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DEBITORE. LA QUOTA DEVE ESSERE LIQUIDATA ENTRO TRE MESI
DALLA DOMANDA, SALVO CHE SIA DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO
DELLA SOCIETA’.
Questa è la prima norma sul creditore particolare del socio, in materia di società
semplice, questa tende ad equilibrare il diritto dei creditori la tutela del credito e la
tutela del mercato. La prima soluzione viene definita al primo comma: il creditore si
può rivalere sugli utili, egli non può aggredire la quota di partecipazione realizzando
una vendita all’asta, ma al più può rivalersi sugli utili, aspettare il termine
dell’esercizio e rivalersi sugli utili. Non può aggredire finchè vive la società la quota
chiedendone la vendita all’asta. Questa è la regola. Può compiere atti conservativi
sulla quota, tipo sequestro, può chiedere il sequestro conservativo della quota in
modo tale che al termine della società è sicuro che la quota di partecipazione vada a
lui e non ad altri. Però nelle società semplici il legislatore fa un’altra possibilità che è
un poco più vicino alle esigenze del credito perché dispone che se il debitore non può
soddisfare il creditore con i beni facenti parte del proprio patrimonio, il creditore
particolare del socio può chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota,
cioè è necessario valutare che consistenza abbia il patrimonio del socio debitore e se
questo non è sufficiente per soddisfare il credito vantato dal creditore particolare
questi, una volta provata l’insufficienza del patrimonio del debitore, può anche
chiedere la liquidazione della quota, non può venderla all’asta non deve pignorarla
secondo il procedimento previsto per la vendita all’asta, perché il legislatore inibisce
la partecipazione di un terzo senza che vi sia l’approvazione da parte di tutti i soci,
ciò che può fare il creditore particolare è chiedere alla società la liquidazione della
quota, chiedere che il valore della quota di partecipazione di quel socio debitore sia
monetizzato e che quella somma vada data immediatamente al creditore. Quindi si
ovvia a qualsiasi procedimento che possa comportare la partecipazione alla società di
persone di un soggetto sconosciuto o indesiderato, attraverso l’estrema ratio della
liquidazione della quota, c’è un creditore particolare non riesce ad essere pagato
mediante il patrimonio del debitore e solo in questa ipotesi può chiedere in qualsiasi
momento la liquidazione della quota, ma in quel momento liquidata la quota il socio
va escluso. In questa maniera si contempera esigenza del credito e esigenza di
mercato, non vi sarà un nuovo socio attraverso un procedimento di pignoramento e
vendita all’asta della quota, nello stesso tempo però si assicura alla tutela del
creditore particolare o in primis attraverso atti conservativi oppure si può rivalere
sugli utili: si tratta di strumenti che non sono invasivi all’attività della società di
persone, oppure qualora ciò non fosse possibile magari non vi sono utili oppure
nell’ipotesi in cui il debitore non abbia un patrimonio capiente, il legislatore per le
società semplici riconosce la possibilità di liquidazione in ogni tempo della quota di
partecipazione. In questa maniera si esclude però il socio dalla società di persone
quindi questa è un’ipotesi di automatica esclusione del socio dalla società di persone.
Questa è la normativa delle società semplici. Per le società in nome collettivo la
norma è un’altra non si applica l’art 2270 bensì l’art 2305:
2305- Creditore particolare del socio: IL CREDITORE PARTICOLARE DEL
SOCIO, FINCHE’ DURA LA SOCIETA’, NON PUO’ CHIEDERE LA
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEL DEBITORE.
Questa è una norma diversa ben più vicina alle esigenze del mercato e dispone che
finchè dura la società il creditore particolare del socio non può ottenere la
liquidazione della quota di partecipazione. Nelle società semplici si possono
effettuare atti conservativi, si può agire sugli utili, si può anche chiedere in qualsiasi
momento la liquidazione della quota se il patrimonio del socio debitore non è
capiente; questo non può avvenire nelle società in nome collettivo e perché la società
semplice è società in virtù della quale si esercita attività agricola. La società in nome
collettivo invece è una società che di regola è in forma commerciale quindi è come se
il legislatore evidenziasse una maggiore tutela del mercato ogni qual volta si tratti di
strumenti organizzativi dell’attività che vi sia esercizio dell’attività commerciale e
non agricola. Ovviamente non si può limitare sine die il diritto del creditore non si
può dire a quel creditore particolare, la società è a tempo illimitato, eppure le società
di persone possono essere istituite a tempo illimitato. In questo caso il legislatore
dispone il tema di proroga: se è vero che durante la vita delle società in nome
collettivo il creditore particolare del socio non può chiedere la quota di liquidazione è
altrettanto vero che le società in nome collettivo potranno essere costituite a tempo
indeterminato. Quindi non si può dire al creditore aspetta per sempre perché la
società è a tempo interminato; bisogna determinare un procedimento che tenda a
tutelare il creditore particolare. E di questo si occupa l’art 2307 sempre in materia di
società in nome collettivo:
2307- Proroga della società: IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO PUO’
FARE OPPOSIZIONE ALLA PROROGA DELLA SOCIETA’, ENTRO TRE MESI
DALL’ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI PROROGA NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE.
