L'azienda
Complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Il valore dell’azienda è maggiore del valore dei beni che la compongono perché c’è l’avviamento. Nell’azienda devono essere considerati anche i servizi? Ci sono due tesi: una secondo cui i beni, ovvero le cose che possono formare oggetto di diritti, la compongono; un’altra tesi secondo cui l’azienda è intesa in senso lato, facendovi rientrare anche i servizi. L’azienda è considerata o unitaria, o atomistica.
Come si trasferisce l'azienda (art. 2556)
Bisogna distinguere tra “forma ad probationem” e “forma ad substantiam” (“a fini probatori” e “a pena di invalidità”). A fini probatori occorre la forma scritta, richiesta anche a pena di invalidità, solo quando nell’azienda sono compresi beni immobili o contratti di locazione ultranovennali. Il trasferimento deve essere fatto con atto pubblico (rogito) o scrittura privata autenticata dal notaio. Occorre questa forma per poter iscrivere il trasferimento nel registro delle imprese.
L’alienante (venditore) dell’azienda è sottoposto al divieto di concorrenza ovvero deve astenersi per una durata di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova attività che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela. Questo divieto serve per evitare che mi porto via i clienti.
L’azienda può essere data in usufrutto o affitto. I 5 anni non si possono negoziare, a meno che non ci siano usufrutto e affitto (la cui durata è diversa da 5 anni).
La giurisprudenza tende ad applicare questo divieto anche in tre ipotesi in cui, a rigori, non vi è un trasferimento d’azienda:
- Divisione ereditaria con assegnazione dell’azienda ad uno degli eredi.
- Scioglimento della società.
- Vendita dell’intera partecipazione sociale o di una partecipazione di controllo.
È fuori discussione che in sede di divisione ereditaria, o nello stabilire la quota di liquidazione spettante il socio, si tiene conto della quota di avviamento. Di conseguenza si applica il divieto di concorrenza a favore dell’erede o del socio che subentra nell’azienda e a carico degli altri eredi o consoci.
Esempio (art. 2558/59/60)
Tizio, Caio, Sempronio. Tizio vende, Caio compra. Lo scopo di questo esempio è studiare gli effetti del trasferimento d’azienda su debiti, crediti e contratti pendenti (ovvero contratti già stipulati, ma non eseguiti da entrambe le parti).
Contratti pendenti
Sempronio in questo caso è il terzo contraente ceduto. I contratti pendenti si trasferiscono all’acquirente in modo automatico. Ovvero Sempronio, senza il suo consenso, si troverà a contrattare non più con Tizio, ma con Caio. Sempronio ha un’unica tutela: ovvero recedere dal contratto solo per giusta causa, entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento. Sempronio potrà ottenere il risarcimento dei danni nei confronti dell’alienante, a causa di una scelta superficiale dell’acquirente da parte dell’alienante.
A questa regola fanno eccezione i contratti personali. Secondo la tesi maggioritaria, il legislatore ha inteso tutelare Sempronio (il terzo contraente ceduto). C’è però una tesi minoritaria secondo cui questa norma vorrebbe tutelare l’acquirente, quindi le caratteristiche personali di rilievo sarebbero quelle di Sempronio.
Crediti
Sempronio in questo caso diventa il terzo debitore ceduto. Sempronio in questo caso pagherà a Caio. I crediti passano all’acquirente. Si ha una notifica collettiva, ovvero tutti lo sanno, perché il trasferimento d’impresa è iscritto al registro delle imprese. Tuttavia Sempronio è liberato se paga in buona fede l’alienante.
Debiti
Sempronio diventa il terzo creditore ceduto. Se Tizio ha dei debiti e vende l’azienda non si libera dei debiti, però ne risponderà anche l’acquirente (responsabilità solidale). Caio si accolla i debiti dell’azienda, però solo quelli che risultano dalle scritture contabili obbligatorie, poiché il compratore è a conoscenza di questi debiti quando compra l’azienda. Di questi debiti si tiene conto in sede di determinazione del prezzo di compravendita. Il legislatore ha voluto bilanciare tra due esigenze: da un lato l’esigenza di tutela del creditore ceduto che avrà a disposizione 2 debitori (Tizio e Caio), ai quali potrà chiedere il pagamento; dall’altro lato si tutela l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici evitando che sorgano contestazioni in merito alla conoscenza da parte di Caio (acquirente) dei singoli debiti aziendali.
Art. 2561 c.c. (le stesse regole dell’usufrutto si applicano all’affitto). Nel caso di usufrutto e affitto si applica il divieto di concorrenza e grava sul nudo proprietario e sul concedente (chi affitta). Nel primo caso a favore dell’usufruttuario, nel secondo caso a favore dell’affittuario. Per i crediti si applica il divieto di concorrenza solo sull’usufrutto, solo se esso si estende ai crediti relativi all’azienda.
I segni distintivi dell'azienda
- Ditta.
- Marchio.
- Insegna.
