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CAP. V - L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

381. Presupposti e finalità della procedura.

Si tratta di una particolare procedura introdotta dal D.lgs. n. 270/1999, che riguarda il trattamento normativo delle grandi imprese insolventi, cioè di imprese con non meno di 200 dipendenti ed uno stato di insolvenza non inferiore ai 2 terzi dell'attivo patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo anno.

In tali casi, accertato lo stato di insolvenza, non ha luogo subito la dichiarazione di fallimento, bensì vi è una fase intermedia volta a verificare le possibilità di risanamento. A seconda dell'esito di tale verifica, segue la dichiarazione di fallimento o l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Ne risulta una complessa procedura, costituita da una pluralità di fasi in cui concorrono autorità amministrativa e giudiziaria; ma, nonostante ciò, non è come la liquidazione coatta amministrativa una procedura essenzialmente amministrativa, bensì una procedura che il

FERRI definisce MISTA. Le fasi principali sono:

  1. dichiarazione dello stato di insolvenza;
  2. fase intermedia relativa a verifica delle possibilità di risanamento; se verifica da esito negativo → allora vi è dichiar. di fall.; se da esito positivo, allora si avrà una successiva fase;
  3. ammissione alla procedura di amm. straord.;
  4. predisposizione e attuazione del programma di risanamento;
  5. chiusura della procedura a seguito dell’attuazione di tale programma o a seguito della constatazione dell’impossibilità di attuarlo.

Dato che la proc. di amm. straord. non si apre subito dopo l’accertamento dell’insolvenza, ma solo successivamente alla fase intermedia diretta a verificare possibilità di risanamento → e considerato che proprio la durata indeterminata di tale fase potrebbe minare le basi del risanamento stesso → tali considerazioni hanno portato il legislatore a permettere in specifici casi la

possibile, si avvia la procedura di amministrazione straordinaria. Durante questa fase, viene effettuata un'indagine per valutare la possibilità di un risanamento dell'impresa. Se l'esito è negativo, si procede con la dichiarazione di fallimento tramite una sentenza del tribunale. Gli stessi soggetti legittimati a richiedere la dichiarazione di fallimento possono presentare istanza per l'amministrazione straordinaria.

positivo si apre la proc. di amm. straord..La dichiarazione dello stato d'insolvenza produce anche effetti volti ad assicurare l'apertura di unadelle 2 proc. concorsuali:

  1. con essa vengono nominati gli organi della fase intermedia che sono:
    1. giudice delegato;
    2. commissario giudiziale.
  2. vengono fissati i termini per le domande di ammissione al passivo da parte dei creditori e dirivendicazioni dei terzi che vantano diritti sui beni mobili in possesso dell'imprend.insolvente;
  3. viene stabilita la data per l'adunanza ove davanti al giudice delegato si procederà all'esame del passivo e si deciderà se la gestione dell'impresa sarà in tale fase lasciata all'imprend. o affidata al commissario giudiziale; in questo 2° caso ne deriva anche lo spossessamento del debitore.

383. L'ammissione all'amministrazione straordinaria.

Al fine di evitare eccessi di discrezionalità nella fase intermedia, il D.lgs. n.

270/1999 ha previsto all'art. 27 il tipo di interventi possibili perché si abbia un effettivo risanamento e il procedimento per accertare tale possibilità.

Sotto il 1° profilo sono previsti 2 tipi di programmi per tentare il recupero:

  1. un programma di cessione dei complessi aziendali, da realizzare a seguito della prosecuzione dell'impresa per un periodo non superiore ad 1 anno;
  2. un programma di ristrutturazione, di durata non superiore a 2 anni.

Per il 2° aspetto è prevista una relazione al commissario giudiziale e un parere del Ministro dell'industria.

Sulla base di tali dati, il tribunale provvede all'apertura della proc. di amm. straord., se ritiene sussistenti possibilità di recupero attraverso i 2 tipi di programmi previsti, o viceversa provvede alla dichiarazione di fall., nel qual caso la proc. prosegue secondo la disciplina della legge fall..

Nel caso di apertura della proc. di amm. straord. si determinano

particolari effetti:
  1. si ha l'affidamento della gestione dell'impresa e del patrimonio dell'imprend. ad un commissario straordinario, con la conseguenza, se non si è già verificata in sede di dichiarazione dell'insolvenza, dello spossessamento del debitore;
  2. circa i contratti in corso di esecuzione, essi continuano ad esplicare i loro effetti, salvo la volontà del commissario straord. di sciogliersi da essi;
  3. circa le azioni revocatorie, esse sono esercitabili solo se la proc. deve svolgersi mediante un programma di cessione dei complessi aziendali, non nel caso di un programma di ristrutturazione.

