Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Diritto commerciale - società di persone e la loro tripice struttura Pag. 1 Diritto commerciale - società di persone e la loro tripice struttura Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - società di persone e la loro tripice struttura Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - società di persone e la loro tripice struttura Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - società di persone e la loro tripice struttura Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - società di persone e la loro tripice struttura Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DEBITORE. LA QUOTA DEVE ESSERE LIQUIDATA ENTRO TRE MESI

DALLA DOMANDA, SALVO CHE SIA DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO

DELLA SOCIETA’.

Questa è la prima norma sul creditore particolare del socio, in materia di società

semplice, questa tende ad equilibrare il diritto dei creditori la tutela del credito e la

tutela del mercato. La prima soluzione viene definita al primo comma: il creditore si

può rivalere sugli utili, egli non può aggredire la quota di partecipazione realizzando

una vendita all’asta, ma al più può rivalersi sugli utili, aspettare il termine

dell’esercizio e rivalersi sugli utili. Non può aggredire finchè vive la società la quota

chiedendone la vendita all’asta. Questa è la regola. Può compiere atti conservativi

sulla quota, tipo sequestro, può chiedere il sequestro conservativo della quota in

modo tale che al termine della società è sicuro che la quota di partecipazione vada a

lui e non ad altri. Però nelle società semplici il legislatore fa un’altra possibilità che è

un poco più vicino alle esigenze del credito perché dispone che se il debitore non può

soddisfare il creditore con i beni facenti parte del proprio patrimonio, il creditore

particolare del socio può chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota,

cioè è necessario valutare che consistenza abbia il patrimonio del socio debitore e se

questo non è sufficiente per soddisfare il credito vantato dal creditore particolare

questi, una volta provata l’insufficienza del patrimonio del debitore, può anche

chiedere la liquidazione della quota, non può venderla all’asta non deve pignorarla

secondo il procedimento previsto per la vendita all’asta, perché il legislatore inibisce

la partecipazione di un terzo senza che vi sia l’approvazione da parte di tutti i soci,

ciò che può fare il creditore particolare è chiedere alla società la liquidazione della

quota, chiedere che il valore della quota di partecipazione di quel socio debitore sia

monetizzato e che quella somma vada data immediatamente al creditore. Quindi si

ovvia a qualsiasi procedimento che possa comportare la partecipazione alla società di

persone di un soggetto sconosciuto o indesiderato, attraverso l’estrema ratio della

liquidazione della quota, c’è un creditore particolare non riesce ad essere pagato

mediante il patrimonio del debitore e solo in questa ipotesi può chiedere in qualsiasi

momento la liquidazione della quota, ma in quel momento liquidata la quota il socio

va escluso. In questa maniera si contempera esigenza del credito e esigenza di

mercato, non vi sarà un nuovo socio attraverso un procedimento di pignoramento e

vendita all’asta della quota, nello stesso tempo però si assicura alla tutela del

creditore particolare o in primis attraverso atti conservativi oppure si può rivalere

sugli utili: si tratta di strumenti che non sono invasivi all’attività della società di

persone, oppure qualora ciò non fosse possibile magari non vi sono utili oppure

nell’ipotesi in cui il debitore non abbia un patrimonio capiente, il legislatore per le

società semplici riconosce la possibilità di liquidazione in ogni tempo della quota di

partecipazione. In questa maniera si esclude però il socio dalla società di persone

quindi questa è un’ipotesi di automatica esclusione del socio dalla società di persone.

Questa è la normativa delle società semplici. Per le società in nome collettivo la

norma è un’altra non si applica l’art 2270 bensì l’art 2305:

2305- Creditore particolare del socio: IL CREDITORE PARTICOLARE DEL

SOCIO, FINCHE’ DURA LA SOCIETA’, NON PUO’ CHIEDERE LA

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEL DEBITORE.

Questa è una norma diversa ben più vicina alle esigenze del mercato e dispone che

finchè dura la società il creditore particolare del socio non può ottenere la

liquidazione della quota di partecipazione. Nelle società semplici si possono

effettuare atti conservativi, si può agire sugli utili, si può anche chiedere in qualsiasi

momento la liquidazione della quota se il patrimonio del socio debitore non è

capiente; questo non può avvenire nelle società in nome collettivo e perché la società

semplice è società in virtù della quale si esercita attività agricola. La società in nome

collettivo invece è una società che di regola è in forma commerciale quindi è come se

il legislatore evidenziasse una maggiore tutela del mercato ogni qual volta si tratti di

strumenti organizzativi dell’attività che vi sia esercizio dell’attività commerciale e

non agricola. Ovviamente non si può limitare sine die il diritto del creditore non si

può dire a quel creditore particolare, la società è a tempo illimitato, eppure le società

di persone possono essere istituite a tempo illimitato. In questo caso il legislatore

dispone il tema di proroga: se è vero che durante la vita delle società in nome

collettivo il creditore particolare del socio non può chiedere la quota di liquidazione è

altrettanto vero che le società in nome collettivo potranno essere costituite a tempo

indeterminato. Quindi non si può dire al creditore aspetta per sempre perché la

società è a tempo interminato; bisogna determinare un procedimento che tenda a

tutelare il creditore particolare. E di questo si occupa l’art 2307 sempre in materia di

società in nome collettivo:

2307- Proroga della società: IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO PUO’

FARE OPPOSIZIONE ALLA PROROGA DELLA SOCIETA’, ENTRO TRE MESI

DALL’ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI PROROGA NEL REGISTRO

DELLE IMPRESE.

