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Iscrizione dichiarazione di nullità (casi ex 2332) efficacia ex nunc (è persona giuridica) causa di scioglimento (liquidazione) ratio: tutela i creditori della società

SOCIETÀ SEMPLICE stipulazione del contratto: per attività non commerciali no forme speciali (2251) iscrizione ex l. 580/93 (no funzione pubblicità) effetti del contratto rispetto ai soci: obbligo ad eseguire il conferimento (2253): in mancanza di accordi: parti uguali garanzie relative: ex vendita o locazione (2254) conferimento di crediti (2255) rispetto della destinazione dei beni sociali: consenso di tutti se per fini diversi (2256) responsabilità: illimitata solidale sussidiaria onere della prova al socio (esistenza beni sociali) patto che esclude o limita: a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (normale diligenza) (non possono essere soci amministratori) diritto agli utili: accordo (in mancanza: ex lege) corrisposti: ogni anno (esercizio): rendiconto liquidazione limiti alla distribuzione:

all'unanimitàdiritto al rimborso:per chi ha effettuato un conferimento di capitale (salvo capitalizzazione beni in godimento)alla fine della societàgestione sociale:diritto di amministrare: socio amministratoresocio non amministratore:nomina e revoca gli amministratorichiede giudizialmente la revoca per giusta causadiritto di controllo della gestione (notizia-documenti-rendiconto)diritto di formazione della volontà socialeposizione dei creditori particolari del socio:colpire gli utilisequestrare la quota (atti conservativi)chiedere la liquidazione della quota:prova (assenza beni personali)pagamento entro 3 mesino se società decide di sciogliersinon possono colpire i beni socialinon possono pretendere di estinguere per compensazioneposizione dei creditori sociali:soddisfarsi sui beni socialibeni personali dei soci amministratori (in via sussidiaria)beni degli altri soci:no patto di limitazione di responsabilitàno conoscenza con mezzi idonei (se
  1. Posizione del nuovo socio: principi (2269):
    • Come se avesse partecipato alla società fin dall'origine ("obbligazioni sociali anteriori")
    • Se non è amministratore: può escludere la sua responsabilità (anche obbligazioni esistenti)
  2. Posizione: "nuovo socio" entra nella società: principi validi
    • "Prende il posto" di un socio (acquista quota): persiste la responsabilità del socio uscente di fronte ai terzi (2990)
    • Fino a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o prova conoscenza, o ignorata per loro colpa
    • Ordinario termine di prescrizione (10 anni)
  3. Amministrazione della società (2257):
    • Se contratto nulla dispone: amministrazione disgiuntiva
    • Diritto di veto (prima del compimento)
    • Veto opponibile ai terzi nei limiti in cui è opponibile la modifica del potere di rappresentanza (mezzi idonei o prova conoscenza)

unanimità dei consensi)assemblea dei soci, secondo regole della collegialità (anche se non è prevista) (per Ferrara)no assemblea se decisioni all'unanimitàclausole contrattuali (patti sull'amministrazione):amministrazione disgiuntiva ad alcuni soci (se opposizione = decidono tutti i soci)amministrazione congiuntiva a più soci: consenso di tutti i soci amministratori (altri soci: no opposizione)(socio può operare per urgenza di evitare un danno alla società)amministrazione alla maggioranza utili (socio: si per urgenza)amministrazione alla maggioranza di alcuni soci (socio: si per urgenza)amministrazione ad un solo socio (altri: no opposizione) (socio amministratore: no mandatario, ma contitolare)rappresentanza della società:di regola, incluso nel potere di amministrare (2266)a ciascun socio amministratoretipi: potere di formare; potere di esternare (è rapp. non nuncius)modifiche della rappresentanza: a conoscenza

con mezzi idonei, o prova conoscenza<aidem> per estinzione della rappresentanza<falsus procurator>nota: regola generale (1398) [= resp. personale]regola speciale: in mancanza di diversa disposizione dell'atto costitutivo, la rappresentanza si estende a<tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale> (2266)dunque: rappresentanza sganciata dal potere di amministrare (cioè: può presumersi rappresentante anche il<non amministratore>)Ferrara: presunzione a tutela dei terzi (no se a conoscenza); salvo meccanismo modificato dal contratto<sociale> = principi generali del falsus procurator (da portare a conoscenza con mezzi idonei, salvo cono-scienza)amministratori:diritti ed obblighi ex norme sul mandatoresponsabilità solidale (irresponsabilità se no colpa)principio della responsabilità:anche con amministrazione disgiuntiva (obbligo di controllare, veto)no responsabilità se no colparesponsabilità verso la società* (ma azione ad ognisocius) [* cioè la società che può agire vs. l'amministratore]revoca:amministratore nominato nel contratto sociale:no revoca senza giusta causa (unanimità, ma anche giudizialmente da ogni socio)no retribuzione, se non convenutaamministratore nominato con atto separato:revocabile ex mandato all'unanimità* (così come per nomina) [*cioè che non vi siano opposizioni]retribuzione, salvo rinunciaonere del rendiconto:amministrazione a tutti i soci:no rendiconto (in senso tecnico)ma inventario e valutazione beni per utili (all'unanimità)amministrazione ad uno o più soci:approvazione rendiconto (inventario + valutazione)comunicazione a chi non è amministratore:approvazione rendiconto (all'unanimità dei non amministratori)revoca giudiziale amministratori per giusta causamodificazioni del contratto sociale:consenso di tutti (2252)anche per composizione personale (è contratto intuitus

