazionale 570: si verifica se l’impresa ha la capacità di

continuare ad operare come un’entità in funzionamento per almeno altri 12 mesi;

2) IAS 1: indica il comportamento da tenere da parte degli esperti contabili. La valutazione

della continuità deve essere prospettica e per i successivi 12 mesi. Se l’attività è

redditizia e non ci sono problemi nella raccolta del capitale si ha una sorta di

presunzione della continuità aziendale;

3) OIC 11 (marzo 2018);

Secondo OIC 11:

- La continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;

- La crisi non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità (anche se bisogna prestare

maggiore attenzione nell’applicazione al bilancio);

- Se è stata accertata una causa di scioglimento necessariamente non esiste più la

continuità;

L’accertamento della continuità è un dovere dei redattori del bilancio (amministratori) e dei

revisori, che in caso di inadempimento dell’obbligo sono tenuti al risarcimento.

Per accertare se esiste un rischio di crisi i documenti da controllare sono la nota integrativa o le

revisioni (per vedere ad esempio se un giudizio è positivo ma con un richiamo di informativa).

GLI INDICATORI DI CRISI (EX 13.1 CCI)

Hanno come scopo dare evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e

delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso. La loro assenza indica lo stato

di crisi.

Comply or explain: la regola viene fornita, ma ci si può anche discostare e quindi decidere di

non applicarla. In questo caso però va data una spiegazione della decisione.

Gli indicatori entreranno in vigore nel 2019, anche se ci sono società che già li usano (es. le

società di rating).

Vanno aggiornati ogni 3 anni e sono diversi a seconda del tipo di impresa, perché sono collegati

all’attività svolta.

LO STATO DI CRISI (2.1.a CCI)

La norma in vigore oggi la inquadra come una nozione giuridica che incorpora lo stato di

insolvenza.

La norma che entrerà in vigore (2.1.a CCI) invece la definisce come lo stato di difficoltà

economica che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni

pianificate.

Con la nuova norma lo stato di crisi e quello di insolvenza saranno definiti come due cose

diverse.

LO STATO DI INSOLVENZA

Oggi la definizione è data dal 5.2 della legge fallimentare.

La definizione che sarà inclusa nella norma futura (2.1.b CCI) non porterà a cambiamenti, quindi

la definizione sarà la stessa sia oggi che in futuro.

È inadempiente chi non riesce ad adempiere alle proprie obbligazioni, per la mancanza di mezzi

necessari per effettuare i pagamenti e per l’impossibilità di procurarsene altri.

IL SOVRAINDEBITAMENTO (2.1.c. CCI)

È inteso come uno stato di indebitamento cronico, insolvenza e impossibilità di far fronte alle

obbligazioni assunte.

È quindi un termine che assimila sia la nozione di crisi che quella di insolvenza.

OBBLIGHI DELL’IMPRENDITORE (3 CCI)

3.1: l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare in modo tempestivo lo

stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte.

3.2: l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato per la tempestiva

rilevazione dello stato di crisi e per l’assunzione delle iniziative idonee ad affrontarla.

ADEGUATA ORGANIZZAZIONE (ART. 2086)

2086.1: l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi

collaboratori. Di conseguenza, l’imprenditore ha il potere di organizzare i suoi collaboratori in

posizione gerarchica.

2086.2 (2019): uno dei doveri dell’imprenditore è quello di istituire un assetto di recupero.

ORGANI DI CONTROLLO

Sono soggetti, interni ed esterni, con il compito di garantire che l’impresa venga gestita nel

modo corretto, che le comunicazioni siano attendibili e corrette, che ci sia una tutela per gli

stakeholders.

Alcuni sono comuni a tutte le tipologie di impresa (es. collegio sindacale e revisore contabile),

mentre altri sono specifici di determinate categorie di imprese.

STRUMENTI DI ALLERTA (ex 12 CCI)

Obblighi di segnalazione dell’imprenditore, operanti in qualsiasi impresa che non sia grande e

che devono essere trasmessi da:

- Organi di controllo/revisori legali dei conti;

- Creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia Riscossione Tributi);

L’imprenditore deve attivarsi in maniera tempestiva, altrimenti i dipendenti possono provvedere

a comunicarlo all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa) competente per il

territorio.

L’OCRI è istituito presso ogni Camera di Commercio, in cui si trova un ufficio del referente con il

compito di nominare 3 persone iscritte all’Albo che avranno il compito di risolvere la situazione.

L’attivazione avviene tramite una segnalazione o istanza da parte del debitore, che richiede il

servizio per essere aiutato ad uscire dalla situazione di crisi o di insolvenza in modo tempestivo.

COLLEGIO (ex 18 CCI)

Ha il compito di individuare, assieme al debitore, le misure per risolvere la crisi fissando un

termine per trovare una soluzione (archiviando poi la segnalazione in caso di risoluzione).

Segue le trattative tra creditori e debitori, e nel caso in cui venga trovata una soluzione

concordata in via privata (riservatezza e assenza di un giudice), provvederà a pubblicare

l’accordo ed il relativo risultato prevenendo il Tribunale e le tariffe da esso provenienti.

SOCIETÀ DI PERSONE

Società semplice (s.s.), società in accomandita semplice (s.a.s.), società in nome collettivo

(s.n.c.).

Sono caratterizzate dall’autonomia patrimoniale imperfetta: se la società è incapace di

soddisfare le obbligazioni i soci rispondono con tutto il loro patrimonio. La ratio sta nel fatto che

in questo tipo di società non esiste un limite minimo di capitale e si ha l’esigenza di tutelare i

terzi nel rapporto: l’unico modo per farlo è rendere responsabili anche i singoli soci (beneficium

excussionis) nel caso in cui la società non sia in grado di rispondere di tutto il debito.

L’elemento fondamentale è costituito dall’amministrazione, con una tripartizione dei poteri che

non è prevista obbligatoriamente ma è prevedibile.

Presentano una libertà dell’autonomia contrattuale: i soci hanno la massima autonomia

contrattuale e sono liberi di prevedere un meccanismo di governance all’interno dello statuto.

Lo statuto deve essere soggetto a pubblicità legale (dichiarativa) nel Registro delle Imprese:

tutto quello che vi è indicato è inteso come dichiarato ai terzi (è opponibile nei confronti dei

terzi). Ad esempio, se ho stipulato un contratto con qualcuno che non aveva il potere di farlo

non posso opporre questa cosa se esiste la pubb

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A.A. 2018-2019
73 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher thenickx1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.