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In caso di coavvallo (avvallo dato congiuntamente da più

 persone per lo stesso obbligato cambiario):

I coavvallanti restano obbligati di grado successivo

o rispetto all’avvallato;

I coavvallanti per converso sono obbligati di pari

o grado fra loro;

Rapporti esterni: obbligato in solido con l’avvallato e con gli altri

 obbligati cambiari al pagamento della cambiale;

- Autonomia:

L’obbligazione di avvallo è collegata a quella dell’avvallato, ma è pur

o sempre un’obbligazione autonoma rispetto a quest’ultima;

Trova applicazione il principio della reciproca indipendenza delle

o obbligazioni cambiarie, salva la possibilità di opporre al portatore il vizio

di forma dell’obbligazione dell’avvallato:

Si tratta della cd. Accessorietà formale;

 Se l’obbligazione dell’avvallato è nulla per altri vizi (non formali),

 l’avvallante rimane obbligato;

- Avvallo e fideiussione:

Avvallo garanzia sostanzialmente autonoma;

o Fideiussione garanzia accessoria;

o

- Conseguenze:

L’avvallo invalido come tale non si converte automaticamente in

o fideiussione, anche perché questa non costituisce necessariamente il

rapporto causale che sta alla base dell’avvallo;

Non sono applicabili all’avvallo le norme proprie della fideiussione che

o trovano fondamento nel carattere accessorio della relativa garanzia,

perciò:

Sono applicabili all’avvallo:

 Le norme che prevedono la possibilità dell’avvallante di

 opporre al portatore:

il pagamento a lui già effettuato da parte

o dell’avvallato;

gli atri fatti estintivi dell’obbligazione (remissione,

o novazione, compensazione) intervenuti fra l’avvallato

e quel determinato portatore;

In particolare sulla base del dettato dell’art. 7 l.c. e art. 1300

 ss. cc;

Non sono applicabili all’avvallo:

 Art. 1939 e 1945 cc, legittimazione al fideiussore ad opporre

 al creditore tutte le eccezioni personali che spettano al

debitore principale;

Art. 1953 (rilievo del fideiussore);

 Art. 1955 (liberazione del fideiussore per fatto del creditore);

 Art. 1956 (liberazione del fideiussore per obbligazione

 futura);

Art. 1957 (onere del creditore di agire tempestivamente

 contro il debitore principale);

La cambiale ipotecaria:

Il pagamento della cambiale può essere assistito da garanzie reali: pegno ed ipoteca.

Per la cambiale (generale per i titoli all’ordine) garantita da ipoteca, l’art. 2831 cc

detta una disciplina volta a rendere più agevole la circolazione dell’ipoteca

congiuntamente al titolo, consentendo di superare gli inconvenienti derivanti dal

principio di nominatività dell’iscrizione ipotecaria:

- Doppia iscrizione: L’ipoteca a garanzia di una determinata obbligazione

cambiaria deve essere non solo iscritta nei registri immobiliari, ma anche

annotata sulla cambiale a cura del conservatore;

La doppia iscrizione è fatto costitutivo dell’ipoteca: è requisito essenziale;

o

- L’ipoteca poi si trasferisce automaticamente con la girata: non è necessario

annotare i successivi trapassi nei registri immobiliari;

- Possibile la cancellazione dell’ipoteca in accordo con il creditore anche prima del

pagamento:

La cancellazione deve essere annotata anche sulla cambiale a cura del

o conservatore;

Ciò comporta la perdita del diritto di regresso nei confronti dei giranti

o anteriori alla cancellazione (sempre che siano di grado successivo a

quella garantita);

La circolazione della cambiale:

La disciplina che regola la circolazione dei titoli di credito coincide in larga parte con

quella prevista in via generale dal codice civile per i titoli di credito all’ordine.

Le peculiarità previste però a riguardo sono:

- Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dal traente o

dall’emittente, apponendo sul titolo la clausola “non all’ordine” o equivalente:

La cambiale è così trasferibile solo nella forma e con gli effetti propri della

o cessione del credito ordinaria;

Stessi effetti si producono quando, pur in assenza della clausola non

o all’ordine, la cambiale è trasferita mediante atto separato, anziché

mediante girata;

- Forma:

La girata dev’essere apposta sulla cambiale e sottoscritta dal girante nel

o modo fissato per tutte le sottoscrizioni cambiarie (art. 8 l.c.), a pena di

nullità;

La girata può essere in bianco, ma per essere valida dev’essere scritta a

o tergo della cambiale o sull’allungamento;

- Contenuto:

La girata della cambiale può essere fatta anche a favore del trattario o

o uno qualsiasi degli obbligati cambiari, senza che si verifichi estinzione

dell’obbligazione per confusione;

Il giratario di ritorno può nuovamente girare la cambiale;

o La girata dev’essere incondizionata, e se presenti, vengono considerate

o come non apposte;

Nulla la girata parziale;

o

- Effetti:

I principi cardine che regolano la circolazione della cambiale sono identici

o a quelli dettati dal cc per i titoli di credito in generale;