personae = non liberamente trasferibile):no cessione posizione o quota, senza consenso degli altri salva diversa clausola consenso anche tacito (es.: per operazioni sociali, ma possibile anche per oggetto sociale = non protesta + approvazione rendiconto) regola: unanimità, salvo patto contrario (2252) (maggioranza, particolare maggioranza) (terzo ex 2264 → 1349) la clausola limitativa all'art.2252 va approvata a maggioranza di tutti i soci (no imposizione) modifica: giusto motivo di recesso per i dissenzienti maggioranza: per capi (salvo patto contrario) scioglimento del rapp. sociale limitatamente ad un socio: 1) morte: il rapporto non si trasmette agli eredi (intuitus personae) obbligo società: liquidare la quota agli eredi (2284) condizioni dell'obbligo: che la società non deliberi lo scioglimento (gli eredi subentrano nella posizione del defunto: partecipazione società in liquidazione = no carattere personale) che la società non deliberi la sua

Continuazione con gli eredi: consenso unanime degli eredi

Modificazione del contratto (per composizione personale) anche dopo il termine di 6 mesi = nuovi soci (conferimento = quota di liquidazione)

Clausola: in caso di morte di un socio, la società prosegue con gli eredi del defunto a carico dei soci superstiti (proposta irrevocabile)

Eredi: facoltà di scelta (liquidazione o partecipazione = opzione ex 1331)

Silenzio eredi oltre il termine: liquidazione quota

Clausola su indicata anche nell'interesse dei soci superstiti: il socio assume l'obbligo che i suoi eredi subentreranno nella sua partecipazione (cioè daranno il loro consenso) (obbligo che rientra nel patrimonio ereditario)

Se gli eredi non aderiranno: risarcimento dei danni (cioè, possono rinunciare, salvo risarcimento)

Clausola di successione: continuazione automatica della società con gli eredi

In volontà dei soci e degli eredi (soci per accettazione dell'eredità)

Se ne deriva

una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali = difficoltà: il debito riguarda il futuro: contro diritto successorio e norme della società (dichiarazione di volontà per divenire socio a responsabilità illimitata) nullità della clausola per conservarla: clausola con obbligo di continuazione a carico degli eredi (v. supra) per gli eredi incapaci: autorizzazione del tribunale (2294, per analogia)

2) recesso (2285): scioglimento parziale del rapporto sociale per volontà del socio cause: giusta causa (effetto immediato) società a tempo indeterminato o per tutta la vita (effetto: dopo 3 mesi dalla comunicazione, salvo preavviso più lungo) altre ipotesi: ammesse dal contratto sociale (regola modalità e termini) (silenzio = effetto immediato) dichiarazione comunicata agli altri soci (anche verbalmente) recesso annullato se i soci deliberano lo scioglimento anticipato della società

3) esclusione: scioglimento

parziale del rapporto sociale, indipendentemente dalla volontà del socio estromesso Tipi di estromissione: - Di diritto (socio fallito; liquidazione effettiva della quota ottenuta dai creditori ex 2270) - Per volontà (per l'interesse della società ad ottenere l'esecuzione coatta del conferimento o il risarcimento delle violazioni, oltre ai danni): - Gravi inadempienze (p.298 libro) - Impossibilità di conferire quanto promesso - Mutamenti dello stato personale - Impossibile: per scioglimento società o per recesso del socio - Deliberata a "maggioranza dei soci" (per capi): - Effetti dopo 30 giorni da comunicazione - Facoltà di ricorrere al tribunale - Se solo 2 soci: delibera il tribunale - Effetti: estinzione del rapporto sociale (e potere di amministrazione) Liquidazione quota del socio defunto, receduto od escluso: - Scioglimento rapporto sociale = liquidazione quota, salvo mancato conferimento - Valore quota: situazione patrimoniale società nel giorno dello Formattazione del testo

scioglimento

patrimonio maggiore del capitale: rimborso e residuo

patrimonio minore del capitale: perdita

liquidazione: somma di denaro pagata entro 6 mesi dallo scioglimento (entro 3 mesi ex 2270)

operazioni in corso: liquidazione provvisoria della quota

norme sulla liquidazione: non hanno carattere cogente (modificabili dal contratto sociale)

obbligazioni sociali esistenti al giorno dello scioglimento: il socio receduto, escluso o gli eredi, rispondono verso i terzi (salvo rivalsa verso i soci)

scioglimento: a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (a pena di inopponibilità)

cause di scioglimento della società (2272):

cause:

decorso termine

conseguimenti

Dettagli
Publisher
A.A. 2004-2005
65 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Campobasso Mario.