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Estratto del documento

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA.!

!

Diverso dal potere di gestione è il potere di rappresentanza, ovvero il potere di attuare le decisioni.

Chi firma un contratto per dei mattoni deve avere il potere di firma, di rappresentare la società. Di

regola c’è coincidenza tra potere di gestione e potere di rappresentanza. !

Il problema da analizzare è quello dell’opponibilità ai terzi di eventuali limiti posti al potere di

rappresentanza degli amministratori. !

Esempio: per firmare un contratto superiore ai 10 mila euro ci vuole la firma dei soci. Bisogna farlo

sapere ai terzi: se è una società regolare si usa il RI (pubblicità dichiarativa), se è una società

semplice l’art. 2266 rinvia al 1396 in tema di mandato, per cui occorre distinguere tra limitazioni

originarie e limitazioni successive. Quelle originarie sono sempre opponibili dalla società. é il terzo

che deve informarsi, quelle successive devono invece essere portate a conoscenza dei terzi con

mezzi idonei. Se non portate a conoscenza non sono opponibili a meno che non si dimostri che il

terzo ne era a conoscenza.!

La società irregolare sconta l’irregolarità. ovvero si presume che ogni socio che agisce per la

società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio. L’art. 2297 secondo comma suggerisce

che i patti che attribuiscono la rappresentanza solo ad alcuni soci, o che limitano i poteri di

rappresentanza, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che i terzi ne erano a

conoscenza. !

!

Il sistema di revoca. Non c’è una norma sulla nomina degli amministratori. le modalità di nomina

degli amministratori le troviamo dall’art. 2259. Da questa norma si desume che gli amministratori

possono essere nominati direttamente nell’atto costitutivo o con atto separato. Queste diverse

modalità di nomina si riflettono sulla revoca. !

1. L’amministratore nominato nell’atto costitutivo può essere revocato solo per giusta causa.!

2. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato e

quindi anche senza giusta causa. Se non c’è giusta causa devo risarcire i danni (ovvero i soldi

dovuti per l’amministrazione).!

!

Abbiamo la possibilità di escludere i soci dalla gestione. La norma di riferimento è la 2261. I soci

non amministratori possono chiedere notizie circa lo svolgimento degli affari sociali, possono

consultare i documenti, e avere il rendiconto degli affari compiuti. I soci che non amministrano

possono avere una responsabilità limitata.!

!

!

!

!

L’art. 2260 disciplina la responsabilità degli amministratori. Dice che gli amministratori hanno

potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Degli eventuali danni sono

responsabili in solido, ma questa responsabilità non si estende a chi dimostra di essere esente da

colpa, cioè all’amministratore insenziente.!

!

!

!

DIVIETO DI CONCORRENZA.!

!

Contenuto nell’art. 2301: tutti i soci non possono esercitare per conto proprio o altrui, un’attività

concorrente con quella della società. Nemmeno può partecipare come socio illimitatamente

responsabile in società concorrenti. Se viene violato questo divieto dovrà risarcire il danno e potrà

essere escluso dalla società. La norma dice che il consenso dei soci si presume se l’esercizio

dell’attività o la partecipazione ad un’altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne

erano a conoscenza.!

!

Un tizio socio di una SNC entra come socio accomandante in una SAS che svolge un’attività in

concorrenza, viola il divieto? Il divieto è violato solo se entri come socio illimitatamente

responsabile. Quindi non si viola il divieto. Può partecipare come socio limitatamente responsabile.!

!

COME SI PRENDONO LE DECISIONI.!

!

Per modificare l’atto costitutivo serve l’unanimità, per alcuni casi invece basta la maggioranza per

utili (per esempio al seguito del veto sull’opposizione), in altri casi ancora si decide a maggioranza

calcolata per teste (esclusione del socio). Non esiste una regola generale nelle società di persone,

dipende dal tipo di decisione che si deve adottare. Se si modificano le basi organizzative della

società, occorrerà l’unanimità; negli altri casi è sufficiente la maggioranza. Se riguarda le persone

maggioranza per teste.!

Per assumere le decisioni è necessario il metodo collegiale? Non c’è una norma che risponda a

questo quesito. La giurisprudenza tende ad escludere che sia necessario il rispetto del metodo

collegiale. Non adottare il metodo collegiale : il pericolo è che la decisione venga assunta dalla

maggioranza all’insaputa della minoranza. !

!

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO.!

!

Le cause sono tre:!

1. Morte.!

2. Recesso.!

3. Esclusione.!

!

1. Art. 2284 c.c. Se muore un socio la regola è la liquidazione della quota del morto agli eredi.

L’articolo prevede due alternative di segno contrario: una è continuare la società con gli eredi.