384. L'amministrazione straordinaria delle imprese di maggiori dimensioni.

Si tratta di quelle imprese di particolari dimensioni (500 dipendenti e 300 milioni di euro di debito) per le quali vi è la possibilità di proporre domanda di ammissione immediata alla proc. di amm. straord., senza passare per la fase intermedia e anche prima

dell'accertamento dello stato di insolvenza, che comunque viene chiesto contestualmente alla stessa domanda. ● Prima particolarità è che la proc. si avvia sulla base di un decreto del Ministro delle attività produttive, al quale tali grandi imprese hanno presentato istanza motivata; questi, valutata la sussistenza dei requisiti dimensionali, nomina un commissario straordinario che provvede all'amministrazione dell'impresa fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale (al quale è stata contestualmente fatta relativa domanda), comportando tale decreto quindi lo spossessamento del debitore. Tale decreto deve essere comunicato immediatamente al tribunale affinché accerti con sentenza nei successivi 15 gg. lo stato di insolvenza; tale sentenza determina, con riferimento alla data del decreto, la vera e propria apertura della procedura. Se invece il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dell'insolvenza, o la mancanzadeirequisiti dimensionali richiesti, allora cessano gli effetti del decreto del Ministro. In secondo luogo tale procedura sembra diretta essenzialmente alla ristrutturazione dell'impresa. 385. Gli organi della procedura. Il Ministro delle attività produttive ha una generale funzione di vigilanza; approva il programma di risanamento, da l'autorizzazione per compimento di atti di particolare valore; per le imprese di grandi dimensioni la proc. si avvia solo con suo decreto. Il commissario straordinario è l'organo esecutivo; sostituisce il comm. giudiziale nominato con la dichiar. dell'insolvenza. 27 Il comitato di sorveglianza ha funzioni consultive e di controllo. Tribunale e giudice delegato hanno funzioni generali affini a quelle che hanno nel fall.. 386. I programmi di risanamento e la cessazione dell'impresa. Il programma di risanamento viene proposto dal comm. straord. e sottoposto ad approvazione del Ministro delle attività produttive.attività produttive; vi sono 2 tipi:
  1. programma annuale di cessione dei complessi aziendali;
  2. programma biennale di ristrutturazione.
La cessazione della proc. di amm. straord. avviene:
  1. con decreto del tribunale che ne dispone la conversione in fall. quando:
    • la procedura non può essere conclusa utilmente;
    • il programma non è realizzato alla sua scadenza;
    • manca l'autorizzazione del Ministro;
  2. per le ipotesi di chiusura, e cioè quando:
    • non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
    • o l'imprend. ha recuperato la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni;
    • nel caso di programma di cessione, quando è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
  3. Può avvenire infine per concordato, la cui particolarità è che la sua richiesta deve essere autorizzata dal Ministro, e che ad esso sono applicabili le norme sulla liquid. coatta amm. e non sul concordato fallimentare.
► Cmq la

Cessazione dell'impresa per attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali non comporta la cessazione dell'amministrazione straordinaria, ma la sua prosecuzione come procedura concorsuale liquidatoria.

L'applicazione nel fenomeno di gruppo.

Nel caso vi sia un gruppo di imprese, aperta la procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa, detta procedura madre, possono essere ammesse a tale procedura anche le altre imprese del gruppo che siano insolventi, anche se prive dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge.

CAP. VI - I REATI CONCORSUALI

Reati concorsuali e reati fallimentari.

Caratteristica di tali reati è che vengono ad esistenza solo se è in corso una procedura concorsuale, la quale né costituisce il presupposto o comunque una condizione obiettiva di punibilità.

I reati concorsuali non sono tipici del fall., in quanto la legge né prevede alcuni anche per le altre 3 proc. conc., ma comunque i reati fallimentari assumono primaria

importanza.Sono distinti sulla base del soggetto del reato, per cui avremo i reati commessi dal fallito e quelli commessi da diverse persone.

389. La bancarotta: natura e caratteri.

Tra i reati commessi dal fallito, il più rilevante è quello di bancarotta, che presenta 2 varianti a seconda dell'elemento soggettivo del reato:

  1. si ha bancarotta fraudolenta, nel caso di dolo;
  2. si ha bancarotta semplice, nel caso di colpa.

Si tratta di un reato fallimentare tipico, la cui peculiarità è relativa all'"inscindibilità dalla dichiarazione di fall.", cioè la punibilità è condizionata alla dichiarazione di fallimento, e l'azione penale può essere esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Quindi la dichiarazione di fallimento si pone come condizione obiettiva di punibilità, nel senso che al di fuori del fallimento non è prospettabile la bancarotta. (da ciò si evince che l'insolvenza

Non è sufficiente perdeterminare la bancarotta, essendo necessaria la dichiarazione di fallimento.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Terranova Giuseppe.