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L’efficacia è immediata al momento della notifica se non viene meno la maggioranza del CdA.

È efficacie quando la maggioranza viene ricostituita se viene meno la maggioranza del CdA.

Se nel corso di esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, senza che venga meno la

maggioranza dei componenti del CdA, sì da luogo qalla cd. Cooptazione: Gli amm.ri superstiti provvedono

a sostituire i mancanti, e i consiglieri cooptati restano in carica fino alla prossima assemblea

Se invece viene meno la maggioranza degli amm.ri quelli rimasti in carica devono nominare l’assemblea

perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

È possibile optare per la clausola “simul stabunt simul cadent” → Implica la decadenza di tutti gli

amministratori superstiti e la necessaria ricostituzione dell’intero consiglio da parte di un assemblea

convocata dal collegio sindacale.

Amministratori indipendenti

Lo statuto può richiedere per ricoprire la carica di amministratore particolari requisiti di onorabilità,

professionalità o indipendenza.

Indipendenza per gli amministratori non esecutivi da quelli esecutivi o rispetto agli azionisti di

comando o rispetto alla controllante.

13.3 La fonte dei poteri e dei doveri degli amministratori

Prima del 2003: Contratto di mandato.

Diritti originari della qualità stessa di amministratore, i loro poteri sono da ricercarsi nello stesso contratto

di società. L’assemblea, nominandoli, si limita a indicare chi deve esercitare tali poteri.

13.4 La collegialità dell’organo amministrativo

Poteri collegiali

Il CdA agisce collegialmente:

È validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amm.ri in carica.

Delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

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Ogni funzione attribuita agli amm.ri va intesa come funzione del consiglio di amministrazione quale

organo collegiale → Giustificata per le esigenze di ponderazione.

Poteri individuali

Gli amministratori devono agire in modo informato e ciascuno di essi può chiedere agli organi

delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Ciascun amministratore è tenuto a esercitare un’attività di vigilanza sulla gestione sociale → Gli

amm.ri sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno

fatto quanto potevano per impedirne i compimento.

13.5 Invalidità delle deliberazioni consiliari

In passato: le deliberazioni consiliari avvenivano in uno spazio vuoto di diritto → Violazioni statutarie non

davano luogo ad annullabilità o nullità da parte di nessuno (solo in caso di voto determinante dall’amm.re

in conflitto d’interessi).

2003: Art. 2388.4: Le deliberazioni consigliari che non sono prese in conformità con la legge o con lo

statuto possono essere impugnate entro 90 giorni da:

Collegio sindacale

Amministratori assenti o dissenzienti

Soci lesi.

L’annullamento della deliberazione lascia salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

Interesse dell’amministratore

L’amministratore che ha particolare interesse nell’operazione all’OdG deve:

Dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale.

L’amministratore (se delegato) deve astenersi dall’operazione e investire l’organo colelgiale.

Se il CdA delibera va data nota dell’effettivo interesse della società nell’operazione.

La deliberazione è impugnabile, qualora abbia arrecato danno alla società se:

o L’amm.re non ha adempiuto all’obbligo di comunicazione dell’interesse.

o Il consiglio o comitato esecutivo non ha motivato la deliberazione.

o L’amm.re interessato ha votato e il suo voto è stato determinante.

Nel caso di società con amministratore unico deve darne notizia al collegio sindacale e alla prima assemblea

utile.

13.6 Comitato esecutivo e consiglieri delegati

Deleghe

Nelle società medio grandi il CdA non attende di regola in modo continuo alla gestione sociale. Perciò

preferisce delegare ad alcuni membri del consiglio alcuni poteri :

Creando in sé un ristretto comitato esecutivo →Organo collegiale, decisioni collegiali.

Nomina degli amministratori delegati. 56

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei componenti del comitato esecutivo o dei

consiglieri delegati.

Si tratta spesso di una delega generale fatta sola eccezione per quelle attribuzioni che sono

indelegabili a norma dell’art. 2381.4

o Emissione di obbligazioni convertibili.

o Redazione del bilancio.

o Aumento di capitale.

o Riduzione del capitale per perdite.

o Fusione.

o Scissione.

Il CdA può in qualsiasi momento revocare la delega o sostituirsi ad essa.

Responsabilità:

Devono ogni 6 mesi riferire al CdA e al collegio sindacale l’andamento sulla gestione.

Il CdA è sollevato dalla responsabilità in solido con i delegati.

o Salvo dover provare di aver fatto il possibile per evitare il danno.

13.7 I direttori generali – Art. 2396

Dipendenti della società investiti da mansioni di alta gestione. Hanno sopra di sé solo l’organo gestionale

amministrativo (simile agli institori).

