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Diritto commerciale

Diritto dell'impresa e diritto societario

L'impresa individuale è l’impresa esercitata da persone fisiche. I dati mostrano che in Italia dal 1970 al 2000 c’è stata una crescente presenza di società (nonostante le imprese individuali siano in numero maggiore, circa 3 milioni, le società sono cresciute maggiormente). Le imprese individuali sono per la maggior parte microimprese.

Ci sono diversi tipi societari, per ognuno dei quali si ha una disciplina (il diritto societario è la disciplina dei tipi societari). Il tipo societario più usato (al 2011) è la S.R.L. (più di 1 milione, mentre le S.P.A sono circa 40.000). Il modello S.P.A. è quello più utilizzato dalle grandi imprese, nonostante sia quello con la disciplina più complessa (è il tipo di società più grande, con più persone e di conseguenza più complicata da gestire), proprio perché le norme che regolano questa tipologia permettono di affrontare la sempre maggiore complessità. La legge non impone una correlazione necessaria tra il tipo societario e la complessità/dimensione dell’impresa.

Impresa e costituzione italiana

Articolo 41

Riguarda la libertà di iniziativa economica privata e i suoi limiti. Il mercato italiano prevede la libertà di creare imprese e di competere con gli altri imprenditori (in relazione ai diritti riconosciuti agli altri cittadini). Alcuni esempi delle limitazioni possono essere:

  • Non posso produrre e disinteressarmi delle emissioni della mia azienda (non viene rispettato il diritto alla salute);
  • Un prodotto è fatto da due sole aziende che non possono concordare i prezzi (non vengono rispettati i diritti del consumatore) o non permettere l’ingresso ad altri concorrenti vendendo sottocosto (non ci sarebbe una corretta competizione);
  • Le “raccolte fondi” per un’attività devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia per evitare che chiunque possa farlo (tutela i consumatori dalle possibili truffe);

Articolo 42

Riguarda la tutela della proprietà privata e i suoi limiti. Esempio: la nascita dell’ENEL nel 1962 ha annullato la possibilità di produrre e vendere energia elettrica (può farlo solo lo Stato), andando quindi a limitare la proprietà privata per proteggere un importante interesse generale tramite la nazionalizzazione. Gli articoli 41 e 42 sono considerati i “pilastri” del diritto commerciale.

Articoli 44 e 45.2

Riguardano la piccola e media impresa agricola e l’artigianato, che sono ritenute un valore da promuovere perché:

  • Le aziende partono tutte da “piccole” e quindi si cerca di favorirne la partenza;
  • Si cerca una forma di tutela contro la concorrenza delle grandi imprese (che possono “spazzare via” le aziende più piccole);
  • Un “tessuto” di piccole e medie imprese garantisce una maggior distribuzione della ricchezza prodotta dalle imprese (correlazione tra democrazia politica e democrazia economica);

Articolo 47

Attività bancarie e finanziarie, sottoposte a normative più complesse perché devono proteggere un interesse generale estremamente importante.

Articolo 45.1

Riguarda la cooperazione, tratta quindi di imprese con valore sociale (es. Banca Popolare e Coop), che sono l’unica forma di esercizio dell’impresa necessariamente democratica in quanto ad ogni persona corrisponde un voto (mentre nelle imprese lucrative il numero di voti per una persona è determinato dal suo contributo economico).

Articolo 46

Riguarda la collaborazione dei lavoratori nella gestione dell’impresa. È un articolo del 1948 rimasto pressoché inattuato, perché fino a poco tempo fa i sindacati (Confindustria e CGIL su tutti) svolgevano il ruolo di intermediari “impedendo” la partecipazione. Oggi invece si cercano e si usano strumenti volti a far partecipare i lavoratori (miglioramento della qualità del lavoro e della produzione, es. Olivetti).

