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In caso di coavvallo (avvallo dato congiuntamente da più
persone per lo stesso obbligato cambiario):
I coavvallanti restano obbligati di grado successivo
o rispetto all’avvallato;
I coavvallanti per converso sono obbligati di pari
o grado fra loro;
Rapporti esterni: obbligato in solido con l’avvallato e con gli altri
obbligati cambiari al pagamento della cambiale;
- Autonomia:
L’obbligazione di avvallo è collegata a quella dell’avvallato, ma è pur
o sempre un’obbligazione autonoma rispetto a quest’ultima;
Trova applicazione il principio della reciproca indipendenza delle
o obbligazioni cambiarie, salva la possibilità di opporre al portatore il vizio
di forma dell’obbligazione dell’avvallato:
Si tratta della cd. Accessorietà formale;
Se l’obbligazione dell’avvallato è nulla per altri vizi (non formali),
l’avvallante rimane obbligato;
- Avvallo e fideiussione:
Avvallo garanzia sostanzialmente autonoma;
o Fideiussione garanzia accessoria;
o
- Conseguenze:
L’avvallo invalido come tale non si converte automaticamente in
o fideiussione, anche perché questa non costituisce necessariamente il
rapporto causale che sta alla base dell’avvallo;
Non sono applicabili all’avvallo le norme proprie della fideiussione che
o trovano fondamento nel carattere accessorio della relativa garanzia,
perciò:
Sono applicabili all’avvallo:
Le norme che prevedono la possibilità dell’avvallante di
opporre al portatore:
il pagamento a lui già effettuato da parte
o dell’avvallato;
gli atri fatti estintivi dell’obbligazione (remissione,
o novazione, compensazione) intervenuti fra l’avvallato
e quel determinato portatore;
In particolare sulla base del dettato dell’art. 7 l.c. e art. 1300
ss. cc;
Non sono applicabili all’avvallo:
Art. 1939 e 1945 cc, legittimazione al fideiussore ad opporre
al creditore tutte le eccezioni personali che spettano al
debitore principale;
Art. 1953 (rilievo del fideiussore);
Art. 1955 (liberazione del fideiussore per fatto del creditore);
Art. 1956 (liberazione del fideiussore per obbligazione
futura);
Art. 1957 (onere del creditore di agire tempestivamente
contro il debitore principale);
La cambiale ipotecaria:
Il pagamento della cambiale può essere assistito da garanzie reali: pegno ed ipoteca.
Per la cambiale (generale per i titoli all’ordine) garantita da ipoteca, l’art. 2831 cc
detta una disciplina volta a rendere più agevole la circolazione dell’ipoteca
congiuntamente al titolo, consentendo di superare gli inconvenienti derivanti dal
principio di nominatività dell’iscrizione ipotecaria:
- Doppia iscrizione: L’ipoteca a garanzia di una determinata obbligazione
cambiaria deve essere non solo iscritta nei registri immobiliari, ma anche
annotata sulla cambiale a cura del conservatore;
La doppia iscrizione è fatto costitutivo dell’ipoteca: è requisito essenziale;
o
- L’ipoteca poi si trasferisce automaticamente con la girata: non è necessario
annotare i successivi trapassi nei registri immobiliari;
- Possibile la cancellazione dell’ipoteca in accordo con il creditore anche prima del
pagamento:
La cancellazione deve essere annotata anche sulla cambiale a cura del
o conservatore;
Ciò comporta la perdita del diritto di regresso nei confronti dei giranti
o anteriori alla cancellazione (sempre che siano di grado successivo a
quella garantita);
La circolazione della cambiale:
La disciplina che regola la circolazione dei titoli di credito coincide in larga parte con
quella prevista in via generale dal codice civile per i titoli di credito all’ordine.
