Diritto commerciale
Impresa agricola per connessione
L’impresa agricola per connessione è l’ultimo confine tra impresa agricola e commerciale, in quanto l’impresa agricola per connessione indicata dal legislatore non è nient’altro che un’attività commerciale che, proprio in virtù della connessione, diventa agricola. Senza questa connessione, si hanno attività che intrinsecamente, cioè proprio per la loro natura, sono attività commerciali. Quindi, l’attività agricola per connessione è l’ultimo limbo dell’attività agricola dopo di che si rientra nell’impresa commerciale.
Impresa commerciale
Impresa commerciale che il legislatore delinea all’art. 2195:
“Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- Un’attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.”
Formulazione che è profondamente diversa sia dalla nozione generale di imprenditore ma anche dalla definizione di imprenditore agricolo. Mentre la definizione di imprenditore agricolo cita: “E’ imprenditore agricolo colui che...” nella definizione di impresa commerciale è differente anche la tecnica legislativa, il legislatore si è preoccupato di definire in modo diverso l’imprenditore commerciale.
Mentre nell’art. 2135 si cerca di dare un contenuto alla nozione di imprenditore agricolo, nell’art. 2195 si parla della commercialità dell’impresa, si fa riferimento a una serie di attività che vengono considerate commerciali. Sono soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano le attività, quindi non un contenuto generale di chi possa essere considerato imprenditore commerciale come per l’imprenditore agricolo, ma un elenco di attività soggette a registrazione proprio in quanto commerciali.
La commercialità dell'impresa
La commercialità dell’impresa è data da:
- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- Un’attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
Il legislatore ha puntato il suo occhio sull’attività dicendoci studiamo la commercialità dell’impresa. L’impresa non è altro che l’attività esercitata dall’imprenditore. Quindi, per vedere se un’attività è commerciale o no bisogna guardare ai punti sopra indicati, ma in che modo?
Attività industriale e intermediazione
Punto 1) Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; si pensa alle grosse imprese industriali automobilistiche, imprese chimiche, tessili, ecc. Però, quando abbiamo visto l’art. 2082, la norma che spiegava quando siamo in presenza di un’impresa, trovavamo un’attività diretta alla produzione di beni e servizi. Però qui c’è qualcosa di più, il legislatore non ha guardato solo all’attività di produzione ma all’industrialità di questa attività di produzione. Quindi da vita ad un’impresa di tipo commerciale e industriale ogni attività che è diretta alla produzione di beni e servizi con metodo industriale. Ecco che cos’è l’industrialità. Il problema è allora cosa vuol dire industrialità, cosa intende il legislatore, perché se non basta la produzione ma ci vuole una produzione su scala industriale vediamo cosa vuol dire industrialità o in modo industriale. Problema che affronteremo successivamente.
Punto 2) Attività intermediaria nella circolazione dei beni; questo comprende tutto il settore del commercio, il soggetto che fa da intermediario tra chi trasmette le materia prime o il grossista o il singolo rivenditore. Ci sono in questo caso una serie di operazioni di scambio. Però sorge un problema. La nozione di scambio già trovata nel 2082, quale differenza tra nozione di scambio e di intermediazione, il concetto di scambio equivale al concetto di intermediazione oppure sono due concetti distinti. Quindi è impresa commerciale ai sensi del punto 2) ogni attività di scambio che realizzi questa intermediazione nella circolazione dei beni e dei servizi.
Punto 3) Attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; Le imprese di trasporto producono dei servizi, producono lo spostamento di persone o cose da un luogo ad un altro, quindi in funzione di questa produzione queste attività possono rientrare nella categoria del punto 1) cioè nelle attività dirette alla produzione di servizi. L’attività di trasporto quindi non è niente altro che una specificazione di quanto detto dal legislatore al punto 1).
Punto 4) Attività bancaria o assicurativa; attività bancaria: la banca raccoglie risparmio dal pubblico e produce l’esercizio del credito formando un’intermediazione nella circolazione di un bene particolare che è il denaro. Quindi essendo un’attività di intermediazione rientra nel punto 2); attività assicurativa: in quanto servizio rientra invece nel punto 1).
Punto 5) Attività ausiliarie delle precedenti; rientrano in questo tutte le imprese di agenzie, di commissione, di spedizione, di pubblicità, ecc. ..., anche queste sono niente altro che attività di produzione di servizi ed in quanto tali rientrano nel punto 1). Però anche con riferimento alle attività ausiliarie emergono alcuni problemi.
Problemi concettuali e la teoria dell'impresa civile
I problemi emersi fino ad ora riguardano un concetto di commercialità dell’impresa che il legislatore definisce “Sono soggette a iscrizione nel registro dell’impresa le seguenti attività ...” le quali però devono essere spiegate. Già fin da adesso possiamo dire tranquillamente che i punti 1) e 2) sono i capisaldi di questa norma, perché tutti gli altri numeri in un certo senso rientrano nei primi due, in quanto sono niente altro che una specificazione di questi primi due grandi ceppi elencati dal legislatore.