- Funzione di garanzia:

Il girante risponde per legge, come obbligato di regresso,

o dell’accettazione e del pagamento della cambiale;

Si tratta però di un effetto solo naturale della girata: con apposita

o clausola il girante può esonerarsi dalla responsabilità cambiaria per

l’accettazione/pagamento:

In questo caso si parla di girata senza garanzia, diversa dalla girata

 non all’ordine;

- La girata “non all’ordine” consta in una clausola apposta dal girante che non

impedisce (diversamente da quella apposta dal traente/dall’emittente) che il

titolo possa essere ulteriormente trasferito mediante girata:

Ciò comporta solo una limitazione della responsabilità del girante, che

o non risponde nei confronti di coloro cui la cambiale sia ulteriormente

girata;

- La cambiale può essere girata anche dopo la scadenza:

La girata effettuata dopo il protesto per mancato pagamento o dopo il

o termine per levarlo, produce gli effetti di una cessione ordinaria;

Anche per la girata tardiva è da escludersi che il girante assuma

o responsabilità cambiaria;

Pagamento della cambiale:

La disciplina in tema di pagamento della cambiale ricalca in gran parte quella prevista

per la legittimazione in via generale dal codice per i titoli di credito all’ordine, pur

introducendo una serie di deroghe per quanto riguarda l’adempimento (ci sono più

obbligati):

- Legittimazione:

Portatore della cambiale, sulla base di una serie continua di girate,

o mentre le girate cancellate si hanno per non iscritte;

Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare è tenuto solo a:

o Controllare la regolarità formale delle girate;

 Controllare la continuità delle girate (corrispondenza dei nomi);

Chi paga non è tenuto a controllare la validità sostanziale delle girate;

o Il debitore cambiario si libera anche qualora paghi al non titolare, a meno

o che da parte sua non vi sia stato dolo/colpa grave;

- Presentazione per il pagamento:

La cambiale dev’essere presentata per il pagamento:

o al trattario nella cambiale tratta;

 all’emittente nel vaglia cambiario;

 alla diversa persona designata nel titolo a pagare per loro;

Qualora la cambiale sia:

o a giorno fisso e a certo tempo data o vista, la presentazione

 dev’essere effettuata nel giorno della scadenza o in uno dei due

giorni feriali successivi;

a vista, la presentazione per il pagamento dev’essere effettuata

 entro un anno dalla data di emissione;

L’omessa presentazione entro i termini comporta la perdita dell’azione

o cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso:

Il termine è essenziale non solo per il creditore, ma anche per il

 debitore cambiario;

Il portatore non è tenuto a ricevere il pagamento prima della

 scadenza:

Anche se consentito dal portatore, il pagamento avviene a

 rischio e pericolo del debitore, che può eventualmente

essere costretto ad un ulteriore pagamento;

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nei

 termini, ogni obbligato cambiario può liberarsi depositando

la somma presso la Banca d’Italia;

- Pagamento parziale:

Il portatore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale:

o Questo per tutelare tutti gli obbligati di regresso che restano

 responsabili solo per il residuo;

Il pagamento:

o per l’intero dà diritto alla restituzione del titolo, quietanzato dal

 portatore;

parziale attribuisce la facoltà al debitore di esigere che ne sia fatta

 menzione nel titolo e gliene sia data quietanza separata:

cautela necessaria per porsi al riparo dal pericolo di doppio

 pagamento;

- Pagamento per intervento:

Anche il pagamento della cambiale può essere effettuato per intervento,

o al fine di evitare che il portatore promuova azione cambiaria nei confronti

degli obbligati di regresso;

Chi paga per intervento può essere un terzo o una persona già obbligata

o cambiariamente, tranne l’accettante;

La sua indicazione può essere già contenuta nel titolo, o può trattarsi di

o un terzo che interviene spontaneamente;

Il pagamento non può essere parziale e dev’essere effettuato al più tardi

o nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per elevare il protesto

per mancato pagamento;

il pagamento per intervento libera gli obbligati di grado successivo a

o quello per il quale il pagamento è stato effettuato;

chi ha pagato acquista i diritti cambiari verso chi per il quale questi ha

o pagato e gli obbligati di grado anteriore (in mancanza di indicazione il

pagamento si reputa fatto per il traente);

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso

o contro coloro che sarebbero stati liberati;

Le azioni cambiarie:

In caso di rifiuto del pagamento (o rifiuto dell’accettazione solo cambiale tratta), il

portatore del titolo può esercitare delle azioni contro tutti gli obbligati cambiari,

congiuntamente o singolarmente, per ottenere il pagamento:

- Azione diretta (contro gli obbligati diretti):

Non soggetta a particolari formalità;

o Non soggetta ad alcun termine di decadenza;

o Si prescrive entro tre anni dalla scadenza della cambiale;

o

- Azione di regresso (contro gli obbligati di regresso):

Condizioni sostanziali:

o Può essere esercitata sempre

Dettagli
A.A. 2023-2024
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bianchinaaaa71 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Meo Giorgio.