L’opposta è sciogliere la società. I soci possono predeterminare (nel momento in cui stipulano

l’atto costitutivo della società) la regola da seguire, decidendo fin dall’inizio come agiranno. In

questo caso inseriscono nell’atto costitutivo delle clausole. Queste clausole possono essere di

consolidazione o di continuazione. Consolidazione significa che alla morte di un socio la sua

quota si consolida in capo agli altri (ovviamente in proporzione). Continuazione invece possono

essere di tre tipi: Facoltativa—> gli eredi hanno la facoltà di decidere se entrare o non entrare

in società; obbligatoria—> gli eredi hanno l’obbligo di entrare nella società al posto del defunto.

Se si rifiutano dovranno risarcire il danno; automatica—> l’erede diventa automaticamente

socio (sembra che questa clausola possa violare il divieto dei patti successori sancito dal c.c..

Si e arrivati a dire che non c’è contrasto perché l’erede ha comunque una via d’uscita: l’erede

ha possibilità di rinunciare all’eredità, altrimenti sa che nell’eredità c’è da mettere in conto che

diventa anche socio 2284).!

2. Art. 2285 c.c. Per il recesso occorre distinguere tra società contratta a tempo determinato e

società contratta a tempo indeterminato. Se è a tempo indeterminato il recesso è “ad

nutum” (senza giusta causa), ma con preavviso. Se è a tempo determinato, puoi recedere

solo per giusta causa. ESEMPIO: La società è a tempo determinato, un socio recede deve

dare il preavviso? NO, per giusta causa è una causa che non consente di continuare, quindi è

incompatibile con il preavviso. La giusta causa è intesa in modo restrittivo dall’ordinamento, per

definizione non consente la prosecuzione del rapporto. ALTRO ESEMPIO : Una società che

viene contratta per tutta la vita. E’ una società che è a tempo determinato, in realtà viene

equiparata dal legislatore a quella a tempo indeterminato. La durata della società parametrata

con l’età del socio è come se per lui fosse a tempo indeterminato. ESEMPIO socio di 92 anni,

società contratta per sei anni. E’ verosimile che per lui sia per tutta la sua vita, quindi gli lascio

la possibilità di recedere senza preavviso, ma con giusta causa. ALTRO ESEMPIO: se

contratta a tempo indeterminato, c’è la giusta causa occorre il preavviso? NO.!

3. Art. 2286 c.c. L’esclusione può essere di diritto (automatica) e facoltativa. Quella automatica si

verifica in due casi: 1. Il socio nei cui confronti un creditore particolare ha chiesto la

liquidazione della quota. 2. Il socio è dichiarato fallito. L’esclusione facoltativa si ha per: 1. gravi

inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto (ad esempio violare il

divieto di concorrenza); 2. Può essere escluso il socio interdetto, inabilitato, condannato ad una

pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. 3. sopravvenuta

inidoneità a svolgere l’opera conferita o perimento del bene conferito. Come si decide

l’esclusione: a maggioranza per teste, ovviamente senza contare quello che escludo. Se si

decide per l’esclusione la decisione viene comunicata e il socio ha 30 giorni di tempo per

opporsi. Per opporsi può chiedere la sospensione. Se la sospensione non viene data, il socio

viene escluso. Se dimostra che non doveva essere escluso, viene reintegrato nella società con

effetto retroattivo, come se non fossi mai uscito. Questo effetto è importante per gli utili, se nel

frattempo sono entrati utili, vengono dati anche a chi è reintegrato. Se la società è composta

da soli due soci, non si può seguire questa procedura. L’esclusione deve subito passare dal

tribunale. Cosa succede della quota del socio il cui rapporto si è sciolto? La quota viene

liquidata, cioè trasformata in denaro e spetta al socio receduto escluso o agli eredi del socio

defunto. Il valore della quota è stabilito in base alla situazione patrimoniale della società nel

giorno in cui si verifica lo scioglimento. Per liquidare la quota si hanno 6 mesi di tempo.

Rispondo delle obbligazioni sorte fino al giorno in cui è stato annotato al registro imprese

l’evento (2290). !

!

!

LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’.!

!

Le cause (art.2272) sono : decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o

sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (es. mi viene revocata la licenza), volontà di tutti i soci,

venire meno della pluralità dei soci se nei sei mesi non viene ricostituita, per le altre cause previste

dal contratto sociale. Per la SNC c’è ancora una causa: il fallimento. Art. 2308.!

Cosa succede quando si verifica una causa di scioglimento della società? La società entra in stato

di liquidazione. Ovvero quella fase che serve a trasformare i beni in denaro (per pagare i creditori,

quello che rimane , prima rimborso il valore nominale dei conferimenti, distribuirlo tra i soci). Poi

vengono passate le consegne. I liquidatori vengono nominati da tutti i soci o se i soci non riescono

a mettersi d’accordo dal presidente del tribunale. I liquidatori predispongono il bilancio finale di

liquidazione che viene comunicato ai soci e si da per approvato se i soci non contestano (silenzio -

assenso). L’ultimo step è la cancellazione

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Publisher
A.A. 2016-2017
44 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vitorosch di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.