Con riferimento a questo, allora il problema si sposta nello stabilire:
- Cosa significa industrialità
- Cosa significa attività di intermediazione, o meglio se l’attività di intermediazione sia qualcosa di diverso o di più rispetto all’attività di scambio già enucleata nella nozione di imprenditore nel 2082, o no.
Per quanto riguarda il punto 5), abbiamo visto che intrinsecamente sono delle attività che rientrano nel numero 1) perché producono servizi anch’esse, ma sorge un problema perché il legislatore dice “attività ausiliarie delle precedenti”. Visto che le precedenti sono tutte attività commerciali, qualcuno si è chiesto: “se fossero ausiliarie di un’attività agricola, che ne è di queste attività?”. “Qualora l’ausiliarietà non sia da porsi in una funzione di accessorietà rispetto alle attività principali commerciali ma rispetto alle attività principali agricole che ne è di questa impresa?”
Detto questo, è nato il problema, che poi vedremo di più come un falso problema che altro, perché come tutta la dottrina dominante la risolve in un certo modo tranne ormai isolati seppur autorevoli opinioni, dell’impresa civile. Che cos’è l’impresa civile? Perché è un problema?, ci si chiede se vi sia uno spazio tra impresa commerciale e impresa agricola sia pur oltre il suo limite costituito dall’impresa agricola per connessione.
In realtà la definizione di impresa agricola da cui siamo partiti (la nozione di imprenditore agricolo), ha un suo significato perché il legislatore ha voluto, si, dare un contenuto positivo alla nozione di imprenditore agricolo ma questa nozione oltre a identificare l’imprenditore agricolo serve in negativo a spiegarci quando non c’è l’imprenditore commerciale e questo vedremo sarà la chiave per risolvere i casi dubbi.
Questa definizione quindi ha tratteggiato l’impresa agricola e ha persino detto: badate bene che ci sono delle attività che sono intrinsecamente commerciali ma che se sono connesse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura, abbiamo deciso di farle rientrare nel concetto di agricoltura perché si vuole favorire e migliorare l’agricoltura.
Detto questo, dall’altro lato vi è chi ha una serie di attività che sono attività commerciali. Il vuoto che parrebbe esserci tra l’uno e l’altra andrebbe in qualche modo colmato. Qualcuno ha cercato di colmarlo con l’individuazione di una terza categoria d’impresa: l’impresa civile. Perché civile? Perché non rientra neanche nell’impresa agricola seppur nell’estremo limite costituito dall’impresa agricola per connessione e che non è neanche però impresa commerciale.
Questa teoria ha delle conseguenze applicative notevoli perché comporta la sottrazione ulteriore di questa categoria d’impresa dallo statuto dell’impresa commerciale. Abbiamo detto che c’è uno statuto dell’imprenditore in generale (2082, ci dice chi è imprenditore a questo si applicano sicuramente le norme in tema di azienda, brevetti, concorrenza sleale, antitrust e via dicendo) e c’è uno statuto integrativo di questo che è dato dallo statuto dell’imprenditore commerciale, a chi si applica l’imprenditore commerciale? Sicuramente a tutte le attività elencate nel 2195 e non già all’imprenditore agricolo.
Ebbene se noi sosteniamo questa parte minoritaria ma non meno autorevole della dottrina che accanto a queste due forme di impresa affianca anche un’impresa civile, sottraiamo ulteriormente all’applicazione dello statuto dell’impresa commerciale anche l’impresa civile. Non ci sarebbero soltanto l’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore che non troverebbero applicazione dallo statuto dell’imprenditore commerciale ma non troverebbe applicazione neanche l’impresa civile.
Sarebbe quindi un vuoto quello tra impresa agricola e commerciale che viene colmato secondo una parte della dottrina con l’individuazione dai contorni piuttosto fumosi di una non ben identificata impresa civile e quindi si amplierebbe la categoria dell’imprenditore sottratti a fallimento.
Allora, l’imprenditore civile appunto perché non può essere considerato agricoloneppur per connessione e non è neppure imprenditore commerciale ad esso verrebbe applicato solo lo statuto dell’imprenditore in generale quindi sarebbe un ulteriore favore verso una categoria d’impresa. Però quando si analizza poi a fondo perché ci si è sforzati di enucleare un terzo genus di impresa, lo si è fatto perché c’erano delle attività che parevano non rientrare in quelle elencate prima.
L’art. 2195 esordisce con “sono soggette a iscrizione nel registro ...” perché questa forma di pubblicità che è una pubblicità legale formale, formale perché affidata formalmente ad un pubblico registro (al registro dell’impresa), non è una pubblicità notizia di cui si parlava a proposito dell’imprenditore agricolo, per il quale con la nuova istituzione del registro delle imprese anche soggetti che prima non erano tenuti all’iscrizione quali ad esempio l’imprenditore agricolo e vedremo il piccolo imprenditore vanno iscritti in una sezione speciale.
Cambia la funzione della pubblicità, per l’impresa commerciale si tratta di pubblicità legale dichiarativa e qualcuno dice giustamente formale, perché?, perché affidata ad un pubblico registro, ad un elemento formalistico.