Ditta → Il nome dell’imprenditore, nome sotto il quale viene esercitata l’impresa. Per quanto riguarda le società, se sono di capitali: denominazione sociale; se sono di persone: ragione sociale. La ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore. Non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore. Se c’è pericolo di confusione la ditta deve essere modificata o integrata con aggiunte in grado di differenziarla. La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda. Occorre però distinguere a seconda che il trasferimento sia inter vivos (contratto tra vivi) oppure mortis causa (per causa di morte). Nel primo caso la ditta non si trasferisce all’acquirente senza il consenso dell’alienante. Nel secondo caso la ditta si trasferisce immediatamente al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Marchio → Contraddistingue i prodotti. Per essere valido deve avere: 1. originalità → capacità distintiva; e 2. novità → si ha mancanza di novità anche quando il marchio precedente sia stato registrato per classi merceologiche diverse, però gode di una rinomanza tale che l’uso del segno successivo, anche se per prodotti o servizi non affini, consente di trarne un indebito vantaggio. Il marchio può essere tutelato anche se è un marchio non registrato (presso UIBM). In caso di marchio non registrato, si dice “di fatto”. Titolato non a livello nazionale, ma solo nei limiti del preuso (se lo uso ad Alessandria posso continuare a usarlo qua). Il venditore può apporre il proprio marchio a prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore. Quanto al trasferimento del marchio, si presume che il diritto esclusivo del marchio sia trasferito insieme all’azienda. Questi casi si hanno quando il marchio è costituito da segno figurativo e da una denominazione di fantasia. più il marchio è forte, più è tutelato. Il marchio può essere anche di forma, ma non può essere monopolizzata la forma esteriore del prodotto. (la palla deve essere rotonda, uno non può precludersi l’esclusiva di fare solo lui palle rotonde).
Insegna → All’insegna si applica l’art. sulla ditta (art. 2568) che dice che ditta e insegna non devono essere confondibili.
La concorrenza
Art. 2595. La concorrenza non deve ledere gli interessi dell’economia nazionale. È possibile stipulare patti di NON concorrenza, però occorrono dei requisiti: 1- forma scritta; 2- per essere valido deve essere limitato a una certa zona o attività e deve avere una durata massima. Secondo l’articolo 2597, vi è l’obbligo di contrattare da parte di chi esercita un’impresa in condizione di monopolio, con chiunque richieda le prestazioni che formano l’oggetto dell’impresa, ma con due vincoli:
- Osservando la qualità di trattamento;
- Purché la richiesta sia compatibile con i normali mezzi dell’impresa.
Concorrenza sleale
(art. 2598) Ogni imprenditore deve osservare i principi generali di lealtà e correttezza. Principi che tutelano in primis gli imprenditori e, anche se indirettamente, anche i consumatori. La violazione di questa norma può essere però contestata solo dagli imprenditori. Il 2598 prevede due fattispecie tipiche e una atipica.
- Atti di confusione.
- Atti di denigrazione e appropriazione di pregi altrui.
- Chiunque usi dei mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda.
1. Copiare pedissequamente il prodotto del concorrente (imitazione servile), oppure adottare i segni distintivi di un concorrente. L’imitazione servile non può essere invocata quando si tratta di forme funzionali di un prodotto (es. la palla deve per forza essere rotonda).
2. Si diffondono notizie o apprezzamenti sui prodotti e le attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, oppure mi approprio di pregi dei prodotti, o dell’impresa di un concorrente. (es. dico che un prodotto è dannoso per la salute, oppure dico che ho vinto un premio che spetta a lui). NON rientra nel numero 2 la pubblicità comparativa. È lecita se fatta in modo non ingannevole e utilizzando dei dati effettivamente comparabili e veritieri.
3. Storno di dipendenti con mezzi scorretti e per ledere deliberatamente l’altro imprenditore. Boicottaggio → rifiuto di contrattare con alcuni imprenditori, al fine di eliminarli dal mercato. Pubblicità ingannevole o menzognera. Concorrenza parassitaria → sfruttare a proprio vantaggio gli investimenti compiuti da un’altra impresa nella programmazione e nella scelta di mercato, seguendolo assiduamente.
L’art. 2598 precisa che le regole di tutela contro la concorrenza sleale integrano altre norme di tutela specifiche preesistenti. Ogni norma integra, ma non sostituisce.
Sanzioni
La sanzione è duplice, da una parte c’è un’azione inibitoria che mira a far cessare il comportamento sleale e a rimuoverne gli effetti, dall’altra il risarcimento dei danni. Tra le due azioni cambi l’onere della prova. L’azione inibitoria richiede solo la dimostrazione della ricorrenza degli estremi dell’atto di concorrenza sleale. NON devo dimostrare l’elemento soggettivo (dolo o colpa) e NON devo dimostrare il danno. Queste due prove sono necessarie per ottenere il risarcimento dei danni. Però c’è un’agevolazione probatoria, data dal fatto che: accertato il fatto di concorrenza sleale, la colpa è presunta. La forma di sanzione più richiesta è la pubblicità contro l’altra impresa.