SE L’OPPOSIZIONE E’ ACCOLTA, LA SOCIETA’ DEVE, ENTRO TRE MESI
DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA, LIQUIDARE LA QUOTA DEL
SOCIO DEBITORE DELL’OPPONENTE.
IN CASO DI PROROGA TACITA CISCUN SOCIO PUO’ SEMPRE RECEDERE
DALLA SOCIETA’, DANDO PRAVVISO A NORMA DELL’ARTICOLO 2285, E
IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO PUO’ CHIEDERE LA
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SUO DEBITORE A NORMA DELL’ART
2270.
Da un lato se la società è a tempo determinato si applica la disciplina della società
semplice, cioè se la società in nome collettivo è a tempo indeterminato si applica la
normativa in tema di creditore particolare del socio prevista per le società semplici
che è una normativa che tutela maggiormente anche il credito insieme al mercato.
Qualora invece per la società in nome collettivo vi sia una proroga della società allora
il legislatore dispone che sostanzialmente è possibile che il creditore particolare si
opponga alla proroga della società e si opponga per una serie di motivi magari
proprio per la sua esigenza di monetizzare il proprio credito che vi è resa impossibile
dal tempo indeterminato della sua società in nome collettivo durante il quale non può
essere liquidata la quota dei soci, di conseguenza qualora l’opposizione dovesse
essere accolta avrà diritto alla liquidazione della quota del socio.
La disciplina della società in nome collettivo in tema di creditore particolare del socio
è una disciplina maggiormente vicina alla tutela del mercato però qualora questa
tutela del mercato renda impossibile la tutela del credito per l’ipotesi di società a
tempo indeterminato o di proroga della società il legislatore recupera la disciplina in
tema di creditore particolare del socio prevista per le società semplici e ritiene che sia
applicabile anche per le società in nome collettivo. Questa disciplina sul creditore
particolare ci serve nell’ottica dell’esclusione: ogni qualvolta ci siano fattori esterni
che influenzino la partecipazione ad una società di persone il legislatore tende ad
equilibrare la disciplina del credito e la disciplina del mercato, quindi laddove vi è
una possibilità di liquidazione della quota del socio nel corso della vita della società,
cioè nelle società semplici e in casi particolari anche nelle società in nome collettivo,
il legislatore dispone che una volta liquidata la quota a favore del creditore particolare
del socio quel socio deve considerarsi escluso perché non c’è più ragion d’essere che
la sua persona rimandi una proroga. La tutela in materia societaria nel caso di
creditore particolare del socio consiste nel fatto che il legislatore dispone che non si
applica la disciplina tipica di recupero dei crediti prevista nel codice di procedura
civile attraverso l’espropriazione e vendita all’asta perché l’espropriazione e la
vendita all’asta comporterebbe la partecipazione alla società di un socio sconosciuto
cosa che non è possibile nelle società di persone. Avviene quindi la liquidazione della
quota a favore del creditore particolare che non può avvenire sempre, ma solo in casi
particolari, solo nelle società semplici, qualora il patrimonio del socio non sia
capiente e nelle società in nome collettivo in caso di proroga della società e nel caso
di società in nome collettivo a tempo indeterminato nelle stesse ipotesi si applica la
disciplina delle società semplici e quindi si permette la liquidazione della quota
durante la vita della società sempre che il suo patrimonio non sia altrimenti capiente,
in questa maniera si crea un equilibrio. Lo strumento per creare un equilibrio è
l’esclusione del socio che si giustifica con il fallimento per evitare che vi sia uno
spossessamento della quota in maniera eccessiva e al fine di fornire tutela al
fallimento con un’immediata liquidazione della quota e si verifica anche nel caso di
creditore particolare del socio.
Per quanto riguarda l’esclusione di diritto l’art 2286 del codice civile vale sia per le
società semplici sia per le società in nome collettivo che per le società in accomandita
semplice: