Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Iscrizione dichiarazione di nullità (casi ex 2332) efficacia ex nunc (è persona giuridica) causa di scioglimento (liquidazione) ratio: tutela i creditori della società
SOCIETÀ SEMPLICE stipulazione del contratto: per attività non commerciali no forme speciali (2251) iscrizione ex l. 580/93 (no funzione pubblicità) effetti del contratto rispetto ai soci: obbligo ad eseguire il conferimento (2253): in mancanza di accordi: parti uguali garanzie relative: ex vendita o locazione (2254) conferimento di crediti (2255) rispetto della destinazione dei beni sociali: consenso di tutti se per fini diversi (2256) responsabilità: illimitata solidale sussidiaria onere della prova al socio (esistenza beni sociali) patto che esclude o limita: a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (normale diligenza) (non possono essere soci amministratori) diritto agli utili: accordo (in mancanza: ex lege) corrisposti: ogni anno (esercizio): rendiconto liquidazione limiti alla distribuzione:
all'unanimitàdiritto al rimborso:per chi ha effettuato un conferimento di capitale (salvo capitalizzazione beni in godimento)alla fine della societàgestione sociale:diritto di amministrare: socio amministratoresocio non amministratore:nomina e revoca gli amministratorichiede giudizialmente la revoca per giusta causadiritto di controllo della gestione (notizia-documenti-rendiconto)diritto di formazione della volontà socialeposizione dei creditori particolari del socio:colpire gli utilisequestrare la quota (atti conservativi)chiedere la liquidazione della quota:prova (assenza beni personali)pagamento entro 3 mesino se società decide di sciogliersinon possono colpire i beni socialinon possono pretendere di estinguere per compensazioneposizione dei creditori sociali:soddisfarsi sui beni socialibeni personali dei soci amministratori (in via sussidiaria)beni degli altri soci:no patto di limitazione di responsabilitàno conoscenza con mezzi idonei (se- Posizione del nuovo socio: principi (2269):
- Come se avesse partecipato alla società fin dall'origine ("obbligazioni sociali anteriori")
- Se non è amministratore: può escludere la sua responsabilità (anche obbligazioni esistenti)
- Posizione: "nuovo socio" entra nella società: principi validi
- "Prende il posto" di un socio (acquista quota): persiste la responsabilità del socio uscente di fronte ai terzi (2990)
- Fino a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o prova conoscenza, o ignorata per loro colpa
- Ordinario termine di prescrizione (10 anni)
- Amministrazione della società (2257):
- Se contratto nulla dispone: amministrazione disgiuntiva
- Diritto di veto (prima del compimento)
- Veto opponibile ai terzi nei limiti in cui è opponibile la modifica del potere di rappresentanza (mezzi idonei o prova conoscenza)
unanimità dei consensi)assemblea dei soci, secondo regole della collegialità (anche se non è prevista) (per Ferrara)no assemblea se decisioni all'unanimitàclausole contrattuali (patti sull'amministrazione):amministrazione disgiuntiva ad alcuni soci (se opposizione = decidono tutti i soci)amministrazione congiuntiva a più soci: consenso di tutti i soci amministratori (altri soci: no opposizione)(socio può operare per urgenza di evitare un danno alla società)amministrazione alla maggioranza utili (socio: si per urgenza)amministrazione alla maggioranza di alcuni soci (socio: si per urgenza)amministrazione ad un solo socio (altri: no opposizione) (socio amministratore: no mandatario, ma contitolare)rappresentanza della società:di regola, incluso nel potere di amministrare (2266)a ciascun socio amministratoretipi: potere di formare; potere di esternare (è rapp. non nuncius)modifiche della rappresentanza: a conoscenza
con mezzi idonei, o prova conoscenza<aidem> per estinzione della rappresentanza<falsus procurator>nota: regola generale (1398) [= resp. personale]regola speciale: in mancanza di diversa disposizione dell'atto costitutivo, la rappresentanza si estende a<tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale> (2266)dunque: rappresentanza sganciata dal potere di amministrare (cioè: può presumersi rappresentante anche il<non amministratore>)Ferrara: presunzione a tutela dei terzi (no se a conoscenza); salvo meccanismo modificato dal contratto<sociale> = principi generali del falsus procurator (da portare a conoscenza con mezzi idonei, salvo cono-scienza)amministratori:diritti ed obblighi ex norme sul mandatoresponsabilità solidale (irresponsabilità se no colpa)principio della responsabilità:anche con amministrazione disgiuntiva (obbligo di controllare, veto)no responsabilità se no colparesponsabilità verso la società* (ma azione ad ognisocius) [* cioè la società che può agire vs. l'amministratore]revoca:amministratore nominato nel contratto sociale:no revoca senza giusta causa (unanimità, ma anche giudizialmente da ogni socio)no retribuzione, se non convenutaamministratore nominato con atto separato:revocabile ex mandato all'unanimità* (così come per nomina) [*cioè