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CONVOCAZIONE
La finalità è quella di mettere in condizione ogni legittimato che voglia o possa intervenire in assemblea non solo di intervenire in assemblea personalmente o per mezzo di rappresentanza, ma anche di intervenire con conoscenza di causa circa gli argomenti di cui si discuterà in assemblea.
Questa parte è regolata dal legislatore innanzi tutto con l'individuazione dei soggetti cui compete la convocazione. Si tratta degli amministratori. Quando si parla di amministratori si intende:
- amministratore unico
- consiglio di amministrazione quando la convocazione avviene ad opera di un organo amministrativo
Quindi si ritiene che la delibera sia collegiale e perciò ci vuole una delibera del consiglio.
Gli amministratori normalmente hanno la facoltà di provvedere alla convocazione dell'assemblea. Però gli amministratori sono tenuti a perseguire l'interesse della società e, in relazione a ciò, la
facoltà può tramutarsi in obbligo. Per evitare poi che gli amministratori siano inerti per colpa o dolo nel convocare l'assemblea, causando una paralisi dell'assemblea stessa, il legislatore individua una serie d'ipotesi in cui la convocazione è obbligatoria:
art.2364 2° comma: L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 6 mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
1° caso in cui la convocazione è obbligatoria: approvazione del bilancio. Il termine può essere superiore, fino a 6 mesi, ma si deve darne motivazione.
art.2367 1° comma: Convocazione su richiesta della minoranza. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale.
Sociale e nella domanda sono indicatigli argomenti da trattare. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla. Anche questa norma è espressione dei diritti che la legge riconosce alla minoranza. Questa norma viene ripetuta, con riferimento alle società quotate in borsa, dalla Legge Draghi e con % differenti. Per tutte le società non quotate si applica l'art.2367: la richiesta di convocazione può essere fatta dal 20% del capitale sociale. 227 Per diritti della minoranza si intendono i diritti esercitati dal singolo socio. Il socio dissenziente nel caso in cui si modifica il contratto sociale ha diritto di recesso, il quale è diritto della minoranza, quest'ultima intesa come tutela del singolo soggetto. Altre volte il legislatore accoglie una tutela della minoranza, perché
c'è una % anchealta di capitale sociale che merita tutela. Uno di questi casi è proprio la convocazionesu richiesta della minoranza. Se il 20 % del capitale lo richiede, gli amministratoridevono convocare l'assemblea. Se non lo facessero e anche i sindaci fosseroinadempienti, interverrebbe il presidente del tribunale.Ci sono dunque dei casi in cui la legge tutela il diritto di un singolo socio o di una% delcapitale sociale. Quando la richiesta deve essere fatta da tanti soci che rappresentino il20 % del capitale, il socio può anche essere uno solo. Non è detto che siano dellepersone fisiche titolari di tante azioni che rappresentino questa %.La tutela delle minoranze è data in alcuni casi ad un singolo soggetto,indipendentemente dalle azioni possedute. Quando un socio impugna una deliberaperché è dissenziente, la impugna indipendentemente dal n° di azioni possedute. Bastaanche una sola azione per poter proporre.determinati diritti. Altre volte il possesso di una sola azione non basta perché ci vuole una determinata % del capitale sociale. Ma anche in questo caso si parla di tutela delle minoranze.
art.2369 1° comma: Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
art.2386 2° comma: sostituzione degli amministratori. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Senza la maggioranza non si può deliberare, quindi bisogna convocare obbligatoriamente l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
art.2401 2° comma: Sostituzione: Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
art.2446 1°
comma: Riduzione del capitale per perdite. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
art.2447: Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art.2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
art.2449: Quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, gli amministratori devono nel termine di 30 gg. convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.
Le espressioni "senza indugio" si trova con riferimento alle perdite di capitale e con riferimento allo scioglimento della società. Il legislatore si preoccupa di stabilire i 30 gg.
Perché da quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della società, gli amministratori non possono più compiere nuove operazioni. Se contravvengono a questo divieto divengono responsabili illimitatamente. Il legislatore può prevedere che il potere di convocare l'assemblea faccia capo in via sostitutiva ad altri soggetti, nel caso gli amministratori non adempiano. Questi soggetti privati sono i sindaci. Altre volte sono soggetti pubblici, come nell'art.2367, perché se non provvedono né gli amministratori né i sindaci in via sostitutiva, interviene il presidente del tribunale. Ciò avviene proprio per tutelare l'interesse della minoranza. L'intervento del giudice in ambito societario è molto circoscritto perché normalmente sono i sindaci che in vece degli amministratori devono convocare l'assemblea.
Quali sono le modalità per convocare l'assemblea in una società?
S.p.A.? Bisogna considerare gli artt.2363 e 2366.
Art.2363: Luogo di convocazione dell'assemblea. L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.
Art.2366: Formalità per la convocazione. L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Oltre a questo, altre indicazioni possono essere richieste da specifiche indicazioni di legge.
Vi è un caso particolare all'art.2445 2° comma: la norma tratta della riduzione del capitale esuberante. L'avviso di convocazione deve indicare le ragioni e le formalità della riduzione. Le ragioni, oltre che nella delibera, devono essere contenute nell'avviso di convocazione.
Inoltre, l'aumento di capitale a pagamento qualora si escluda il diritto di opzione implica
Una delibera motivata, perché l'assemblea straordinaria deve spiegare perché esclude il diritto di opzione e deve spiegare che questa esclusione serve al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale (art.2441).
L'avviso di convocazione nelle S.p.A. deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 gg. prima del giorno stabilito per l'adunanza. Termine che scende a 8 gg. per le convocazioni successive.
La convocazione effettuata dall'organo amministrativo e avviso sulla G.U. vale anche per la s.r.l.? No, le formalità sono più spedite perché art.2484: salvo diversa disposizione nell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno 8 gg. prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
La legge parla di spedizione e non di arrivo. Se ci fosse sciopero delle poste, quello che conta è il momento della spedizione e non del arrivo.
Riguardo l'ordine del giorno è sorta una questione sul grado di analiticità che esso deve possedere. La funzione dell'ordine del giorno è quella di consentire che i soci arrivino preparati al voto, che sappiano su cosa vanno a votare. Questa funzione verrebbe meno se ci fosse una formulazione estremamente sintetica, come nel caso in cui su un avviso di convocazione c'era scritto solo "modifiche dell'atto costitutivo" senza spiegare di quali modifiche si trattasse. L'espressione è generica, bisogna vedere per quale articolo dell'atto costitutivo si deve votare. Quindi sull'ordine del giorno deve essere contenuto l'argomento di cui si tratterà. Spesso è consentito che si possa
deliberare su questioni strettamente consequenziali rispetto a quella su cui si è chiamati a decidere. Ad esempio si può deliberare l'azione di responsabilità a carico degli amministratori anche se non è prevista nell'ordine del giorno, in occasione dell'approvazione del bilancio. L'inosservanza delle norme sulla convocazione può essere causa di inesistenza o annullabilità della delibera. Da quali vizi può essere affetta la delibera per problemi inerenti la convocazione? In genere si ha invalidità della delibera. C'è un solo caso in cui si parla di inesistenza: quando viene omessa la convocazione. Quando non viene fatta la convocazione, e nonostante ciò si delibera, la delibera è inesistente perché non è riferibile a quell'adunanza. Se la convocazione c'è ma è irregolare perché non segue lo schema prestabilito dalla legge,