Nominati dall’ assemblea o dallo statuto.

A loro si applicano le norme che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti

loro affidati.

I loro poteri sono derivati ed essi sono assoggettati alle direttive che provengono dal CdA.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Ne viene imposta la presenza nelle società quotate.

Predispone adeguate procedure amministrative e contabili finalizzate alla redazione del bilancio.

Attesta, unitamente all’organo amministrativo, l’adeguatezza e l’applicazione delle procedure

amministrative.

Rilascia una dichiarazione con cui attesta la corrispondenza al vero degli atti e delle cominicazioni

della società.

Ha la stessa responsabilità degli amministratori e dei direttori generali.

13.8 La rappresentanza della società

Spetta: Agli amministratori a cui viene conferita dallo statuto o dalla deliberazione inerente la loro

nomina. 57

o In generale spetta al presidente e ai consiglieri delegati.

Direttori generali

Dipendenti mediante procura rilasciata dagli amm.ri

Mandatari ad hoc per singoli affari

Le procure rilasciate ai non amministratori devono essere generali ad negotia, se no ci si verrebbe a

trovare in una situazione in cui si avrebbe lo stesso potere degli amministratori ma non uguali

responsabilità.

La rappresentanza in giudizio viene meno all’amministratore che i trovi in conflitto d’interessi → Viene

nominato un curatore speciale.

Se la rappresentanza spetta a più amministratori, deve essere precisato se devono agire congiuntamente o

disgiuntamente.

La rappresentanza degli amministratori è generale → se l’atto compiuto da lui non è di interesse sociale lo

esporrà a responsabilità.

Le limitazioni di rappresentanza non sono opponibili ai terzi neanche se iscritte, a meno che non si provi

che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

Invalidità degli atti compiuti dagli amministratori

L’invalidità di un atto compiuto da un amministratore non è opponibile ai terzi in buona fede.

13.10 Mancanza, eccesso, abuso di potere rappresentativo

Mancanza di potere rappresentativo

Opponibile solo al terzo in malafede.

Eccesso di potere rappresentativo

Atti eccedenti i limiti statutari del potere → Inopponibile ai terzi, salvo il rimedio dell’exceptio doli.

Abuso di potere rappresentativo

Atti posti in essere per un interesse extrasociale → Inopponibile ai terzi, salvo il rimedio dell’exceptio doli.

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13.11 Responsabilità degli amministratori verso la società

devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza

richiesta dalla natura dell'incarico (art. 2392 c.c.)

devono vigilare sul generale andamento della gestione sociale

se sono venuti a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società devono agire per evitarne il

compimento o eliminare e ridurre le conseguenze dannose

Per liberarsi dalla responsabilità l’amministratore dovrà dimostrare di essere immune da colpa e di aver

fatto il possibile per impedire e limitare il danno.

In generale la responsabilità è solidale se:

vi è responsabilità solidale quando gli amministratori essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli,

non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le

conseguenze dannose

esclusa per gli atti di competenza esclusiva del comitato esecutivo o di uno o più amministratori

esclusa per l'amministratore\i che essendo esente da colpa per l'atto pregiudizievole abbia fatto

annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio,

dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale

esclusa per i componenti del consiglio di amministrazione per gli atti delegati agli amministratori

delegati, sempreché non fossero a conoscenza degli atti pregiudizievoli compiuti da questi ultimi

Azione sociale di responsabilità - 2393

Deliberata dall’assemblea, esclusi dal voto gli amministratori di cui responsabilità si tratta.

Può essere deliberata, se l’assemblea era stata convocata per l’approvazione del bilancio, anche se

non indicata nell’OdG.

Legittimati:

o Assemblea.

o Deliberazione del collegio sindacale con maggioranza di 2/3

L'azione può essere intrapresa durante tutto il periodo in cui gli amministratori sono in carica. In

caso di cessazione dalla carica, l'azione può essere ancora esercitata entro cinque anni dalla

cessazione dalla carica

La sola deliberazione dell’azione di responsabilità, indipendentemente dal suo esito comporta la

revoca degli amministratori se è presa con il voto favorevole di almeno 1\5 del capitale sociale

La società può rinunciare o transigere all’azione, ma contro la deliberazione che decide sulla

rinuncia o transazione non vi deve essere il voto contrario di una minoranza di soci che

rappresenti un quinto del capitale sociale

Azione di responsabilità promossa da soci

L’azione può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la

diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo;

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un quarantesimo ( al posto di 1\20

secondo il vecchio testo dell'art. 2393 bis) del capitale sociale, o la minore misura prevista nello

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzo.merlino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Rostagno Simona.
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