L'impresa secondo il codice civile

Ci sono diverse nozioni (fattispecie astratta) di impresa, ognuna delle quali determina il perimetro di applicazione della disciplina (regola/norma) e prevede quindi un insieme di elementi che consentono di qualificare la fattispecie concreta. Se l’astratta e la concreta sono “sovrapponibili” le norme previste dalla fattispecie astratta sono applicabili anche nel concreto (es. se sono qualificato come imprenditore sono soggetto alle norme per gli imprenditori).

La nozione più “generale” di impresa è quella contenuta nell’articolo 2082 del Codice Civile, mentre altre definizioni sono contenute nel Diritto UE (a cui si cerca di uniformare il diritto commerciale italiano) e nelle leggi speciali italiane.

Nozioni civilistiche di impresa (ad ogni nozione viene applicata una disciplina dell’impresa):

  • Generale (art. 2082);
  • Piccolo imprenditore (art. 2083);
  • Imprenditore commerciale (2195);
  • Imprenditore agricolo (2135);

Alle discipline corrispondono degli statuti:

  • Statuto Generale (2555-2562, 2563-2574, 2595-2620);
  • Statuto dell’imprenditore commerciale non piccolo (2188-2202, 2203-2213, 2214-2220, 2221);
  • Statuto dell’imprenditore agricolo (2136-2139);

Parametri/criteri di distinzione per le imprese e gli imprenditori:

  • Oggetto dell’attività: commerciale, agricola, civile;
  • Dimensione dell’impresa: piccola, non piccola;
  • Natura dell’imprenditore: persona fisica o ente, privato o pubblico, ecc.;

Articolo 2082

“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. È alla base del diritto commerciale ed è rimasto invariato dal 1942. Riguarda l’imprenditore, ma più che altro definisce l’impresa sotto due punti di vista (ancorati a dati oggettivi):

  • Funzionale: il fine è l’esercizio dell’attività produttiva e la creazione di ricchezza;
  • Organizzativo: modalità di esercizio dell’attività (economica, organizzata, funzionale);

L’impresa è:

  • Attività: insieme di atti volti ad uno stesso scopo;
  • Produttiva: non è di mero godimento ma produce ricchezza, vengono usati beni produttivi o denaro;
  • Professionale: è abituale e stabile, non occasionale (come può essere invece la vendita di un numero finito di oggetti);
  • Organizzata: distinzione tra lavoratore autonomo e imprenditore a seconda di come viene organizzata l’attività produttiva. Si distinguono auto-organizzazione (lavoro occasionale) ed etero-organizzazione (es. presenza di magazzini, dipendenti, ecc.), anche per lo stesso lavoro (es. imbianchino);
  • Economica: svolta nel rispetto del metodo economico (pareggio di bilancio con equilibrio economico e finanziario), in cui i ricavi/prezzi non coprono i costi ma un terzo si è impegnato ex-ante a coprire la differenza. Non c’è quindi il metodo lucrativo (e quindi anche le aziende pubbliche possono svolgere l’attività economica).

Impresa per conto proprio: attività la cui produzione non è destinata al mercato (come ad es. familiari);

Impresa illecita (illeciti l’attività e/o i singoli atti):

  • Illegale: in sé è legittima ma viene esercitata contro la legge;
  • Immorale: in sé illegittima (es. prostituzione);
  • Mafiosa: lecita ma esercitata con intenti criminosi (es. riciclaggio del denaro);

Le norme vengono divise in norme a tutela degli imprenditori e norme a tutela dei creditori.

Professioni intellettuali

Prestazioni di opere intellettuali, ovvero opere che hanno contenuto intellettuale e la cui esecuzione è dotata di personalità (es. artisti, docenti, medici, commercialisti). Vengono divise in protette e non protette (a seconda che avvenga o meno l’iscrizione ad un Albo).

Differenza tra imprenditore e professionista intellettuale: un medico che gestisce una clinica (gestendo quindi anche i servizi annessi come la mensa e la pulizia) appartiene alla prima categoria, un medico che invece lavora in una clinica curando i pazienti appartiene alla seconda (l’attività intellettuale in questo caso è quindi parte di un’attività più complessa).

I professionisti intellettuali godono di alcuni “privilegi”:

  • Esenzione dalla disciplina di impresa quando ci sono determinate caratteristiche (es. il commercialista non fallisce se ha un certo numero di dipendenti e/o se ha un ufficio con una certa metratura, mentre un idraulico con le stesse caratteristiche non è un professionista intellettuale e quindi può essere sottoposto alla procedura fallimentare);
  • Società tra professionisti: si parla di società senza impresa (l’attività nell’oggetto non è qualificata come impresa);
  • Abolizione delle tariffe professionali (2012);

La nozione comunitaria di impresa (l'impresa secondo il diritto UE)

La nozione comunitaria è più rilevante della nozione di impresa dell’ordinamento italiano (e infatti la sta soppiantando anche in Italia). Esempi possono essere gli articoli 42.9 (disciplina la libertà di stabilimento) e 101.1 (disciplina degli accordi tra le imprese) che sono TFUE (trattati in funzione dell’Unione Europea)

Art. 1.4 (legge 287 del 1990): impone di interpretare la legge approvata dal Parlamento Italiano come una norma comunitaria.

La nozione comunitaria ruota attorno al concetto di attività economica.

La nozione comunitaria di società determina la distinzione in società di diritto civile e società di diritto commerciale, perché mentre in alcuni paesi (es. Italia) vengono considerate assieme in altri (es. Francia o Germania) vi è ancora la bipartizione napoleonica. Secondo la nozione comunitaria non possono esistere società che non esercitano l’attività di impresa, mentre secondo il Codice Civile italiano questo fatto può avvenire (es. nelle società tra professionisti).

Qualificare o meno un’attività economica come impresa (sentenza della Corte di Giustizia): sì se offre beni o servizi su un mercato, no se è svolta secondo il principio di solidarietà (es. INAIL, prestazioni erogate non proporzionali ai contributi ricevuti) o se è un’attività amministrativa (svolta con l’esercizio di poteri pubblici). Possono esserci casi di coesistenza del sì e del no (es. caso dell’Aeroporto di Parigi, con aree che offrono beni/servizi come il duty free e aree in cui vengono usati i poteri pubblici come ad esempio per il regolamento dei traffici aerei).

Rapporto tra la nozione del Codice Civile e quella del diritto UE:

  • Attività economica occasionale: sì (UE), no (CC);
  • Attività economica esercitata con il solo lavoro del titolare: sì (UE), no (CC, viene qualificato come lavoratore autonomo);
  • Attività intellettuale: sì (UE), no (CC);
  • Attività rispettosa almeno del metodo lucrativo*: sì (UE, perché rispettando solo il metodo economico si hanno comportamenti che sono irrilevanti per la concorrenza), no (CC);

*metodo lucrativo: organizzo i fattori produttivi per avere alla fine ricavi maggiori dei costi (con gli utili che vengono reinvestiti). Diverso dal metodo economico (i ricavi devono almeno coprire i costi) e dallo scopo di lucro (gli utili vengono “intascati”).

Impresa agricola (art. 2135)

Dal 1942 al 2001

  • 2135.1: “È imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di bestiame e le attività connesse”;
  • 2135.2: Per attività connesse si intendono quelle attività volte al trasferimento o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Ad esempio, chi produce il vino deve anche essere colui che ha coltivato l’uva;

Dal 2001

  • Si ha un allargamento della nozione;
  • 2135.1: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Non si parla più di bestiame ma di animali, quindi di un insieme più ampio rispetto alla definizione precedente;
  • 2135.2: “La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali sono intese come attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Basta quindi la potenzialità (ad esempio, la coltivazione può avvenire anche nel cotone senza necessariamente utilizzare il fondo). In questo modo si possono ridurre i rischi dovuti all’ambiente (l’altro rischio a cui sono sottoposti gli imprenditori agricoli è quello imprenditoriale tipico di tutti gli imprenditori, ovvero avere costi maggiori dei ricavi);
  • 2135.3: “Per attività connesse si intendono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione, allevamento e attività volte a fornire beni/servizi con l’uso prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”. (es. il formaggio che produco fatto con il 50% + 1 del mio latte) (es. agriturismo, si pratica un’attività commerciale ma usando prodotti che arrivano dalla propria attività agricola). Per fare in modo che chi esercita un’attività non agricola venga considerato imprenditore agricolo bisogna che eserciti anche le attività connesse (connessione soggettiva).

Deroga alla connessione soggettiva: si considerano imprese agricole le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando per lo svolgimento delle attività usano prevalentemente prodotti dei soci (forniscono prevalentemente ai soci beni/servizi per la cura e lo sviluppo del ciclo biologico);

Imprenditore agricolo secondo la UE: chi produce prodotti agricoli (contenuti in un elenco).

Impresa commerciale (art. 2195)

È invariato dal 1942 e prevede l’obbligo di registrazione (iscrizione al registro delle imprese) per gli imprenditori commerciali che esercitano:

  • Un’attività di carattere industriale per la produzione di beni o servizi;
  • Un’attività di carattere intermediario nella circolazione dei beni;
  • Un’attività di trasporto via terra/acqua/aria (riconducibile al punto 1);
  • Un’attività bancaria o assicurativa (riconducibile al punto 2, si ha la circolazione di denaro);
  • Attività ausiliarie alle precedenti;

Attività commerciale: qualsiasi attività non agricola (= industriale).

Impresa civile

È una categoria non prevista da alcuna norma: l’imprenditore civile è sottoposto solo allo statuto generale (e non a quello dell’imprenditore commerciale) e non è quindi sottoposto a fallimento. Le imprese civili “non sono ammissibili”, nel senso che non ci sono disposizioni che possano far pensare all’esistenza di imprese diverse da quelle agricole e commerciali.

Piccolo imprenditore (art. 2083)

L’articolo contiene la nozione di base (mai modificata dal 1942), che però sta diventando sempre più irrilevante ed è affiancata dalle nozioni speciali (per gli imprenditori non grandi) che forniscono altre definizioni: l’articolo 1.2 della legge e la Raccomandazione CE del 2003.

Secondo l’articolo 1.2 della legge fallimentare (versione originaria del 1942 poi modificata per adeguarsi alle modifiche di carattere economico) era considerato piccolo imprenditore:

  • “Chi esercitava un’attività commerciale ed ai fini dell’imposta sulla ricchezza mobile era riconosciuto come titolare di un reddito inferiore al minimo imponibile” (criterio non più applicabile dal 1974 per la sostituzione dell’imposta di ricchezza mobile con l’Irpef);
  • “Chi esercitava un’attività commerciale con un investimento non superiore a 900.000 Lire” (dichiarato incostituzionale nel 1989 per la svalutazione monetaria, non era più idoneo a discriminare chi era soggetto a fallimento da chi non lo era);
  • “Non erano considerate piccoli imprenditori le società commerciali”;

“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia”.

Nonostante la definizione, non basta l’organizzazione con il lavoro proprio o della famiglia, ma serve anche che questo lavoro sia prevalente rispetto al capitale investito, che sia proprio o altrui (dalla nozione civilistica, la comparazione avviene non solo tramite un metodo quantitativo-aritmetico ma anche qualitativo-funzionale). Ad esempio, un gioielliere non viene considerato un piccolo imprenditore perché nonostante organizzi l’attività con lavoro prevalentemente proprio investe una quantità ingente di capitale.

Fallimento: il piccolo imprenditore commerciale non è soggetto al fallimento (ed è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili) se non supera nessuno di 3 parametri (l’imprenditore insolvente ha l’ordine probatorio):

  • Attivo annuo minore o uguale a 300.000€ (Stato Patrimoniale);
  • Ricavi lordi annui minori o uguali a 200.000€ (A1 e A5 del Conto Economico);
  • Debiti minori o uguali a 500.000€;

Coltivatore diretto del fondo (art. 6.1 della legge 203 del 1982): non prevede la prevalenza del lavoro familiare.

Impresa artigiana (legge 443 del 1985)

Legge quadro: la legge ne stabilisce i principi.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher thenickx1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Urbani Alberto.
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