Norme sui consorzi e altre forme simili
Art. 2602. Con l’atto di consorzio, più imprenditori creano un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Ad esempio creo un consorzio per raccogliere e vendere grano, o per la gestione in comune di un magazzino frigo. Art. 2603. Il consorzio deve essere stipulato per iscritto ad substantiam (occorre forma scritta). Durata 10 anni, se non è stabilito diversamente. Art. 2605. È sui controlli delle attività dei singoli consorziati. Questi ultimi devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Es. consorzio raccolta grano, devo consegnarlo con un certo tasso di umidità, devo controllare se il grano ha questo requisito.
Il consorzio funziona con metodo collegiale. La decisione sfocia in una delibera. Quorum costitutivo: numero di persone che devono essere presenti per costituire. Quorum deliberativo: numero di persone che devono essere presenti per decidere. Le modifiche del contratto di consorzio, di regola, vanno decise all’unanimità.
Funzionamento del metodo collegiale
- Convocazione: data, luogo, ora, ordine del giorno.
- Riunione.
- Discussione.
- Votazione.
- Deliberazione.
- Verbale.
Responsabilità degli organi: regolata dalle norme sul mandato. Art. 2609. Disciplina il recesso e l’esclusione dei consorziati e prevede l’accrescimento della quota di chi esce proporzionalmente a quella degli altri. Art. 2610. Prevede che in caso di trasferimento d’azienda, l’acquirente subentri nel contratto di consorzio, però se sussiste una giusta causa. In caso di trasferimento d’azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare l’esclusione dell’acquirente dal consorzio. Art. 2611. Elenca i casi di scioglimento del contratto di consorzio per:
- Decorso del termine (10 anni salvo modifiche).
- Conseguimento dell’oggetto o sopravvenuta possibilità di conseguirlo.
- Per volontà dei consorziati (unanime).
- Per deliberazione dei consorziati con giusta causa.
- Per provvedimento dell’autorità governativa.
I consorzi si dividono in:
- Consorzio con attività interna → attività con rapporti limitati all’ambito dei consorziati.
- Consorzio con attività esterna → intrattengono rapporti col mondo esterno (es. partecipare ad un appalto).
Nel secondo caso un estratto del contratto deve essere depositato per l’iscrizione al registro delle imprese.
La legge in merito disciplina due aspetti:
- Rappresentanza → (2612 n.4) La carica dei rappresentanti deve essere iscritta al registro imprese.
- Responsabilità per debiti → Risponde il consorzio con il fondo consortile.
Art. 2615 distingue tra obbligazioni assunte in nome del consorzio e obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati. Nella prima ipotesi risponde solo il consorzio col fondo. Nel secondo caso c’è una responsabilità in solido sia del fondo, sia dei singoli consorziati per conto dei quali le obbligazioni sono state assunte.
Associazione temporanea di imprese
È un rapporto posto in essere tra più imprese per dare esecuzione ad un contratto. La dottrina lo equipara ad un mandato con rappresentanza attribuito dalle imprese partecipanti ad una di esse (holding (capo gruppo)).
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
Simile all’associazione, serve a realizzare la cooperazione tra soggetti appartenenti a diversi stati membri della comunità europea. Si istituisce per contratto che deve essere stipulato per iscritto a pena di invalidità (ad substantiam), che deve essere iscritto nel registro imprese e pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
Differenze tra GEIE e consorzio
- GEIE può essere stipulato anche per l’esercizio di attività non imprenditoriali.
- Nel GEIE è più severo il regime di responsabilità perché i membri del gruppo rispondono illimitatamente e in solido per i debiti contratti dal gruppo.
- Il GEIE può fallire ma il fallimento non si estende ai singoli membri.
Contratto di rete (introdotto nel 2009)
Due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche, rientranti nei rispettivi oggetti sociali. Questo ha lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. A questo scopo viene preparato un programma di rete sulla cui base le imprese si obbligano alternativamente a:
- Collaborare in ambiti e in forme predeterminati riguardanti l’esercizio delle rispettive imprese.
- Scambiarsi informazioni o prestazioni di varia natura.
- Esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.
1. La forma del contratto può essere o un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio.
2. Il contenuto del contratto si distingue in elementi necessari ed elementi facoltativi. I necessari sono:
- Generalità delle parti.
- Obiettivi strategici.
- Programma di rete con enunciazione o specificazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante.
- Durata del contratto.
- Modalità di adesione di altri imprenditori.
- Regole sulla cui base si prendono le decisioni, regole per assunzione delle decisioni dei partecipanti.
I contenuti facoltativi sono quelli che riguardano elementi che le parti hanno facoltà di inserire.
3. Pubblicità: il contratto di rete deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.
4. Disciplina: La creazione di un fondo e di un organo comune comporta l’applicazione delle norme dettate in materia di consorzi con attività esterna. Queste norme prevedono che i partecipanti non possano dividere il patrimonio comune finché dura l’ente. I creditori particolari delle imprese che partecipano alla rete non potranno aggredire il patrimonio della rete (c’è separazione patrimoniale).
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