che non vi siano opposizioni]retribuzione, salvo rinunciaonere del rendiconto:amministrazione a tutti i soci:no rendiconto (in senso tecnico)ma inventario e valutazione beni per utili (all'unanimità)amministrazione ad uno o più soci:approvazione rendiconto (inventario + valutazione)comunicazione a chi non è amministratore:approvazione rendiconto (all'unanimità dei non amministratori)revoca giudiziale amministratori per giusta causamodificazioni del contratto sociale:consenso di tutti (2252)anche per composizione personale (è contratto intuituspersonae = non liberamente trasferibile):no cessione posizione o quota, senza consenso degli altri salva diversa clausola consenso anche tacito (es.: per operazioni sociali, ma possibile anche per oggetto sociale = non protesta + approvazione rendiconto) regola: unanimità, salvo patto contrario (2252) (maggioranza, particolare maggioranza) (terzo ex 2264 → 1349) la clausola limitativa all'art.2252 va approvata a maggioranza di tutti i soci (no imposizione) modifica: giusto motivo di recesso per i dissenzienti maggioranza: per capi (salvo patto contrario) scioglimento del rapp. sociale limitatamente ad un socio: 1) morte: il rapporto non si trasmette agli eredi (intuitus personae) obbligo società: liquidare la quota agli eredi (2284) condizioni dell'obbligo: che la società non deliberi lo scioglimento (gli eredi subentrano nella posizione del defunto: partecipazione società in liquidazione = no carattere personale) che la società non deliberi la sua
Continuazione con gli eredi: consenso unanime degli eredi
Modificazione del contratto (per composizione personale) anche dopo il termine di 6 mesi = nuovi soci (conferimento = quota di liquidazione)
Clausola: in caso di morte di un socio, la società prosegue con gli eredi del defunto a carico dei soci superstiti (proposta irrevocabile)
Eredi: facoltà di scelta (liquidazione o partecipazione = opzione ex 1331)
Silenzio eredi oltre il termine: liquidazione quota
Clausola su indicata anche nell'interesse dei soci superstiti: il socio assume l'obbligo che i suoi eredi subentreranno nella sua partecipazione (cioè daranno il loro consenso) (obbligo che rientra nel patrimonio ereditario)
Se gli eredi non aderiranno: risarcimento dei danni (cioè, possono rinunciare, salvo risarcimento)
Clausola di successione: continuazione automatica della società con gli eredi
In volontà dei soci e degli eredi (soci per accettazione dell'eredità)
Se ne deriva
una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali = difficoltà: il debito riguarda il futuro: contro diritto successorio e norme della società (dichiarazione di volontà per divenire socio a responsabilità illimitata) nullità della clausola per conservarla: clausola con obbligo di continuazione a carico degli eredi (v. supra) per gli eredi incapaci: autorizzazione del tribunale (2294, per analogia)
2) recesso (2285): scioglimento parziale del rapporto sociale per volontà del socio cause: giusta causa (effetto immediato) società a tempo indeterminato o per tutta la vita (effetto: dopo 3 mesi dalla comunicazione, salvo preavviso più lungo) altre ipotesi: ammesse dal contratto sociale (regola modalità e termini) (silenzio = effetto immediato) dichiarazione comunicata agli altri soci (anche verbalmente) recesso annullato se i soci deliberano lo scioglimento anticipato della società
3) esclusione: scioglimento
parziale del rapporto sociale, indipendentemente dalla volontà del socio estromesso Tipi di estromissione: - Di diritto (socio fallito; liquidazione effettiva della quota ottenuta dai creditori ex 2270) - Per volontà (per l'interesse della società ad ottenere l'esecuzione coatta del conferimento o il risarcimento delle violazioni, oltre ai danni): - Gravi inadempienze (p.298 libro) - Impossibilità di conferire quanto promesso - Mutamenti dello stato personale - Impossibile: per scioglimento società o per recesso del socio - Deliberata a "maggioranza dei soci" (per capi): - Effetti dopo 30 giorni da comunicazione - Facoltà di ricorrere al tribunale - Se solo 2 soci: delibera il tribunale - Effetti: estinzione del rapporto sociale (e potere di amministrazione) Liquidazione quota del socio defunto, receduto od escluso: - Scioglimento rapporto sociale = liquidazione quota, salvo mancato conferimento - Valore quota: situazione patrimoniale società nel giorno delloscioglimento
patrimonio maggiore del capitale: rimborso e residuo
patrimonio minore del capitale: perdita
liquidazione: somma di denaro pagata entro 6 mesi dallo scioglimento (entro 3 mesi ex 2270)
operazioni in corso: liquidazione provvisoria della quota
norme sulla liquidazione: non hanno carattere cogente (modificabili dal contratto sociale)
obbligazioni sociali esistenti al giorno dello scioglimento: il socio receduto, escluso o gli eredi, rispondono verso i terzi (salvo rivalsa verso i soci)
scioglimento: a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (a pena di inopponibilità)
cause di scioglimento della società (2272):
cause:
decorso termine
conseguimenti