Diritto commerciale: segni distintivi
Per operare sul mercato l'imprenditore ha bisogno dei segni distintivi, che sono quei segni che appunto distinguono l'attività dell'imprenditore. Le caratteristiche dei segni distintivi sono novità, liceità, originalità, che sono componenti essenziali senza i quali il segno neanche nasce.
Caratteristiche dei segni distintivi
La novità è il primo aspetto della capacità distintiva. Il marchio ha una forza attrattiva a seconda della forza rappresentativa del segno e si distingue tra marchi deboli, forti e celebri a seconda della loro forza rappresentativa. Questa forza è tanto maggiore quanto meno il marchio rappresenta il bene a cui si riferisce.
La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua attività ed è obbligatorio. Corrisponde alla denominazione e la ragione sociale. La disciplina della ditta è un po' desueta a differenza di quella del marchio che invece si è evoluta. La ditta deve essere formata almeno dal cognome dell'imprenditore o dalla sigla.
Il principio del trasferimento della ditta insieme all'azienda corrisponde all'idea di tutela del consumatore. L'insegna è il nome che individua i locali e la sua disciplina, scarna, fa rinvio a quella della ditta.
Marchio e registrazione
Il marchio è il segno distintivo del bene e di ciò che l'imprenditore offre o scambia sul mercato. La disciplina del marchio la troviamo oggi nel codice della proprietà industriale. Il marchio è un segno rappresentativo del prodotto che lo collega all'imprenditore e al suo processo produttivo. Deve essere originale, lecito e quindi non contrario a legge, ordine pubblico e buon costume.
Normalmente il marchio dovrebbe essere registrato perché così si acquista certezza della data e viene identificata con chiarezza la categoria di beni contrassegnati. Questo non vuol dire che i c.d. marchi di fatto non siano tutelati; lo sono nei limiti dell'uso. È una tutela un po' più difficoltosa perché l'imprenditore deve dimostrare da quando usa il marchio e quali sono i beni che contraddistingue. È la disciplina del c.d. preuso, quindi l'imprenditore può usare il marchio di fatto nei limiti in cui se ne è già avvalso.
L'art 7 c.p.i. dice che si possono registrare come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente. Marchio complesso: quello che non è costituito solo da una parola ma anche dalla grafica, dal colore, ecc.
Il marchio può essere costituito dalla forma del prodotto nei limiti in cui quella forma non sia necessaria per la natura del prodotto stesso. Il marchio può essere individuale, collettivo o di gruppo. Il marchio collettivo è un marchio di certificazione di alcune qualità o provenienza. Il titolare di questo marchio ne concede l'uso ad altri imprenditori vigilando su essi. Si discute se la garanzia sia in senso tecnico o no e quindi obbliga chi l'ha prestata a fornire i mezzi per garantire le condizioni richieste.
Marchio collettivo e decadenza
C'è un diritto del richiedente ad utilizzare il marchio? No, ma è chiaro che il marchio collettivo può essere un modo per escludere un concorrente sgradito. Ipotesi di decadenza del marchio collettivo sono il non utilizzo dello stesso per dieci anni, ma è un'ipotesi rara. Il marchio collettivo può anche essere una denominazione geografica.
Esaurimento e tutela del marchio
Fattispecie di esaurimento: il titolare del segno una volta che ha immesso il marchio sul territorio della comunità non può impedirne la circolazione. Prodotti identici o affini: il concetto di affinità è essenziale e individua come oggetto di tutela del marchio quei beni riconducibili agli stessi consumatori. È una valutazione che viene fatta con riferimento al consumatore medio.
Per il marchio debole bastano poche modifiche perché il marchio successivo abbia una sua valenza distintiva, cosa che non basta nel marchio forte. I marchi celebri invece sono notissimi e si sono affermati negli anni; sono talmente noti al consumatore che prescindono dalla registrazione. Mentre per il marchio debole e forte la tutela è limitata ai prodotti affini, per il marchio celebre la tutela va al di là dei prodotti affini.
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