Problematiche dell'impresa civile
Dall’art. 2195, secondo quanto detto prima, tre delle cinque attività elencate si potevano far rientrare grosso modo nelle prime due il problema grosso è stato vedere cosa voleva dire attività industriale, cosa voleva dire attività intermediaria nella circolazione dei beni, perché pareva che ci fossero delle attività che non si riusciva a far rientrare in questi due concetti, ecco perché hanno inventato la follia dell’impresa civile, ma la conseguenza grave applicativa di questa teoria è che porta all’esonero dal fallimento un’ulteriore categoria rispetto a quelle previste dal legislatore.
Quindi la concezione che porta all’enucleazione di questa terza categoria e cioè dell’impresa civile ci porta a dire che all’impresa civile non si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale, in primis coloro che esercitano impresa civile non falliscono. Quindi le conseguenze giuridiche possono essere rilevanti a seconda della diversa impostazione teorica. Spesso dall’adozione dell’una o dell’altra teoria ci sono conseguenze applicative di non poco conto.
Ricordatevi una cosa che sempre la bontà di una tesi va valutata alla luce delle conseguenze pratiche che comporta, perché una tesi può essere stupenda, enucleata benissimo e portare a delle conseguenze pratiche completamente distorte rispetto agli intenti del legislatore, quindi le conseguenze pratiche bisogna tenerle presenti. Qui non è che le conseguenze pratiche siano distorte ma il fatto di ampliare, senza che il legislatore ci abbia dato un preciso intento in questo senso, la cerchia degli imprenditori non soggetti al fallimento non è cosa di poco conto.
Quando si enucleano queste teorie bisogna fare attenzione proprio per questo fatto. Allora in cosa consiste l’essenza della commercialità, cosa vuol dire commercialità dell’impresa, perché è nata la teoria dell’impresa civile.
Il requisito in senso tecnico dell’industrialità comporta in senso tecnico ed economico l’impiego di materie prime per la trasformazione in nuovi beni, nasce il concetto di impresa civile, perché ci sono delle imprese che producono beni senza aver trasformato materie prime. Le imprese minerarie sono quelle che hanno dato luogo a questo grosso dibattito e quelle di caccia e pesca, ma soprattutto quelle minerarie. Si è detto queste imprese sarebbero imprese civili e non commerciali, altro caso ci possono essere imprese che producono servizi senza che sia avvenuta prima una trasformazione e per dei servizi è molto facile che accada questo anche perché bisogna escludere da questo novero le imprese di servizi già elencate dal legislatore e cioè le imprese di trasporto elencate al numero 3), le imprese di assicurazione e poi tutte le imprese ausiliarie che abbiamo detto essere non altro che imprese produttrici di servizi.
Quindi che ne è delle imprese che producono servizi senza trasformazione, esempio pubblici spettacoli, collocamento di domestici, baby-sitter, agenzie matrimoniali, ecc. ...? E poi si è fatto rientrare nel concetto di impresa civile anche tutto quello che non rientrava nel 5) che dice sono attività commerciali tutte quelle attività ausiliarie ai numeri precedenti ma i numeri precedenti riguardano la commercialità dell’impresa e se l’impresa non è commerciale? Ci potrebbe essere un’impresa ausiliaria di quella agricola, allora si è detto che l’attività ausiliaria dell’impresa agricola dove va a finire? Un mediatore, un agente che si occupa di affari agricoli come andrebbe qualificato? Quale imprenditore civile secondo questa teoria. Poi c’è qualcuno che ha ampliato il discorso e ha cercato di far rientrare nell’impresa civile anche l’artigiano dicendo che in questo caso mancherebbe per l’attività artigianale la commercialità dell’impresa.
Altro problema, ci sono degli spazi vuoti lasciati dal concetto d’industrialità perché se noi la riteniamo proprio nel suo senso tecnico di impiego di materie prime e trasformazione ai fini della produzione ad opera dell’uomo vi sono delle attività che sfuggono a questo concetto, cioè se noi prendiamo l’industrialità nella sua accezione tecnica parrebbe che alcune attività non possano farsi rientrare nel concetto di industrialità dell’impresa. (industrialità = commercialità).
Problemi si hanno anche dal concetto di intermediazione. Per esserci intermediazione ci deve essere sia l’acquisto che la vendita di beni. Allora sarebbe un imprenditore non certo commerciale ma civile chi vende almeno sotto corrispettivo di un prezzo un bene proprio, in questo caso c’è si la vendita ma non c’è l’acquisto. Questa sarebbe un’attività di scambio perché certo che chi vende non fa altro che procedere ad un’attività di scambio ma non sarebbe un’attività intermediaria nello scambio.
Facciamo un esempio: l’agricoltore che si mette a vendere i propri prodotti servendosi di un servizio e di un’organizzazione non secondo la tecnica agraria, quindi non rientra nell’impresa agricola per connessione, vende i propri prodotti, quindi non c’è l’attività di acquisto ma di sola vendita, allora questo non può essere considerato imprenditore...
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