Le peculiarità previste però a riguardo sono:
- Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dal traente o
dall’emittente, apponendo sul titolo la clausola “non all’ordine” o equivalente:
La cambiale è così trasferibile solo nella forma e con gli effetti propri della
o cessione del credito ordinaria;
Stessi effetti si producono quando, pur in assenza della clausola non
o all’ordine, la cambiale è trasferita mediante atto separato, anziché
mediante girata;
- Forma:
La girata dev’essere apposta sulla cambiale e sottoscritta dal girante nel
o modo fissato per tutte le sottoscrizioni cambiarie (art. 8 l.c.), a pena di
nullità;
La girata può essere in bianco, ma per essere valida dev’essere scritta a
o tergo della cambiale o sull’allungamento;
- Contenuto:
La girata della cambiale può essere fatta anche a favore del trattario o
o uno qualsiasi degli obbligati cambiari, senza che si verifichi estinzione
dell’obbligazione per confusione;
Il giratario di ritorno può nuovamente girare la cambiale;
o La girata dev’essere incondizionata, e se presenti, vengono considerate
o come non apposte;
Nulla la girata parziale;
o
- Effetti:
I principi cardine che regolano la circolazione della cambiale sono identici
o a quelli dettati dal cc per i titoli di credito in generale;
- Funzione di garanzia:
Il girante risponde per legge, come obbligato di regresso,
o dell’accettazione e del pagamento della cambiale;
Si tratta però di un effetto solo naturale della girata: con apposita
o clausola il girante può esonerarsi dalla responsabilità cambiaria per
l’accettazione/pagamento:
In questo caso si parla di girata senza garanzia, diversa dalla girata
non all’ordine;
- La girata “non all’ordine” consta in una clausola apposta dal girante che non
impedisce (diversamente da quella apposta dal traente/dall’emittente) che il
titolo possa essere ulteriormente trasferito mediante girata:
Ciò comporta solo una limitazione della responsabilità del girante, che
o non risponde nei confronti di coloro cui la cambiale sia ulteriormente
girata;
- La cambiale può essere girata anche dopo la scadenza:
La girata effettuata dopo il protesto per mancato pagamento o dopo il
o termine per levarlo, produce gli effetti di una cessione ordinaria;
Anche per la girata tardiva è da escludersi che il girante assuma
o responsabilità cambiaria;
Pagamento della cambiale:
La disciplina in tema di pagamento della cambiale ricalca in gran parte quella prevista
per la legittimazione in via generale dal codice per i titoli di credito all’ordine, pur
introducendo una serie di deroghe per quanto riguarda l’adempimento (ci sono più
obbligati):
- Legittimazione:
Portatore della cambiale, sulla base di una serie continua di girate,
o mentre le girate cancellate si hanno per non iscritte;
Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare è tenuto solo a:
o Controllare la regolarità formale delle girate;
Controllare la continuità delle girate (corrispondenza dei nomi);
Chi paga non è tenuto a controllare la validità sostanziale delle girate;
o Il debitore cambiario si libera anche qualora paghi al non titolare, a meno
o che da parte sua non vi sia stato dolo/colpa grave;
- Presentazione per il pagamento:
La cambiale dev’essere presentata per il pagamento:
o al trattario nella cambiale tratta;
all’emittente nel vaglia cambiario;
alla diversa persona designata nel titolo a pagare per loro;
Qualora la cambiale sia:
o a giorno fisso e a certo tempo data o vista, la presentazione
dev’essere effettuata nel giorno della scadenza o in uno dei due
giorni feriali successivi;
a vista, la presentazione per il pagamento dev’essere effettuata
entro un anno dalla data di emissione;
L’omessa presentazione entro i termini comporta la perdita dell’azione
o cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso:
Il termine è essenziale non solo per il creditore, ma anche per il
debitore cambiario;
Il portatore non è tenuto a ricevere il pagamento prima della
scadenza:
Anche se consentito dal portatore, il pagamento avviene a
rischio e pericolo del debitore, che può eventualmente
essere costretto ad un ulteriore pagamento;
Se la cambiale non è presentata per il pagamento nei
termini, ogni obbligato cambiario può liberarsi depositando
la somma presso la Banca d’Italia;
- Pagamento parziale:
Il portatore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale:
o Questo per tutelare tutti gli obbligati di regresso che restano
responsabili solo per il residuo;
Il pagamento:
o per l’intero dà diritto alla restituzione del titolo, quietanzato dal
portatore;
parziale attribuisce la facoltà al debitore di esigere che ne sia fatta
menzione nel titolo e gliene sia data quietanza separata:
cautela necessaria per porsi al riparo dal pericolo di doppio
pagamento;
- Pagamento per intervento:
Anche il pagamento della cambiale può essere effettuato per intervento,
o al fine di evitare che il portatore promuova azione cambiaria nei confronti
degli obbligati di regresso;
Chi paga per intervento può essere un terzo o una persona già obbligata
o cambiariamente, tranne l’accettante;
La sua indicazione può essere già contenuta nel titolo, o può trattarsi di
o un terzo che interviene spontaneamente;
Il pagamento non può essere parziale e dev’essere effettuato al più tardi
o nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per elevare il protesto
per mancato pagamento;
il pagamento per intervento libera gli obbligati di grado successivo a
o quello per il quale il pagamento è stato effettuato;
chi ha pagato acquista i diritti cambiari verso chi per il quale questi ha
o pagato e gli obbligati di grado anteriore (in mancanza di indicazione il
pagamento si reputa fatto per il traente);
Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso
o contro coloro che sarebbero stati liberati;
Le azioni cambiarie:
In caso di rifiuto del pagamento (o rifiuto dell’accettazione solo cambiale tratta), il
portatore del titolo può esercitare delle azioni contro tutti gli obbligati cambiari,
congiuntamente o singolarmente, per ottenere il pagamento:
- Azione diretta (contro gli obbligati diretti):
Non soggetta a particolari formalità;
o Non soggetta ad alcun termine di decadenza;
o Si prescrive entro tre anni dalla scadenza della cambiale;
o
- Azione di regresso (contro gli obbligati di regresso):
Condizioni sostanziali:
o Può essere esercitata sempre