SE L’OPPOSIZIONE E’ ACCOLTA, LA SOCIETA’ DEVE, ENTRO TRE MESI

DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA, LIQUIDARE LA QUOTA DEL

SOCIO DEBITORE DELL’OPPONENTE.

IN CASO DI PROROGA TACITA CISCUN SOCIO PUO’ SEMPRE RECEDERE

DALLA SOCIETA’, DANDO PRAVVISO A NORMA DELL’ARTICOLO 2285, E

IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO PUO’ CHIEDERE LA

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SUO DEBITORE A NORMA DELL’ART

2270.

Da un lato se la società è a tempo determinato si applica la disciplina della società

semplice, cioè se la società in nome collettivo è a tempo indeterminato si applica la

normativa in tema di creditore particolare del socio prevista per le società semplici

che è una normativa che tutela maggiormente anche il credito insieme al mercato.

Qualora invece per la società in nome collettivo vi sia una proroga della società allora

il legislatore dispone che sostanzialmente è possibile che il creditore particolare si

opponga alla proroga della società e si opponga per una serie di motivi magari

proprio per la sua esigenza di monetizzare il proprio credito che vi è resa impossibile

dal tempo indeterminato della sua società in nome collettivo durante il quale non può

essere liquidata la quota dei soci, di conseguenza qualora l’opposizione dovesse

essere accolta avrà diritto alla liquidazione della quota del socio.

La disciplina della società in nome collettivo in tema di creditore particolare del socio

è una disciplina maggiormente vicina alla tutela del mercato però qualora questa

tutela del mercato renda impossibile la tutela del credito per l’ipotesi di società a

tempo indeterminato o di proroga della società il legislatore recupera la disciplina in

tema di creditore particolare del socio prevista per le società semplici e ritiene che sia

applicabile anche per le società in nome collettivo. Questa disciplina sul creditore

particolare ci serve nell’ottica dell’esclusione: ogni qualvolta ci siano fattori esterni

che influenzino la partecipazione ad una società di persone il legislatore tende ad

equilibrare la disciplina del credito e la disciplina del mercato, quindi laddove vi è

una possibilità di liquidazione della quota del socio nel corso della vita della società,

cioè nelle società semplici e in casi particolari anche nelle società in nome collettivo,

il legislatore dispone che una volta liquidata la quota a favore del creditore particolare

del socio quel socio deve considerarsi escluso perché non c’è più ragion d’essere che

la sua persona rimandi una proroga. La tutela in materia societaria nel caso di

creditore particolare del socio consiste nel fatto che il legislatore dispone che non si

applica la disciplina tipica di recupero dei crediti prevista nel codice di procedura

civile attraverso l’espropriazione e vendita all’asta perché l’espropriazione e la

vendita all’asta comporterebbe la partecipazione alla società di un socio sconosciuto

cosa che non è possibile nelle società di persone. Avviene quindi la liquidazione della

quota a favore del creditore particolare che non può avvenire sempre, ma solo in casi

particolari, solo nelle società semplici, qualora il patrimonio del socio non sia

capiente e nelle società in nome collettivo in caso di proroga della società e nel caso

di società in nome collettivo a tempo indeterminato nelle stesse ipotesi si applica la

disciplina delle società semplici e quindi si permette la liquidazione della quota

durante la vita della società sempre che il suo patrimonio non sia altrimenti capiente,

in questa maniera si crea un equilibrio. Lo strumento per creare un equilibrio è

l’esclusione del socio che si giustifica con il fallimento per evitare che vi sia uno

spossessamento della quota in maniera eccessiva e al fine di fornire tutela al

fallimento con un’immediata liquidazione della quota e si verifica anche nel caso di

creditore particolare del socio.

Per quanto riguarda l’esclusione di diritto l’art 2286 del codice civile vale sia per le

società semplici sia per le società in nome collettivo che per le società in accomandita

semplice:

2286- Esclusione: L’ESCLUSIONE DI UN SOCIO PUO’ AVERE LUOGO PER

GRAVI INADEMPIENZE DELLE OBBLIGAZIONI CHE DERIVANO DALLA

LEGGE O DAL CONTRATTO SOCIALE, NONCHE’ PER L’INTERDIZIONE,

L’INABILITAZIONE DEL SOCIO O PER LA SUA CONDANNA AD UNA PENA

CHE IMPORTA L’INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANE, DEI PUBBLICI

UFFICI.

IL SOCIO CHE HA CONFERITO NELLA SOCIETA’ LA PROPRIA OPERA O IL

GODIMENTO DI UNA COSA,

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria&giusy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Patroni Griffi Ugo.